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Il prestanome risponde dei reati tributari? 3 cose da sapere

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Il prestanome risponde dei reati tributari? 3 cose da sapere

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Quale responsabilità può essere imputata a quei soggetti che, trovandosi a ricoprire la posizione di prestanome all'interno di una società, siano però inconsapevoli di prendere parte a uno o più reati tributari?

Ti rivedi in questa situazione e temi che possano essere mosse accuse nei tuoi confronti?

Sai che la responsabilità del Prestatore per i reati tributari è molto cambiata negli ultimi tempi? Questo anche alla luce del recentissimo approccio della giurisprudenza a tale figura.

Noi ti consigliamo di evitare improvvisazioni e rivolgerti a un esperto, avvocato tributarista, che saprà guidarti nella ricerca e soluzione per la tua situazione personale.

Intanto, dai un'occhiata a queste 3 sentenze della Corte di Cassazione in tema di responsabilità del prestatore:

1) Gestione della società. Dolo generico o dolo eventuale?

La Corte di Cassazione con sentenza n. 42897/2018 si è pronunciata stabilendo come l'amministratore di una società risponde del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti quale diretto destinatario della gestione della società, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, tenuto conto come la semplice accettazione della carica di amministratore è attributiva di doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto integra responsabilità penale a titolo di dolo generico-in forza della consapevolezza dell'imputato alla verificazione degli eventi tipici della condotta omissiva del reato - o a titolo di dolo eventuale per la accettazione del rischio della loro verificazione.

2) Responsabilità del prestanome e Reato di Bancarotta Fraudolenta. Il caso: quando il prestanome disconosce la fattura.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 25552 del 10 giugno del 2019 in tema di Bancarotta Fraudolenta ha stabilito che se il prestanome disconosce la fattura, cade la condanna per frode.

Secondo la valutazione dei giudici di legittimità, la responsabilità penale dell'imputato viene meno in relazione ad una fattura emessa dalla ditta cliente, assumendo valore determinante le dichiarazioni della c.d. “Testa di legno”.

La Corte rileva come la sentenza impugnata si era limitata ad affermare che la motivazione della sentenza di primo grado era fedele alle risultanze del dibattimento e che le eccezioni formulate nell'atto di appello erano troppo generiche. L'atto di appello “aveva contestato specificamente il valore dimostrativo delle dichiarazioni testimoniali della testa di legno, osservando che, in quanto prestanome, non era soggetto in condizione di conoscere se la fattura fosse o meno relativa ad operazioni reali. La censura è specifica e verte su un dato sicuramente rilevante, sia perché la sentenza di condanna in primo grado è motivata esclusivamente sulla genericità della descrizione dell'oggetto della fattura e sulle dichiarazioni del prestanome, sia perché al giorno di emissione riportato sul documento contabile, il ricorrente non era ancora nella carica di amministratore della ditta emittente”.

Sempre in tema di Bancarotta Fraudolenta, La Corte di Cassazione nella sentenza n. 7208/2006 aveva affermato la responsabilità dell'amministratore di diritto, unitamente all'amministratore di fatto, per non aver impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire.

I giudici di legittimità, in quella sede avevano messo in luce come sotto il profilo soggettivo fosse necessaria la prova della generica consapevolezza da parte dell'amministratore di diritto dell'occultamento, distruzione, dissipazione dei beni sociali.

Tuttavia, tale consapevolezza non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore. Nella specie, però, si trattava di un soggetto accettante il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome e in questo caso la sola consapevolezza che dalla propria condotta potessero scaturire eventi tipici del reato o l'accettazione del rischio della verificazione degli stessi avevano fondato l'affermazione della responsabilità penale.

3) Il caso del “prestanome inconsapevole”: non può essere giudicato colpevole del reato di omessa dichiarazione IVA il prestanome in assenza dell'elemento soggettivo del reato.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 36474 del 28 agosto 2019, pronunciandosi sulla sentenza impugnata dal ricorrente, ha profondamente innovato la concezione del prestatore e la portata della sua responsabilità nell'ambito dei reati tributari.

Nel caso di specie, i giudici hanno precisato che in assenza di un prestanome, il vero soggetto imputabile dei reati di natura omissiva sia colui che gestisce di fatto la società ossia l'amministratore di fatto e invece considerando il prestatore come un soggetto estraneo alla gestione societaria.

Ancora, i giudici di legittimità hanno ricordato come ai sensi dell'art. 2392 c.c. la responsabilità del prestanome è semmai connessa alla conservazione del patrimonio sociale e  ad evitare che si verifichino danni per la società e i terzi.

Da ciò è stato rilevato come la responsabilità del prestanome rileva quando egli abbia concorso alla commissione del reato tributario con la precisa volontà e consapevolezza di prenderne parte.

E, tenuto conto come i reati tributari sono reati a “dolo specifico” per la cui integrazione non è sufficiente che il prestanome abbia solo ignorato i doveri e gli obblighi incombenti sull'amministratore di diritto, sarà necessaria la circostanza che egli abbia commesso la sua azione o omissione con la precisa intenzione di evadere le imposte ed essendo quindi ben consapevole della sua condotta e dei suoi effetti.

Pertanto, la Corte ha concluso che l'imputato non potesse essere giudicato colpevole del reato di omessa dichiarazione Iva in mancanza del dolo specifico.

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Queste sono solo alcune cose che devi sapere sulla posizione del Prestatore e la sua eventuale responsabilità per reati tributari, tuttavia l'elenco non è per niente esaustivo e le variabili da considerare sono molte di più. Per approfondire puoi ricercare tra le tante sentenze e ricorsi pubblicati sul nostro sito o chiedere l'intervento di un avvocato tributarista esperto proprio in questi temi per trovare la soluzione migliore possibile in relazione al tuo personale caso.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un dottore che collabora con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

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Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

 

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