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Massime tratte da sentenze emesse nel 2017 dalle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia - parte 2

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Seconda parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2017.

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218. Trust Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 342/2017 del 23 maggio 2017, Presidente: Chiappani, Estensore: Bellotti IMU – Trust – Abitazione principale – Agevolazioni fiscali – Persona fisica. Al Trust non spetta l’agevolazione fiscale per l’abitazione principale ex lege 147/2013 anche se il beneficiario risiede nell’immobile soggetto ad IMU. Le agevolazioni fiscali per l’abitazione principale possono essere applicate a condizione che il possessore dell’immobile sia una persona fisica e la legge sopracitata non menziona il Trust. (D.D’A.) 219. Fabbricati di interesse storico ed artistico Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 38/2017 del 18 gennaio 2017, Presidente: Massa, Estensore: Fornoni IMU – Fabbricati di interesse storico ed artistico – Tassazione ridotta in assenza del decreto ministeriale – Infondatezza La tassazione ridotta prevista per gli immobili di interesse storico e artistico trova applicazione a condizione che la siffatta qualità dell’immobile sia riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 10, d.lgs. n. 42/2004. (I.S.) Riferimenti normativi: d.lgs. 42/2004, art. 10 220. Fabbricati di interesse storico o artistico Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 87/2017 del 23 marzo 2017, Presidente: Massa, Estensore: Galli IMU – Fabbricati – Interesse storico o artistico – Riduzione base imponibile. La qualificazione di fabbricato di interesse storico o artistico che consente di accedere alla riduzione della base imponibile IMU prevista dall’art. 13, terzo comma, lett. a), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con l. 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere riconosciuta con decreto ministeriale emanato in esito al procedimento amministrativo      122 descritto all’art. 12, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall’art. 10, d.lgs n. 42, citato. (M.Bis.) Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 13 221. Prova abitazione principale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 49/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Molinari ESENZIONE ICI ‐ ABITAZIONE PRINCIPALE ‐ DOPPIA DOMICILAZIONE ‐ NON SUSSISTE. Ai fini dell’esenzione ICI non costituiscono prove idonee dell’utilizzo di un immobile a titolo di abitazione principale gli estratti conto e le fatture delle utenze, che dimostrano solo un consumo di energia elettrica e di gas; prova principe è invece data dall’iscrizione nel registro dell’anagrafe. (V.Ma.) 222. Leasing in costruendo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez.1, sentenza n. 56/2017 del 3 gennaio 2017, Presidente: Roggero, Estensore: Chiametti ICI ‐ Omessa denuncia ‐ Omesso versamento ‐ Sale and lease back ‐ Leasing in costruendo – Illegittimità dell’avviso di accertamento ‐ Non sussiste. La normativa ICI trova applicazione con riferimento al possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Gli immobili in corso di costruzione non rientrano in tale tassativo elenco. (V.Ma.) 223. Riduzione della base imponibile Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 671/2017 del 24 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Roggero IMU ‐ RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ‐ Fabbricati inagibili ‐ Fabbricati inabitabili ‐ Fabbricati non utilizzati – Decorrenza. La riduzione del cinquanta per cento della base imponibile dell’IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati, di cui all’art. 13 del d.l. n. 201/2011, spetta dal momento in cui l’oggettiva e comprovata inagibilità e il non utilizzo si sono effettivamente verificati e non dal momento dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dalla medesima norma. (A.Bu.) Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 13 224. Soggetti passivi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 739/2017 del 26 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Mainini IMU – Soggetti passivi – Contratto di locazione finanziaria – Risoluzione anticipata. Secondo l’articolo 9, comma 1, d.lgs. 23/2011, è il titolo, cioè il contratto stipulato, che determina la soggettività passiva del locatario, non la disponibilità dell’immobile. Così, dopo la risoluzione del contratto di locazione finanziaria, è tenuta al pagamento dell’IMU, in relazione al possesso dell’immobile, la società di leasing, anche in mancanza della materiale disponibilità del bene per la mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. (D.Ca.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 9 comma 1      123 225. Esenzione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1091/2017 del 7 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Biancospino ICI – Applicazione dell’esenzione prevista all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 504/1992 – Requisito oggettivo – Svolgimento di attività didattiche, assistenziali e similari con modalità non commerciali – Sussiste – Ipotesi – Ente ecclesiastico esercente attività didattica – Pagamento della retta in misura nettamente inferiore al costo annuo sostenuto per studente – Rileva – Non “commercialità” dell’attività didattica – Sussiste – Requisito oggettivo – Sussiste. L'esenzione dal pagamento dell’Ici prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 è subordinata alla presenza di un requisito oggettivo, rappresentato dalla destinazione dell'immobile allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche, assistenziali o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. (Nel caso di specie, in relazione ad un’attività didattica esercitata da un ente ecclesiastico, i giudici hanno escluso, nel valutare in concreto la sussistenza del requisito oggettivo, una connotazione commerciale della stessa, in considerazione del fatto che la retta versata da ogni studente era significativamente inferiore (per il 50% circa) rispetto alla spesa annua sostenuta dall’ente per ciascun utente) (C.S.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i) 226. Concessionari aree demaniali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 1363/2017 del 14 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Ortolani ICI – Concessione – Costruzione parcheggio – Concessionario area demaniale – assoggettamento – non sussiste. Il concessionario di area demaniale destinata, in forza di una convenzione stipulata con il Comune, alla costruzione di un parcheggio vincolato alla successiva cessione al Comune concedente, non è assoggettato ad ICI. (G.Bi.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 3 227. Leasing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1487/2017 del 21 febbraio 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Chirieleison CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE – RISOLUZIONE – Obbligazione tributaria fino alla riconsegna del bene – Soggetto passivo – Individuazione – Locatario finanziario. In ipotesi di contratto di leasing risolto, ma senza che sia ancora attuata la riconsegna del bene, il soggetto passivo dell’imposta non può essere la società di leasing, non essendo ancora venuta in possesso del bene: l’obbligazione tributaria rimane in capo al locatore fino alla riconsegna del bene. Ad avvalorare tale tesi, soccorre la norma definitoria contenuta nel comma 672 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, che, nell’ambito della disciplina volta a definire la cornice dei tributi di spettanza comunale, ha previsto che in casi di locazione finanziaria, la Tasi sia dovuta dal locatario dalla data della stipula alla data della riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Tale interpretazione, fatta propria da legislatore per disciplinare una situazione analoga (TASI), appare applicabile anche nel caso dell’IMU, considerata anche l'espressione letterale. (L.Z.) Riferimenti normativi: l. 147/2013, art. 1 comma 672      124 228. Agevolazioni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 1606/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Ortolani ESENZIONE ICI ‐ Immobile concesso in comodato gratuito a un familiare ‐ Mancata comunicazione al Comune ‐ Spettanza dell’agevolazione ‐ Non sussiste. La mancanza della comunicazione prevista dai provvedimenti comunali al fine di fruire dell’esenzione ICI in caso di comodato gratuito dell’immobile a un familiare non consente di fruire di tale beneficio. I principi di buona fede e di prevalenza della sostanza sulla forma, infatti, non possono essere invocati se viene vanificata la funzione propria della formalità, ovvero se il rispetto della forma è espressamente condizione per il riconoscimento dell’agevolazione. (M.Fas.) 229. Pertinenze Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 1731/2017 del 28 febbraio 2017, Presidente: Tucci, Estensore: Nicolardi ICI – Natura pertinenziale – Distanza dall’immobile principale – Non rileva. La nozione di "pertinenza" è chiaramente determinata dall’art. 817 c.c., norma che non pone alcun vincolo circa la localizzazione del bene pertinenziale rispetto a quello principale, pur dovendosi in linea logica ritenere che un'allocazione molto distante dell'immobile secondario ponendo evidenti e logiche difficoltà pratiche dal punto divista della sua fruibilità "a servizio" dell'abitazione principale, non possa trovare un riscontro pratico perché possa identificarsi come "pertinenza". Per la definizione di pertinenza si deve fare esclusivo riferimento all'art. 817, rilevando solo la durevole destinazione della cosa accessoria a servizio o ornamento di quella principale e la volontà dell'avente diritto di creare la destinazione. (G.Bo.) Riferimenti normativi: c.c., art. 817 230. Pertinenze Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1765/2017 dell’1 marzo 2017, Presidente: Cappabianca, Estensore: Franco ICI – Natura pertinenziale – Distanza dall’immobile principale – Rileva. I Comuni, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, possono disciplinare autonomamente il regime delle pertinenze. Il Comune di Milano, nel rispetto del principio di legalità amministrativa, ha considerato parte integrante dell'abitazione principale soltanto le pertinenze ubicate nello stesso immobile della prima. In altri termini, ha dato maggior rilievo al criterio di prossimità della pertinenza alla cosa principale, unico parametro che, ai fini fiscali propri dell'Imposta Comunale sugli Immobili, possa considerarsi conforme alla destinazione durevole a servizio di un'altra cosa. (G.Bo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 59 comma 1 lett. d); c.c., art. 817 231. Immobile concesso in leasing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 2046/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Correra FINANZA LOCALE – IMU – Presupposto – Possesso di immobili diversi dall’abitazione principale – Consegna del bene – Rileva – Soggettività passiva in caso di immobile concesso in leasing risolto anticipatamente – Compete al locatario.      125 Per determinare la soggettività passiva dell'IMU, la dizione utilizzata dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 23/2011 nell'individuare il presupposto di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), si riferisce espressamente al "possesso di immobili diversi dall'abitazione principale". Si tratta di una nozione di possesso che è diversa da quella civilistica, dando rilievo al potere di disporre di fatto del bene e, quindi, a quella detenzione qualificata del bene che caratterizza i rapporti di godimento, come la locazione e il leasing. L'imposta privilegia, quindi, nella individuazione del soggetto obbligato, il rapporto di effettivo utilizzo del bene, tant'è che soggetto passivo del tributo, in caso di leasing, è l'utilizzatore per tutta la durata del contratto (art. 9 d.lgs. citato). Ciò porta a ritenere che nell'ipotesi di contratto di leasing risolto, ma senza che si sia ancora attuata la consegna del bene, soggetto passivo dell'imposta non possa essere la società di leasing che non è nel possesso del bene e che non ne ha il godimento. La soggettività passiva si ritrasmette dal locatario al locatore soltanto con la riconsegna dell’immobile alla società di leasing. (G.R.) 232. Esenzione dall’imposta Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2305/2017 del 22 marzo 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Grassi ICI – Esenzione dall’imposta ‐ comodato d’uso gratuito – mancata comunicazione – non sussiste. Per poter usufruire dell’esenzione dall’imposta ICI, non è sufficiente che l’unità immobiliare sia messa a disposizione gratuitamente di un familiare che ne faccia la sua abitazione principale. È necessario anche presentare all’Ufficio Tributi del Comune un’apposita dichiarazione, redatta su un modello approvato, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo (G.Sim.) Riferimenti normativi: d.lgs. 93/1998 233. Variazione di destinazione d’uso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 2426/2017 del 22 marzo 2017, Presidente e Estensore: Molinari ICI – Cambio della destinazione d’uso – Omessa comunicazione al proprietario – Nullità dell’atto impositivo – Non sussiste. L’art. 31, comma 20, l. 289/2002, è una norma cosiddetta “in bianco” perché esprime un precetto senza stabilire una sanzione ove disattesa. La sua eventuale inosservanza, pertanto, non comporta alcuna nullità dell’atto impositivo impugnato. Quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, non rileva che l’Amministrazione non abbia dato comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l’inosservanza della norma sopra citata (Conf. Cass. n. 15558/2009). (M.L.) Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 31 comma 20 234. Termini di prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3861/2017 del 30 maggio 2017, Presidente e Estensore: Zamagni ICI – Notifica di avviso – Termine di prescrizione – Data di spedizione – Rilevanza. Il termine di prescrizione per la notifica di un avviso di accertamento ICI è rispettato, ove la spedizione dell'atto sia effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. La data di      126 spedizione è quella che deve essere valutata al fine di verificare il rispetto del termine indicato, non rilevando, invece, a tale fine, la data di ricezione. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 11 235. Agevolazione prima casa Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3941/2017 dell'1 giugno 2017, Presidente: Giucastro, Estensore: Savastano IMU – Immobile accatastato A10 – Aliquota agevolata prima casa – Non spetta. Nel caso in cui un immobile sia accatastato come A10 (uffici), anche se realmente utilizzato come prima casa, non spetta l’aliquota ridotta in quanto rileva solo l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile. (C.C.) 236. Bene assoggettato a vincolo di destinazione di natura pubblicistica Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 3982/2017 del 5 giugno 2017, Presidente e Estensore: Centurelli ICI – Bene assoggettato a vincolo di destinazione di natura pubblicistica – Applicabilità ICI – Non sussiste. La destinazione funzionale a verde comunale di un terreno, ancorché non ne escluda in astratto l'edificabilità cui è connessa la soggezione ad ICI, esclude l’applicabilità di detta imposta in quanto, ricadendo lo stesso in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato/area standard, deve ravvisarsi l'insussistenza di possibilità edificatoria in via assoluta. L’assoggettamento del terreno ad un vincolo di destinazione di natura pubblicistica che preclude al privato tutte quelle trasformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, comporta l’esclusione all’imponibilità Ici dell’area medesima. (C.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 1 comma 2 237. Soggetti legittimati ad effettuare le notifiche Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 4136/2017 del 12 giugno 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Garofalo ICI – NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI – Società di poste private – Ammissibilità – Non sussiste. Il d.lgs. 261/1999 ha continuato a riservare in via esclusiva (per esigenze di ordine pubblico), al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato d.lgs. 261/1999, art. 1, ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e, devono, pertanto, considerarsi inesistenti. (G.Gi.) 238. Difetto di contraddittorio Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 4261/2017 del 20 giugno 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Ercolani Atti di liquidazione ICI ‐ Assenza di preventivo contraddittorio – Irrilevanza in quanto tributo non “armonizzato”. L’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente      127 abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”; per i tributi “non armonizzati”, invece, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito da una norma di legge. Da ciò deriva che in materia di liquidazione ICI, trattandosi di tributi non armonizzati, non sussiste alcun obbligo generale di espletamento di un contraddittorio preventivo con il contribuente. (S.C.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 239. Pertinenze Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 37/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Soprano, Estensore: Donzelli ICI – Area fabbricabile da sempre destinata a giardino di abitazione residenziale – Pertinenza – Sussiste – Regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico – Irrilevanza. Il concetto di pertinenza è unicamente desumibile dall’art. 817 del codice civile, che individua una relazione di fatto tra due beni che si trovano in rapporto di complementarietà funzionale, che sorge come conseguenza dell’atto di destinazione del bene (accessorio) astrattamente idoneo a servire l’altro bene (principale). Un’area fabbricabile ma da sempre destinata a giardino dell’abitazione residenziale del contribuente ha i caratteri della pertinenzialità che esclude l’assoggettamento ad autonoma tassazione, rimanendo irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico. (P.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 1 e 2; c.c., art. 817 240. Locazione finanziaria Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 187/2017 del 16 marzo 2017, Presidente e Estensore: Leotta IMU – Locazione finanziaria – Soggetto passivo dell’imposta – Istanza di rimborso – Diniego – Inapplicabilità normativa sulla TASI. La normativa sulla TASI, che individua il locatario finanziario come soggetto passivo di imposta fino alla riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna, non è applicabile per analogia all’IMU, in quanto disposizione avente carattere specifico, innovativo e con presupposti impositivi differenti. Pertanto, la richiesta di rimborso, avanzata dal locatore dell’IMU versata successivamente alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria di un immobile, deve essere rigettata, considerato che per espressa disposizione di legge il soggetto passivo dell'imposta municipale unica è il locatario a partire dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ma nel periodo intercorrente fra la risoluzione del contratto di locazione e la riconsegna del bene spetta al proprietario dello stesso versare la relativa imposta. (L.Ge.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 8; l. 147/2013, art. 1 commi 669 e 672      128 IRAP 241. Presupposto dell’IRAP Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 89/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi IRAP – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – Studio associato – Detenzione quota considerevole – Presupposto d’imposta – Non sussiste. La detenzione di una quota pari al 49% in uno studio associato non costituisce prova di esistenza di autonoma organizzazione e, dunque, non supporta la presunzione dell'Ufficio di esistenza del presupposto dell’Imposta sulle attività produttive. (A.L.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 e art. 3 comma 1, lett. c) 242. Autonoma organizzazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 181/2017 del 26 gennaio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi IRAP – Libero professionista – Requisiti applicativi – Ufficio di ridotte dimensioni – Autonoma organizzazione – Non sussiste. Il presupposto affinché un libero professionista sia soggetto all’IRAP è lo svolgimento dell’attività avvalendosi di una autonoma organizzazione, requisito che è integrato se il professionista è il responsabile dell’organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in maniera non occasionale di lavoro altrui. La sola esistenza di un ufficio non è di per sé indice di autonoma organizzazione quanto piuttosto la dote minima e indispensabile per l’esercizio della professione. (A.Pe.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 243. Medici convenzionati SSN Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 828/2017 dell’1 marzo 2017, Presidente e Estensore: D’Agostino IRAP – Medico di medicina generale convenzionato con il SSN – Disponibilità di locali – Autonoma organizzazione – Non configurabilità. Per l'esercizio della professione di medico di medicina generale convenzionato con il SSN, la disponibilità di alcuni locali ‐ a qualsivoglia titolo essa avvenga, locativo o dominicale ‐ costituisce una necessità oggettiva e ineludibile, la quale non basta di per se a comprovare l'esistenza di un’organizzazione di peculiari dotazioni e/o di altre attività coordinate, esplicanti comunque una funzione ausiliaria e incrementativa dell'operatività propriamente personale, ai fini della sussistenza del presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3 244. Compensi a terzi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 860/2017 del 6 marzo 2017, Presidente e Estensore: Rollero IRAP – Compensi a terzi – Entità indicativa di marginalità del contributo – Stabile organizzazione – Non configurabilità.      129 La corresponsione di compensi a terzi collaboratori, dipendenti o assimilati, di entità variabile fra 5.000 e 6.000 euro annui, non è di per se sufficiente a fare ritenere l'esistenza di una stabile organizzazione, presupposto per l'applicazione dell'IRAP. Proprio tale entità è indicativa della marginalità del contributo di questi ultimi alla produzione dei reddito, circostanza che non è incompatibile con la natura strettamente personale dell'attività produttiva di reddito. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3 245. Compensazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1909/2017 del 4 maggio 2017, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri IRAP – Versamento ritenuto indebito dal contribuente – Compensazione con altri debiti – Illegittimità ‐ Istanza di rimborso ‐ Necessità. Non possono essere utilizzate in compensazione, per liquidare altri debiti, le somme versate ai fini Irap nell'anno precedente e poi ritenute indebitamente versate dallo stesso contribuente. Nel caso di inesistenza parziale o totale dell’obbligo di versamento, la legge consente al contribuente di presentare istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi ed il credito potrà essere riconosciuto direttamente dall’ufficio oppure, in caso di diniego, essere ammesso in seguito a ricorso presentato alla competente Commissione tributaria provinciale. (S.L.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38 246. Condono tombale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 1951/2017 dell'8 maggio 2017, Presidente e Estensore: Labruna Irap ‐ Rimborso ‐ Condono tombale – Diniego ‐ Legittimo. L’adesione del contribuente al condono tombale (art. 9 legge 27 dicembre 2002 n. 289) preclude la successiva richiesta di rimborso Irap ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973, anche qualora l’imposta dallo stesso versata risulti effettivamente non dovuta. (M.Le.) Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9; d.P.R. 602/1973, art. 38 247. Holding di partecipazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2176/2017 del 18 maggio 2017, Presidente: Craveia, Estensore: Scarcella IRAP ‐ Holding di partecipazioni – Aliquote – Attività prevalente. Per qualificare una società come holding industriale e applicare la relativa l’aliquota IRAP, pari al 4,85%, occorre verificare che l’attività prevalente esercitata sia l’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria. Per soddisfare il requisito della prevalenza devono sussistere due condizioni: da un lato l’ammontare complessivo degli elementi di natura finanziaria derivante dall’attività di assunzione e gestione di partecipazione, comprensiva della concessione di prestiti obbligazionari e rilascio di garanzie alle società partecipate, deve superare la metà dell’attivo patrimoniale e, dall’altro, l’importo complessivo dei ricavi conseguenti all’acquisizione e gestione di partecipazioni, a operazioni di intermediazione di valute e alle commissioni attive sulla prestazione dei servizi di pagamento, deve superare la metà dei proventi annuali complessivi. In assenza delle predette condizioni si applica l’aliquota ordinaria del 3,9%. (G.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 6 comma 9; d.lgs. 141/2010, art. 10 comma 10      130 248. Autonomia dell'organizzazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2231/2017 del 19 maggio 2017, Presidente: Cau, Estensore: Porreca IRAP – Libero professionista – Presupposti – Autonomia dell’organizzazione – Impiego di beni strumentali ‐ Sussistenza. In tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione è soddisfatto se il soggetto è responsabile dell’organizzazione senza essere inserito in altre strutture riferibili a terzi, e se per l’esercizio dell’attività professionale sono impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure ci si avvale in modo stabile di lavoro altrui, con mansioni che esulino da quelle di segreteria o meramente esecutive. (G.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 249. Autonoma organizzazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2428/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Palma IRAP – Autonoma organizzazione – Sindaco – Relatore – Non sussiste. Non è idonea ad integrare il presupposto di applicazione dell’irap l’attività di sindaco o relatore svolta da un commercialista, quando è complementare rispetto all’attività professionale svolta in associazione con altri professionisti, in quanto ha natura squisitamente intellettuale ed infungibile, nel senso che non può essere delegata, e quando non è potenziata dalla presenza di segretarie condivise dal contribuente con altri professionisti per lo svolgimento di mansioni burocratiche se il loro impiego non eccede il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale. (C.So.) 250. Autonoma organizzazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2437/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente e Estensore: D’Agostino IRAP – Autonoma organizzazione – Procacciatore d’affari – Non sussiste. Il procacciatore d’affari non gode di una autonoma organizzazione ai fini Irap. Egli, infatti, non può essere assimilato né all’agente atteso che la prestazione ha carattere occasionale e prescinde da una organizzazione esterna, nè tantomeno al professionista che usufruisce in maniera ricorrente delle strutture di uno studio associato di cui non fa parte. