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Estratto: è stato affermato da questa Corte: che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità”.

Estratto: “Con riguardo ai crediti previdenziali oggetto dell'opposizione, dunque, era effettivamente applicabile il termine quinquennale di prescrizione e non quello decennale, come correttamente statuito dalla corte territoriale. Emerge del resto pacificamente dagli atti che le cartelle di pagamento erano state notificate (come sostanzialmente riconosce lo stesso agente della riscossione) più di cinque anni prima della notificazione del preavviso di fermo impugnato, con conseguente integrale maturazione del suddetto termine quinquennale di prescrizione”.

Estratto: “la motivazione della CTR individua l'oggetto della ripresa a tassazione, ricostruisce in fatto in modo succinto il contenuto del processo e dell'appello, e rende una motivazione in risposta imperniata sull'assolvimento dell'onere della prova dei presupposti del beneficio da parte della contribuente sulla base dell'attività svolta”.

Estratto: “quella dei compensi erogati a terzi è indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che quelli siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva (che, ad esempio, nella specie, potrebbe configurarsi là dove si accertasse l'erogazione di compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi affidati dai clienti all'ingegnere), non invece quando dette spese, ancorché elevate, siano state sostenute per compensare terzi per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio, quelle corrisposte per consulenze professionali di commercialisti ed avvocati, per attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo”.

Estratto: “non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento”.

Estratto: “il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. 5.3. Il giudice del merito non si è attenuto ai principi esposti, in quanto, una volta verificato che l'intimazione ad adempiere è stata notificata trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, cui il contribuente ha prestato acquiescienza, lasciando scadere il termine concesso per l'opposizione, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più breve (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento”.

Estratto: “l'interpretazione giuridica degli atti, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 vecchio testo (applicabile ratione temporis al caso di specie), secondo il quale l'imposta è applicabile secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti soggetti a registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, indipendentemente dall'eventuale intento elusivo perseguito dalle parti. Tuttavia, se é ben vero che, in tema di determinazione dell'imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali, va attribuita preminenza, in applicazione dell'art. 20 cit„ alla causa reale dell'operazione, sicché, ai fini dell'individuazione del corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell'art. 1362, 2° comma c.c., circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali (Cass. sez. V, n. 6405 del 19/03/2014), è d'altro canto indubbio che nel caso di specie la CTR, all'esito di un’argomentata analisi dei fatti e delle operazioni economiche, ha ritenuto che i titoli corrispondessero alla reale natura degli atti posti in essere”.

Estratto: “Il motivo, prima ancora che infondato (In tema di accertamento delle/ imposte sui redditi, la notificazione dell'avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, situato sempre nel medesimo comune di domicilio fiscale, non è valida, atteso che tale indicazione equivale ad elezione di domicilio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973: cfr. Cass. nn. 23024 e 15258 del 2015), è inammissibile”.

Estratto: “viene in rilievo la normativa applicabile in tema di notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni nei confronti di C., quale autore materiale - nella qualità di spedizioniere doganale della importatrice R. s.a.s - delle violazioni ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 11, comma 2, del D.Igs. n. 472 del 1997 e non già in tema di notifica di atti, provvedimenti o decisioni dell'amministrazione nei confronti del rappresentato (importatore); - ne consegue la palese erroneità dell'assunto della CTR, che ha ritenuto validamente effettuata la notifica al C., ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TULD, presso la "Z.. s.n.c.", ancorché si trattasse di atti presupposti di irrogazione delle sanzioni diretti personalmente allo spedizioniere”.