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Cosa fare in caso di ricezione di un AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO o QUESTIONARIO dell'Agenzia delle Entrate Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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In questo breve schema di sintesi si analizzano alcune tra le principali opzioni a disposizione dei contribuenti che ricevano la notifica di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, nonché 3 degli errori più comuni commessi dai contribuenti a seguito della ricezione di atti (avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, inviti a comparire, questionari) dell'Agenzia delle Entrate.

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Ricezione di un questionario dell'Agenzia delle entrate. 

Consegna di un verbale dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

Ricezione di un invito dell'Agenzia delle Entrate.

Ricezione di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

ESAMINIAMO ALCUNE ALTERNATIVE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente, magari appena tornato in città dopo le ferie estive, che ritrovi in giacenza presso le poste un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate intima il pagamento entro 60 giorni di maggiori imposte, interessi e sanzioni, ha differenti opzioni a propria disposizione. Analizziamo alcune di queste.

1) Se la pretesa si ritiene integralmente corretta, e si vuole definire il prima possibile senza approfondire, si può sempre pagare secondo i calcoli fatti dall'Agenzia delle entrate.

Ove il contribuente ritenga totalmente corretta la richiesta di esborso avanzata dall’Agenzia delle Entrate sarà possibile semplicemente prestare acquiescenza al contenuto dell’avviso e versare gli importi demandati in pagamento.

Tuttavia, qualora la richiesta non sia corretta, ma l’entità della stessa non sia tale da giustificare un intervento (ed i costi) di un avvocato tributarista o altro professionista (che eventualmente gestisca la fase contenziosa ovvero la fase di accertamento con adesione), si ritiene comunque opportuna una valutazione preliminare prima di operare il pagamento; valutazione volta a comprendere se l’acquiescenza in quella sede manifestata con il pagamento possa esplicare effetti ulteriori.

In secondo luogo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ove il rilievo alla base della richiesta di pagamento riguardi anche altri periodi di imposta, il contribuente potrebbe ricevere successivamente la notifica di analoghi avvisi di accertamento in relazione a ciascuno dei periodi di imposta interessati.

Se ciò dovesse accadere, è evidente che dopo aver prestato acquiescenza al primo atto, e quindi riconosciuto di essere nel torto, sarà ben più difficile contestare la fondatezza di tutti gli atti che saranno notificati successivamente (magari con cui si demanda il pagamento di somme ben più ingenti).

Sempre a titolo esemplificativo si ritiene sia opportuno verificare ogni volta se la richiesta è stata notificata entro i termini previsti dalla legge (la richiesta di pagamento notificata solamente dopo il decorso dei termini di decadenza previsti dalla legge può infatti essere fatta annullare). 

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2) presentare ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

In secondo luogo, è possibile presentare un’istanza di accertamento con adesione che sospenda il termine per presentare il ricorso.

Tale istanza consentirà di instaurare un contraddittorio con l’Ufficio per giungere, auspicabilmente, ad una rideterminazione della pretesa ovvero ad un annullamento totale o parziale dell’avviso di accertamento.

In caso sia raggiunto un accordo, le sanzioni sono ridotte. 

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3) presentare RICORSO alla COMMISSIONE TRIBUTARIA

La terza opzione a disposizione del contribuente è quella di presentare un ricorso nelle forme e nei modi previsti dal decreto legislativo numero 546 del 1992.

Ai sensi dell’art. 18 del testo normativo appena menzionato:

1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

a) della commissione tributaria cui è diretto;

b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;

d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:

a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;

b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;

c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente”.

Per le controversie di importo minore è inoltre prevista una fase di reclamo regolata dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 (2).

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APPENDICE AGGIUNTIVA - TRE ERRORI COMUNI 

1° ERRORE - NON RIVOLGERSI AD UN PROFESSIONISTA SIN DALLA FASE DELLE VERIFICHE

La legge prevede ed enfatizza espressamente il diritto del contribuente di farsi assistere nel corso delle attività di verifica da un professionista abilitato alla difesa in giudizio davanti agli organi di giustizia tributaria (esempio: un avvocato tributarista).

Il Legislatore con tali previsioni si mostra consapevole del ruolo determinante che la difesa tecnica svolge nel garantire i diritti dei contribuenti.

Una delle principali disposizioni sul punto è l’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente che per l’appunto enumera proprio tale diritto tra i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali:

“Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche”.

Il primo errore da evitare è dunque proprio quello di non rivolgersi per tempo ad un professionista che, se chiamato troppo tardi, potrebbe trovarsi di fronte ad una situazione già parzialmente compromessa.

Quindi la prima conclusione è non gestire la verifica autonomamente, ma farsi guidare ed assistere da un professionista.

Sotto il profilo temporale, si ritiene preferibile individuare un professionista (esempio: un avvocato tributarista/fiscalista), cui eventualmente rivolgersi in caso di necessità, sin da prima dell’inizio di qualsiasi verifica, di modo tale da averne immediatamente a disposizione nominativo e recapiti.