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3 251. Autonoma organizzazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2456/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia IRAP – Lavoratore autonomo – Autonoma organizzazione – Collaboratore di una struttura autonoma – Interesse altrui – Non sussiste. L’IRAP non è dovuta dal professionista quando lavora quale collaboratore di una struttura autonoma per realizzare fini ed interessi non propri, ma della struttura stessa. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3      131 252. Autonoma organizzazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2464/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: Gravina, Estensore: Crespi IRAP – Lavoratore autonomo – Autonoma organizzazione – Collaboratori – Non occasionale – Sussiste. L’IRAP è dovuta dai professionisti quando l’etero‐organizzazione può funzionare in modo tendenzialmente autonomo rispetto all’apporto intellettuale del singolo professionista se quest’ultimo, in modo non occasionale, si limita a dettare le linee direttive a dei collaboratori e a controllarne la regolare esecuzione. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3 253. Compensi a consulenti esterni Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 219/2017 del 3 aprile 2017, Presidente: Galizzi, Estensore: Stefanini IRAP – Compensi a consulenti esterni – Requisito di autonoma organizzazione – Non sussiste – Rilevanza degli elevati redditi del contribuente ai fini dell’autonoma organizzazione – Non sussiste. Il ricorso alla consulenza di professionisti non abilitati nello specifico settore nel quale opera il contribuente non è affatto sintomo di autonoma organizzazione, ma, semmai, del contrario, perché proprio colui che non dispone di un’organizzazione articolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne (Conf. Cass. n. 8914/2014). A tale riguardo, non assume alcun rilievo il collegamento tra l’elevato reddito del contribuente e l’organizzazione che lo determina, atteso che i compensi elevati possono essere, di per sé, sintomo anche del mero valore ponderale specifico dell’attività professionale esercitata (Conf. Cass. n. 23557/2016). (P.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 254. Transfer pricing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 1630/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: Di Rosa, Estensore: Petrone APPLICABILITÀ DEL TRANSFER PRICING ALL’IRAP – Retroattività della Legge di Stabilità 2014 ‐ Non sussiste. La normativa sul transfer pricing di cui all’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 non si applica alla determinazione della base imponibile Irap. Non osta a tale conclusione la previsione dell'art. 1, comma 281, della legge 147/2013 (legge di stabilita 2014). Alla norma deve attribuirsi efficacia innovativa valevole soltanto per i periodi di imposta successivi alla sua entrata in vigore. Ciò conformemente ai principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltre che dei principi dell'Unione Europea e della Convenzione Europea del 1950 sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. Tali principi ostano alla retroattività della norma tributaria, salvo situazioni eccezionali che non è dato però rinvenire in materia. (V.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7      132 255. Presupposti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 1695/2017 del 28 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Maiga IRAP – Studio professionale associato – Presupposti applicabilità. Ai fini dell’applicabilità dell’IRAP agli studi professionali, l'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa (requisito che deve essere inteso necessariamente in senso oggettivo) è riscontrabile in presenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un «quid pluris» che, secondo il comune sentire, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Si deve trattare di un qualcosa in più, la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. (M.Fa.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 256. Presupposti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 1700/2017 del 28 febbraio 2017, Presidente: Maiga, Estensore: Petrone IRAP – Attività di lavoro autonomo – Presupposti applicabilità. Il presupposto oggettivo per la individuazione dell'assoggettabilità all'lRAP è lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata e sono soggetti passivi di imposta sia le persone fisiche sia le società semplici esercenti atti e professioni di cui all'art. 53 del d.P.R. 917/1986. Al riguardo, la sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale ha precisato che, mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi con riferimento al lavoro autonomo, ancorché svolto con carattere di abitualità, dal momento che è ipotizzabile un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione, capitali e/o lavoro altrui. Anche numerose sentenze della Suprema Corte hanno riaffermato tale principio in merito alla assoggettabilità, precisando che l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, pur abituale, non costituisce presupposto all'applicazione dell'IRAP, qualora non si rilevi un'attività autonomamente organizzata, intesa come tale quella in cui il professionista esercita la propria attività con l'impiego di beni strumentali e di personale eccedenti il minimo. (M.Fa.) Riferimenti Normativi: d.P.R. 917/1986, art. 53 257. Raddoppio dei termini Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 1808/2017 del 2 marzo 2017, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo IRAP – Raddoppio dei termini – Non si applica. Il raddoppio dei termini non può essere applicato per analogia anche ai fini IRAP (d.lgs. n. 446/1997), considerato che, in materia tributaria, le norme risultano di stretta interpretazione e non possono avere un generale carattere estensivo. L'esclusione dal raddoppio dei termini per l'IRAP è confermata anche dal giudice di legittimità (Conf. Cass. n. 4775/2016). (G.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57 comma 3      133 258. Vendita ambulante di vestiario Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2035/2017 del 10 marzo 2017, Presidente: Citro, Estensore: Brillo FINANZA LOCALE – Irap – Attività di vendita ambulante di vestiario, svolta senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori occasionali, con investimento di un capitale esiguo – Diritto al rimborso – Consegue. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle attività produttive è necessario che l’attività economica sia connotata dal requisito dell’autonoma organizzazione e, perciò, che l’attività aziendale possa essere svolta anche senza la presenza dell’imprenditore esistendo mezzi adeguati e personale addetto. Nel caso di attività di vendita ambulante di vestiario, svolta senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori occasionali e con investimento di un capitale esiguo (nel caso di specie, furgone, auto e registratore di cassa), siffatto requisito non sussiste e, perciò, spetta il rimborso dell’IRAP indebitamente pagata. (G.R.) 259. Medico di medicina generale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2053/2017 del 13 marzo 2017, Presidente e Estensore: Citro FINANZA LOCALE – Irap – Attività di medico di medicina generale, con il solo studio professionale – Presupposto per l’imponibilità Irap – Non sussiste. Come stabilito da sentenza della Corte Costituzionale, il reddito professionale ottenuto senza l’esercizio di un’attività non autonomamente organizzata, non è soggetto ad Irap. Nel caso in cui l’attività di medico di medicina generale sia svolta con il solo ausilio di una segretaria ed immobilizzazioni di esiguo importo, siffatto requisito non sussiste e, perciò, deve essere annullata la cartella di pagamento con cui l’Ufficio avanza la pretesa di pagamento dell’Irap. (K.S.) 260. Transfer pricing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 2386/2017 del 27 marzo 2017, Presidente: Citro, Estensore: D’Arcangelo TRANSFER PRICING – Applicabilità ai fini IRAP – Norma di interpretazione autentica – Retroattività – Sussiste – Valore normale – Onere della prova. L’art. 1, comma 281 della legge n. 147/2013 (c.d. “legge di stabilità 2014”) ha previsto l’applicabilità ai fini IRAP della disciplina in materia di transfer pricing prevista dall’art. 110 comma 7 del TUIR, anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. La nuova disposizione ha natura di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva. In materia di transfer pricing l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria ha ad oggetto la dimostrazione dell’esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo inferiore rispetto al valore normale dei beni o servizi scambiati, mentre grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando che tali transazioni sono intervenute a valori di mercato da considerarsi normali, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3 del TUIR. (M.A.C.) Riferimenti normativi: l. 147/2013, art. 1 comma 281; d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 7 e art. 9 comma 3      134 261. Presupposti di applicazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 3498/2017 del 16 maggio 2017, Presidente e Estensore: Ortolani IRAP – Libero professionista – Autonoma organizzazione – Rilevanza compensi lavoro modesta entità – Non sussiste. Al fine di valutare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione in capo al lavoratore autonomo, occorre verificare se i beni e i servizi di cui lo stesso dispone siano “meramente strumentali” all’esercizio dell’attività svolta, ovvero costituiscano un “insieme organizzato” idoneo a produrre un reddito in via autonoma. (Nel caso di specie, la corresponsione a terzi di compensi di lavoro di modesta entità da parte del ricorrente, nonché la circostanza per cui l’attività dallo stesso posta in essere non sarebbe idonea a produrre reddito senza la sua partecipazione, determinano l’insussistenza del presupposto dell’“autonoma organizzazione” rilevante ai fini IRAP in capo al lavoratore autonomo) (B.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 262. Presupposti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 3775/2017 del 29 maggio 2017, Presidente e Estensore: Citro IRAP – Professione di avvocato – Assenza di collaboratori – Spese per studio – Autonoma organizzazione – Non configurabilità – Istanza di rimborso – Termini. L’IRAP non può riguardare il reddito prodotto da un professionista senza un'autonoma organizzazione. L'attività di avvocato, esercitata senza collaboratori e con uno studio per il quale risultano pagate le spese per esso sostenute, non può ritenersi svolta in modo autonomo tale da assoggettare a IRAP il reddito prodotto. Tuttavia, la domanda di rimborso dell'importo versato deve essere proposta entro i 48 mesi previsti dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, artt. 2 e 3; d.P.R. 602/73, art. 38 263. Presupposti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 3889/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Garofalo IRAP – Attività di avvocato – Assenza di autonoma organizzazione – Prova – Necessità. Per potersi ritenere escluso dal presupposto dell'IRAP come previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, un avvocato deve fornire la prova, che su di lui incombe, di avere esercitato l'attività senza un’autonoma organizzazione. I giudici tributari di merito hanno la competenza della verifica della sussistenza o meno del presupposto IRAP. Mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorchè svolto con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di capitale e lavoro altrui (Conf. Corte Cost. n. 156/2001). (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3 264. Presupposto/Rimborso Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 15, Sentenza n. 4116/2017 del 13 giugno 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Galli      135 PRESUPPOSTO D’IMPOSTA – MEDICO CONVENZIONATO CON SSN – Studi di settore – Disponibilità di un collaboratore (infermiera part‐time) – Rilevanza – Non sussiste. In materia di IRAP, è esclusa ex lege l’assoggettabilità all’imposta del medico convenzionato con il SSN che operi in associazione con altri medici (organismo promosso dal SSN diretto a realizzare forme più avanzate di presidio della salute pubblica) anche quando abbia la disponibilità di un collaboratore che esplichi contenute mansioni di segreteria o di infermieristica comune, funzionali soltanto ad assicurare l’apertura dello studio. (G.Gi.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 265. Presupposti applicativi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4270/2017 del 20 giugno 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Faranda Studio professionale associato – Presupposti applicativi del tributo – Sussistenza. Nei casi di esercizio in forma associata della professione, non trova applicazione la valutazione in concreto della sussistenza di una struttura organizzativa, essendo questa insita nel modo in cui la attività professionale viene esercitata, giusto anche il disposto della pronuncia delle SS.UU. della Cassazione 7371/2016 ed il principio da questa enunciato, secondo cui “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”. (S.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 3 comma 1 lett. c) 266. Medico convenzionato Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 4371/2017 del 27 giugno 2017, Presidente e Estensore: Cappabianca IRAP – Autonoma organizzazione –Medico convenzionato. La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo. (M.Mon.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 267. Autonoma organizzazione Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 18/2017 del 26 gennaio 2017, Presidente: Tateo, Estensore: Bocchiola      136 Presupposti dell'autonoma organizzazione – Responsabilità della struttura – Impiego di beni strumentali – Lavoro altrui. Ai fini dell'assoggettabilità ad Irap, è condivisibile l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo la quale il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b. impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Conf. Cass. nn. 12108/2009, 12109/2009, 12110/2009 e 12111/2009). (S.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 3 268. Medico odontoiatria Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 177/2017 del 28 giugno 2017, Presidente: Tateo; Estensore: Marcialis IRAP – Medico odontoiatra – Assoggettamento al tributo – Non sussiste. Non è soggetto passivo Irap il professionista che svolge l'attività di medico odontoiatra e che per la propria attività si avvale di modesti beni strumentali, sempreché sia accertata l'assenza di elementi di organizzazione. Pertanto il tributo che sia stato eventualmente versato dal contribuente dovrà essere rimborsato. (S.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 3      137 PUBBLICITÀ 269. Centro commerciale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 321/2017 del 2 febbraio 2017, Presidente: Barbaini, Estensore: Buffone CENTRO COMMERCIALE – Luogo aperto al pubblico ‐ Messaggio pubblicitario – Assoggettabilità all’imposta ‐ Sussiste. Un centro commerciale costituisce “luogo aperto al pubblico” per il fatto di essere spazio fisico liberamente accessibile a qualunque soggetto. Ne consegue che ai messaggi pubblicitari collocati in un centro commerciale allo scopo di promuovere beni e servizi offerti da un’impresa economica chiaramente individuata si applica l’imposta sulla pubblicità. (M.Dr.) 270. Pannelli su cabina foto‐tessera Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 538/2017 del 14 febbraio 2017, Presidente: Piglionica, Estensore: Marseglia IMPOSTA DI PUBBLICITÀ – Pannelli su apparecchiature automatiche per foto‐tessera – Esenzione – Non applicabile. In materia di imposta di pubblicità per le insegne di esercizio, per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’impresa ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti. Pertanto, non può trovare applicazione l’esenzione di cui all’art. 17, comma 1bis d.lgs.507/1993 nel caso in cui i pannelli siano esposti su un’apparecchiatura automatica per foto‐tessera, non potendo essa essere considerata quale sede legale o sede secondaria (Conf. Cass. 27497/2014). (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1bis 271. Cabine per fototessera Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 744/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Borgonovo, Estensore: Marseglia Pubblicità – Pannelli pubblicitari apposti su cabine per foto – Esenzione – Esclusione – Cabine per foto – Sede d’impresa – Esclusione. Il collocamento di pannelli pubblicitari su apparecchiature automatiche per fototessera è soggetto all'imposta di pubblicità. Per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti; la cabina per fototessera, anche in assenza dell'elemento umano, non costituisce sede dello svolgimento dell’attività (Conf. Cass., nn. 60121/2009, 7037/2004 e 27497/2014). La cabina per fototessera non può ricondursi al concetto di sede, tanto legale, quanto effettiva di esercizio dell'attività sociale e neppure può essere ipotizzato un rapporto pertinenziale con la sede della società in ragione dell'ampia diffusione territoriale delle cabine stesse. Atteso che la cabina per fototessera non può essere considerata né sede legale né sede secondaria, l'imposta sulla pubblicità trova legittimazione. L'esenzione dall'imposta di pubblicità è prevista dall’art. 17, comma 1bis, primo periodo, del d.lgs. n. 507/1993, per le insegne ai esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono e non è il caso della cabina per fototessera, che non può essere considerata sede principale né secondaria, per il che tale esenzione non trova applicazione per i pannelli esposti su distributori automatici. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1bis      138 272. Cabine per fototessera Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 844/2017 del 2 marzo 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Noschese Pubblicità – Messaggi apposti su cabine per foto – Natura pubblicitaria – Esenzione – Esclusione – Distributori automatici – Sede d’impresa – Esclusione. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di pubblicità, i messaggi apposti su cabine installate per il rilascio di foto e/o di biglietti da visita non possono essere considerati insegne indicative del luogo in cui si svolge l'attività dell'impresa, avendo le caratteristiche dei messaggi pubblicitari. In relazione ai distributori automatici, poiché per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, il distributore automatico non è la sede dello svolgimento dell'attività‐unità commerciale (Conf. Cass. n. 13023/2015). (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 commi 1 e 1bis 273. Individualità delle insegne Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1654/2017 dell’11 aprile 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani PUBBLICITÀ – Individualità delle insegne – Superficie imponibile – Elementi di connessione tra due o più insegne – Sussiste. In presenza di due insegne pubblicitarie affisse sul medesimo immobile, ai fini della determinazione della superficie corretta da utilizzare come base per il calcolo dell’imposta comunale di pubblicità occorre fare precipuo riferimento ai riferimenti contenuti nell’autorizzazione amministrativa appositamente rilasciata per l’affissione. Secondariamente, altri parametri rilevanti sono la presenza di elementi di connessione fisica o grafica tra le due insegne e la contemporanea visibilità dei due o più cartelli dalla maggior parte dei punti di osservazione disponibili. (G.Ge.) 274. Pubblicità Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2074/2017 dell'11 maggio 2017, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini I PROCESSO – Imposta sulla pubblicità – Preavviso di scadenza – Impugnabilità – Sussiste. II PUBBLICITÀ – Mezzi pubblicitari – Vetrofanie. I È immediatamente impugnabile dal contribuente anche il “preavviso di scadenza” in quanto contiene tutti gli elementi della pretesa impositiva, comprese le disposizioni di legge applicabili nella fattispecie e riportate nel retro della comunicazione. II Le vetrofanie su porta e vetri delle finestre non rientrano tra i mezzi pubblicitari “puri” e la superficie da considerare va individuata in quella della pellicola adesiva recante la reclame. (C.M.L.) 275. Metodo di calcolo della superficie espositiva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 192/2017 dell’11 gennaio 2017, Presidente: D’Andrea, Estensore: Macchiarola IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ – SUPERFICIE ESPOSITIVA – Metodo di calcolo – Numero di messaggi pubblicitari – Irrilevanza. Ai fini della determinazione dell’imposta comunale di pubblicità, l’art. 7, d.lgs. n. 507/1993 non distingue tra le tipologie di messaggi pubblicitari, né fa riferimento al numero di messaggi      139 all’interno del mezzo di diffusione pubblicitario. Per cui, come rilevato dalla Circ. Ministero delle Finanze, 17 marzo 1994, n. 10/E, l’imposta di pubblicità deve essere calcolata tenendo in considerazione l’ampiezza della superfice espositiva complessiva, indipendentemente dal numero di messaggi pubblicitari in essa contenuti. Ne consegue che, ai fini dell’imposizione del tributo comunale di pubblicità, è del tutto irrilevante il numero di messaggi pubblicitari che il mezzo diffonde, rilevando solamente la misura della figura piana geometrica sulla quale i messaggi pubblicitari sono inseriti. (A.T.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 7 276. Base imponibile Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2073/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Donvito FINANZA LOCALE – Imposta sulla pubblicità – Base imponibile. L’imposta sulla pubblicità deve essere corrisposta sulla base della superficie dell’intero impianto pubblicitario e non sulla base della superficie dei singoli segnali pubblicitari. E’ perciò illegittimo l’avviso di accertamento con cui viene determinata la maggiore imposta dovuta sulla base della superficie di ogni singolo segnale pubblicitario, collocato nell’ambito di un intero impianto pubblicitario. (K.S.) 277. Unico mezzo pubblicitario Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 2370/2017 del 24 marzo 2017, Presidente: Davigo, Estensore: Barone IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – Calcolo della superficie imponibile – Oggetti recanti il medesimo logo pubblicitario, riferibili al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro – Unico mezzo pubblicitario. Gli oggetti recanti il medesimo logo pubblicitario, riferibili al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, sono considerati, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. (M.A.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 7 comma 5 278. Segnaletica stradale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 3013/2017 del 26 aprile 2017, Presidente: Citro, Estensore: Pilello PUBBLICITÀ – OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE – Messaggio pubblicitario – Supporto – Irrilevante Ai fini del calcolo dell'imposta sulle pubblicità relativa alla segnaletica stradale va tassato ogni singolo messaggio pubblicitario riferito a ciascuna ditta e non una tassazione unitaria, ovvero cumulativa, del supporto fisico su cui le indicazioni pubblicitarie sono apposte. (V.N.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 6 e 7 279. Impianti di grandi dimensioni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 3760/2017 del 26 maggio 2017, Presidente: D’Andrea, Estensore: Civardi      140 Pubblicità – Impianti di grandi dimensioni – Comunicazione di cessazione – Assenza – Dati dichiarati dal contribuente – Pubblicità di delibere comunali – Tariffa applicabile. Gli impianti pubblicitari per i quali non sia intervenuta alcuna comunicazione di cessazione sono assoggettati a imposta sulla pubblicità. Se i dati in relazione ai quali è stata calcolata l'imposta sono quelli comunicati dal contribuente nella dichiarazione annuale, senza che sia seguita denuncia di cessazione, l’applicazione della tariffa è conseguenza dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 507/1993, in relazione ai dati di diretta provenienza del contribuente, applicati i provvedimenti generali e pubblicizzati che disciplinano lo specifico settore (gli atti presupposti sono delibere ritualmente pubblicate sull'albo pretorio di portata generale). La pubblicità eccedente la misura di 8,5 mq comporta tout court il raddoppio della tariffa e non semplicemente l'aumento del doppio sulla superficie eccedente. Con l'art. 12, comma 4, del d.lgs. 507/1993, che prevede l'applicabilità di una superiore tariffa nel caso di superfici espositive di dimensioni eccedenti i mq 5,5, il legislatore ha voluto adeguare l'imposizione all'efficacia pubblicitaria del messaggio, nella convinzione che, più esso è grande, più è capace di suggestionare o convincere; le maggiorazioni devono, pertanto, necessariamente riferirsi al messaggio stesso nella sua interezza e, quindi, alla totalità della superficie e non alle sue singole parti eccedentarie (Conf. Cass. n. 4909/2005). Per gli impianti di grandi dimensioni l'effetto ottico e suasivo non cresce linearmente in ragione dell'incremento di superficie, ma è moltiplicato. In ragione all'invasività degli impianti di grandi dimensioni, appare del tutto ragionevole una tariffa non solo proporzionale, ma progressiva su tutto il bene, oggetto in modo olistico di una differente percezione da parte del cittadino consumatore. