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Fatturazione Iva per le operazioni con l'estero: guida pratica

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Fatturazione Iva per le operazioni con l'estero: guida pratica

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Se sei solito effettuare delle operazioni con l'estero questa guida ti sarà sicuramente d'aiuto. Infatti, lo scopo del seguente articolo è quello di fornirti informazioni pratiche su come emettere una fattura con l'estero, in quanto in questi casi gli aspetti da controllare sono molteplici. Uno fra questi, molto importante è proprio quello che concerne l'imposta sul valore aggiunto (Iva), a seconda che l’azienda straniera sia europea o extra-europea e che sia cliente o fornitore. Inoltre, è necessario individuare il momento preciso dell’effettuazione dell’operazione, per la corretta fatturazione dell’operazione, facendo riferimento ai criteri e regole sulle quali ha fatto chiarezza la stessa Agenzia delle Entrate.

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Fatturazione Iva per operazioni estere con operatori extra-UE, modalità e momento di effettuazione dell’operazione.

Ci soffermeremo ad analizzare la fatturazione relativa alle operazioni extra-ue, che segue differenti modalità in base alla tipologia di operazione: cessione o acquisto di beni mobili verso soggetti privati od operatori economici o prestazione di servizi generici, sia verso che da parte di un operatore estero.

Relativamente al primo caso, si precisa che quando si effettua una cessione o acquisto di beni mobili, il momento di effettuazione di tale operazione coincide con il momento di accettazione della dichiarazione doganale, ai sensi dell'articolo 201, comma 2, regolamento n. 2913 del Consiglio del 12 ottobre 1992, senza prendere in considerazione la data di partenza della merce o di ricevimento della fattura da parte del fornitore per gli acquisti. Da tale momento si può procedere con la fatturazione della relativa operazione, con le modalità che ci accingiamo a riportare di seguito.

A tal proposito, bisogna distinguere tra esportazione dirette ed indirette:

- esportazione diretta: il trasporto dei beni ceduti ad un soggetto extra-UE, è effettuato direttamente dal cedente e la cessione non è imponibile Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72.

- esportazione indiretta: è il caso in cui il trasporto o la spedizione è effettuata dal cessionario non residente o per suo conto e quanto detto deve verificarsi entro il termine di 90 giorni. Inoltre, la cessione non è imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR n. 633/72,  purché il cessionario restituisca al cedente una copia della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità Europea entro i 90 giorni decorrenti dalla relativa operazione. Nel caso in cui il bene non sia esportato entro il termine detto il cedente deve procedere a regolarizzare l’operazione con applicazione dell’imposta e, di conseguenza, a versare l’Iva dovuta.

Inoltre, va sottolineato che per quanto riguarda i beni che sono venduti a privati e trasportati al di fuori dell'UE personalmente non si applica la non imponibilità dell'Iva. Tuttavia, quando si verificano tali casi è possibile emettere la fattura non imponibile, ai sensi dell’articolo 38-quater del DPR n. 633/72, purchè i beni siano destinati all'uso personale, l'importo complessivo è superiore a €. 154,94 e i suddetti beni siano trasportati con l'ausilio di bagagli personali fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. La fattura, altrimenti, può emettersi includendo l’Iva, e se entro il periodo di tre mesi il privato extra-UE riconsegna una copia della fattura con il relativo timbro “visto uscire” della Dogana, allora il cedente rimborserà il privato extra-UE dell’Iva e quest'ultima sarà registrata a credito nel registro Iva acquisti.

Inoltre, si precisa che per le operazioni non imponibili bisogna ricordare che deve essere riportato nella fattura la seguente dicitura: "operazione non imponibile", indicando anche la relativa normativa.

Invece, per quanto concerne le prestazioni di servizi generici, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72, nel caso di una prestazione che riguarda le "operazioni uniche", il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’ultimazione della prestazione, mentre se si tratta di prestazioni a carattere periodico o continuativo coincide con la data di maturazione dei corrispettivi.

La Circolare n. 16/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, che si è occupata dell'Iva, prestazioni di servizi e momenti di ultimazione, in riferimento agli acquisti da soggetti passivi Iva italiani ha precisato che l’ultimazione si può individuare con l’emissione da parte del fornitore straniero di un “qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa”. L'articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72 ha avuto modo di precisare altresì che: " la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime".

Modalità di fatturazione relative al cliente privato extra-UE e verso clienti, operatori economici, extra-UE

Nel primo caso bisogna distinguere a seconda che si tratti di:

- prestazione di servizi generici: si provvede alla tassazione nello Stato di stabilimento del prestatore, e pertanto, si applica l’Iva per i servizi generici effettuati a privati extra-UE.

- e-commerce diretto: si fa riferimento al luogo di stabilimento del committente privato, e quindi, non rilevano ai fini Iva in Italia i servizi internet che sono resi a privati extra-UE e la fattura è emessa senza Iva.

Invece, nella seconda ipotesi le relative modalità di fatturazione sono anche differenti a seconda che si tratti di:

- prestazione di servizi generici: tassazione Iva nello Stato di stabilimento del committente, e pertanto, il soggetto italiano emette una fattura senza Iva, riportando la dicitura “operazione non soggetta “ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72, poiché si tratta di operazione effettuata al di fuori dell'UE, mentre se questa si verifica in Italia a un soggetto economico extra-UE che è stabilito in Italia il soggetto Iva residente emette la fattura con Iva.

- e-commerce diretto: essendo ritenuti servizi generici dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72 e di conseguenza bisogna considerare quanto detto.

Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

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La tematica trattata è piuttosto complessa e risulta difficile poterla sintetizzare in poche righe e, di conseguenza, è sempre consigliabile una valutazione caso per caso. Pertanto, se ancora hai dei dubbi circa la fatturazione relativa alle operazioni Iva con l'estero non esitare a contattare un consulente specializzato nel settore. Difatti, all'inizio potrà esserti d'aiuto a capire come procedere ed evitare errori ed acquisire anche un metodo per questo tipo di fatturazione che potrà solamente giovarti nella gestione aziendale.

 

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