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2° ERRORE – IGNORARE LE CONSEGUENZE CUI CI SI PUÒ ESPORRE PER EFFETTO DEL MANCATO RISCONTRO ALLE RICHIESTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il secondo errore frequentemente commesso dai contribuenti è quello di ignorare i rischi cui si stanno esponendo per effetto del mancato riscontro ad inviti degli Uffici.

In alcuni casi tale condotta potrà infatti avere gravissime conseguenze, come quella di ampliare gli strumenti a disposizione dell’Ufficio per contestare in via meramente presuntiva condotte evasive pur in assenza di certi ed indubitabili riscontri.

Una di tali conseguenze è infatti ricollegata dall’art. 39 D.P.R. n. 600/1973 al mancato riscontro agli inviti a comparire.

Infatti, in ragione di tale condotta l’Ufficio:

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti (n.d.r. gravità, precisione, concordanza) di cui alla lettera d) del precedente comma”.

Ciò significa che l’Ufficio potrà ritenere che tutto ciò che ha dichiarato il contribuente, in termini di ricavi o compensi, non corrisponda a realtà, sostituendo tale ammontare con un importo, totalmente “nuovo”, ricavato attraverso ragionamenti deduttivi fondato su elementi indiziari.

Dunque, la mancata risposta all’invito a comparire, condotta che può apparentemente sembrare priva di incisive conseguenze (se non l’applicazione di sanzioni), può averne di gravissime e legittimare la formazione di richieste di pagamento parametrate ai nuovi calcoli dell’Ufficio e slegate completamente dalla preesistente documentazione dell’attività di impresa o professionale.

 

IL CASO - L’Agenzia delle entrate inizia una verifica nei confronti di famiglia di ristoratori, notificando un invito a comparire e demandando copiosa produzione documentale. I ristoratori, sottovalutando la richiesta, decidono di non riscontrare l’invito. L’Ufficio a fronte della condotta del contribuente attiva la disposizione di cui discutiamo e sostituisce completamente i ricavi dichiarati con un importo di molto superiore. Per l’Agenzia ciascuna bevanda acquistata rappresenta un cliente diverso, che ha consumato un intero pasto di cui procede a determinare il costo medio. La richiesta attraverso tale procedimento di calcolo giunge a cifre elevatissime ed ormai è troppo tardi per impedire che il ri-conteggio avvenga secondo questo ragionamenti e metodiche induttive.

 

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3° ERRORE. NON ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI RICORRERE

La legge prevede il diritto del contribuente di difendersi in giudizio di fronte ad una richiesta di pagamento formata dagli organi erariali, presentando un apposito ricorso avverso l’atto impositivo.

Le forme e le modalità sono stabilite dagli articoli 18 e seguenti del D.lgs. n. 546/1992, che reca le disposizioni concernenti il contenzioso tributario.

In particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 18 citato: “1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale”.

 

IL CASO - Una famiglia composta da marito, moglie e due figli gestisce un ristorante che viene sottoposto a verifica. In esito al controllo, i verificatori ritengono che il volume di pane acquistato sia troppo elevato e che tale acquisto provi l’esistenza di ulteriori coperti non dichiarati. Il padre, la madre ed uno dei figli, consapevoli di non aver nulla da nascondere, incaricano un professionista al fine di contestare l’avviso con cui si intima il pagamento. Il secondo figlio decide di non presentare il ricorso e di pagare, ottenendo così la riduzione degli importi richiesti prevista dalla legge in caso si rinunci a presentare ricorso. Alla fine del processo viene riconosciuto dai giudici la correttezza dell’operato del ristorante, e che il pane acquistato era del tutto congruo con quello consumabile dai coperti regolarmente dichiarati. Nessun pagamento era dovuto. Ciò vale per il padre, la madre ed il primo figlio, parti in causa del giudizio. Ciò invece non vale per il secondo figlio, che avendo rinunciato a presentare ricorso, anche dopo la sentenza, non può chiedere il rimborso di quanto pagato.

 

1. Il presente schema viene redatto a titolo meramente informativo. È redatto in termini generali, ed informali, e non considera le specificità del caso concreto cui il lettore possa essere interessato. DLP Studio Tributario e qualsiasi altro soggetto non sarà ritenuto responsabile per la correttezza e/o attualità delle informazioni ivi riportate, né per l’uso che di tali informazioni voglia effettuare il lettore del presente schema.

Si ritiene che la fissazione di un colloquio con un professionista cui sottoporre il proprio caso concreto sia l’unico strumento orientativo adeguato in caso di ricezione di un avviso di accertamento.

2. In questa sede non analizziamo le ulteriori opzioni a disposizione del contribuente, come a titolo esemplificativo, la presentazione dell’istanza di riesame e la richiesta di intervento in via di autotutela dell’Ufficio (che non sospende il termine per la presentazione del ricorso). 

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