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 12 comma 4 280. Esenzioni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 3796/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Raimondi, Estensore: Salvo Pubblicità – Insegne di esercizio – Superficie inferiore a 5 mq – Esenzione. Le insegne di esercizio e cassonetto con scritta che occupano una superficie inferiore a 5 mq. sono esenti dall'imposta di pubblicità (Conf. risoluzione 24 aprile 2009, n. 2/DF del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo cui l’esposizione del logo e/o del marchio con l'estensione alle scritte, per la loro genericità, non possono essere pubblicità ordinaria, come tali esenti, trattandosi di insegne di esercizio). (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1bis 281. Distributori automatici Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 3825/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Citro, Estensore: Pilello Pubblicità – Distributori automatici – Mezzi pubblicitari – Tassazione – Posizionamento in area di servizio – Esenzione – Esclusione – Sede d’impresa – Esclusione. Se dall’esame del materiale fotografico è possibile evincere che vengono pubblicizzati i prodotti acquisibili dall'attivazione del distributore automatico, è dovuta l’imposta sulla pubblicità. Il posizionamento del distributore automatico all'interno di un’area di servizio per automobilisti non porta all'esonero dalla tassazione del messaggio pubblicitario, essendo l'area di servizio un luogo aperto al pubblico, ove chiunque può accedere, essendo, così, raggiunta la finalità pubblicitaria. Quanto ai rilievi in relazione alla distinzione tra sede legale e luogo ove si svolge un'attività economica, il significato da attribuire alla parola "sede" di un esercizio della società è quello giuridico che discende dal codice civile (artt. 46, 2463, ecc.). I distributori      141 automatici nei quali si svolge il servizio fornito al pubblico certamente non sono ''sedi" di tali attività, ma semplici beni strumentali alla società. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 5 e 17 comma 1bis 282. Presupposti applicativi ed esenzione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 4263/2017 del 20 giugno 2017, Presidente: Molinari, Estensore: Ercolani Pannelli pubblicitari all’interno di un Centro Commerciale – Mancata diffusione all’esterno – Esenzione da imposta. L’esenzione prevista dall’art. 17 d.lgs 507/1993 va applicata a pannelli pubblicitari applicati ai carrelli di un Centro Commerciale, ossia a carrelli adibiti a circolare all’interno di una zona circoscritta del Centro Commerciale, essendo il parcheggio del Centro Commerciale una pertinenza dello stesso. In tale fattispecie, si verifica una mera occasionale ricettività all’esterno dei pannelli in parola e del messaggio dagli stessi veicolato, che non appare idonea ad integrare il presupposto impositivo del tributo in esame. Risulta, quindi, che i pannelli in parola non assolvano la funzione di far conoscere il prodotto dell’azienda ad una pluralità indeterminata di soggetti, ma solamente a chi acceda al Centro Commerciale e al parcheggio dello stesso. I pannelli de quibus appaiono dunque riconducibili all’ambito dell’esenzione di cui all’art. 17 d.lgs. 507/1993, difettando negli stessi la funzione di veicolare il messaggio pubblicitario verso una pluralità indefinita di soggetti. (S.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 283. Cabine per fototessere Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 36/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Soprano, Estensore: Donzelli IMPOSTA DI PUBBLICITÀ – Cabine per fototessere – Imponibilità – Sussiste. Le cabine per fototessere non possono essere qualificate quali sedi secondarie o filiali della società ricorrente, esercente attività di vendita di fototessere, poiché in una sede secondaria operano i rappresentanti di una società che conservano un ampio potere di determinazione e di decisione, mentre tali circostanze non sono riscontrabili nelle cabine per fototessere oggetto di causa, le quali sono dei meri strumenti di lavoro e pertanto scontano l’imposta di pubblicità. (P.C.) 284. Pubblicità insegne visibili da un numero indeterminato di persone Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 198/2017 del 22 marzo 2017, Presidente e Estensore: Fazio FINANZA LOCALE – Imposta sulla pubblicità – Insegne apposte nel luogo di esercizio dell’attività – Visibilità ad un numero indeterminato di persone – Esenzione dalla imposta – Non sussiste. Quando le scritte e le insegne apposte sul luogo di esercizio dell’attività, pur senza espliciti connotati propagandistici, sono, per dimensione e posizione, tali da essere visibili ad un numero indeterminato di persone, non possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità prevista dall’art. 17, comma 1bis, del d.lgs. 507/1993 (nel caso di specie, le insegne a colori, poste sul silos, sono oggettivamente idonee a rendere conosciuto ad un numero indeterminato di persone ‐ quantomeno a tutti gli automobilisti che ogni giorno percorrono      142 uno dei tratti autostradali più trafficati della Lombardia ‐ il nome dell’azienda, il suo settore di attività, i parafulmini prodotti e la denominazione di tali prodotti). (L.Ge.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 5 comma 1 e art. 17 comma 1bis      143 TARSU – TIA – TARI – TARES 285. Rifiuti speciali non pericolosi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2545/2017 dell’8 giugno 2017, Presidente: Lamanna, Estensore: Marseglia TARES – Rifiuti speciali non pericolosi – Assimilazione ai rifiuti urbani – Regolamento – Disapplicazione. In tema di tassazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall’art. 21 comma 2 lett. g) del d.lgs. 22/1997, impone la corretta individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali. Il Regolamento Comunale per il quale tutti i rifiuti assimilati agli urbani sono assoggettati al tributo, senza alcuna specificazione del quantitativo, deve essere ritenuto illegittimo e, per l’effetto, disapplicato. (D.D’A.) 286. Presupposti oggettivi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2676/2017 del 14 giugno 2017, Presidente e Estensore: Izzi TARI – Presupposto oggettivo – Rifiuti speciali assimilabili – Delibera Consiglio Comunale ‐ Disapplicazione – Onere probatorio. Il presupposto oggettivo per l’applicazione della TARI è l’occupazione di aree, coperte o scoperte. Il d.lgs. 152/2006 ha demandato ai Comuni la facoltà di prevedere l’assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali. Tuttavia, in base alle normative nazionali e comunitarie, l’assimilazione non è possibile per gli imballaggi terziari, cosicché il regolamento comunale che prevede detta assimilazione è da disapplicare. Resta a carico del contribuente l’onere di dimostrare la produzione di rifiuti speciali non assimilabili e lo smaltimento in proprio degli stessi. (D.D’A.) 287. Omessa denuncia di variazione Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 75/2017 del 14 marzo 2017, Presidente: Nese, Estensore: Minatta TARSU – Nuovo classamento – Inutilizzabilità degli immobili – Omessa denuncia di variazione – Esenzione – Non sussiste. L’omessa dichiarazione di variazione circa il classamento delle superfici (nel caso di specie, da serre a stalle) e circa l’inutilizzabilità degli immobili preclude l’esenzione dal pagamento della TARSU in quanto è onere del contribuente denunciare le intervenute variazioni delle condizioni di tassabilità degli immobili. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62 288. Prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 862/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente: Citro, Estensore: Moroni FINANZA LOCALE – TARSU – Prescrizione – Sussiste. La TARSU si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art.2948 n°4 del codice civile. L'applicazione del termine breve di prescrizione      144 quinquennale, in luogo di quello ordinario di dieci anni ex art. 2946 cod. civ., è stata sancita dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, n° 4283 del 23 febbraio 2010. (L.Cad.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 2946 e 2948 289. Prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 1112/2017 del 6 febbraio 2017, Presidente: Gilardi, Estensore: Amato Tributi locali – Prescrizione breve – Natura del credito – Sussiste. I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dall’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (art. 2948 c.c.). L’applicazione del termine breve di prescrizione, in luogo di quello ordinario di dieci anni, è stata affermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010. Tale termine breve deve ritenersi applicabile sulla base della natura del credito dei tributi locali, di tipo continuativo suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo e in relazione ai quali l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso. (E.Q.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2948 290. Termini di prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1568/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: Zamagni, Estensore: Contini TARSU‐TIA – Termine di prescrizione quinquennale. È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto di conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi del codice civile, art. 2953. Ne consegue che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c.. tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (G.Pin.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 2948 e 2953 291. Termine prescrizionale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1860/2017 del 6 marzo 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Chirieleison TARSU ‐ TERMINE PRESCRIZIONALE – Prestazioni periodiche – Obbligo conservazione copia degli atti notificati. I tributi locali possono essere assimilati ai pagamenti dovuti per l’utilizzo del servizio elettrico o idrico, per i quali vale la prescrizione quinquennale. Costituisce indizio a favore della prescrizione quinquennale dei suddetti tributi l’obbligo previsto per l’Agente della Riscossione di conservare per cinque anni copia delle cartelle di pagamento e degli attestati di ricevimento, di cui all’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973. (N.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 5; c.c., art. 2948      145 292. Sublocazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 1993/2017 del 9 marzo 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Nicolardi Sublocatario di porzione di immobile – Soggezione alla tassa rifiuti – Sussiste – Limiti. Il sublocatario di una porzione di immobile è tenuto al pagamento della tassa rifiuti per la superficie relativa alla quota immobiliare detenuta in funzione del contratto di sublocazione. (F.Ins.) 293. Locali d’impresa Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3755/2017 del 26 maggio 2017, Presidente: Cappabianca, Estensore: Orsi TARSU – Locali d’impresa – Destinazione – Rilevanza. In caso di attività di commercializzazione all'ingrosso di materiali per l'edilizia esercitata in un locale che si compone di un'area scoperta che l'impresa destina in parte a uso "operativo" e in parte a superficie destinata alla raccolta di rifiuti speciali non urbani e in un'area coperta, destinata in parte a esposizione dei prodotti commerciati e per il residuo a uffici, l'imposizione TARSU è legittima limitatamente alla superficie adibita a ufficio. La circostanza che il sito sia assistito dal passaggio dei mezzi di raccolta dell'AMSA non è dimostrativa del fatto che il contribuente se ne sia mai avvalso. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62      146 TASSE AUTOMOBILISTICHE 294. Soggetti passivi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2164/2017 del 18 maggio 2017, Presidente e Estensore: Chindemi TASSE AUTOMOBILISTICHE – SOGGETTI PASSIVI – Società di leasing – Utilizzatore ‐ Obbligazione solidale – Sussistenza. Per i rapporti di locazione finanziaria di autoveicoli conclusi dopo il 15 agosto 2009 e prima del 1° gennaio 2016, sono obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica nei confronti della Regione sia il proprietario dell’auto sia l’utilizzatore del veicolo in leasing. In mancanza di una espressa previsione legislativa, infatti, la solidarietà d’imposta fra la società di leasing e l’utilizzatore consegue all’interpretazione della normativa vigente nel periodo in esame, ossia l’art. 7, comma 2, l. n. 99/2009, in combinato disposto con l’art. 1294 c.c. disposizione che prevede la solidarietà dei condebitori se non risulta diversamente dalla legge o dal titolo. (G.G.) Riferimenti normativi: c.c., art. 1294; l. 99/2009, art. 7 comma 2 295. Solidarietà passiva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2696/2017 del 15 giugno 2017, Presidente: Barbaini, Estensore: Noschese TASSE AUTOMOBILISTICHE – Autoveicolo in locazione finanziaria – Solidarietà passiva – Sussiste. A seguito del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, art. 10 comma 7, dal 01.01.2016 sono responsabili solidali al pagamento della Tassa Automobilistica Regionale il proprietario di autoveicoli, concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing) ed il locatario‐utilizzatore iscritto al P.R.A., entrambi privi di beneficium divisionis o excussionis, con diritto di rivalsa pro concurrenti quantitate, secondo il titolo che regola i rapporti interni. (D.D’A.) 296. Termini di prescrizione Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 295/2017 del 3 maggio 2017, Presidente: Macca, Relatore: Bonamartini TASSA AUTOMOBILISTICA – PRESCRIZIONE – DECORRENZA. La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per il pagamento ma dall’inizio dell’anno successivo, in virtù della previsione di cui all’art. 3 del d.l. 2 del 1986. Inoltre il credito erariale per la riscossione della tassa automobilistica a seguito di accertamento divenuto definitivo è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.. (D.D’A.) 297. Prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 2/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente: Gaballo, Estensore: Mancini TASSE AUTOMOBILISTICHE – Mancata impugnazione della cartella di pagamento – Preavviso di fermo amministrativo – Prescrizione triennale del tributo – Non sussiste – Prescrizione decennale – Sussiste.      147 La mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento per tasse automobilistiche, da cui deriva il preavviso di fermo amministrativo impugnato, determina il consolidamento del tributo dovuto. La prescrizione, in tal caso, segue il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 cc.. (F.G.) 298. Termine per la riscossione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 3829/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: Maiga, Estensore: Petrone Tasse automobilistiche – Riscossione – Termine di prescrizione. Ai sensi dell’art. 5, cinquantunesimo comma, del d.l. 953/1982, l'azione dell’Amministrazione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. (F.P.) Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5 comma 51 299. Soggettività passiva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3862/2017 del 30 maggio 2017, Presidente e Estensore: Zamagni Tasse automobilistiche – Soggettività passiva – Pubblici registri immobiliari – Rilevanza. Se dai pubblici registri immobiliari un soggetto risulta proprietario dell'autovettura, eventuali scritture private, a maggior ragione se prive di data certa, non possono avere alcun rilievo sul titolare del diritto, ove non regolarmente trascritte nei pubblici registri immobiliari, e, quindi, sulla soggettività passiva per la tassa automobilistica. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 39/1953; d.l. 583/1982, art. 5; d.l. 98/2011, art. 23 300. Tassa di circolazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 4394/2017 del 26 giugno 2017, Presidente e Estensore: D’Orsi TASSA DI CIRCOLAZIONE – Esenzione auto d’epoca – Auto d’epoca di particolare valore – Esclusione. L’abrogazione delle agevolazioni per le auto d'epoca di particolare interesse storico e collezionistico, sancita dalla legge di stabilità del 2015 (legge 190/2014, art. 1, comma 666), non necessariamente esclude dal beneficio di cui alla legge regionale 14/7/2003, n. 10, art. 48, comma 1, tutte le vetture con immatricolazione ultraventennale, ma ha verosimilmente inteso escludere solo quelle che, per il loro valore, fanno presumere nel loro proprietario una maggiore capacità contributiva. (M.Mon.) Riferimenti normativi: l.r. Lombardia 10/2003, art. 48 comma 1; l. 190/2014, art. 1 comma 666 301. Riscossione coattiva Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 4/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Ferrari Tassa automobilistica ‐ Cartella di pagamento – Notifica – Termini. Ai sensi dell'art. 1, comma 5bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modifiche dalla l. 31 luglio 2005, n. 156, il concessionario è tenuto a notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: 1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della      148 dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 10 gennaio 2004; 2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; 3. del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001. Di conseguenza, la cartella relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012, doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2015. (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25; d.l. 106/2005, art. 1 comma 5bis      149 TOSAP 302. Agevolazioni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 573/2017 del 24 gennaio 2017, Presidente: Centurelli, Estensore: Fusaro FINANZA LOCALE – TOSAP – Regimi agevolati – Mancata dichiarazione – Effetti. Atteso che le deroghe ai criteri generali di tassazione indicati dalla legge non operano in via automatica, in base alla mera affermata sussistenza della situazione di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere dedotti nella relativa denuncia appositamente presentata, deve ritenersi che la mancata presentazione della dichiarazione è, di per sé, di ostacolo alla possibilità di applicare il regime impositivo più favorevole previsto dalla disciplina Tosap. (S.M.R.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 63, comma 2 lett. f)      150 IRES - IRPEG 303. Deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 226/2017 del 27 gennaio 2017, Presidente: Zevola, Estensore: Fasano IRES – Deducibilità degli interessi passivi – Società immobiliare – Interessi su mutui garantiti da ipoteca per costruzione e acquisto – Ambito di applicazione art. 96 TUIR – Non sussiste. In ambito IRES, e con riferimento all’art. 1, comma 36 l. 244/2007, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi di cui all’art. 96 d.P.R. 917/1986 quegli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. In particolare, ricadono nell’ambito di applicazione i finanziamenti attraverso mutui assistiti da garanzia ipotecaria costituita da immobili destinati alla locazione, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia o meno finalizzato alla costruzione o all’acquisto di immobili ipotecati. (E.Z.) Riferimenti normativi: l. 244/2007, art.1 comma 36; d.P.R. 917/1986, art. 96 304. Deducibilità del costo della clausola penale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 233/2017 del 27 gennaio 2017, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca IRES – Clausola penale contrattuale – Inerenza – Sussiste – Deducibilità ai fini IRES – Legittima. È deducibile ai fini IRES il costo della clausola penale del contratto la cui inerenza all’impresa è incontroversa, perché mira a predeterminare il risarcimento del danno dovuto alla parte fedele al contratto per l’ipotesi di ritardo o inadempimento della controparte, distinguendosi dal pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente, che, al contrario, spezza il nesso d’inerenza, posto che la spesa non nasce più nell’impresa, ma in un atto o fatto antigiuridico che per sua natura deve costituire una punizione e non un risparmio d’imposta. (E.Z.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 109 305. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 251/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente: Vitiello, Estensore: Grigillo IRES –Detrazione spese per interventi riqualificazione energetica – Onere probatorio – Dimostrazione della strumentalità dell’immobile – Non sussiste. La detrazione ai fini IRES dall’imposta lorda prevista dall’art. 1, comma 344, l. 296 del 27 dicembre 2006 per il 55% delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici e poste a carico del contribuente, non è subordinata da alcuna fonte normativa alla dimostrazione della strumentalità dell’immobile rispetto all’attività imprenditoriale esercitata. (E.Z.) Riferimenti normativi: l. 292/06, art.1, comma 344 306. Cost sharing agreements Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 604/2017 del 16 febbraio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Franconiero      151 IRES – Compartecipazione a costi di ricerca e sviluppo – Successivo pagamento di royalties relative alla commercializzazione di prodotti oggetto della ricerca – Difetto di inerenza. Le società facenti parte del medesimo gruppo possono ripartirsi i costi di ricerca e sviluppo per la produzione di beni e servizi di interesse comune nonché i reciproci vantaggi sul piano economico, attraverso i cc.dd. cost‐sharing agreements. Nel caso in cui una società corrisponda ad altra società del gruppo royalties per l’acquisizione del know how e della licenza d’uso del marchio relativo a prodotti già oggetto dei suddetti cost‐sharing agreements, dette royalties costituiscono un’indebita duplicazione di costi e sono, dunque, indeducibili ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR. (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5 307. Base imponibile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 711/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido IRES – Base imponibile – Valutazioni ‐ Riorganizzazione industriale – Giustificazione commerciale ed economica – Remunerazione in regime di libera concorrenza – Esclusione. Nella valutazione complessiva di un'operazione di riorganizzazione industriale ha sì rilevanza la sussistenza di un vantaggio per il gruppo, che ha potuto ridurre i costi di produzione, pur non riducendo le proprie capacità produttive, ma rileva anche il fatto che le operazioni siano sempre connotate da una loro intrinseca giustificazione commerciale ed economica (ad esempio, l'effettiva sussistenza dell'interesse economico si ravvisa nella constatazione del minor costo dell'energia elettrica e dei trasporti, cui va aggiunta l'incidenza del costo del personale). Inoltre, ove la società abbia seguito le linee guida OCSE in tema di riorganizzazione aziendale e prezzi di trasferimento, non essendovi stato il depauperamento del sito dei suoi assets materiali e immateriali già precedentemente e separatamente ceduti con atti ad hoc ad altre entità del gruppo, viene meno il presupposto per la determinazione di una remunerazione in regime di libera concorrenza e ciò in contrasto con la pretesa erariale di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.I.R. (Nel caso di specie, si tratta di chiusura di uno stabilimento, attuata nell'ambito di un progetto di riorganizzazione industriale, dove il deficit di competitività avrebbe spinto il management del gruppo a decidere di chiudere lo stabilimento rappresentato come il meno competitivo, anche per gli elevati costi fissi, per le "utilities" e per l'energia elettrica. Il reddito operativo generato dal sito evidenzia una bassa percentuale di reddittività, che legittima, quindi, la decisione del management). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 9 comma 3 e art. 110 comma 7 308. Deduzioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 712/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Malaspina, Estensore: Fasano IRES – Deduzioni – Limiti per imbarcazioni da diporto – Utilizzo esclusivo per l’attività d’impresa – Onere della prova. Il comma 1 dell'art. 164 del T.U.I.R. non postula che sia sufficiente l'astratta idoneità del bene ad essere utilizzato per il conseguimento dello scopo sociale per dedurne integralmente i costi. Il presupposto per la deducibilità è che i beni siano utilizzati per l'esercizio d'impresa e, nel caso dei natanti, che lo siano a titolo esclusivo, di modo che l'effettiva sussistenza del presupposto per la deducibilità deve essere accertata in via di fatto. Il contribuente deve esibire idonee prove al riguardo e l'astratta idoneità del natante a conseguire lo scopo sociale dell'impresa non è sufficiente (nel caso di specie, la documentazione prodotta fa stato, al più,      152 dell'effettuazione di 4 prove di laboratorio, ma non è plausibile che la raccolta di 4 campioni abbia comportato l'impiego dell'imbarcazione per almeno 5 mesi). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 164 comma 1 309. Antieconomicità Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 1996/2017 dell’8 maggio 2017, Presidente e Estensore: Evangelista Finanziamenti infragruppo infruttiferi – Antieconomicità – Diversa qualificazione del finanziamento – Non rileva – Conto corrente di corrispondenza infragruppo con previsione di interessi attivi e passivi ‐ Rileva. In presenza di comportamenti contrari ai canoni di economicità e non giustificati dal contribuente, è legittimo l’accertamento ex art. 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973 a condizione che l’Ufficio abbia sufficientemente motivato specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro idoneità a rappresentare la capacità contributiva (nel caso di specie è legittimo l’operato dell’Ufficio che ritiene connotata da antieconomicità l’operazione con la quale la società controllante provvede a finanziare la controllata, senza alcuna previsione di interessi, qualificando il finanziamento come anticipazione temporanea infruttifera e ciò anche laddove lo statuto sociale preveda obbligatoriamente l’assenza di remunerazione nei rapporti infragruppo. Nel caso di specie rileva inoltre la mancata restituzione dell’anticipazione in un lasso di tempo ragionevole, nonché l’esistenza di un accordo di tesoreria infragruppo in base al quale la controllante otteneva da altra società del gruppo la provvista necessaria a finanziare la controllata, contabilizzando i relativi interessi passivi previsto nel citato accordo. La palese antieconomicità determina inoltre la violazione dell’art. 96 TUIR posto che, non avendo proceduto a contabilizzare gli interessi attivi sul finanziamento alla controllata, gli interessi passivi sostenuti dalla controllante sono risultati fiscalmente deducibili). (C.L.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 96 310. Quote di ammortamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2239/2017 del 19 maggio 2017, Presidente: Cau, Estensore: Calà IRES – ACCERTAMENTO – Deduzione quote di ammortamento – Illegittimità – Sussistenza. Il valore ammortizzabile di un bene è quello determinato come contropartita dell’acquisto o della permuta che ha comportato il trasferimento della titolarità del cespite. Nell’ipotesi in cui una società riceva un bene in comodato d’uso gratuito la stessa non può inserirne in bilancio il valore, nè dedurre dal reddito la relativa quota di ammortamento. