Scrivici per investire in una consulenza o videocorso compilando il Modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

L'Agenzia delle Entrate ti ha accusato di occultamento e/o distruzione dei documenti contabili? 

Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?

Vediamo insieme.

Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è disciplinato dall'art. 10 del D.lgs. 74/2000 che dispone come ”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Estratto: “la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che l'Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una "grave incongruenza", trovando riscontro la persistenza di tale presupposto - nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva”.

Hai dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi? Ti sarà utile leggere questa guida per capire come regolarizzare la tua posizione nei confronti del fisco ed evitare di incorrere in sanzioni. Delineeremo l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e cosa fare in caso di lieve ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi. Infine, riporteremo una recente sentenza, la quale ha chiarito che a fronte di dati presupposti, che vedremo, l’omessa dichiarazione (pur sopra soglia penale) non configura reato.

Estratto: “Sulla questione della individuazione dell'ufficio doganale competente ad emettere l'avviso di accertamento in rettifica sulle dichiarazioni di importazione doganale questa Corte (Cass. civ., 5 luglio 2011, n. 14786) ha già avuto occasione di affermare che il sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata, una precisa dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento, esplicitamente o implicitamente indicato e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto, ovvero è sorta un'obbligazione, o è accaduto un fatto, con la conseguenza che, in mancanza dell'enunciazione di uno specifico criterio di collegamento territoriale, non può ritenersi competente qualsiasi ufficio doganale operante sul territorio nazionale, in quanto, se la regola ricavabile dal sistema è quella della competenza del territorio, una simile eccezione dovrebbe essere esplicitata dalla legge, mentre non rilevano eventuali circolari o risoluzioni con cui l'Amministrazione finanziaria detti criteri di riparto della competenza in deroga alla predetta regola generale, provenendo tali atti da un soggetto posto su un piano di parità con il contribuente e, come tali, non vincolanti, nè per quest'ultimo, nè per i giudici, non costituendo fonte di diritto”.

Estratto: “va qualificata come imposta "complementare" (…) Ne consegue che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. - dalla data della registrazione”.

Estratto: “la ricorrente, anziché denunciare l'omesso esame di un fatto naturalisticamente inteso, sollecita, di fatto, una rivalutazione del materiale istruttorio, in palese violazione del principio di specificità del ricorso, l'Agenzia omette di indicare e, se del caso, trascrivere gli "elementi di fatto decisivi" che la CTR avrebbe completamente ignorato”.

Hai trasferito o detenuto delle somme di denaro all'estero per motivi di investimento o di tutela e non hai compilato il quadro RW?

In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sulla mancata compilazione del quadro RW e vedremo insieme alcuni casi che, a seguito di ricorso, si sono conclusi comunque a favore del contribuente che non è stato sanzionato.

Estratto: “In conclusione, ai fini delle imposte armonizzate, la prova di resistenza non si deve applicare nelle tre ipotesi in cui nei confronti del contribuente sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, dovendosi applicare solo nel caso di verifiche a tavolino. Ne consegue in definitiva che l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 effettua, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio già operata dal legislatore, attraverso la previsione espressa di una nullità per mancato rispetto del termine dilatorio che già, a monte, ingloba la «prova di resistenza», sia con riferimento ai tributi armonizzati che in ordine a quelli non armonizzati (non effettuando la norma alcuna distinzione in merito alle conseguenze sanzionatorie)”.

Molte sentenze (ad esempio Cass. ord. 25297 del 2014) riconoscono che anche gli avvisi bonari (anche detti comunicazioni di irregolarità) sono impugnabili con ricorso.

Ma se non vuoi iniziare un processo, magari perché si tratta di somme ridotte, cos’altro puoi fare? Una strada è quella di chiedere la rateazione.