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Il giudicato esterno va coordinato con onere di autosufficienza. Inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che deduceva il giudicato senza riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assumeva passata in giudicato

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Estratto: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 33885 del 19 dicembre  2019

RILEVATO CHE

1. con sentenza n. 1442/31/14 del 12/12/2014 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da I.N. s.r.l. avverso la sentenza n. 32/06/12 della Commissione tributaria provinciale di Novara (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento emessa a seguito della sentenza n. 55/36/09 pronunciata dalla CTR del Piemonte in sede di rinvio e passata in giudicato;

1.1. i complessi fatti di causa, per quanto interessa in questa sede, possono essere riassunti nel modo che segue: a) nell'anno 1987 I.N. s.r.l. aveva maturato un credito IVA a seguito dell'acquisto di un immobile industriale con terreno di pertinenza; b) detto credito non era stato indicato nella dichiarazione annuale IVA, né detratto fino alla dichiarazione IVA 1993, nella quale veniva riportato; c) con avviso di rettifica notificato in data 18/12/1998, veniva notificato alla odierna controricorrente avviso di accertamento, con il quale si rettificava la dichiarazione IVA 1993, 7...A.A.U.Z evidenziando l'illegittimità dell'appostazione del credito predetto, di cui si chiedeva il pagamento con comminatoria della relativa sanzione; d) l'atto di rettifica era impugnato da I.N. s.r.I.; e) a seguito della cassazione della prima sentenza della CTR, quest'ultima, in sede di rinvio, dichiarava «legittimo il provvedimento dell'ufficio IVA di Novara e definite le sanzioni per intervenuta domanda di condono»; f) passata in giudicato tale sentenza, l'Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo le somme dovute; g) la società contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatale in data 08/03/2010 e la CTP respingeva il ricorso proposto dalla società contribuente; h) I. N. s.r.l. appellava quest'ultima sentenza;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l'accoglimento dell'appello evidenziando che l'Ufficio aveva male interpretato la sentenza emessa dalla CTR in sede di rinvio, dovendo questa essere letta alla luce della statuizione della S.C., che aveva ritenuto illegittima la detrazione dell'IVA, ma non aveva disposto il pagamento;

2. l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. I.N. s.r.l. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE

1. con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ., 19, comma 3, e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando la legittimità dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento, trattandosi di somme dovute a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 55/36/09 della CTR della Lombardia e non potendosi fare valere vizi non propri della cartella in sede di impugnazione della stessa; 2. va preliminarmente rilevato che il motivo, involgendo l'interpretazione di un giudicato esterno, avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (da ultimo, Cass. n. 30838 del 29/11/2018; Cass. n. 15339 del 12/06/2018), potendo tuttavia lo stesso, in ragione dell'inequivoco tenore, essere reinterpretato nel senso indicato;

2.1. il motivo è, peraltro, inammissibile;

2.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione» (Cass. n. 15737 del 23/06/2017; Cass. n. 13988 del 31/05/2018; si vedano, altresì, Cass. n. 5508 del 08/03/2018; Cass. n. 2617 dell'11/02/2015; Cass. n. 16227 del 16/07/2014; Cass. 10537 del 30/04/2010; Cass. n. 6184 del 13/03/2009; Cass. n. 26627 del 13/12/2006);

2.3. nel caso di specie la ricorrente non ha riprodotto, nel contesto del ricorso, il testo integrale della sentenza della CTR di cui si assume il passaggio in giudicato, né tale sentenza è stata prodotta;

3. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 364.000,00; 3.1. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 10.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

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