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 103 comma 2 311. Inerenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2407/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Martorelli, Estensore: Baldi IRES – Inerenza – Costi omogenei – Inerenza – Sussiste. Pur essendo ammessa la facoltà per il contribuente di inserire la voci di costo per gruppi omogenei o masse indistinte, lo stesso deve comunque offrire prova certa e rigorosa delle voci di costo portate in deduzione. (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 4      153 312. Spese di pubblicità Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 2419/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Santamaria Amato IRES – Spese di pubblicità – Omaggi – Inerenza – Sussiste. I costi rappresentati da omaggi a fini i pubblicitari effettuati nei confronti di operatori e figure professionali operanti nel settore della comunicazione non possono essere ricondotti all’ipotesi di autoconsumo con finalità estranee all’esercizio dell’impresa, atteso che corrisponde a logiche tipicamente imprenditoriali il rafforzamento del brand attraverso tali forme di pubblicità. (C.So.) 313. Inerenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 2426/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Bonomi IRES – Costo per la concessione della ditta del coniuge – Inerenza – Non sussiste. Non è inerente il costo per la concessione, da parte del coniuge, dell’uso della ditta dell’attività, atteso fra l’altro che, a differenza del marchio, la ditta non contraddistingue alcun prodotto commercializzato dall’impresa ed è pertanto priva di forza o valenza penetrante nel mercato. (C.So.) 314. Transfer pricing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2632/2017 del 13 giugno 2017, Presidente: Fanizza, Estensore: Candido IRES – TRANSFER PRICING – RATIO – Documentazioni d’obbligo – Esclusione – Determinazione prezzo normale. La ratio legis del Transfer pricing consiste nel contrastare le manovre sui prezzi applicati nelle operazioni infragruppo per evitare lo spostamento di materia imponibile dallo Stato Italiano verso Paesi a fiscalità privilegiata o comunque caratterizzati da una minore pressione fiscale. Il legislatore ha previsto un sistema premiante per le aziende che predispongano anticipatamente la documentazione idonea ad individuare i criteri per la determinazione del prezzo delle proprie transazioni infragruppo. Tuttavia tale predisposizione non è obbligatoria e qualunque metodo può essere corretto, purché consenta di verificare se il prezzo finale sia conforme a quello rilevabile per transazioni equiparabili effettuate sul libero mercato. (D.D’A.) 315. Associazione sportiva dilettantistica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2829/2017 del 27 giugno 2017, Presidente: Giordano, Estensore: Gentili CARATTERE DILETTANTISTICO DELL’ATTIVITÀ – MANCATA PROVA – Effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro – Mancata prova ‐ Svolgimento attività lucrativa – Sussistenza – Accertamento Ires ed Irap – Legittimità. Non spettano le agevolazioni di cui all’art 1 della legge 398/1991 ove l’associazione sportiva dilettantistica non sia stata riconosciuta come tale dal CONI, unico organismo che verifica e certifica la effettiva attività sportiva svolta, come si evince dall’art. 7 del d.l. 136/2004, convertito in legge 186/2004. (G.Ta.) Riferimenti normativi: l. 398/1991, art. 1; d.l. 136/2004, art. 7      154 316. Detrazioni efficienza energetica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2830/2017 del 27 giugno 2017, Presidente e Estensore: Giordano IRES – Interventi di ristrutturazione per efficienza energetica – Detrazioni ‐ Spettanza. Le agevolazioni per riqualificazione energetica previste dalla l. 296/2006 riguardano tutti gli edifici esistenti, indipendentemente da chi ne sia il proprietario o l’utilizzatore, persona fisica o giuridica, ente o società, e senza alcun vincolo in ordine alla tipologia e alla classificazione degli immobili posseduti, così come alla classificazione degli stessi in bilancio, e non prevede restrizioni o condizioni particolari per i titolari di reddito di impresa. L’unica condizione prevista dalla norma, unitamente alle prestazioni energetiche, è che spetti a chi abbia effettivamente sostenuto la spesa e l’abbia regolarmente documentata. (M.Dr.) 317.Ammortamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2039/2017 dell’8 maggio 2017, Presidente: Sacchi, Estensore: Zangrossi IRES – Ammortamento del bene da parte del conduttore – Ammissibile. Non è consentito l’ammortamento di spese relative ad elementi patrimoniali di proprietà di terzi che siano soggetti passivi d’imposta diversi dallo stesso imprenditore. È consentito, al contrario, l’ammortamento del bene da parte dell’affittuario ove vi sia l’effettiva utilizzazione del bene. Tutto ciò a condizione che il proprietario non operi alcuna deduzione di quote di ammortamento, prescindendo dall’autonoma funzionalità del bene e dalla sua asportabilità alla fine della locazione. (R.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 102 318. Operazioni inesistenti Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 47/2017 del 17 gennaio 2017, Presidente e Estensore: De Petris OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA – Elementi – Motivi aggiunti – Condizioni ‐ Deposito di documenti non conosciuti dal ricorrente. È provata la inesistenza soggettiva di operazioni fatturate quando si dimostri: che il soggetto emittente le fatture avrebbe esercitato l’attività d’impresa senza sostenere alcun costo (come risulta dalla assenza, dedotta dalle comunicazioni di cui all’art. 21 del d.l. 78/2010, di rapporti commerciali con soggetti diversi dal ricorrente), l’assenza di documentazione relativa a trattative e preventivi concernenti i lavori che l’impresa avrebbe effettuato nonché di documenti idonei a dimostrare l’avvenuta cessione di merci (DDT) e la presenza di personale nei cantieri (giornale di cantiere, documenti sulla sicurezza, DURC), la mancata presentazione di dichiarazione in qualità di sostituto d’imposta da cui sembra che l’impresa non abbia utilizzato alcun dipendente o collaboratore, l’assenza di intestazione di utenze fisse, elettriche o telefoniche e la dichiarazione di fallimento da cui risulta che, successivamente, l’impresa non ha svolto alcuna attività d’impresa. Condizione per la presentazione di motivi aggiunti è la produzione di documenti non conosciuti dal ricorrente. (M.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 24 commi 3 e 4 319. Credito e rimborso Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 80/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Oldi      155 BASE IMPONIBILE – DEDUZIONE DIECI PER CENTO IRAP – CREDITO ‐ SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE – Decadenza dal diritto al rimborso – Non sussiste – Indicazione del credito nel bilancio finale – Omissione – Irrilevanza – Rimborso – Compete. Il diritto al rimborso dell’Ires, corrispondente alla deduzione della quota pari al dieci per cento dell’Irap, compete ai contribuenti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del d.l. 185/2008, sia pendente il termine di cui all’art. 38 d.P.R. 602/1973. L’art. 5 del d.m. 26 febbraio 1992, che nel caso di cancellazione di società dal Registro delle Imprese subordina l’esecuzione del rimborso all’inserimento del credito nel bilancio finale di liquidazione, non si applica al di fuori dell’Iva. (M.B.) 320. Associazione sportiva dilettantistica Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 132/2017 dell'1 marzo 2017, Presidente: Oldi, Estensore: Saia ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – ENTE NON COMMERCIALE – È tale. Non ha carattere commerciale un’Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta al CONI che persegua lo scopo della collaborazione con il CONI – Federazione Italiana Motonautica nell’organizzazione e nell’espletamento dell’attività di primo soccorso e di assistenza ai piloti durante le vaie competizioni. Non inficiano tale natura la eventuale incompletezza della denominazione riportata su alcune comunicazioni, l’eventuale informalità delle convocazioni – indotta dal modesto numero degli associati ‐, l’esistenza di un prospetto che riporti i dati contabili essenziali ai fini dell’approvazione del bilancio, la movimentazione di contanti oltre la soglia stabilita, in considerazione dell’abrogazione della relativa norma e della modicità degli importi destinati alle spese minute di trasferta degli operatori facenti parte delle squadre di salvataggio. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 321. Reddito d’impresa Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 165/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: Buonanno, Estensore: Rustico CONSORZIO – COSTI COMUNI – IMPRESE CONSORZIATE – Riaddebito – Parametro – Ricavi e proventi – Deducibilità – Sussiste – Servizio di facchinaggio – Esternalizzazione – Antieconomicità – Libertà impresa – Corretto esercizio – Insindacabilità – Deducibilità del costo – Sussiste – Costi di locazione – Congruità – Valori OMI – Insufficienza – Caratteristiche dell’immobile ‐ Rilevanza. I costi comuni sostenuti da un consorzio, riaddebitati alle imprese consorziate secondo il parametro dei ricavi e proventi di queste, sono inerenti e quindi deducibili. L’Amministrazione finanziaria non può entrare nel merito delle scelte aziendali – esternalizzazione di servizio di facchinaggio‐, se corrette, perché è garantita la libertà di impresa se esercitata nel rispetto delle normative vigenti. Antieconomico è il comportamento contrario alle leggi economiche, che distrugge valore o non ne crea; la valutazione dell’economicità non è il frutto di una semplice misurazione, ma è il risultato anche dei giudizi di valore per tenere conto delle condizioni di mercato e di ambiente in cui l’azienda opera. La contestazione per condotta antieconomica deve essere supportata da indici gravi, precisi e concordanti che dimostrino l’inattendibilità della condotta del contribuente. I costi di locazione sostenuti non possono essere contestati sulla base dei valori OMI che, fornendo un’indicazione di valori di larga massima, riferibili all’ordinarietà degli immobili, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea, non sono sostitutivi della stima ma di ausilio alla stima stessa. La congruità dei costi di locazione, invece, emerge dalle caratteristiche      156 peculiari degli immobili (recente costruzione, localizzazione in zona ad alta accessibilità, in prossimità di aeroporto, di autostrada, di rete ferroviaria e di snodo intermodale e in precedenza locato a impresa di trasporti a canone molto più elevato di quello sostenuto dalla ricorrente) che rispondono in modo ottimale alle esigenze aziendali. L’Iva assolta sugli acquisti di servizi suddetti è detraibile, nel rispetto del principio di neutralità dell’imposta, poiché gli acquisti sono stati effettuati nell’esercizio dell’impresa e non sono relativi a frodi od operazioni inesistenti. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.P.R. 633/1972, art. 19 322. Reddito d’impresa Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 167/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: Galizzi, Estensore: Cappelluzzo LEASING IMMOBILIARE – SUBLOCAZIONE – ANTIECONOMICITÀ – INERENZA ‐ IMMOBILI STRUMENTALI – Deducibilità canoni – Sussiste. Sono deducibili, in quanto inerenti all’esercizio dell’impresa, i canoni di locazione finanziaria di immobili sublocati da parte di società il cui oggetto sociale comprenda, oltre all’attività produttiva, anche l’attività di locazione immobiliare e si tratti di immobili strumentali per natura. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 43 e 102 323. Agevolazioni Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 304/2017 del 22 maggio 2017, Presidente e Estensore: Oldi IRES – Esenzioni ed agevolazioni – Agevolazioni varie – Agevolazione ex art. 1, legge n. 414/1997 – Ambito di applicazione – Determinazione del reddito immobiliare secondo il criterio del reddito fondiario – Sussistenza – Redditi derivanti da immobili strumentali – Esclusione – Ragioni. In tema di reddito di impresa, la norma di agevolazione introdotta dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si riferisce alla sola ipotesi di determinazione del reddito immobiliare secondo il criterio del reddito fondiario, atteso che, in questa ipotesi, i costi sostenuti non concorrono come componenti negativi ma costituiscono un onere per alleviare il quale il legislatore ha introdotto tale beneficio; viceversa, in caso di redditi derivanti da immobili strumentali, il reddito è il risultato della somma tra le entrate e i costi sostenuti, deducibili dall’imponibile, sicché l’applicazione della suddetta agevolazione si tradurrebbe in una duplicazione della deduzione e, dunque, in una indebita locupletazione poiché non correlata ad un costo effettivamente rimasto a carico dell’imprenditore (Conf. Cass. nn. 12466/2015 e 25568/2015). (P.M.) Riferimenti normativi: l. 449/1997, art. 1 324. Detrazione di costi Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 334/2017 del 19 giugno 2017, Presidente e Estensore: Oldi IRES – Reddito d’impresa – Costi – Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza – Ammissibilità – Esclusione – Doppia imposizione – Rimedio – Azione di rimborso – Decorrenza.      157 In tema di reddito d’impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l’erario, atteso che le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall’art. 75, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono vincolanti sia per il contribuente che per l’erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull’esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l’eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto (Conf. Cass. n. 1648/2013). (P.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 75 325. Spese di pubblicità e spese di rappresentanza Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 81/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: Nocerino, Estensore: Bottoni IRES – Spese di pubblicità – Spese di rappresentanza – Distinzione. La differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza – e il conseguente accesso al diverso regime fiscale – deve essere valutato sulla base delle circostanze fattuali del caso. In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte e dall’Amministrazione finanziaria, le spese di pubblicità si riferiscono alla promozione di specifici prodotti, marchi e servizi o, più in generale, all’attività svolta dall’azienda. Tali spese sono inoltre oggetto di un contratto tra due parti: la prima, che si assume l’obbligo di svolgere l’attività promozionale; la seconda, che si impegna a versare una somma di denaro a titolo di corrispettivo. Le spese di rappresentanza si riferiscono invece alle attività finalizzate ad aumentare il prestigio, l’immagine e lo sviluppo dell’azienda. Tali spese si caratterizzano per la gratuita cessione di un bene o per la gratuita erogazione di un servizio. (M.Bis.) 326. Spese di pubblicità e spese di rappresentanza Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 85/2017 del 20 marzo 2017, Presidente: Vacchiano, Estensore: Fornoni IRES – Spese di pubblicità – Spese di rappresentanza – Inerenza. Al fine di qualificare i costi sostenuti per l’attività promozionale come spese di pubblicità o spese di rappresentanza deve aversi riguardo ai criteri generali stabiliti dalla Suprema Corte. Individuata la corretta qualificazione delle spese, nel caso in cui non ne sia contestata né l’esistenza, né l’ammontare, deve esserne riconosciuta la deducibilità coerentemente con le relative disposizioni normative, senza che l’Amministrazione finanziaria possa sindacare gli strumenti o i settori ritenuti dall’imprenditore idonei a pubblicizzare della propria attività. (M.Bis.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 327. Spese di pubblicità Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 115/2017 del 18 maggio 2017, Presidente: Deantoni, Estensore: Galli IRES – Spese di pubblicità – Presunzione – Deducibilità – Sussiste. Il comma 8 dell’art. 90, legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in danaro erogati in favore di società, associazioni sportive e dilettantistiche non superiori all’importo annuo di € 200.000 costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità” laddove abbiano riscontro      158 nell’effettiva controprestazione pubblicitaria del percipiente. La predetta norma introduce una presunzione assoluta circa la natura di tali spese che vengono considerate, comunque, di pubblicità e, quindi, nei limiti del suddetto importo, integralmente deducibili per il soggetto erogante. (N.Bo.) Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 90 comma 8 328. Finanziamento soci Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 55/2017 del 15 febbraio 2017, Presidente: Catalano, Estensore: Anzaldi IRES – Finanziamento soci – Rinuncia al credito – Sopravvenienza attiva – Rimborso parziale – Sopravvenienza attiva – Imponibilità – Non sussiste. Le poste contabili inerenti il finanziamento soci, riguardando lo stato patrimoniale di una società, non possono essere considerate quale sopravvenienza attiva tassabile se non risulta la prova che vi sia stata la rinuncia del socio al credito; né il versamento operato dalla società favore di una società terza e contabilizzato come rimborso parziale del finanziamento del socio può considerarsi quale rinuncia del socio al credito verso la società: tale fattispecie non integra una sopravvenienza attiva tassabile ma, al contrario, determina esclusivamente la diminuzione dell'indebitamento della società stessa verso il socio. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 88 329. Credito per ricerca e sviluppo Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 143/2017 del 22 giugno 2017, Presidente: Annoni, Estensore: Aondio Compensazione del credito – Risorse stanziate – Eccedenza – Inesistenza credito – Non sussiste – Inutilizzabilità credito – Sussiste. Il credito di imposta per ricerca e sviluppo è subordinato al sostenimento di spese per ricerca e sviluppo sia alla copertura finanziaria dello Stato; in difetto di tale secondo requisito il credito in esame non è inesistente bensì momentaneamente inutilizzabile per carenza di risorse: ne consegue che è parzialmente illegittimo l’atto attraverso il quale l’Ufficio recupera integralmente per inesistenza il credito per ricerca e sviluppo maturato dalla società e sospeso parzialmente per carenza di fondi dovendosi, al contrario, riconoscere l’integrale esistenza del suddetto credito e disconoscersi soltanto la compensazione eccedente la misura del 47,53% coperta dalla risorse erariali ai sensi del d.m. del 4 marzo 2011. (E.Pa.) Riferimenti normativi: l. 191/2009 330. Reddito d’impresa Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 4/2017 del 9 gennaio 2017, Presidente: Dell’Aringa, Estensore: Rosina IRES – Deduzione spese di royalties – Utilizzazione del marchio – Congruità dei costi – Potenzialità per l’attività commerciale – Rileva. Le spese relative a royalties o compensi comunque denominati corrisposti ad un terzo per l’utilizzazione di un marchio sono deducibili previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente sia nella giustificazione della congruità dei costi rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, che nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale. In assenza di tale giustificazione, tali spese risultano essere sostanzialmente una      159 forma di finanziamento, di cui non è consentita la deduzione dal reddito d’impresa, difettando il requisito della inerenza. (L.Vi.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 331. Transfer pricing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 539/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Vanore IRES – TRANSFER PRICING – PROVA. Ai fini della corretta operatività in materia di “transfer pricing” e della dimostrazione che le operazioni infragruppo siano avvenute al valore di libero mercato, i contribuenti, nel corso di una verifica, devono produrre la specifica documentazione. Ciò in quanto si rende necessario produrre tutte le informazioni attinenti ai gruppi societari ed alle operazioni transnazionali che avvengono tra le società del gruppo ed, altresì, tutte le informazioni riguardanti la singola società. (A.K.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 332. Detrazione spese risparmio energetico Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 788/2017 del 24 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Gilardi IRES – Reddito d’impresa – Immobili merce – Detrazione per opere di risparmio energetico – Legittimità. La detrazione per le spese di riqualificazione energetica fa riferimento a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, senza distinzione alcuna, purché si tratti di interventi aventi le caratteristiche previste dalla norma di favore, eseguiti su immobili posseduti o detenuti al momento dell’esecuzione degli interventi, e senza che rilevi l’eventuale, successiva rivendita dei medesimi, essendo la finalità della disposizione agevolativa quella di favorire il risparmio energetico. (S.M.R.) 333. Transfer pricing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 924/2017 del 30 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Fugacci TRANSFER PRICING – INDIVIDUAZIONE DEI “COMPARABLES” – Società in perdita – Rilevano. In materia di transfer pricing, l’Ufficio, ai fini dell’individuazione delle società comparabili a quella verificata (c.d. comparables), deve tener conto anche delle società che hanno registrato perdite contabili in almeno due degli esercizi ricompresi nel triennio di riferimento, per avere un quadro più completo e realistico delle società esaminate. (C.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7 334. Inerenza dei costi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 1269/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: Saresella, Estensore: Correra SPESE DI REGIA – INERENZA. La legittimità della deduzione, da parte di una società avente sede all'estero e con stabile organizzazione in Italia, di una quota delle spese generali sostenute dalla società capogruppo e      160 da questa ripartite "pro quota" tra le società partecipate, esige che il requisito della inerenza dei costi sostenuti all'oggetto dell'attività sia dimostrato da idonea attestazione tecnicocontabile e dalla inesistenza di duplicazione di costi. Tale prova può dirsi raggiunta quando la natura e la composizione dei servizi prestati alla stabile organizzazione e la loro funzionalità all'attività di questa risultino dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da una società internazionale di revisione, tenuto conto della funzione di controllo pubblicistico che questa svolge, in posizione di indipendenza rispetto al soggetto conferente l'incarico. Va data continuità all’orientamento della Cassazione secondo cui, in tema di determinazione del reddito d'impresa, la disciplina di cui all'art. 76 (ora 110), comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del cd. "transfer pricing", costituisce una clausola antielusiva, per cui grava sull’Amministrazione l'onere di provare i presupposti dell'elusione fiscale e, dunque, la superiorità della fiscalità in Italia all'epoca dell'operazione rispetto a quella in vigore nel territorio dello Stato dell'impresa non residente. Sul piano processuale, quindi, l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti dell'elusione grava sull'Amministrazione finanziaria che intenda operare le conseguenti rettifiche. (M.Pi.) 335. Beneficiario effettivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 1609/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Citro RITENUTA SUGLI INTERESSI ‐ Qualità di beneficiario effettivo ‐ Non sussiste ‐ Esenzione da ritenuta ‐ Non spetta. L’esenzione da ritenuta sugli interessi prevista dall’art. 26quater d.P.R. 600/1973 è applicabile a condizione che la società madre sia la beneficiaria effettiva degli interessi, nel senso che disponga, non solo giuridicamente ma anche economicamente, degli interessi percepiti, e che abbia sede effettiva in uno degli Stati membri dell’Unione europea Quest’ultimo requisito è da intendere nel senso che essa abbia la direzione effettiva in questo Stato. La norma vuole evitare che, a giovarsi della non assoggettabilità a doppia tassazione, sia una società madre priva di sostanza economica e strutturalmente costituita in uno stato dell’Unione europea al solo fine di usufruire dell’esenzione. Di conseguenza, l’esenzione non spetta se risulta che la società madre ha ritrasferito gli interessi, sotto forma di dividendi, alla controllante non residente nell’Unione europea, e che la stessa è un mero soggetto interposto senza funzioni effettive di gestione (circostanza emergente dalla totale mancanza di un’organizzazione operativa). (M.Fas.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26quater 336. Riqualificazione energetica Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1641/2017 del 24 febbraio 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Moroni RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI ‐ Beni merce ‐ Spettanza della detrazione ‐ Sussiste. La detrazione per la riqualificazione energetica degli immobili spetta per gli interventi eseguiti su qualsiasi tipo di edificio iscritti in catasto, senza alcuna esclusione. La ratio della norma è infatti quella di agevolare ed incentivare il risparmio energetico in relazione a qualunque tipo di fabbricato per il quale sono dovute le imposte comunali lCI ed IMU. (V.S.) Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 commi 344 e 349      161 337. Società sportive dilettantistiche Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1996/2017 del 10 marzo 2017, Presidente e Estensore: Molinari Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali – Regime fiscale agevolato – Non sussiste – Normativa successiva più favorevole – Applicabilità – Limiti. Alle società sportive dilettantistiche, seppure senza fine di lucro, costituite in società di capitali, non è applicabile la normativa relativa al regime fiscale agevolato. Tuttavia, in casi di obiettiva condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni e nell'ipotesi di una normativa successiva più favorevole al contribuente, l'ufficio deve provvedere al ricalcolo delle sanzioni sulla base di tale normativa successiva. (F.Ins.