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Guida per l'iscrizione Vies all'Agenzia delle Entrate

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Guida per l'iscrizione Vies all'Agenzia delle Entrate

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Tutti i professionisti e le imprese che compiono operazioni intracomunitarie devono provvedere ad iscriversi nell'archivio Vies.

Che cos'è e come si fa tale iscrizione? Ebbene, nell'articolo seguente ci occuperemo dell'iscrizione della propria partita Iva al Vies, cercando di fornire una semplice definizione e spiegando anche la procedura da seguire e il suo funzionamento.

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Cos'è il Vies? Qual è la sua funzione?

I paesi della Comunità europea, dal 1° gennaio 1993, per una corretta fiscalità, hanno istituito il VIES, ovvero VAT Information Exchange System. Il Vies è l’acronimo di “VAT information exchange system”, dove VAT, a sua volta, rappresenta l’acronimo di “Value added tax” ovvero imposta sul valore aggiunto (IVA).

È un fondamentale strumento ideato dalla normativa fiscale, un sistema di scambio di informazioni fiscali tra gli Stati membri dell’ Unione Europea, paragonabile ad una banca dati digitale nella quale vengono raccolte tutte le informazioni sulle partite Iva comunitarie registrate, al fine di contrastare frodi, elusioni ed evasioni fiscali. Infatti, tale istituto è stato proprio previsto per consentire a tutte le aziende che operano in Europa di avere a disposizione un efficiente sistema informatico in cui è possibile controllare in tempi celeri la regolarità di una Partita Iva comunitaria.

Pertanto, quando un'impresa italiana riceve un ordine da una società francese, potrà controllare che la Partita Iva di quest'ultima sia regolarmente iscritta e regolare in base a quanto stabilito dalla normativa Comunitaria, prima di stipulare il relativo accordo.

L'articolo 27 del decreto legge n. 78/2010, ha previsto l'obbligo di iscrizione al Vies, al fine di adeguare il nostro ordinamento a quanto previsto in sede comunitaria. Si sottolinea che tale iscrizione oltre ad essere obbligatoria, è anche automatica e gratuita.

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Chi sono i soggetti obbligati ad iscriversi al Vies? Questo obbligo sussiste per tutti coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, questa richiesta può essere fatta sia da coloro che seppur non residenti, presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR); sia dai soggetti non residenti che, però, si identificano mediante la nomina di un rappresentante fiscale. Pertanto, tutti i contribuenti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie devono obbligatoriamente iscriversi al Vies. Si tratta di operazioni compiute da un soggetto che risiede in un Paese europeo con un altro che risiede in un altro differente stato europeo. In tal caso, il soggetto deve provvedere a registrare la transazione e poi anche a comunicarla periodicamente al Vies.

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Qual è la procedura per essere inclusi nell'archivio Vies? La procedura per iscriversi al Vies è piuttosto semplice. A tal proposito, è necessario distinguere la posizione del soggetto, ovvero se questi è già in possesso della partita Iva o meno. Nel caso ancora il contribuente non abbia una partita Iva, può richiedere l'iscrizione al Vies al momento della dichiarazione di inizio attività, barrando la casella corrispondente al campo "operazioni intracomunitarie" nel quadro I modello AA7 se soggetto diverso da persona fisica o modello AA9 se si tratta di un'impresa individuale, professionista o lavoratore autonomo. Per quanto concerne gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta è possibile compiere operazioni intracomunitarie spuntando la casella “C” del quadro A del modello AA7.

Invece, se il soggetto è già in possesso della partita Iva ma non è iscritto al Vies può fare tale richiesta mediante una comunicazione telematica, direttamente se si è in possesso del Pin Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel o per mezzo di un intermediario autorizzato.

In seguito, l'Agenzia delle Entrate, per i contribuenti che ne hanno fatto richiesta, provvede ad includere nel relativo archivio Vies la partita Iva corrispondente al soggetto richiedente, il quale potrà così compiere tutte le operazioni consentite nell'UE.

Il contribuente, in seguito all’ iscrizione può controllare se è stata effettuata l'iscrizione VIES, mediante il servizio informatico dell’Agenzia delle Entrate.

Tale sistema consente a qualsiasi soggetto infatti di verificare: la validità della Partita IVA comunitaria, la denominazione dell’operatore commerciale che è collegato al numero di Partita Iva; l'indirizzo dell’operatore collegato al numero di Partita IVA.

Inoltre, le informazioni riportate sono aggiornate di continuo e immediatamente dalle amministrazioni nazionali degli stati membri.

Coloro che sono iscritti al Vies possono essere cancellati, ad esempio nell'ipotesi in cui non intendono più intraprendere operazioni intracomunitarie.

Cosa fare allora per essere rimossi? In questi casi basta fare una semplice comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima, però, a volte può rimuovere qualche soggetto anche d'ufficio. Ciò si verifica quando il contribuente non ha presentato regolarmente la relativa documentazione (irregolarità che durano per quattro trimestri consecutivi, previsto dal Decreto 174/2015), poichè, ricordiamo, l'amministrazione finanziaria periodicamente effettua dei controlli per accertarsi che il soggetto sia in regola con quanto previsto dalla normativa, sulla correttezza e completezza dei dati che sono stati forniti circa la loro identificazione Iva, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Regolamento UE n. 904/2010 e dell'art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72.

Quando vengono compiute delle operazioni intracomunitarie senza che ci sia stata l'iscrizione al Vies, cosa succede?

In primis, è opportuno che il soggetto provveda ad effettuare la dovuta iscrizione in base a quanto abbiamo detto, mentre dal punto di vista fiscale si richiama la risoluzione 42/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate, la quale così recita: “sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile che comporta una illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471 del 1997”.

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Pertanto, se effettui operazioni intracomunitarie, alla luce di quanto sopra detto, hai capito che devi provvedere all'iscrizione nell'archivio Vies. Tuttavia, i tuoi dubbi continuano ad essere tanti e per paura di non commettere errori e di incorrere in sanzioni ti consiglio di consultare un professionista che ti aiuterà a regolarizzare la tua posizione innanzi all'amministrazione finanziaria.

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