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Violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione. I Giudici cassano la sentenza e condannano l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese.

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Estratto: “la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. (…) nel caso di specie. non può ritenersi soddisfatto, alla luce del principio sopra enunciato l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato, debitamente riprodotto nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 33521 del 17 dicembre 2019

FATTO

Ritenuto che:

Con sentenza nr 296/2012 la CTR di Napoli accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei riguardi di S. e G.M. avverso la sentenza della CTP con cui era stata accolta l'impugnazione dei contribuenti relativamente all'avviso di liquidazione emesso dall'Amministrazione finanziaria per omessa registrazione di sentenza.

Il Giudice di appello rilevava che, contrariamente a quanto affermato dalla CTP, l'avviso di liquidazione conteneva l'indicazione dell'oggetto rappresentato dal verbale di conciliazione XX RC 4257/1993-CR 1853/XXXX e l'imposta era stata liquidata sulla base dei valori parametrici richiesti dai contribuenti in sede di stesura del verbale di conciliazione. Osservava in merito ai conteggi che nessuna contestazione era stata svolta dagli appellati per la determinazione delle imposte e comunque riteneva che le indicazioni riportate nell'impugnato avviso fossero esaustive.

Avverso tale sentenza S. e G. M. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

DIRITTO

Considerato che: Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'art. 10 della I. nr 212/2000, dell'art. 3 I. 1990 nr 241 e dell'art. 54 DPR 1986 nr 131 in relazione all'art. 360 nr 3 c.p.c..

In particolare criticano l'iter argomentativo che ha condotto la CTR a ritenere soddisfatta la motivazione riportata nell'avviso di liquidazione, malgrado i contribuenti avessero messo in luce le contraddittorie ragioni della pretesa fiscale ( basata sulla tassazione della sentenza civile del 24.4.2009 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sulla tassazione del verbale di conciliazione).

Con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'art. 10 della I. nr 212/2000, dell'art 3 della I. 1990 nr 241 e dell'art 52, comma 4, del DPR 131/1986 in relazione all'art. 360 nr 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dei principi inerenti l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda e l'onere della prova degli stessi ex art, 2697 c.c., in relazione all'art,360 nr 3 c.p.c. .

Censurano, in specie, la decisione nella parte in cui, pur in assenza dei dati fondamentali su cui calcolare l'imposta di registro, ha ritenuto valido l'avviso.

Sostengono i contribuenti che, mancando gli elementi essenziali su cui determinare la pretesa tributaria, non era possibile verificarne la congruità.

Carenza che, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbe stata neppure sanata nella fase processuale. Affermano che gli importi indicati nell'avviso erano stati contestati non trovando tale tipo di tassazione riscontro nelle previsioni del DPR 131/1986 sicché sarebbe stato onere dell'Amministrazione fornire la prova degli elementi costitutivi della pretesa azionata.

Il primo motivo è fondato.

Va ricordato che in tema di accertamento tributario, "la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

Ne consegue che, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, (nella specie, relativo all'imposta di registro sulla cessione di azienda), senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis, del dovere di allegazione delle informazioni date dal cedente (l'azienda) ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull'avviso di accertamento" (Cass 2017 nr 22148 ;Cass. n. 25153/2013; n. 14027/2012).

Ciò posto, nel caso di specie. non può ritenersi soddisfatto, alla luce del principio sopra enunciato l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato, debitamente riprodotto nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza.

In esso si fa riferimento ad una sentenza emessa nel 2009 e ad un verbale di conciliazione senza che vengano individuati gli estremi catastali dei beni tassati il che non consente ai contribuenti l'identificazione dei presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria. L'accoglimento del primo motivo porta all'assorbimento della seconda questione veicolata con il secondo profilo di censura.

La sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso dei contribuenti.

Con riguardo alle spese, vanno compensate quelle relativa alla fase di merito in ragione dell'evolversi della vicenda giudiziale mentre le spese di legittimità vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso dei contribuenti; compensa le spese dei giudizi di merito;

condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 2200,00, oltre agli accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Roma 24.10.2019

 

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