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 67, 69 e 148 comma 3; l. 289/2002, art. 90; d.lgs. 158/2015, art. 2 comma 2 338. Costi deducibili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2070/2017 del 13 marzo 2017, Presidente: D’Orsi, Estensore: Donvito IRES – Costi deducibili ‐ Perdita relativa agli anni precedenti non contestata – Omessa presentazione della dichiarazione integrativa con esposizione della perdita – Diritto allo scomputo nell’anno successivo – Sussiste. Deve ritenersi contrario alla buona fede ed alla collaborazione che deve informare il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, negare il diritto alla detrazione della perdita relativa ad anni pregressi, che non sia stata esposta nella dichiarazione integrativa. Ciò, soprattutto, quando non vi è contestazione sull’esistenza della perdita stessa. Deve infatti essere sempre riconosciuto il diritto di emendare la dichiarazione dei redditi, anche in fase giurisdizionale. (K.S.) 339. Scomputo delle ritenute Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2428/2017 del 27 marzo 2017, Presidente e Estensore: Fugacci I Mancata comunicazione avviso bonario – Pregiudizio al diritto di difesa – Invalidità della cartella ‐ Non sussistono. II Credito d’imposta – Necessario documentare esistenza e definitività dello stesso. III IRES – Scomputo ritenute imputabili all’anno precedente – Legittimità. I In caso di mancata ricezione dell’avviso bonario ex art. 36 – ter d.P.R. 600/1973 il diritto di difesa non viene pregiudicato laddove il contribuente impugni la successiva cartella di pagamento nel merito della pretesa. Dovrà essere consentito al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni come previste in caso di pagamento a seguito di avviso bonario. II Per beneficiare del credito d’imposta deve esserne documentata l’esistenza e la definitività. III Devono essere riconosciute le ritenute d’acconto relative a fatture emesse nel periodo d’imposta precedente ma che sono state pagate solamente l’anno successivo, anno in cui le certificazioni sono state regolarmente inviate. La stessa Amministrazione finanziaria ha sostenuto che, ove le ritenute subite nell’anno di presentazione della dichiarazione non vengano, per qualsiasi ragione, scomputate dall’imposta dell’anno in cui sono imputabili le      162 provvigioni, le stesse potranno comunque essere detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni sono state pagate. (M.L.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 25bis e 36ter 340. Transfer pricing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 2469/2017 del 27 marzo 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Vanore IRES – Operazioni infragruppo – Determinazione al valore normale dei componenti del reddito presupposto – Beneficio fiscale conseguito dalla società domestica. L’applicazione dell’art. 110, comma 7 del TUIR presuppone la verifica, ad opera dell’Amministrazione finanziaria, dell’esistenza di un fenomeno elusivo, la quale non può prescindere dall’indagine del livello di tassazione degli Stati ove sono residenti le imprese che agiscono quali controparti della società domestica nelle transizioni controllate. (A.Ra.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7 341.Ammortamenti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2810/2017 dell'11 aprile 2017, Presidente: Citro, Estensore: Clerici IRES – Macchinari, apparecchi e attrezzature varia – coefficiente di ammortamento – Denominazione contabile interna – Non rileva – Natura sostanziale del macchinario – Rileva. Ai fini fiscali, per determinare il coefficiente di ammortamento applicabile, è corretto riferirsi alla natura sostanziale del macchinario, anziché alla denominazione utilizzata nella contabilità interna della società (nel caso di specie, la ricorrente aveva dimostrato con la documentazione prodotta la particolarità e complessità del macchinario realizzato ed utilizzato, con componenti appositamente realizzate per la funzione specifica, tali da eccedere la struttura di impianto elettrico ordinario, e comunque da modificarne la natura). (C.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 102 342. Operazioni infragruppo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2811/2017 dell'11 aprile 2017, Presidente: Citro, Estensore: Clerici IRES – Attività di riorganizzazione del gruppo – Natura di prestazione di servizi infragruppo – Sussiste. L’esecuzione di una prestazione per realizzare il progetto specifico della capogruppo costituisce servizio alla stessa da remunerare al valore normale. Di fatti, secondo le linee guida OCSE in materia di servizi infragruppo, costituiscono prestazioni di servizi il compimento di attività di riorganizzazione del gruppo e di acquisizione di nuovi membri. Sempre secondo le Linee guida dell’OCSE, la resa di tali servizi non deve comportare il sostenimento di pesi ed oneri in capo alla società che presta il servizio a favore della capogruppo e o di altro membro del gruppo (nel caso di specie l’acquisizione della partecipazione di controllo aveva rappresentato l’esecuzione del progetto della controllante di raggruppamento ed espansione delle partecipazioni del gruppo nel settore delle infrastrutture e di ricerca di nuovi membri). (C.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7      163 343. Transfer pricing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 3119/17 del 5 maggio 2017, Presidente e Estensore: Duchi IRES – Transfer pricing – Dimostrazione della più elevata fiscalità nazionale – Dimostrazione della elusione – Non necessarie. La disciplina italiana del transfer pricing è volta a reprimere il fenomeno economico in sé e, pertanto, prescinde dalla dimostrazione di una più elevata fiscalità nazionale. Coerentemente, tra gli elementi costitutivi della fattispecie si rinviene l’esistenza di transazioni tra imprese collegate e non la maggiore fiscalità nazionale. Spetta, pertanto, al contribuente dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali (Conf. Cass. 11949/2012). (S.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 76 comma 5 344. Fondo di dotazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 3289/2017 del 10 maggio 2017, Presidente: Centurelli; Estensore: Salvo IRES – Deducibilità Interessi passivi su finanziamenti concessi dalla casa madre – Fondo di dotazione – Non obbligatorietà ante riforma. Devono ritenersi deducibili gli interessi passivi percepiti da una branch, semplice intermediario finanziario in Italia, dalla casa madre francese, perché la società ricorrente non è una banca e, pertanto, non è sottoposta all’obbligo di dotarsi di un “fondo di dotazione” rilevante per l’esame di congruità fiscale. Ad essa, infatti, non è applicabile la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 147/2015, che ha novellato gli artt. 151 e ss del TUIR, prevedendo un fondo di dotazione minimo per le stabili organizzazioni, in quanto irretroattiva, non avendo natura interpretativa, e quindi risulta inapplicabile nel periodo di imposta controverso (2010). (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 151 e ss.; l. 212/2000, art. 3; d.lgs. 147/2015 345. Spese di riqualificazione energetica Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 3309/2017 dell’11 maggio 2017, Presidente e Estensore: Duchi IRES – Detrazioni relative a spese per interventi di riqualificazione energetica – Limiti soggettivi derivanti dalla destinazione del bene per le imprese – Insussistenza. La norma istitutiva delle detrazioni relative alle spese per interventi di riqualificazione energetica (articolo 1, commi 344‐349, legge 244/2007) e le relative disposizioni attuative (d.m. 19 febbraio 2007) non pongono alcun vincolo in capo ai soggetti titolari di reddito d'impresa, in ordine alla necessità di utilizzo diretto dell'immobile su cui eseguire gli interventi agevolati. L'agevolazione ha un obiettivo generalizzato, oggettivo, perché riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ed altresì soggettivo, perché si riferisce a persone fisiche, imprenditori, e società o enti di reddito di impresa. Essa è condizionata soltanto al rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, idonei a certificare che l'intervento eseguito determini un effettivo risparmio energetico. Non può, pertanto, disconoscersi il diritto alla detrazione per le spese di interventi di riqualificazione sui beni immobili dell’impresa soltanto perché destinati alla locazione a terzi, rispetto a quelli strumentali, per natura o destinazione, utilizzati direttamente dall’impresa. (P.C.) Riferimenti normativi: l. 224/2007, art. 1 commi 334‐349; d.m. 19/02/2007      164 346. Attività non commerciale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 3634/2017 del 22 maggio 2017, Presidente: Locatelli, Estensore: Fagnoni IRES – Centro ippico – Attività nei confronti dei soci – Rimborso spese – Attività non commerciale – Sussiste. Ai fini dell’imposte dirette e dell’Iva, l’attività di “gestione” e cura dei cavalli dei soci di un centro ippico integra gli scopi statutari del centro stesso. Tale attività ha natura non commerciale se le quote richieste ai soci per il servizio di “gestione” dei propri cavalli non eccedono i costi sostenuti dal sodalizio per tale attività, dovendo esse, appunto, rappresentare meri rimborsi spese. Viceversa, nel caso in cui l’associazione ritragga dalla suddetta attività un margine di guadagno, la suddetta attività deve essere considerata di natura commerciale. (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 1 347. Trust Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3706/2017del 24 maggio 2017, Presidente: Cappabianca, Estensore: Orsi IRES – Soggettività passiva – Trust non autodichiarati – Imposta sulle donazioni, ipotecaria e catastale – Applicabilità. Pur non essendo riconosciuta al trust soggettività di diritto comune, dal 1° gennaio 2007 esso è considerato soggetto passivo IRES ed è tassato per trasparenza mediante imposizione del relativo reddito in capo ai beneficiari dei beni del trust, qualora individuati. Inoltre, i trust differenti da quelli autodichiarati scontano altresì l’imposta sulle donazioni in ragione della costituzione del vincolo di destinazione sui relativi beni (Conf. Cass. n. 4482/2016) nonché le imposte ipocatastali in misura proporzionale. (L.Sa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73; l. 296/2006, art. 1 comma 4 348. Ace Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 3724/2017 del 25 maggio 2017, Presidente: Giucastro, Estensore: Schiavini IRES – Interpello disapplicativo – Disciplina ante riforma – Obbligatorietà – Diniego alla disapplicazione – Impugnabilità – Sussiste. Nella disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 156/2015, l’istanza di interpello diretta ad ottenere la disapplicazione delle norme antielusive speciali in materia di ACE assume natura obbligatoria, laddove solo a seguito della riforma ha assunto carattere facoltativo. Il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di interpello presentata ante riforma, è assimilabile ad un diniego di agevolazioni e, come tale, impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1 lett. h); l. 212/2000, art. 11 comma 1 lett. b); l. 156/2015, art. 1 349. Detrazioni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 3834/2017 del 30 maggio 2017, Presidente e Estensore: Maiga      165 IRES – Detrazioni – Spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio – Condizioni – Società immobiliare proprietaria di complesso immobiliare locato – Ammissibilità. L'art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. 19 febbraio 2007, prevede che la detrazione dall'imposta sul reddito per gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica di edifici spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che ne sostengono le spese di esecuzione, relativamente a edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. La disposizione non prevede vincoli né restrizioni per la fruibilità della deduzione, che viene riconosciuta a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che abbiano sostenuto le spese per interventi su immobili "posseduti o detenuti", in modo sufficientemente chiaro da rendere ultroneo il ricorso all'interpretazione sistematica. Pertanto, l’agevolazione spetta anche a una società immobiliare proprietaria di un complesso immobiliare, locato e oggetto di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. (F.P.) Riferimenti normativi: d.m. 19 febbraio 2007, artt. 1 e 2; l. 296/2006, art. 1 comma 349 350. Abuso del diritto Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 3916/2017 dell'1 giugno 2017, Presidente: Cappabianca, Estensore: Salvo Abuso del diritto – Valide ragioni extra fiscali – Prova del contribuente. Il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando il contribuente sia in grado di provare la compresenza non marginale di ragioni extrafiscali ed economiche (nel caso di specie si rilevano valide ragioni extrafiscali ed economiche poste alla base delle operazioni, avuto riguardo alla strategia sul mercato dell'intero gruppo: l’acquisizione della partecipazione è stata posta in essere al fine di ottenere dividendi in misura eccedente gli interessi passivi pagati sul prestito contratto, tali da permettere una eccedenza e successivamente un asset patrimoniale in grado di fruttare consistenti dividendi annui e pervenire al rimborso del prestito in modo anticipato). (A.M.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10bis 351. Transfer pricing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 4058/2017 del 7 giugno 2017, Presidente: Gaballo, Estensore: Ercolani IRES – Accertamento – Transfer pricing – Onere probatorio in capo All’amministrazione finanziaria – Sussiste. In tema di determinazione del reddito d’impresa, la disciplina di cui all’art. 110, del d.P.R. n. 917/1986, finalizzata alla repressione del cd. transfer pricing, costituisce una clausola antielusiva diretta ad evitare che all’interno del gruppo vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l’applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti, onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori. In caso di rettifiche di costi c.d. infragruppo, l’onere della prova grava sull’Amministrazione Finanziaria per quanto attiene allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati. (D.O.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 352. Deduzioni Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 35/2017 del 7 febbraio 2017, Presidente: Rabai, Estensore: Marcialis      166 Manutenzione straordinaria – Beni di terzi – Criteri di deducibilità. Sulla base dei principi generali dell'ordinamento tributario, i costi riferiti a spese di manutenzione straordinaria su beni – di utilità pluriennale ‐ di soggetti terzi, non possono essere dedotti interamente nel periodo d'imposta, dovendo essere ammortizzati sulla base della durata residua del contratto di locazione. (S.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 108 353. Spese di regia Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 47/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Soprano, Estensore: Boschetto IRES – Spese di regia – Prova dell’inerenza – Contenuto – Deducibilità. I costi riaddebitati dalla casa madre di un gruppo internazionale a titolo di "management services" e "software management" devono considerarsi inerenti, e quindi deducibili, qualora sia data prova del fatto che la casa madre determina a livello centralizzato le politiche internazionali del gruppo e ne regola i rapporti contrattuali, lasciando al "general manager" della società italiana la direzione e l’operatività sul mercato italiano in ossequio alle linee di gestione strategica dettate dalla casa madre. I suddetti costi infragruppo devono ritenersi adeguatamente documentati qualora siano prodotti in giudizio i contratti sottoscritti in data antecedente alle prestazioni dei servizi e contenenti una descrizione dettagliata delle prestazioni e dei criteri di ripartizione dei costi. (P.C.)      167 IRPEF 354. Lucro cessante Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 33/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Crespi IRPEF – Dirigente licenziato – Indennità supplementare – Danno emergente – Non sussiste. L’indennità supplementare a titolo di differenza sul preavviso corrisposta dal datore di lavoro al dipendente licenziato deve essere assoggettata ad IRPEF ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 917/1986 in quanto costituisce un vero e proprio emolumento sostitutivo di un reddito che il lavoratore non ha potuto conseguire per effetto dell’evento lesivo. (P.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 6 comma 2 355. Attività di modella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 316/2017 del 2 febbraio 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Gaudino IRPEF – Ritenuta d’imposta – Lavoro di modella – Omessa dichiarazione reddito – Reddito diverso – Escluso – Non configurabilità prestazione di natura artistica – Consegue – Reddito da lavoro autonomo – Soggetto non residente – Tassazione nel Paese di residenza. Non è legittima la qualificazione operata dall’Agenzia delle entrate dei compensi percepiti da una modella non residente in Italia, poiché la prestazione delle modelle non è assimilabile a quella degli artisti. Le sfilate di moda hanno una finalità promozionale degli abiti da proporre al mercato e ai compratori, il carattere di spettacolo è soltanto di contorno e funzionale. Pertanto il relativo compenso è da ritenersi reddito di lavoro autonomo. Si aggiunga che nel caso di lite la modella è residente in Polonia, quindi il reddito deve essere tassato nel paese di residenza. (L.Ge.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 67 e 71; d.P.R. 600/1973, art. 25 comma 2 356. Interessi compensativi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 325/2017 del 2 febbraio 2017, Presidente: Barbaini, Estensore: Buffone IRPEF – Interessi compensativi – Seguono la tassazione della stessa categoria reddituale del credito cui accedono. Gli interessi compensativi, contemplati dall’art. 1499 del codice civile, si distinguono sia da quelli moratori che da quelli corrispettivi in quanto la loro ratio poggia nel divieto dell’ingiusto arricchimento avendo la finalità di ristabilire l’equilibrio economico turbato. Tali interessi sono dunque tassabili in base alla categoria reddituale del credito su cui sono maturati. Nel caso di lite, questi interessi sono maturati in conseguenza al sopravvenuto accordo tra le parti stipulato al fine di consentire all’acquirente del fondo agricolo di corrispondere il prezzo non ancora pagato, pertanto tali somme sono da tassare come redditi fondiari. Tuttavia, trattandosi di terreno a destinazione agricolo da parte di soggetto privato, nessuna imposta è dovuta. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 6 comma 2 e art. 67 comma 1 lett. b)      168 357. Pensione privilegiata Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 365/2017 del 3 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Chindemi Pensione privilegiata – Servizio di leva nell’Esercito – Ferma volontaria in Polizia – Equiparazione ‐ Esenzione Irpef – Sussistenza. La titolarità dell’esenzione Irpef sulla pensione percepita per invalidità contratta durante l’espletamento del servizio militare nell’Esercito si estende anche a chi ha assolto agli obblighi di leva nel corpo della Polizia di Stato. La disciplina del servizio di leva prevedeva infatti che gli obblighi militari fossero assolvibili nella Polizia di Stato, nei Carabinieri, nella Guardia di Finanza o nella Polizia Penitenziaria, con valore di servizio sostitutivo equiparabile a quello prestato nell’Esercito, ancorché su base volontaria. (M.Dr.) 358. Plusvalenza da cessione area edificabile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 510/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Zevola IRPEF – Redditi diversi – Cessione fabbricato da demolire – Riqualificazione – Cessione area edificabile – Sussiste. L’ufficio può legittimamente riqualificare il contratto di cessione di fabbricato destinato alla demolizione in cessione del terreno su cui esso insiste, allorquando il contratto di cessione del fabbricato risulti risolutivamente condizionato al rilascio della concessione edilizia per l’esecuzione di lavori edificatori sul predetto terreno con conseguente recupero a tassazione della plusvalenza realizzata, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR. (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. b) 359. Utilizzo di lavoratori in nero Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 684/2017 del 20 febbraio 2017, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi IRPEF – Utilizzo lavoratori in nero – Deducibilità dei costi inerenti – Sussiste. Sono da considerare inerenti i costi sostenuti per pagare lavoratori in nero utilizzati per svolgere l'attività propria della ditta contribuente. L’effettivo utilizzo dei lavoratori e la generica contestazione da parte dell’Ufficio in merito alla certezza dei costi, ne determina la loro deducibilità per come espressamente riportati nelle fatture. (A.L.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 360. Reddito d’impresa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 721/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido IRPEF – Reddito d’impresa – Detassazione degli investimenti in macchinari – Beni non compresi nella tabella 28 del codice Ateco 2007 – Esclusione – Condizioni. L'estensione dell'agevolazione Tremontiter (deducibilità del 50 per cento) ai beni non rientranti nella divisione di cui alla tabella 28 del codice Ateco 2007 (nella specie strumentazione relativa ad analisi) è limitata ai beni assolutamente necessari per il funzionamento del bene indicato nella medesima tabella, che ne costituiscono, nel contempo, normale dotazione. Pertanto, l'agevolazione non può estendersi anche agli investimenti dei beni (non compresi nella citata tabella 28) che, seppure acquistati per essere destinati al      169 servizio (anche esclusivo) del bene agevolabile, non costituiscono, tuttavia, né componente essenziale, né dotazione del bene agevolabile. (F.P.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 5; l. 449/1997, art. 59 comma 15 361. Cedolare secca Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 754/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Borgonovo Cedolare secca – Natura giuridica del conduttore – Persona fisica o società – Irrilevante. Il locatore di immobili ad uso abitativo ‐ se persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 23/2011 ‐ può optare per il regime fiscale agevolato della cosiddetta “cedolare secca”, a prescindere dal fatto che il conduttore sia persona fisica o società, nulla prescrivendo la citata norma sulla natura giuridica di quest’ultimo. (M.Dr.) 362. Detrazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 756/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Borgonovo IRPEF – Detrazioni – Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Presupposti – Raccomandata al Centro operativo di Pescara – Termini – Tardivo rinvenimento di fattura – Rilevanza. È legittima la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione con riferimento a fatture, pagate nel 2002, detratte per quote costanti nei dieci anni successivi, e a una fattura, pagata nel 2003, circostanza che comunque non rientra nei casi tassativamente elencati dall'art. 4 del d.m. 41/1998, per i quali non è riconosciuta la detrazione, detratta solo da tale anno. La detrazione di una fattura della quale risulti tardiva la raccomandata al Centro operativo di Pescara deve essere riconosciuta, qualora la raccomandata risulti essere stata inviata nei termini previsti dal d.m. 41/1998. Una fattura non prodotta perché non rinvenuta, sulla quale il contribuente abbia prestato acquiescenza a contestazioni dell'Ufficio, evitando di detrarla nei successivi anni d’imposta, può poi essere considerata ai fini della detrazione, se successivamente rinvenuta e prodotta in atti. (F.P.) Riferimenti normativi: d.m. 41/1998, art. 4; l. 449/1997, art. 1 363. Redditi fondiari Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 757/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Sacchi, Estensore: Ruta IRPEF – Redditi fondiari – Intimazione di sfratto – Canoni di locazione non percepiti – Imponibilità – Esclusione. Dall’intimazione di sfratto al conduttore, in riferimento alle rate non pagate (nel caso di specie, risultante in atti con copia della raccomandata a/r e comunicazione di insolvenza del conduttore moroso, dichiarata con sentenza di Tribunale) discende la prova della mancata percezione dei canoni di locazione nel periodo indicato dal contribuente e la correttezza del richiamo al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione non potendosi esigere il pagamento di imposte in relazione a redditi non realizzati. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26      170 364. Detrazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 787/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Lamanna, Estensore: Marseglia IRPEF – Detrazioni – Spese per lavori attinenti al risparmio energetico – Documentazione. Se, a seguito di richiesta, il contribuente giustifica, documentandoli adeguatamente, gli importi di spese per interventi finalizzati al risparmio energetico per i quali spetta la detrazione d’imposta del 55 per cento, producendo le relative fatture, l'onere probatorio a suo carico può ritenersi assolto. La produzione delle fatture i cui totali abbiano formato oggetto della richiesta della detrazione del 55 per cento (eliminando, come nel caso di specie, il corrispettivo per mano d'opera generica), che evidenzino quanto indicato nel modello unico, è sufficiente. A fronte di documentazione che prova l'effettuazione dei lavori e l'esecuzione di tutti gli incombenti richiesti dal d.lgs. 192/2005, integrato con il d.lgs. 311/2006, la detrazione del 55 per cento dell'imposta deve essere riconosciuta sui totali delle fatture, ossia al lordo dell’IVA. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 192/2005 365. Reddito dei fabbricati Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 789/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Lamanna IRPEF – Reddito dei fabbricati – Locazione ad uso diverso da abitazione – Canoni – Configurabilità – Percezione – Irrilevanza fino a risoluzione del contratto. In caso di contratto di locazione destinato ad uso diverso da abitazione, i corrispettivi versati dal locatario costituiscono redditi, a prescindere dalla loro percezione, fino alla risoluzione del contratto, che deve essere adeguatamente comprovata, non essendo sufficiente a tale fine un verbale privo di data certa. