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La doppia imposizione fiscale internazionale. 3 cose da sapere

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La doppia imposizione fiscale internazionale. 3 cose da sapere

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In questa guida faremo luce sul tema della Doppia Imposizione Fiscale Internazionale.

Andiamo con ordine.

Che cosa si intende per Doppia Imposizione Fiscale Internazionale?

Si tratta di un fenomeno caratterizzato dalla tassazione del medesimo reddito riferito allo stesso soggetto in più Stati.

Questo può verificarsi per effetto dell'applicazione congiunta e sullo stesso reddito di due principi di tassazione: 1) il principio di tassazione dello Stato dove si è percepito il reddito*; 2) il criterio della tassazione dello Stato dove si ha la residenza**.

N.b.= In dottrina si parla anche, rispettivamente di *“criterio personale” e di **“criterio territoriale” ( o “reale”).

La Doppia Imposizione Fiscale Internazionale viene ostacolata e combattuta attraverso lo strumento della Convenzioni ad hoc.

Attenzione= Non confondere la Doppia Imposizione Giuridica con quella Economica dove vi sono più soggetti tassati rispetto allo stesso reddito (un esempio è quello che riguarda i dividendi).

Ma intanto, dai un'occhiata a queste 3 cose che devi conoscere sulla Doppia Imposizione Fiscale:

1) Il metodo del credito contro la doppia imposizione e gli altri metodi.

I fenomeni di doppia imposizione fiscale giuridica internazionale sono eliminati dagli Stati attraverso le Convenzioni contro le doppie imposizioni utilizzando principalmente due metodi, quello del credito e quello dell’esenzione.

Attraverso il metodo del credito, lo Stato della residenza del soggetto che percepisce il reddito riconosce (unilateralmente) un credito relativamente all’imposta pagata nello Stato della fonte (dove il soggetto ha prodotto il reddito), il quale verrà dedotto dall’imposta domestica dovuta con riferimento ai redditi esteri.

Tieni conto che la maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono che il credito per le imposte estere non possa superare l’importo dell’imposta domestica che sarebbe stata applicata se il predetto reddito fosse stato tassato secondo le regole dello Stato della residenza.

Diversamente, attraverso il metodo della esenzione, lo Stato della residenza riconosce (in via unilaterale) l’esenzione sui redditi prodotti all’estero, per alcune categorie di redditi di fonte estera, purché vengano rispettate alcune  condizioni come quella per cui tali redditi siano stati effettivamente tassati da parte dello Stato della fonte.

L'esenzione non opera in maniera uniforme, giacché, talvolta l’esenzione viene riconosciuta in misura “piena”, mentre in altri casi l’esenzione è “progressiva” (dove si assiste alla concorrenza di reddito estero con i redditi domestici imponibili ai fini della determinazione dell’aliquota progressiva applicabile).

Con il metodo della deduzione invece, lo Stato riconosce come deducibile dal reddito prodotto (su base mondiale) e imponibile nello Stato di residenza del soggetto l'imposta pagata nello Stato della fonte.

2) Abuso delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Tieni conto che accanto alle Convenzioni contro le doppie imposizioni si sono fatti strada, nella prassi, fenomeni di pianificazione fiscale massiccia volti ad eludere le stesse Convenzioni.

In particolare, si parla di Treaty shopping facendo riferimento a quella forma di elusione fiscale internazionale posta in essere attraverso l'indebito utilizzo delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi.

In particolare, al fine di consentire ai contribuenti, con residenza fiscale in uno Stato contraente, di ottenere un risparmio non dovuto attraverso l'applicazione di un regime convenzionale illegittimo.

Lo schema che consente di ottenere un indebito risparmio fiscale si realizza, di norma, attraverso l'inserimento di uno o più soggetti di comodo (meri intermediari) tra il Paese di origine del reddito (c.d. Paese fonte) e quello in cui risiede il destinatario finale del reddito stesso (beneficiario effettivo).

Lo strumento di contrasto principale a tale fenomeno (si parla di clausola antiabuso specifica), è contenuto negli accordi internazionali sottoscritti tra i vari Paesi a livello internazionale ed è rappresentato dalla Clausola del beneficiario effettivo (beneficial owner”).

L'operazione elusiva si concretizza tramite l'interposizione di società (chiamate conduit company) il cui fine è quello di far transitare i flussi di reddito dalla fonte al beneficiario finale attraverso un percorso che consente lo sfruttamento delle migliori condizioni fiscali.

3) Le clausole Antiabuso e la Convenzione Ocse.

Per ostacolare possibili fenomeni di pianificazione fiscale internazionale sono state introdotte particolari clausole antiabuso all'interno delle Convenzioni.

Nello specifico il Commentario Ocse sottolinea l'importanza della promozione di accordi tra Stati affinché in sede di negoziazione dei nuovi Trattati venga previsto l'inserimento di apposite clausole che limitino l'utilizzo illegittimo delle Convenzioni posto in essere mediante le società conduit.

L'OCSE ha previsto che al fine di contrastare i fenomeni di Abuso di tali Convenzioni gli Stati possano avvalersi di clausole antibuso:

- La clausola LOB (Limitation of Benefit).

Tale clausola antiabuso rende disponibili i benefici convenzionali solo a quelle società che soddisfano determinati requisiti: forma legale, proprietà, attività svolte (elementi spia del legame tra l'entità e il Paese rispetto al quale si chiede l'applicazione dei benefici convezionali).

- La clausola PPT (Principle Purpose Test).

Tale clausola ha una portata ampia ed è idonea a coprire fattispecie di treaty shopping che normalmente non potrebbero essere colpite dalla clausola LOB.

Tale regola prevede che, sulla base dei fatti e delle circostanze del caso, uno degli scopi principali di una operazione o transazione è quello di ottenere, direttamente o indirettamente, dei benefici convenzionali e questi vantaggi possono venire negati, a meno che non venga dimostrato che la loro concessione sia conforme all'oggetto e allo scopo della disposizione del trattato di riferimento.

Le clausole operano mediante 3 modalità:

- l'adozione della clausola PPT (Principle Purpose Test) insieme alla clausola LOB (Limitation of Benefit);

- l'adozione della sola clausola PPT;

- la sola clausola LOB.

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In conclusione, il tema della Doppia Imposizione fiscale è un argomento di centrale importanza nel nuovo panorama tributario internazionale.

Per questo è fondamentale evitare improvvisazioni e rivolgersi ad un esperto, come un avvocato tributarista, poiché nel nuovo scenario nazionale e internazionale, l'approccio e l'utilizzo dei Trattati necessita di un'attenta analisi circa i profili fiscali, coinvolgendo non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e internazionale.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di Doppia Imposizione fiscale internazionale. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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