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Corte di Cassazione
Ordinanza n. 18224 dell’11 luglio 2018
Fatti e ragioni della decisione
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro XXX ed Equitalia sud spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando l'annullamento della cartella notificata al contribuente per IRPEF relativa all'anno 2007 emessa sulla base di un controllo formale ex art.36 bis dPR n.600/73, oltre sanzioni e interessi. Secondo la CTR, non potendosi esaminare in appello la questione relativa alla tempestività del ricorso introduttivo in quanto eccezione nuova, la mancata allegazione della comunicazione di irregolarità indicata in cartella, non comunicata previamente al contribuente, inficiava la validità della motivazione della cartella, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. La parte intimata non si è costituita. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.21 c.1 e dell'art.57 d.lgs.n. 546/1992, nonchè dell'art. 345 c.p.c. La CTR avrebbe erroneamente considerato la novità della questione concernente la tempestività del ricorso introduttivo, risultando detta questione esaminabile ex officio in qualsiasi stato e grado del giudizio. La censura è fondata. Ed invero, l'art. 21, primo comma, D.Lgs.n. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Ora, il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. La decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio - cfr. Cass. n. 4247/2013 -. E poiché l'inammissibilità del ricorso è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e non è sanabile dall'avvenuta costituzione della parte resistente la sentenza impugnata, ha errato nel ritenere la novità dell'eccezione relativa all'intempestività del ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella impugnata, non riferendosi né l'art. 345 c.p.c., né l'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n.20650/2015, Cass. n. 23592 del 20/12/2012) ad eccezioni rilevabili ex officio. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell'art.36 ter dPR n.600/73, in combinato disposto con l'art.7 I. n.212/2000 e dell'art.25 del dPR n.602/1973, è infondato. Ed invero, la CTR ha correttamente ritenuto viziato l'atto impugnato (cartella) che, nell'indicare le ragioni della pretesa attraverso il rinvio ad una comunicazione d'irregolarità, aveva fatto rinvio ad un atto non allegato e non comunicato previamente al contribuente, in tal modo pienamente uniformandosi all'indirizzo di questa Corte. Si è infatti ritenuto che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia però dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ricorrendo invece un'effettiva limitazione del diritto di difesa qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente -cfr.Cass.9778/2017-. Orbene, nel caso di specie l'Agenzia sostiene che la precedente regolare notifica, fatta al contribuente, di altra comunicazione di irregolarità anche se diversa da quella indicata in cartella e mai posta a conoscenza della parte, non inficerebbe la motivazione dell'atto impugnato. Tale prospettiva non è convincente, se solo si consideri che, per stessa ammissione dell'ufficio, in esito alla comunicazione ritualmente inviata, il contribuente aveva allegato documenti che avevano indotto l'ufficio a ridurre l'originaria pretesa ipotizzata - cfr. pag.10 ricorso per cassazione-. Tanto è sufficiente per ritenere che la mancata indicazione in cartella della seconda comunicazione di irregolarità abbia realmente inciso sul diritto di difesa, contenendo la stessa le ragioni poste a fondamento della cartella, non esternate nell'atto. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, disatteso il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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