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 36 e 37 366. Redditi di lavoro dipendente Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 790/2017 del 27 febbraio 2017, Presidente: Lamanna, Estensore: Ruta IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Credito indicato in dichiarazione emergente da CUD – Diversa indicazione in dichiarazione del datore di lavoro – Imputabilità al lavoratore – Esclusione. Qualora un credito IRPEF indicato nella dichiarazione Mod. 730 del contribuente non sia stato rimborsato dalla società presso cui quest’ultimo prestava attività lavorativa e il dato emerga dal CUD e dalla relazione del legale rappresentante della società, la diversa indicazione contenuta nel Mod. 770 rappresenta esclusivamente un errore imputabile alla società; non certo al dipendente, che, correttamente, ha fatto affidamento sulle risultanze del CUD. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 51 367. Indennità di fine rapporto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 815/2017 del 28 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Chindemi      171 IRPEF – Indennità di fine rapporto – Volontarietà del riscatto – Contribuzione volontaria a carico del lavoratore – Imponibilità. La volontarietà del riscatto, con contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore, non consente la riduzione della base imponibile IRPEF. Infatti, l'art. 17 (ora 19) del d.P.R. n. 917/1986, come integrato dalla legge n. 154/1998, pone una correlazione tra il contributo previdenziale posto a carico del datore di lavoro e la contribuzione previdenziale gravante sul lavoratore, con la conseguenza che vanno escluse le ipotesi di contribuzioni volontarie poste a totale carico del lavoratore, in quanto, in tale evenienza, il riscatto è collegato a una determinazione di volontà dell'interessato, il quale esercita, in tal modo, una facoltà prevista dal T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. La volontarietà del riscatto, quale esercizio di un diritto riconosciuto al lavoratore, esula, quindi, dal rapporto di lavoro e dalle relative conseguenze. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986 368. Detrazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 821/2017 del 28 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Fanizza IRPEF – Detrazioni – Spese di ristrutturazione edilizia – Comunicazione al Centro operativo di Pescara della data di inizio lavori – Necessità – Mancata prova – Non spettanza. In assenza di prova della necessaria comunicazione della data di inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara, si perde il diritto alla detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute, mancando la documentazione probante l'effettiva attuazione dell'intervento medesimo. (F.P.) Riferimenti normativi: l. 449/1997, art. 1; d.m. 41/1998, art. 1 369. Detrazioni d’imposta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 1202/2017 del 20 marzo 2017, Presidente: D’Agostino, Estensore: Bragho IRPEF – DETRAZIONI D’IMPOSTA – Risparmio energetico – Interventi edilizi manutentivi – Non sussiste. Non può essere riconosciuta la rilevanza, ai fini della detrazione di imposta per risparmio energetico, del costo sostenuto per interventi edilizi a carattere puramente manutentivo (nel caso di specie, la fattura di costo indebitamente detratta riportava la dizione “opere di manutenzione ordinaria nell’appartamento sito in… ”). (E.H.) 370. Emendabilità della dichiarazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1219/2017 del 21 marzo 2017, Presidente e Estensore: D’Addea Dichiarazione omessa – Emendabilità – Termini. La dichiarazione omessa è emendabile in quattro anni ‐ anche se a favore del contribuente ‐ e perfino in sede contenziosa, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che amplia in tal modo il previsto termine di un anno per il riconoscimento dei crediti; pertanto non può l’Ufficio ritenere omessa una dichiarazione che il contribuente abbia integrato entro il termine quadriennale suddetto. (A.M.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 633/1972, art. 54bis; d.P.R. 332/1998, art. 2; d.lgs. 471/1997, art. 13      172 371. Termini d'accertamento in presenza di reato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 1223/2017 del 21 marzo 2017, Presidente: Martorelli, Estensore: Cordola Irpef – Ampliamento dei termini per l’accertamento in presenza di reato – Obbligo di denuncia. In presenza di una violazione che comporti l’obbligo di denuncia (come l’interposizione di società offshore non operative per l’elusione Irpef), i termini per la notifica dell’avviso di accertamento si considerano ampliati: non si tratta di un vero raddoppio dei termini, ma dell’applicazione di un nuovo e differente termine di decadenza, per la quale è sufficiente un serio indizio di reato, anche ove la denuncia fosse presentata oltre lo scadere del termine ordinario. La sussistenza e la gravità degli indizi sono dati obiettivi che l’ufficio tributario deve valutare con modalità non discrezionali per accertare la non pretestuosità della denuncia (fattispecie relativa ad avvisi di accertamento già notificati afferenti a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016). (A.M.V.) Riferimenti normativi: c.p.p., art. 331; d.P.R. 633/1972, artt. 54 e 55; d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 622/1973, art. 57; d.P.R. 917/1986, art. 163; l. 227/1990, art. 5quater comma 5; d.lgs. 74/2000, art. 21; d.lgs. 128/2015, art. 2; l. 208/2015, art. 1 commi 130, 131 e 132 372. Ristretta compagine sociale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1237/2017 del 21 marzo 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi IRPEF‐ Società a ristretta base societaria ‐ Presunzione utili in capo ai soci. Nell’ipotesi di società di capitali a ristretta compagine sociale (nel caso di specie trattasi di una s.r.l. avente cinque soci e con amministratore il figlio del socio di maggioranza), soprattutto qualora tra i soci vi siano particolari vincoli di parentela e affinità, è ammissibile che la sussistenza di redditi extracontabili faccia presumere l’attribuzione degli stessi ai soci (conf. Cass. 15824/2016). (C.Ca.) 373. Redditometro e "famiglia di fatto” Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1244/2017 del 22 marzo 2017, Presidente: Sacchi, Estensore: Gentili IRPEF ‐ Reddito imponibile ‐ Accertamento analitico induttivo ‐ Produzione di documenti. In mancanza della prova relativa all’effettiva formazione di un nucleo familiare, qualora sussistano rapporti di assistenza economica e parentale, riconducibili all’esistenza di una “famiglia di fatto”, identificabile come consorzio di persone con rapporti di assistenza e solidarietà per periodi di tempo apprezzabili, l’attività di accertamento sintetico da parte dell’Ufficio è adeguatamente motivata qualora contenga indici di ricchezza che dimostrino capacità contributiva non dichiarata. È onere del contribuente documentare le circostanze atte a giustificare che la presunzione semplice proposta dall’Ufficio non corrisponda alla realtà , cioè al proprio stile di vita. (C.Ca.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art.38 374. Redditi diversi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1291/2017 del 23 marzo 2017, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini      173 Redditi diversi – Plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili posseduti da non più di cinque anni – Inclusione dei terreni agricoli non edificabili – Sussiste. Tra le plusvalenze tassabili realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili posseduti da non più di cinque anni di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), del tuir, devono essere ricomprese anche quelle emergenti dalla cessione dei terreni agricoli non edificabili. La definizione di beni immobili ex art. 812 del Codice Civile, difatti, comprende non solo i fabbricati ma anche il suolo. (M.Mo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. b); c.c., art. 812 375. Plusvalenze Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 1953/2017 dell'8 maggio 2017, Presidente: Calia, Estensore: Di Mario Irpef ‐ Avviso di accertamento ‐ Cessione fabbricato ‐ Cessione terreni ‐ Plusvalenza ‐ Non configurabile. Ai fini Irpef la cessione di fabbricato non è riqualificabile dall’Ufficio in cessione di terreno edificabile. In materia di imposte sui redditi, infatti, in base agli articoli 67, comma 1, lett. b) e 17, comma 1, lett. gbis) del d.P.R. n. 917/1986, non sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le cessioni di terreni già edificati bensì le cessioni di terreni suscettibili di utilizzazioni edificatoria, a nulla rilevando l’intenzione della parte di procedere alla demolizione e ricostruzione dell’immobile. (M.Le.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1, lett. b) e art. 17 comma 1, lett. gbis) 376. Cancellazione di società di persone e titolarità del reddito Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2016/2017 del 10 maggio 2017, Presidente: D'Agostino, Estensore: Malanetto Imposta sui redditi ‐ Società di persone ‐ Imputazione per trasparenza ‐ Cancellazione della società ‐ Fenomeno successorio ‐ Non sussiste ‐ Titolarità dei redditi ‐ Spetta ai soci ab origine. I soci delle società in accomandita semplice sono titolari in proprio e per trasparenza dei redditi sociali; essi cioè si vedono direttamente imputato il reddito sociale a fini fiscali. Non ricorre pertanto, nella specifica fattispecie della cancellazione della s.a.s. dal Registro delle Imprese a seguito del suo scioglimento, alcun fenomeno successorio poiché i soci sono ab origine i titolari pro quota e soggetti passivi dell'imposta sul reddito prodotto dalla società negli anni in cui questa era ancora attiva. (L.Bo.) 377. Agevolazioni spese ristrutturazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2067/2017 del 12 maggio 2017, Presidente: Buono, Estensore: Blandini IRPEF – Ritardata comunicazione lavori ristrutturazione edilizia – Decadenza di stretta e rigida interpretazione – Termine decadenza perentorio – Non sussiste. La norma che dispone l’onere della comunicazione dell’inizio lavori non ha previsto espressamente, per il caso di mancata comunicazione, la decadenza del diritto alla detrazione. Le norme che prevedono la decadenza sono di stretta e rigida interpretazione e non ammettono applicazione oltre i casi espressamente previsti. In mancanza di alcun elemento che consenta di desumere la perentorietà del termine, lo stesso deve ragionevolmente ritenersi sollecitatorio/ordinatorio e non perentorio. (C.M.L.)      174 378. Compenso professionale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2285/2017 del 7 aprile 2017, Presidente: Fanizza, Estensore: Candido IRPEF – Rinuncia al compenso professionale – Onere della prova – Esplicita rinuncia – Iscrizione in bilancio. In caso di rinuncia a compensi professionali, che per loro natura sono nella disponibilità del titolare e quindi rinunciabili, è onere del contribuente provare l’effettiva rinuncia. Nel caso di un amministratore/liquidatore di società, la rinuncia al compenso deve essere esplicitata con apposita delibera sociale e iscritta nei libri contabili. (M.Dr.) 379. Redditi di partecipazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2388/2017 del 30 maggio 2017, Presidente e Estensore: Giordano ACCERTAMENTO CON ADESIONE SOCIETÀ DI PERSONE ‐ Accertamento redditi socio ‐ Redditi di partecipazione – Sussistenza. In applicazione del principio di trasparenza di cui all’art. 5 del T.U.I.R. è legittimo l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate attribuisce al socio la quota parte di sua spettanza dei redditi risultanti dall’accertamento con adesione concluso dalla società di persone per la medesima annualità. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5 380. Società in accomandita semplice Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2413/2017 del 31 maggio 2017, Presidente e Estensore: Liguoro IRPEF – Soci accomandanti – Gestione della società – Non consegue – Sanzioni e oneri – Non conseguono – Maggiore imposta – Consegue. I soci accomandanti con percentuali di partecipazione assolutamente modeste non sono responsabili della gestione della società, atteso che non può essere loro richiesto di avvalersi dei propri diritti ispettivi (c.d. diligentia maxima). In caso di accertamento, pertanto, non sono responsabili per sanzioni e oneri, ma soltanto per la maggiore imposta accertata in capo alla società. (C.So.) 381. Residenza e giudicato esterno Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2422/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Izzi, Estensore: Antonioli IRPEF – Residenza – Giudicato esterno – Possibile. La circostanza di essere fiscalmente residente in Italia, anche se suscettibile di mutare nei vari anni di imposta, può essere oggetto di giudicato esterno formatosi in relazione a periodi di imposta precedenti (Conf. Cass. n. 961/2015). (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2 382. Redditi fondiari Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2424/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Liguoro, Estensore: Capuzzi      175 IRPEF – Redditi fondiari – Pignoramento – Custode giudiziario – Possesso da parte del contribuente – Sussiste. In tema di redditi fondiari, il requisito del possesso del fabbricato da parte del contribuente non viene meno laddove l’immobile sia sottoposto a pignoramento con nomina di un custode giudiziario, atteso che quest’ultimo è mero detentore qualificato del bene, i cui poteri di conservazione e di amministrazione vengono esercitati per realizzare, indirettamente, l’interesse del contribuente. (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26 383. Plusvalenze Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2517/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi IRPEF – Plusvalenza su cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria – Intenzione dell’acquirente – Non rileva. L’art. 67 del TUIR, laddove si riferisce a terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, non può che fare riferimento a lotti inedificati: il termine ''terreni", infatti, non è mai usato per indicare edifici o comunque lotti edificati. Esclude, peraltro, dall'imposizione l'immobile del contribuente, anche l'espressione “suscettibili di utilizzazione edificatoria” che non può che riferirsi a terreni edificabili e non già a terreni “edificati”. Irrilevante è, a tal fine, l’utilizzo che l'acquirente intenderà fare dell’immobile acquistato, non potendo detta intenzione modificare l’oggetto del contratto che, per come si esprime il legislatore, va identificato esclusivamente sotto un profilo oggettivo e non anche sotto il profilo soggettivo delle intenzioni delle parti (e, soprattutto, delle intenzioni della parte acquirente, sulle quali nulla può la parte venditrice). (R.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 384. Irpef a tassazione separata Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 52/2017 del 17 gennaio 2017, Presidente: De Petris, Estensore: Facchinetti IRPEF A TASSAZIONE SEPARATA – Cessione azienda – Corrispettivo – Incasso parziale – Plusvalenza ‐ Determinazione. Se il corrispettivo della cessione di azienda non è stato interamente incassato, in quanto gli effetti bancari non risultano onorati, la plusvalenza non può essere determinata in relazione alla parte di corrispettivo non incassata. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 17 comma 2, 58 e 86 385. Reddito Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 102/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente e Estensore: De Petris IRPEF – Somme derivanti da liquidazione di società – Socio fallito – Attrazione delle somme al fallimento ‐ Reddito – Non è tale. Sebbene il fallito, durante la procedura fallimentare, non perda la soggettività passiva d’imposta, l’attrazione alla procedura fallimentare del corrispettivo derivante dalla liquidazione delle quote di S.r.l., di spettanza del socio accomandatario di S.a.s. fallita, dichiarato fallito unitamente a questa, non consente di ritenere tali somme, mai pervenute      176 nella disponibilità giuridica del socio accomandatario, come reddito imponibile del medesimo. (M.B.) 386.Somme deducibili Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 141/2017 dell'1 marzo 2017, Presidente: Oldi, Estensore: Monardo PROMOTORE FINANZIARIO – Restituzione somme ai clienti – Deducibilità – Sussiste – Acquisto di capi di abbigliamento – Spese personali – Sono tali ‐ Deducibilità – Non sussiste. Sono deducibili dal reddito le somme che un promotore finanziario abbia restituito ai clienti, seppure certo di non potere recuperare la somma, al fine di mantenere con essi buoni rapporti in vista di futuri loro investimenti per suo tramite. Non sono deducibili, in quanto costituiscono spese personali, le spese per acquisto di capi di abbigliamento. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 54 comma 1 387. Terreno edificabile Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 275/2017 del 5 maggio 2017, Presidente: Ferraro, Estensore: Di Vita IRPEF – REDDITI DIVERSI – Plusvalenze – Edificabilità dell’area trasferita – Individuazione – Qualificazione desunta dal piano regolatore adottato dal Comune – Necessità – Fondamento. Ai sensi dell’art. 36, d.l. 223/2006, ai fini dell’applicazione del d.P.R. 917/1986, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (Conf. Cass. nn .1490/2017 e 565/2017). L’edificabilità dell’area trasferita va, dunque, desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale (oggi “piano di governo del territorio”) adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, come si ricava dall’art. 11quaterdeciesdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (con riferimento all’ICI) e, appunto, dall’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n .248 (contenente una definizione di area edificabile in materia di IVA, di imposta di registro, di imposte sui redditi e di ICI) che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n .502 (Conf. Cass. nn. 4116/2014 e. 27287/2016). L’oggettiva entità di un fabbricato non può, infatti, essere mutata in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di congetture in ordine alla futura (rispetto alla tassazione) demolizione rimessa alla potestà di soggetto diverso da quello interessato dalla imposizione fiscale (Conf. Cass. nn. 4361/2017 e 15629/2014). (P.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. b) 388. Cessione di azienda Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 287/2017 del 5 maggio 2017, Presidente: Oldi, Estensore: Saia IRPEF – Cessione d’azienda – Crediti – Credito d’imposta già maturato ma non ancora utilizzato dal cedente – Trasferibilità in capo al cessionario – Ammissibilità – Fondamento – Continuità fiscale – Configurabilità.      177 In caso di cessione d’azienda, il credito d’imposta di cui all’art. 4 della legge n. 449 del 1997, concesso per l’incremento della base occupazionale alle piccole e medie imprese, per la parte già maturata, ma non ancora utilizzata dal cedente l’azienda, è trasferibile alla società ‐ qualora quest’ultima prosegua la stessa attività ‐ succeduta nella titolarità della stessa azienda, verificandosi una continuità anche fiscale tra le due aziende, come previsto dagli artt. 2559 cod.civ. e 58, d.P.R. 917/1986 (Conf. Cass. nn. 3342/2013 e 9124/2014). (P.M.) Riferimenti normativi: l. 449/1997, art. 4; c.c., art. 2559; d.P.R. 917/1986, art. 58 389. Clausola di riservato dominio Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 245/2017 del 5 aprile 2017, Presidente: Bitonte, Estensore: Belotti IRPEF – Cessione d’azienda con patto di riservato dominio – Individuazione del momento in cui la cessione si considera effettuata – Plusvalenza. L’apposizione della clausola di riservato dominio non rileva ai fini dell’individuazione del momento in cui la cessione si considera effettuata. Infatti l’art, 109 comma 2, lett. a) TUIR precisa che non si tiene conto di eventuali clausole di riserva delle proprietà, le quali hanno una valenza meramente civilistica e non consentono in alcun modo di differire la tassazione della plusvalenza della cessione d’azienda, anche qualora il cessionario non esegue il pagamento residuo di quanto concordato. (D.D’A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 2 390. Cessione di quote sociali Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 324/2017 del 19 maggio 2017, Presidente: Macca, Estensore: Bonamartini IRPEF – Cessione di quote sociali – Abuso del diritto – Valide ragioni economiche. Ai fini della configurabilità dell’abuso del diritto è necessario che l’operazione posta in esser sia “priva di sostanza economica”. A fronte dell’effettività dell’operazione di cessione di quote sociali deve trovare applicazione la norma di cui all’art. 10bis legge n. 212/2000 in virtù della quale “resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”. (D.D’A.) 391. Canone di locazione immobile pignorato Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 27/17 del 9 gennaio 2017, Presidente: Vacchiano, Relatore: Picasso IRPEF – Canone di locazione‐ Immobile pignorato – Tassazione canoni in capo al proprietario – Sussiste. In caso di immobile pignorato, la circostanza che i canoni di locazione siano percepiti dal custode non fa venir meno l’obbligo di pagamento dell’Irpef sui predetti canoni in capo al proprietario dell’immobile. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26 392. Allevamento cavalli da corsa. Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 126/2017 del 16 giugno 2017, Presidente: Massa, Estensore: Bottoni      178 IRPEF – Attività di allevamento di cavalli da corsa – Reddito agrario – Esclusione – Reddito d’impresa. L’attività di allevamento di cavalli da corsa non rientra tra le attività agricole. Il reddito derivante dall’allevamento costituisce reddito d’impresa (Conf. Cass. n. 11648/1993). (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 32 comma 2 e art. 55 393. Canoni di locazione non percepiti Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 136/2017 del 22 giugno 2017, Presidente: Deantoni, Estensore: Bottoni IRPEF – Locazione di immobile ad uso commerciale – Risoluzione del contratto – Canoni non percepiti – Concorso alla formazione della base imponibile – Sussiste. Nel caso di contratto di locazione di immobile ad uso commerciale, fintantoché non avviene la risoluzione del contratto, i relativi canoni concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla effettiva percezione. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26 394. Deducibilità somme Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 88/2017 del 31 marzo 2017, Presidente: Catalano, Estensore: Anzaldi IRPEF – Deduzione spese coniuge – Spese per alloggio – Sentenza di divorzio – Mancata regolamentazione – Deducibilità – Non sussiste. È illegittima la deduzione delle somme corrisposte al coniuge divorziato per le spese di alloggio se la sentenza di divorzio nulla statuisce sul punto; l’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 917/1986 infatti annovera tra gli oneri deducibili gli assegni periodi corrisposti all’ex coniuge ove risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria non rilevando pertanto le altre condizioni patrimoniali concordate tra le parti ivi non regolamentate. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 395. Detrazione per riqualificazione energetica Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 100/2017 del 21 aprile 2017, Presidente: Annoni, Estensore: Combi Interventi di riqualificazione – Ambito di applicazione oggettivo – Ratio disposizione – Beni merce – Sussiste. La detrazione prevista dall’art. 1, comma 344, Legge 296/2006 ha la finalità sociale di incentivare il risparmio energetico perseguendo un obiettivo generalizzato di riduzione dell’impatto ambientale derivante dalle emissioni in atmosfera e, per tale motivo, rappresenta un’agevolazione oggettiva per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale) e spetta al contribuente (persone fisiche, imprenditori e non, società ed enti titolari di reddito di impresa) che abbia sostenuto le spese, a prescindere dal titolo giuridico di detenzione dell’immobile: considerata nel suo complesso la ratio della norma, l’agevolazione in esame non può essere limitata ai soli beni immobili strumentali ma trova applicazione anche per quelli c.d. “merce” destinati alla vendita e/o alla locazione posto che nessuna distinzione in tal senso si rinviene né nel dettato legislativo né in dottrina o giurisprudenza. (E.Pa.) Riferimenti normativi: l. 296/2007, art. 1 comma 344      179 396. Plusvalenze da cessioni di terreni Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 36/2017 dell’11 gennaio 2017, Presidente: Dell’Aringa, Estensore: De Simone IRPEF – Cessione di terreni sui quali insistono fabbricati – Domanda per la demolizione del fabbricato – Plusvalenza da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria – Non consegue. In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Ciò non vale per le cessioni a titolo oneroso di terreni sui quali già insiste un fabbricato, neppure qualora sia stata presentata domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile. (F.Ba.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 17 comma 1, lett. gbis) e art. 67 comma 1 lett. b) 397. Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 3/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente: Gaballo, Estensore: Mancini DETRAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – Comunicazione di inizio lavori entro il termine di legge – Necessità. Ai sensi del d.m. 41/1998 la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara entro il termine di legge era, nell'anno 2010, presupposto necessario al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste. Il beneficio fiscale correlato alla ristrutturazione edilizia non sussiste nell’ipotesi in cui la predetta comunicazione sia stata tardiva. (F.G.) 398. Comunicazione di irregolarità Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 10/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente e Estensore: Gaballo CONTROLLO EX ART. 36 D.P.R. 600/1973 – COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ – Natura interlocutoria della comunicazione – Atto non autonomamente impugnabile – Inammissibilità del ricorso. La comunicazione di irregolarità nel contesto di un controllo formale ex art. 36 d.P.R. n. 600/1973 costituisce un mero invito al contraddittorio sulla scorta di irregolarità rilevate attraverso procedure automatizzate. Essa ha natura meramente interlocutoria, avendo la funzione di prevenire eventuali controversie, garantendo al contribuente la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale usufruendo della riduzione delle sanzioni, oppure di fornire chiarimenti idonei a dimostrare la correttezza dei dati dichiarati. Ne consegue che il ricorso proposto avvero la predetta comunicazione è inammissibile perché diretto avverso atto non autonomamente impugnabile, in quanto non previsto dall' art. 19 d.lgs. 546/1992. (F.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 399. Omesso versamento ritenuta d'acconto Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza. n. 50/2017 del 2 gennaio 2017, Presidente: Molinari, Estensore: Conconi RITENUTA D’ACCONTO ‐ OMESSO VERSAMENTO – Sostituto e sostituito d'imposta.      180 In forza del principio di solidarietà passiva tra sostituto d’imposta e sostituito il secondo deve ritenersi originariamente obbligato nei confronti dell’erario nel caso di omessi versamenti delle ritenute da parte del sostituto d’imposta. (V.Ma.) 400. Deducibilità spese mediche Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 195/2017 dell’11 gennaio 2017, Presidente e Estensore: D’Andrea IRPEF – Deducibilità spese mediche – Assistenza familiare portatore di handicap – Certificazione medica – Attestazione dello stato di “grave handicap”. L’art. 10, comma 1, lett. b), T.U.I.R., prevede il diritto alla deducibilità dal reddito complessivo delle spese mediche e di quelle di assistenza a soggetti portatori di gravi invalidità, come identificati dall’art. 3, legge n. 104/1992. Non può disconoscersi il diritto alla deducibilità delle spese in questione per il solo fatto che le attestazioni mediche prodotte dal contribuente risultino prive della dicitura “grave handicap”, ove la certificazione medica in questione identifichi con chiarezza la gravità della patologia che rende invalido il soggetto cui tali spese si riferiscono. (A.T.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1 lett. b) 401. Emolumenti variabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 1090/2017 del 7 febbraio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Schiavini IRPEF – EMOLUMENTI VARIABILI – Applicazione dell’addizionale regionale Irpef – Presupposto di imposta – Retribuzione variabile eccedente il triplo di quella fissa – Sussiste. Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del d.l. 78/2010, l’applicazione dell’addizionale regionale Irpef con aliquota del 10% opera nel caso in cui l’ammontare della retribuzione variabile, percepita dal dirigente, supera di un triplo l’ammontare di quella fissa; ai fini dell’integrazione di tale presupposto di imposta, non rileva il comma 2bis della citata norma, in cui si stabilisce esclusivamente che la base imponibile dell’imposta in questione è rappresentata dalla retribuzione variabile eccedente quella fissa. (C.S.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 33 commi 1 e 2bis 402. Termine prescrizione credito Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza. n. 1259/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente e Estensore: D’Andrea IRPEF – Credito ‐ Termine di prescrizione. In tema di IRPEF, il credito tributario, in mancanza di speciali disposizioni normative è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale, e non già a quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". Ed infatti, in considerazione dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, il debito deriva anno per anno da autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti impositivi, cosicché alla prestazione tributaria non può attribuirsi natura periodica. (M.Pi.) 403. Presunzione redditi di lavoro Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1572/2017 del 22 febbraio 2017, Presidente: De Lillo, Estensore: Miceli      181 IRPEF – Professionista – Redditi lavoro – Presunzione – Bonifici. Nel caso in cui un professionista riceva bonifici o assegni da un conto corrente intestato ad un familiare o con lui cointestato, si applica il disposto di cui all’art. 32 del d.P.R. 600/1973 che prevede una presunzione tale per cui i versamenti o i prelievi operati sul conto corrente del professionista si considerano automaticamente ricavi. Il contribuente che vorrà vincere tale presunzione dovrà supportare la propria tesi con opportuna motivazione, non bastando soltanto la documentazione bancaria (nel caso di specie copia dei bonifici o degli assegni provenienti da un conto cointestato con il genitore). (G.Pin.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 404. Redditi di fonte estera Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2345/2017 del 24 marzo 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Martinelli IRPEF – Credito d’imposta – Redditi di fonte estera – Doppia imposizione – Sussiste. Per i redditi di fonte estera assoggettati a tassazione anche in Italia è riconosciuto un credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Un’imposta si ritiene definitivamente pagata quando è irrepetibile cioè quando non può essere ottenuto alcun rimborso. (G.Sim.) 405. Plusvalenza immobiliare Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2361/2017 del 24 marzo 2017, Presidente e Estensore: Capabianca IRPEF – Plusvalenza immobiliare – Valore ai fini dell’imposta di registro – Non sufficiente – Norma di interpretazione autentica – Retroattività – Sussiste. È illegittimo l’avviso di accertamento ai fini Irpef di una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione di immobili o di aziende fondato solo sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. La nuova disposizione normativa reca una norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, che trova applicazione anche alle controversie pendenti. (M.A.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 147/2015, art. 5 comma 3 406. Ritenute Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 2363/2017 del 24 marzo 2017, Presidente: Beretta, Estensore: Gallo IRPEF – RITENUTE NON DICHIARATE E NON VERSATE – Valore ai fini dell’imposta di registro – Non sufficiente – Norma di interpretazione autentica – Retroattività – Sussiste. È illegittimo l’avviso di accertamento ai fini Irpef di una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione di immobili o di aziende fondato solo sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. La nuova disposizione normativa reca una norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, che trova applicazione anche alle controversie pendenti. (M.A.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 147/2015, art. 5 comma 3 407. Imposta sostitutiva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2972/2017 del 18 aprile 2017, Presidente: Duchi, Estensore: Crisafulli      182 IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Agevolazioni per l’incremento della produttività – Imposta sostitutiva al 10% – Requisiti – Contratto aziendale o territoriale. Al fine di usufruire della tassazione sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali‐comunali prevista dall’art. 2, d.l. 93/2008, a mente del quale i compensi corrisposti a lavoratori dipendenti per il lavoro straordinario o supplementare, per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche ovvero in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa sono soggetti a un prelievo tributario del 10%, è necessario che sia stato sottoscritto a livello aziendale o territoriale un vero e proprio accordo. In assenza i suddetti compensi devono essere assoggettati al regime impositivo ordinario. (D.C.) Riferimenti normativi: d.l. 93/2008, art. 2 408. Plusvalenza immobiliare Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 3433/2017 del 16 maggio 2017, Presidente: D’orsi; Estensore: Chirieleison IRPEF ‐ Cessione immobile imponibile ‐ Periodo di possesso – Assegnazione a seguito di separazione coniugale – Non si interrompe – Imponibilità – Non sussiste. La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un immobile, non adibito ad abitazione principale, intervenuta nei cinque anni dall’acquisto determina una plusvalenza imponibile come disposto dal d.P.R. n. 917/1986, art. 67. Le assegnazioni di beni causalmente connesse alla crisi del matrimonio non interrompono il periodo di possesso di talché i beni immobili oggetto di queste, possono essere ceduti prima che sia decorso il quinquennio di possesso senza generare plusvalenze imponibili. (A.Pe.) Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/1986, art. 67 comma 1; l. 74/1987, art. 19 409. Redditi di lavoro dipendente Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 3842/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: Mainini, Estensore: Bertolo IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Presunzione di erogazione insita nel Mod. CUD – Prova contraria. La documentazione (nel caso di specie, copia di decreto ingiuntivo a carico del datore di lavoro, atto di precetto di pagamento, verbale di pignoramento negativo e provvedimento di ammissione al passivo del fallimento, poi intervenuto, del sostituto d'imposta) da cui emerga che una parte dei redditi attestati come erogati dal datore di lavoro non è stata, invece, corrisposta ‐ tanto che il dipendente è stato costretto a ricorrere al procedimento monitorio per farsi riconoscere la qualità di parte creditrice relativamente a una somma comprendente anche gli emolumenti di lavoro di due mesi, oltre al saldo della tredicesima di un anno ‐ supera la presunzione, semplice, suscettibile di prova contraria, di erogazione degli emolumenti, insita nel rilascio del modello CUD (a maggior ragione, come nel caso di specie, se le somme non sono state neppure pagate in sede di riparto finale, essendo la procedura fallimentare stata chiusa per mancanza di attivo). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 49 e 51 410. Redditi prodotti in forma associata Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 3853/2017 del 30 maggio 2017, Presidente: Zamagni, Estensore: Contini      183 IRPEF – Redditi prodotti in forma associata – Imputazione ai soci – Accertamento nei confronti della società – Definitività – Effetti. Ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In caso di avviso di accertamento nei confronti della società divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge, il socio non può fare valere le ragioni che avrebbe dovuto eccepire contro l'atto da cui è scaturito l'accertamento nei suoi confronti. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5 411. Rimborsi Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 3854/2017 del 29 maggio 2017, Presidente: Fugacci, Estensore: Cozzi IRPEF – Rimborsi – Indebito effettivo – Assenza di dichiarazione integrativa – Irrilevanza – Costituzione in giudizio – Termini. Se le imposte per le quali è stata formulata istanza di rimborso sono effettivamente non dovute, non è preclusivo il fatto che il contribuente non abbia tempestivamente richiesto il rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'art. 2, comma 8bis, del d.P.R. n. 322/1998. Sebbene la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa, sia esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'Imposta successivo, rimane comunque ferma, per il contribuente, la possibilità, oltre che di formulare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria, e ciò indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa e dall'istanza di rimborso (Conf. Cass. n. 13378/2016). (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis; d.P.R. 602/1973, art. 38 412. Reddito di partecipazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 4037/2017 del 7 giugno 2017, Presidente e Estensore: Beretta IRPEF – Società di persone – Reddito – Imputazione al socio – Presunzione legale – Sussiste. Il reddito delle società di persone (nonché delle associazioni professionali e delle imprese familiari), enti che, pur dotati di autonomia patrimoniale sotto il profilo civilistico, non possiedono una autonoma soggettività passiva tributaria, sono imputati, ai fini IRPEF, direttamente ai soci in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Sussiste, quindi, la presunzione legale di avvenuta percezione di tali utili, superabile soltanto mediante adeguata prova contraria. Tale presunzione opera anche in caso di accertamento a carico della società di utili non iscritti a bilancio, costituendo, il reddito di partecipazione, un reddito personale del socio, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli. (D.O.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5      184 413. Oneri deducibili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 4239/2017 del 19 giugno 2017, Presidente: Biancospino, Estensore: Barbata Oneri di assistenza specifica, necessaria in caso di grave e permanente menomazione – Definizione – Non necessità di assistenza di natura medica o specializzata. L’art. 10, comma 1, lett. b), del d.P.R. 917/1986 consente la deduzione di spese mediche e di “assistenza specifica” necessarie in caso di grave e permanente menomazione. La locuzione “assistenza specifica”, utilizzata dal legislatore, va intesa come attività dedicata alla persona, ossia direttamente ed esclusivamente a quest’ultima imputabile, con specifica destinazione del servizio prestato alla sopravvivenza del portatore di grave handicap, senza che sia richiesto che l’attività sia prestata da personale con particolari qualifiche professionali, poiché in tal caso sarebbe stata usata l’espressione “attività specializzata”, essendo la specializzazione un attributo totalmente diverso dalla specialità. L’assistenza specifica, infatti, presuppone una prestazione esclusivamente diretta, in un rapporto di specialità, alle esigenze della persona, mentre l’attività specializzata presuppone l’attività di un soggetto con particolari qualifiche professionali finalizzata all’erogazione di prestazioni che potrebbero non avere il carattere della specialità (indispensabili alla sopravvivenza) ed essere semplicemente ricollegabili ad una prestazione professionale, anche non essenziale al mantenimento in vita della persona (somministrazione di farmaci sintomatici a mezzo flebo o endovena ecc.). Quindi è da ritenere che tra le spese di assistenza specifica rientrino – purché aventi il carattere della “specialità” con le esigenze del paziente – oltre che le prestazioni rese da un medico generico e da personale esercente professioni di carattere sanitario, cioè infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti, psicologi, logopedisti ecc. (sarebbero escluse le prestazioni rese da operatori sociali, assistenti domiciliari come pure quelle prestate da educatori professionali), anche quelle, come nel caso in esame, riferibili ad attività rese, in base all’attributo della “specialità”, da esercenti attività di fatto ricollegabili a quelle ausiliarie della professione sanitaria o infermieristica, purché basati sull’intrattenimento di rapporti speciali con il paziente, in quanto necessari alla sua sopravvivenza. In tal senso, l’elencazione di diverse qualifiche professionali, rintracciabili nelle stesse istruzioni del modello di dichiarazione, non può essere inteso come un “numero chiuso” di specializzati la cui prestazione – e solo quella – giustifica la deduzione della spesa, ma va inteso quale elencazione indicativa delle prestazioni relative all’assistenza della persona in grave stato di invalidità. (S.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1 lett. b) 414. Spese per riqualificazione energetica Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 4294/2017 del 21 giugno 2017, Presidente: Centurelli, Estensore: Fusaro Irpef – Detrazioni spese di riqualificazione energetica e per ristrutturazioni edilizie – Limitazioni normative di tipo oggettivo e soggettivo ai fini della detrazione – Insussistenza. Le detrazioni di imposta previste dalla normativa per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia spettano al contribuente, se idoneamente documentate, senza alcuna limitazione soggettiva (e quindi per qualsiasi contribuente, persona fisica o giuridica) od oggettiva (per qualunque edificio, purché già esistente), a nulla rilevando il fatto che gli edifici in questione siano locati a terzi , tenuto conto che la ratio della norma è quella di consentire il risparmio energetico nell’interesse della collettività. (V.F.) Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 commi da 344 a 349      185 415. Irretroattività art. 12 del d.l. 78/2009 Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 1/2017 del 9 gennaio 2017, Presidente: Novik, Estensore: Greco IRPEF – Atto di contestazione per redditi sottratti a tassazione in Italia per investimenti e attività di natura finanziaria detenute in Paradisi fiscali – Irretroattività art. 12 del d.l. 78/2009 – Raddoppio termini accertativi – Illegittimo. L’art. 12 del d.l. 78/2009 non ha efficacia retroattiva perché trattasi di norma sostanziale e quindi la sua applicazione retroattiva è vietata dall’art. 11, comma 1, delle preleggi e dall’art. 3, comma 1 dello Statuto del contribuente. Al riguardo si evidenzia che non è presente nel d.l. 78/2009 una disposizione analoga a quella dell'art 37, comma 26, del d.P.R. 223/2006, che, in tema di raddoppio dei termini da reato, ha previsto espressamente che la proroga si applica alle annualità ancora "aperte" alla data di entrata in vigore della legge; il d.l. 78/2009, al contrario, nulla dice in merito alla decorrenza della norma e, dunque, la ratio pro Fisco della presunzione ex art. 12 del d.l. in esame deve essere mitigata dal principio della certezza del diritto, a tutela del contribuente. (P.C.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12; preleggi, art. 11 comma 1; l. 212/2000, art. 3 comma 1; d.P.R. 223/2006, art. 37 comma 26 416. Residenza all'estero Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 66/2017 del 25 gennaio 2017, Presidente: Santangelo, Estensore: Zambelli IRPEF – Residenza all’estero – Ripartizione onere probatorio – Centro degli interessi vitali. Quando la presunzione di residenza in Italia, stabilita dal comma 2 bis dell’art. 2 del T.U.I.R., non è applicabile perché il ricorrente ha dimostrato di essersi cancellato dall’anagrafe italiana e di risultare residente in un Paese non avente regime fiscale privilegiato, spetta al Fisco dimostrare che il ricorrente avesse comunque, negli anni accertati, domicilio o residenza in Italia ai sensi del codice civile, intendendosi con ciò il centro degli interessi vitali. Nella fattispecie in esame l’Amministrazione non è stata in grado di fornire elementi concreti di prova in ordine alla sussistenza nel territorio italiano degli interessi personali e patrimoniali del ricorrente, il quale, al contrario, ha provato di aver trasferito la propria residenza in Venezuela, di svolgervi un’attività di lavoro e di aver perso ogni significativo collegamento, sia in termini di legami familiari o comunque affettivi sia in termini di interessi economici, con l’Italia. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2 commi 1, 2 e 2bis; c.c., art. 2697      186 IVA 417. Soggetto non legittimato ad operare la rivalsa Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 88/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi IVA – oggetto non legittimato ad operare la rivalsa – Indetraibilità dell’Iva corrisposta – Sussiste – Divieto di somministrazione manodopera – Deducibilità – Non sussiste. L’Iva corrisposta con riferimento ad un soggetto non legittimato ad operare la rivalsa non è detraibile. Qualora uno o entrambi i soggetti contraenti non siano veritieri, non si realizzano i presupposti del diritto alla detrazione dell'I.V.A. Ciò vale sia nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti che di operazioni soggettivamente inesistenti (Conf. Cass. nn. 16852/2013 e 19759/2013). Quanto all’I.R.A.P., la deduzione dei costi di manodopera, in presenza di divieto di somministrazione di manodopera, viola gli articoli 5 e 11, d.lgs. 446/1997 e ne giustifica il relativo recupero a tassazione. (A.L.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19; d.lgs. 446/1997, artt. 5 e 11 418. Regime speciale dell’editoria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 299/2017 dell’1 febbraio 2017, Presidente e Estensore: D’Agostino IVA – Contratto di distribuzione editoriale – Acconto del distributore all’editore – Riqualificazione in contratto estimatorio – Non sussiste. Ai fini IVA, l’anticipazione finanziaria versata dal distributore nazionale all’editore, i cui rapporti sono regolati dall’art. 74 d.P.R. 633/1972, non riqualifica il contratto di distribuzione di periodici in un contratto estimatorio ai sensi dell’art. 1556 c.c. e non è quindi imponibile ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.P.R. 633/1972. Sono gli edicolanti a realizzare il presupposto della vendita delle pubblicazioni, mentre il distributore nazionale riveste solo il ruolo di mandatario intermediatore dell’editore, facendo pervenire i prodotti editoriali presso i vari punti vendita. (E.Z.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 6 comma 4 e 74 419. Frode carosello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 309/2017 dell’1 febbraio 2017, Presidente e Estensore: Labruna IVA – Frode carosello – Onere della prova – Principio di non contestazione – Conseguenze. Premesso che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ha carattere generale ed, in quanto tale, è applicabile anche al processo tributario in virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, il Collegio ritiene che la società contribuente non abbia contestato le argomentazioni più efficaci poste a fondamento della pretesa impositiva. In particolare, è dato come pacifico sia il postulato secondo cui il cedente/fornitore non avrebbe versato all’erario l’Iva incassata, sia la consapevolezza della società cessionaria circa l’omesso versamento dell’Iva da parte del proprio fornitore, e nonostante ciò finanziasse direttamente con proprie risorse gli acquisti irregolari del proprio fornitore. (P.C.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 115; d.lgs. 546/1992, art. 1 comma 2 e art. 23 comma 3      187 420. Contratto di coassicurazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 326/2017 del 3 febbraio 2017, Presidente: Ceccherini, Estensore: Liguoro IVA – Contratto di coassicurazione – Compensi della delegataria – Esenzione dall’IVA. Al fine di stabilire se i compensi dell’assicurazione delegataria rientrano nel regime di esenzione di cui all’art. 10 del d.P.R. 633/1972 è necessario accertare se esiste un vincolo contrattuale diretto fra l’assicurante e l’assicurato e se la prestazione, al di là della modalità con cui è resa, possa considerarsi un’unica prestazione di servizi. Il rapporto di coassicurazione è volto a ripartire il rischio fra le diverse compagnie assicuratrici, e ha quindi una diretta incidenza sull’assicurato; tant’è vero che le deleghe interne tra le diverse compagnie assicuratrici coinvolte hanno lo scopo di consentire all’assicurato all’occorrenza di eseguire un’unica denuncia. Pertanto la fattispecie della coassicurazione è una vera e propria prestazione di assicurazione, ossia comporta un vincolo diretto tra la compagnia assicurativa e l’assicurato, conseguentemente le commissioni sulle deleghe sono da considerarsi esenti da IVA. (P.C.) 421. Rimborso credito Iva cessazione attività Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 332/2017 del 2 febbraio 2017, Presidente: Frangipane e Estensore: Vicini IVA – Rimborso credito di imposta derivante da cessazione attività – Compilazione quadro RX – Rigetto per mancata compilazione modello VR – Illegittimo – Applicazione termine di prescrizione decennale – Sussiste. Il rimborso del credito Iva derivante dalla cessazione di attività è regolato dal regime specifico previsto dall’art. 30 del d.P.R. 633/1972 che rende inapplicabile il termine biennale fissato dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992, sicché non è necessario presentare il modello VR, ma è sufficiente l’esposizione del credito nel quadro RX della dichiarazione dei redditi, nel limite del termine di prescrizione decennale. (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30; d.lgs. 546/1992, art. 21 422. Detraibilità Iva dell’anticipo dei canoni di locazione di immobili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 484/2017 del 10 febbraio 2017, Presidente: Cau, Estensore: Porreca IVA – Detraibilità Iva dell’anticipo dei canoni di locazione di immobili – Spetta – Erronea qualificazione in maxicanone del leasing – Prevalenza e rilevanza delle ragioni economicocommerciali dei contratti di locazione stipulati. È legittimo l’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva da parte del conduttore di un immobile, che in ragione del contratto di locazione abbia anticipato ai locatari i canoni di locazione al fine di permettere ai medesimi locatari di pagare il maxicanone del contratto di leasing da questi ultimi stipulato ed avente ad oggetto gli immobili locati (nel caso di specie, la complessiva analisi delle ragioni economico‐commerciali dei contratti di locazione stipulati dal conduttore ha indotto fondatamente la Commissione Tributaria Regionale a ritenere detraibile l’Iva sul corrispettivo iniziale pagato alle società locatrici. E’ evidente che l'esborso di cui si discute è inerente ai contratti di locazione ed ha natura diversa dal pagamento del c.d. maxicanone di leasing, versato dalle locatrici alla Banca concedente nell'ambito del diverso, ancorché correlato, contratto di leasing). (L.Ge.)      188 423. Fatture per operazioni inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 505/2017 del 13 febbraio 2017, Presidente: D’Agostino, Estensore: Colavolpe IVA – Fatture per operazioni inesistenti – Frode carosello – Onere della prova. Ai fini della detraibilità dell’IVA, in caso di operazioni fittizie, spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva ai sensi dell’art. 2727 c.c., la frode fiscale realizzata a monte dell’operazione nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa. Qualora l’Amministrazione assolva a tale incombente, spetta al contribuente che intenda esercitare il diritto alla detrazione provare la corrispondenza anche soggettiva delle operazioni di cui alla fattura con quelle in concreto realizzate ovvero l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente (Conf. Cass. n. 13803/2014). (L.Sa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19 424. Detrazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 717/2017 del 23 febbraio 2017, Presidente: Malaspina, Estensore: Noschese IVA – Detrazione – Operazioni soggettivamente inesistenti – Consapevolezza della frode – Onere probatorio. Nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione viene meno quando sia dimostrato che l'operazione si inserisce in una frode della quale il cessionario è consapevole o di cui avrebbe dovuto avere consapevolezza e l'onere della prova grava in tal caso sull'autorità che nega tale diritto. È allora illegittimo il recupero per operazioni soggettivamente inesistenti, se l’Ufficio non prova che il contribuente non ha operato con la dovuta ordinaria diligenza circa l'effettiva esistenza del proprio fornitore e che era consapevole della natura di "cartiera" dello stesso fornitore. L'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione l’IVA, deve provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal fatturante, spettando, poi al contribuente l'onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il "cedente e il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante II possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l'ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti (Conf. Cass. n. 20059/2014). (Nel caso di specie, l'Ufficio fonda la sua presunzione in maniera prevalente su alcuni elementi indiziari circa l'attività svolta e le censure in merito al ruolo "criminoso" del mediatore di cui la società si avvale non sono dirimenti, in quanto il Tribunale ha rigettato la richiesta di misure cautelari contro lo stesso perché la circostanza che le società per le quali aveva svolto il suo ruolo di mediatore erano operative consentiva di presumere che l'indagato non avesse partecipato alla realizzazione della frode ideata dagli amministratori delle società. L'intero quadro probatorio non mette, dunque, in risalto la partecipazione ‐ seppure attraverso elementi presuntivi ‐ alla frode fiscale) (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19 425. Compensazione parziale credito Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 1627/2017 del 10 aprile 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Cassone      189 DIRITTO AL RIMBORSO – IVA – Compensazione parziale credito – Errore materiale – Dichiarazione integrativa – Assente – Decadenza Biennale – Non sussiste – Prescrizione decennale – Sussiste – Diniego rimborso – Illegittimo – Correttezza azione amministrativa. È illegittimo il diniego al rimborso di un credito iva parzialmente compensato, pur in assenza di dichiarazione integrativa. Infatti, il modello F24 dal quale risulta la compensazione per un importo inferiore al credito esposto in dichiarazione, ha piena valenza probatoria nei rapporti fisco/contribuente e, come tale, idoneo ad emendare l’eventuale errore materiale obiettivamente riconosciubile nella dichiarazione. Per l’effetto, il diritto al rimborso di tale credito soggiace soltanto all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. (M.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 633/1972, art. 54bis; c.c., art. 2946 426. Prestazioni di coassicurazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1962/2017 del 9 maggio 2017, Presidente: Piglionica, Estensore: Monfredi IVA ‐ Prestazioni di coassicurazione ‐ Commissioni di delega – Esenzione. Il contratto di coassicurazione tra diverse compagnie assicuratrici è configurabile come un mandato con rappresentanza. Le fatture emesse per le prestazioni effettuate in esecuzione di tale mandato (c.d. commissioni di delega), sebbene di contenuto molto ampio in quanto attinenti alla gestione del rapporto assicurativo nel suo complesso, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 10, comma primo, n. 2 del d.P.R. 633/1972. (M.LE.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1, n. 2 427. Reverse charge Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1992/2017 del 9 maggio 2017, Presidente: Cusumano, Estensore: Currò IVA – Soggetto cedente/prestatore residente – Effettuazione prestazioni di servizi – Soggetto cessionario/committente residente in altro Stato UE senza stabile organizzazione in Italia. È legittima l’emissione di fattura senza applicazione IVA, a sensi dell’art. 17 del d.P.R. 633/1972, per prestazioni di servizi consistenti nella pubblicizzazione su siti web di servizi e prodotti in forma digitale, prestati da società residente a committente soggetto passivo d’imposta in altro Stato UE. (C.L.B.) 428. Iva in agricoltura Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2003/2017 dell’8 maggio 2017, Presidente e Estensore: Evangelista IVA in agricoltura – Carattere formale degli obblighi – Condotte fraudolente o abusive – Detrazione – Non spetta. La mancata emissione e registrazione di regolari fatture, unitamente alla simulazione dei contratti (Nel caso di specie, di compravendita e soccida) non consente il riconoscimento del diritto di calcolare in detrazione l’imposta corrispondente alle operazioni non fatturate e non dichiarate, così come non consente una attività di controllo sostanziale da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il regime speciale e agevolativo di cui all’art. 34 d.P.R. 633/1972 non può essere invocato in presenza di condotte abusive. (R.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 34      190 429. Cessione di beni non imponibili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2143/2017 del 18 maggio 2017, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi IVA – CESSIONE DI BENI NON IMPONIBILI – Lettera d’intenti – Disciplina previgente al 1° gennaio 2016 – Obbligo di comunicazione – Sanzioni in vigore al momento dell’illecito – Applicabilità. Il d.lgs.175/2014 ha modificato dal 1° gennaio 2016 la disciplina della cessione dei beni non imponibili ai fini Iva, nell’ipotesi in cui le cessioni vengano effettuate a favore di soggetti dichiaratisi esportatori abituali e, quindi, legittimati ad acquistare beni in regime di sospensione d’imposta. Mentre sino al 1° gennaio 2016, era il fornitore il soggetto onerato dall’obbligo di comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione dell’esportatore abituale (c.d. lettera d’intenti), con la nuova disciplina l’obbligo di informare preventivamente l’amministrazione finanziaria dell’intenzione di effettuare acquisti in sospensione d’imposta è stato trasferito in capo al cliente esportatore abituale. Il fornitore, tuttavia, prima di procedere all’operazione in sospensione d’imposta, deve verificare telematicamente che la lettera d’intenti inviatagli dal cliente sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate. Questo ha comportato una modifica della condotta sanzionata dall’art. 7 d.lgs. 471/1997, che prima puniva il fornitore che non comunicava all’Agenzia delle Entrate entro scadenze prefissate i dati delle lettere di intento, mentre ora sanziona il cliente che ha emesso fattura non imponibile prima della ricezione di tale dichiarazione del cliente e del suo riscontro telematico. Tale mutamento normativo, tuttavia, non configura un’abolitio criminis e, pertanto, per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, si continueranno ad applicare le sanzioni previste dalla disciplina in vigore al momento dell’illecito. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8; d.l. 746/1983, art. 1; d.lgs. 471/1997, art. 7 comma 4bis; d.lgs. 158/2015, art. 15 comma 1 lett. g) 430. Disconoscimento credito Iva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2146/2017 del 18 maggio 2017, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi IVA – CREDITO IVA – Disconoscimento fruibilità – Operazioni soggettivamente inesistenti ‐ Onere prova in capo all’Amministrazione finanziaria – Sussistenza. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria intenda disconoscere la fruibilità di un credito Iva ad una società, in quanto ritiene che le fatture passive contabilizzate siano relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare, anche attraverso elementi indiziari, plurimi, coerenti e univoci, la consapevolezza della società di partecipare ad un più ampio sistema di frode. (G.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19 431. Rimborso Iva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2217/2017 del 19 maggio 2017, Presidente: Lamanna, Estensore: De Rentiis IVA ‐ Credito Iva ‐ Richiesta di rimborso – Termine presentazione modello VR – Termine biennale ‐ Non sussiste ‐ Termine di prescrizione decennale – Sussiste. In tema di rimborso IVA, deve ritenersi distinta la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con la compilazione del quadro RX della dichiarazione annuale, dalla presentazione del modello VR che costituisce solo un      191 presupposto per l’esigibilità di tale credito. Di conseguenza, la presentazione del modello VR non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza, previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, applicabile unicamente per le somme di cui non è richiesto il rimborso in dichiarazione, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.. (G.G.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2496; d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38bis comma 1; d.lgs. 546/1992, art. 2 comma 2 432. Cessioni intracomunitarie Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2409/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Martorelli, Estensore: Baldi IVA – Cessioni intracomunitarie – Esenzione – Requisiti – Diligenza – Prova – Non sussiste. In tema di operazioni intracomunitarie, la verifica richiesta al cedente circa la sussistenza dei requisiti per l’esenzione iva deve avvenire sulla base dell’ordinaria diligenza, la quale non sussiste laddove lo stesso tralasci una moltitudine di indizi quali: la non coincidenza delle fatture con gli importi incassati, l’illeggibilità degli assegni circolari, la mancata comunicazione di cessioni intracomunitarie da parte del cessionario, l’impossibilità materiale dei trasporti a carico del cessionario, l’esclusivo pagamento in contanti. (C.So.) Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 41 comma 1 lett. a) 433. Rimborso per cessata attività Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2420/2017 del 31 maggio 2017, Presidente: Liguoro, Estensore: Capuzzi IVA – Rimborso – Cessata attività – Dichiarazione ex art. 74 bis – Legittimità – Sussiste. Ai fini della validità della richiesta del rimborso del credito iva per cessata attività è ammissibile la presentazione sia della dichiarazione resa dall’imprenditore ex art. 35 d.P.R. 633/1972 relativa alla chisura della liquidazione dell’azienda, sia della dichiarazione resa dal curatore fallimentare e dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 74bis del medesimo decreto, atteso che entrambe presuppongono la cessazione dell’attività aziendale. (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 35 e 74bis; d.lgs. 175/2014; d.lgs. 546/1992, art. 21 434. Operazioni soggettivamente inesistenti e detraibilità Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2432/2017 del 31 maggio 2017, Presidente e Estensore: Ceccherini IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – IVA pagata dal cessionario – Detraibilità – Non sussiste. La simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture, è una circostanza rilevante ai fini IVA, potendo incidere la qualità del venditore sulla misura dell’aliquota e quindi sull’entità dell’imposta legittimamente detraibile. Pertanto l’IVA versata in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti è indetraibile da parte del cessionario. (C.So.) 435. Compensazione ed omessa polizza fideiussoria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2446/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci      192 IVA – Compensazione credito del gruppo – Omessa polizza fideiussoria – Sanzionabilità – Sussiste. Nonostante la procedura di compensazione dei crediti IVA ex art. 38bis d.P.R. 633/1972 sia stata modificata dal d.lgs. 175/2014, essa nella sostanza corrisponde a quella abrogata, di talché risulta ancora sanzionabile la compensazione di un credito IVA del gruppo con un debito della capogruppo senza l’allegazione dell’apposita polizza fideiussoria. In concreto non opera la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 5bis, d.lgs. 472/1997, atteso che vi è stata comunque l’omissione del versamento di quanto dovuto. (C.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, artt. 3 comma 2, 5bis, 6 e 14 comma 1; d.lgs. 175/2014; d.P.R. 633/1972, art. 38bis 436. Frode carosello Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2450/2017 dell’1 giugno 2017, Presidente: Pezza, Estensore: Gallina IVA – Frode carosello – Regime di sospensione d’imposta – Ripartizione risparmio d’imposta –Inesistenza soggettiva – Sussiste. Sono da considerare soggettivamente inesistenti le operazioni dirette a consentire, nell’ambito di importazioni in regime di sospensione d’imposta, l’utilizzo di depositi IVA se il successivo risparmio d’imposta viene poi ripartito tra i soggetti coinvolti nella frode “carosello”. (C.So.) 437. Rimborso per cessata attività Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 2462/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: Rollero, Estensore: Cassone IVA – Rimborso – Cessata attività – Atti prodromici – Soggetto passivo – Legittimità – Sussiste. È legittima la richiesta di rimborso dell’IVA relativa a spese prodromiche anche da parte di una società che per motivi oggettivi non ha mai potuto compiere operazioni attive, laddove dette spese siano in stretta connessione funzionale con il programma imprenditoriale rimasto inattuato. (C.So.) 438. Rimborso per cessata attività Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2475/2017 del 5 giugno 2017, Presidente: Buccino, Estensore: Calà I IVA – Rimborso – Cessata attività – Modello Unico – Legittimità – Sussiste. II IVA – Rimborso – Cessata attività – Prescrizione – Termine decennale. I La richiesta del rimborso del credito iva per un soggetto che cessa l’attività va effettuata con l’appostazione dell’importo richiesto nel quadro RX del Modello Unico, senza ulteriori e particolari condizioni, quali la compilazione del Modello VR che invece attiene alla fase del pagamento. II Detto credito va chiesto in pagamento entro 10 anni ex art. 30 del d.P.R. 633/1972 (non opera pertanto l’art. 21 del d.lgs. 546/1992) e può essere oggetto di verifica da parte dell’Ufficio soltanto entro il termine dell’azione accertatrice. (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30; d.lgs. 175/2014; d.lgs. 546/1992, art. 21      193 439. Coassicurazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2486/2017 del 6 giugno 2017, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani IVA – Coassicurazione – Esenzione – Sussiste. La delega del potere di gestione di taluni aspetti esecutivi ad uno dei coassicuratori rappresenta una fase fondamentale del rapporto coassicurativo, di talchè essa rappresenta una operazione assicurativa in senso stretto cui si applica l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972. (C.So.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 2 440. Plafond Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2520/2017 del 7 giugno 2017, Presidente: Labruna, Estensore: Grigillo IVA – Cessione di azienda – Trasferimento plafond – Utilizzo plafond cedente. In caso di cessione d’azienda la società cessionaria può acquisire il diritto di acquistare e importare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett, c) del d.P.R. 633/1972, usufruendo della facoltà della società cedente. A fronte dell’inesistenza di una specifica disciplina in tema di trasferimento del beneficio del plafond, l’Agenzia delle Entrate, nel caso di cessione di azienda, è tenuta all’applicazione della disciplina generale e, quindi, a considerare trasferibile il diritto all’utilizzo del plafond insieme agli altri rapporti. (D.D’A.) 441. Operazioni soggettivamente inesistenti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2743/2017 del 21 giugno 2017, Presidente: Pezza, Estensore: Gallina BENI DESTINATI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA – FATTURE DI VENDITA – Emissione da parte di società qualificate come “cartiere” – Struttura trilaterale del contratto di leasing – Soggetto finanziatore – Responsabilità – Non sussiste. La struttura trilaterale delle operazioni di leasing, che vede quali protagonisti pressoché esclusivi il fornitore e l’utilizzatore cui resta sostanzialmente estraneo il soggetto finanziatore la cui attività di controllo, pur ragguardevole e volta a verificare che l’operazione presenti garanzie di rimuneratività e solvibilità, si arresta necessariamente su un piano sommario. È infondata la presunzione della conoscenza ovvero della conoscibilità da parte dell’Istituto di credito del disegno criminoso realizzato ai fini dell’evasione d’imposta e contestato dall’Agenzia delle entrate sul rilievo che le fatture di vendita dei beni risultassero emesse da società qualificate come “cartiere”, laddove l’Istituto di credito abbia verificato l’esistenza del fornitore, individuato materialmente i beni e valutata la regolarità della consegna nonché la puntualità e la correttezza dei versamenti dei canoni concordati. (G.Ta.) 442. Coassicurazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2883/2017 del 28 giugno 2017, Presidente: Liguoro, Estensore: Franconiero COMMISSIONI DI DELEGA – QUALIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ – Operazioni di assicurazione – Esenzione Iva – Compete. Sono esenti da Iva, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972, in quanto prestazioni non autonome rispetto al contratto di assicurazione, le c.d. “commissioni di delega” che le      194 compagnie partecipanti, nell’ambito del contratto di coassicurazione, riconoscono a quella tra loro delegata a gestire il contratto con l’assicurato. Rileva, sotto il profilo economico, la idoneità delle prestazioni eseguite idonee ad integrare una causa unitaria e, sotto il profilo giuridico, l’esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore del servizio e l’assicurato (Conf. Cass. n. 22429/2016). (G.Ta.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 2) 443. Operazioni accessorie Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 156/2017 del 10 marzo 2017, Presidente e Estensore: Fischetti ENERGIA ELETTRICA – ACQUISTO – CONTRATTO DI INTERCONNECTOR – Trasporto dell’energia – Prestazione accessoria – È tale. Costituisce prestazione accessoria alla cessione di energia elettrica, quella di trasporto della stessa, fornita da soggetto diverso dal cedente l’energia, attraverso la propria rete elettrica. È irrilevante che la prestazione accessoria sia fornita da soggetto diverso da quello che effettua l’operazione principale dato che le modalità interconnector e la cosiddetta importazione virtuale di energia, escludono che il cedente sia in grado di trasportare e distribuire l’energia ceduta attraverso la rete nazionale. (M.B.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 12 444. Accertamento induttivo Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 243/2017 del 10 aprile 2017, Presidente: Fischetti, Estensore: Stefanini IVA – Inottemperanza all’obbligo di dichiarazione annuale – Conseguenze – Accertamento induttivo – Possibilità – IVA non registrata nelle liquidazioni periodiche – Indetraibilità dell’IVA versata sugli acquisti nello stesso periodo – Pagamento desumibile da altra documentazione – Irrilevanza. In tema di IVA, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio ‐ il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d’affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest’ultimo ‐ e preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d’impresa (Conf. Cass. n 1020/2016). (P.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 55 445. Detrazione IVA per partecipante ad una “frode carosello” Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 367/2017 del 29 giugno 2017, Presidente: Galizzi, Estensore: Stefanini IVA –Obblighi dei contribuenti – Fatturazione – Diritto alla detrazione – Principio fondamentale del sistema comune europeo – Diniego – Fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti – Onere della prova dell’Amministrazione finanziaria – Contenuto – Ricorso a presunzioni semplici – Ammissibilità – Operazioni inesistenti di tipo triangolare – Mancanza di dotazioni personali dell’interposto – Sufficienza      195 – Fondamento – “Frode carosello” – Prova degli elementi di fatto della frode e della consapevolezza del contribuente – Necessità. A fronte dell’esibizione della fattura, spetta all’Ufficio provare il difetto delle condizioni per la detrazione o la deduzione, e, secondo i principi generali in materia, tale dimostrazione può essere fornita con presunzioni semplici (Conf. Cass. n. 9108/2012). Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in un’evasione commessa dal fornitore (Conf. Cass. nn. 23560/2012 e 24426/2013). (P.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 17, 19 e 21 446. Iva di gruppo Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 225/2017 del 28 marzo 2017, Presidente: Bitonte, Estensore: Andreozzi IVA di gruppo – Società controllante – Coobbligati. In ordine alla solidarietà tra controllante e controllata, la lettura del combinato disposto del d.m. 13/12/1979 e dell’art. 73 del d.P.R. 633/1972, depone per la responsabilità in capo alla controllata dell’imposta periodica trasferita e non versata per la parte non assorbita dalle compensazioni infragruppo. Pertanto la controllata risponde per il debito IVA residuo (ossia quello non regolarmente versato dalla controllante), risultante dal calcolo di tutte le liquidazioni a debito periodiche della controllata trasferite alla controllante, per la parte non assorbita dalle compensazioni di crediti del periodo e nell’ambito del gruppo. (D.D’A.) 447. Interessi anatocistici Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 249/2017 del 7 aprile 2017, Presidente: Maddalo, Estensore: Alessi Rimborso IVA – Interessi anatocistici. Gli interessi sul credito per rimborso IVA, ex art. 38bis d.P.R. 633/1972, decorrono dal novantesimo giorno successivo dalla dichiarazione contenente la contestuale domanda di rimborso dell’eccedenza versata. Inoltre l’inerzia del concessionario e per esso dell’Agenzia delle entrate al rimborso degli interessi impone il riconoscimento degli interessi anatocistici spettanti dal giorno della domanda giudiziale e nella misura del saggio legale. (D.D’A.) 448. Test di operatività Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 290/2017 del 3 maggio 2017, Presidente: Macca, Estensore: Bonamartini IVA – Società di comodo – Beni immobili – Test d’ operatività. Ai fini del test di operatività di cui all’art.30 legge 724/1994 gli immobili detenuti da una società immobiliare destinati alla alienazione non rientrano tra le immobilizzazioni. Pertanto rientra tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni un’area sulla quale insiste un capannone destinato alla vendita che sia stato, nel frattempo, locato qualora sussista specifico mandato alla vendita conferito ad un’agenzia immobiliare. (D.D’A.) 449. Attività di intrattenimento e spettacolo “privé” Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 35/2017 del 18 gennaio 2017, Presidente: Massa, Estensore: Galli      196 IVA – Attività di intrattenimento e spettacolo “privé” – Aliquota applicabile 10% – Infondatezza. I corrispettivi percepiti a fronte dello svolgimento dell’attività di “privé” vanno assoggettati all’aliquota ordinaria del 20%, e non già a quella speciale del 10%, laddove, come nella specie, l’attività di intrattenimento costituisca la prestazione principale e quella di somministrazione delle bevande la prestazione accessoria. (I.S.) Riferimenti normativi: d.lgs. 633/1972, art. 12 commi 1 e 2 450. Operazioni oggettivamente inesistenti Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 28/2017 del 16 gennaio 2017, Presidente: Nese, Estensore: Annoni Ripartizione onere prova – Prova indiziaria – Regolarità formale – Evidenze contabili – Pagamenti – Non sufficiente – Facilmente falsificabili – Circostanze gravi, precise, concordanti – Indeducibilità costo – Indetraibilità IVA – Sussiste. In conformità con il consolidato indirizzo della Cassazione, secondo cui spetta all’Ufficio fornire la prova anche indiziaria dell’inesistenza dell’operazione mentre spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima del costo e della detrazione, le circostanze addotte dall’Ufficio a sostegno dell’inesistenza delle operazioni risultano gravi, precise, concordanti nonché supportate dalle risultanze degli accertamenti svolti dalla Gdf e documentati in atti; in particolare: (i) è documentata l’avvenuta cessazione d’ufficio per irreperibilità dell’impresa individuale emittente con la conseguenza che all’epoca della vicenda era soggetto non più esistente, (ii) è documentato che la partita IVA ivi indicata corrispondeva ad un altro soggetto, (iii) altrettanto documentato risulta lo svolgimento di attività generiche di pulizie che induce a dubitare circa la professionalità necessaria, (iv) l’impresa individuale emittente nel corso del procedimento penale ha fatto espresso riferimento ad un accordo di retrocessione a favore del legale rappresentante della società committente, (v) dai riscontri oggettivi provenienti dall’esame del c/c emergono molteplici prelievi in contanti che l’emittente ha affermato essere serviti per retrocedere il denaro ricevuto a pagamento delle fatture (vi) l’accordo di collaborazione era generico, privo di data certa e privo di firma. Le circostanze addotte dalla società committente non sono idonee a superare tali elementi perché non è a tal fine sufficiente la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti in quanto facilmente falsificabili e comunque contraddetti dalle ben più rilevanti circostanze documentate dall’Ufficio. (E.Pa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19 451. Contraddittorio preventivo Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 121/2017 del 22 maggio 2017, Presidente: De Giorgio, Estensore: Secchi Omesso contraddittorio – Prova di resistenza – Valutazione unilaterale – Competenza esclusiva del giudice tributario – Sussiste. Per i tributi armonizzati sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo anche in assenza di specifica norma nazionale in quanto trovano applicazione, oltre al diritto interno, i principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia secondo la quale il giudice nazionale deve annullare l’atto impositivo quando l’attuazione del contraddittorio avrebbe portato all’emissione di un atto diverso. Ne consegue che la fondatezza delle motivazioni che fanno scattare, a pena di nullità dell’atto impositivo, l’obbligo di preventivo contraddittorio non può essere valutata unilateralmente dall’Ufficio (che avrebbe tutto l’interesse a ritenerle      197 infondate) ma rientra nella competenza esclusiva della Commissione tributaria per la quale è sufficiente che sia fondata anche solo una delle eccezioni sollevate dal contribuente affinché l’assenza del contraddittorio abbia quale effetto l’annullamento dell’atto impositivo (nel caso di specie, la Commissione tributaria ha annullato l’avviso di liquidazione che revocava le agevolazioni prima casa e liquidava l’IVA dovuta perché se il contraddittorio fosse stato attuato l’atto impugnato avrebbe avuto un contenuto diverso in quanto avrebbe dovuto esaminare e motivare l’eventuale diniego sia relativamente all’errore di calcolo dell’IVA addebitata sia per l’annullamento delle sanzioni non essendo l’immobile più annoverabile tra le abitazioni di lusso per la sopravvenuta Legge 175/2014). (E.Pa.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12

 

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