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Richiesta di condono fiscale: era ammessa nel caso di specie dato che la lite, diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, era da considerarsi ancora pendente ed ammessa al condono

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Estratto: “la lite (in cui può esser parte la sola l'Agenzia delle Entrate e non anche le altre Agenzie fiscali come per il condono di cui all'art. 16, comma 3, della legge n. 289/2002) è pendente quando ha «...ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali [al 1° maggio 2011], è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Sentenza n. 3263 del 11 febbraio 2020

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso in cassazione dell'Amministrazione Finanziaria risulta che: - In data 12/10/2005 l'Ufficio notificava a F. S. avviso di accertamento xxx, relativo all'anno d' imposta 1999; - in data 02/01/2005 il contribuente presentava ricorso avverso detto avviso di accertamento che veniva accolto dalla CTP di Benevento; - l'Ufficio proponeva appello avverso la sentenza della CTP che veniva accolto dalla Commissione regionale della Campania con sentenza n. 170/17/08; - avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, che nell'udienza dell'08.06.2011, con ordinanza n. 16052 depositata in data 21/07/2011, rigettava il ricorso; - In data 17.11.2011 S. F. eseguiva il versamento, mediante F24, per la definizione della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. - Successivamente, : in data 16/03/2012, il contribuente trasmetteva in via telematica domanda di definizione della lite pendente, che veniva denegata dall'ufficio con provvedimento del 28/08/2012. Avverso tale diniego, il contribuente presentava ricorso, che veniva accolto dalla CTP di Benevento con sentenza confermata dalla CTR della Campania a seguito di appello dell'Ufficio.

In particolare, con la sentenza in epigrafe, la CTR decideva per l'infondatezza della tesi dell'Ufficio - secondo cui ai fini del perfezionamento della domanda di condono il pagamento della somma di denaro deve avvenire prima della sentenza definitiva - sul rilievo che l'avvenuto “perfezionamento” della domanda di condono con il versamento della somma è fatto  distinto e diverso dai presupposti previsti dalla legge per usufruire del beneficio fiscale e che per giunta non possono gravare sul contribuente oneri ed adempimenti formali non ottemperabili almeno fin quando l'Amministrazione non fornisca il codice tributo e le altre modalità di adempimento, tra cui il termine ultimo di versamento, individuato alla data del 30.11.2011. In definitiva, la CTR ha ritenuto che «... il F. poteva accedere al condono essendo ancora pendente la lite non essendo intervenuta sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge, senza che fosse necessario richiedere la sospensione del processo essendo stato discusso il relativo giudizio in Cassazione prima dell'entrata in vigore del condono. La circostanza che dopo l'entrata in vigore del condono sia intervenuta sentenza definitiva della S. C. non vale dunque a considerare inammissibile una richiesta di condono della quale già ricorrevano le condizioni». L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. S. F. è rimasto intimato nonostante la ritualità della notifica del ricorso (ricorso notificato, tramite A.R., il 29.12.2015 - sentenza depositata il 01.06.2015, e quindi entro il termine per l'impugnazione, maturato il 02.01.2019).

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione Finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 e dell'art. 16 I. n. 289 del 2001, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto, al momento del perfezionamento del condono la lite non era pendente essendo stata decisa in data 08/06/2011, data  dell'udienza, e quindi non più definibile alla data di entrata in vigore del decreto del 05/07/2011.

2. Le doglianze della ricorrente Agenzia delle Entrate sono inconferenti per i motivi qui di seguito esposti. 3. La questione che si pone ruota tutta intorno alla nozione di lite pendente, quale presupposto imprescindibile per beneficiare del condono fiscale previsto dal decreto legge n. 98 del 2011 conv. in I. n. 111 del 2011 (nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate dal d.l. n. 216 del 2011, conv. in I. n. 14 del 2012).

4. Il decreto in oggetto, prevede che la lite (in cui può esser parte la sola l'Agenzia delle Entrate e non anche le altre Agenzie fiscali come per il condono di cui all'art. 16, comma 3, della legge n. 289/2002) è pendente quando ha «...ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali [al 1° maggio 2011], è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato».

5. Come già abbondantemente chiarito da questa Corte, per l'accesso al condono fiscale di cui al d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, il requisito della pendenza della lite, pur ancorato temporalmente alla data del 1 maggio 2011 dall'art. 39, comma 12 del citato decreto, deve essere interpretato nel senso che la controversia di cui si chiede la definizione agevolata deve essere ancora pendente alla data del 6 luglio 2011, nella quale soltanto, invero, è entrato in vigore il detto d.l. n. 98 del 2011 (cfr.Sez. 6-5, Ordinanza n. 5969 del 12/03/2018, Rv. 647470- 01;Sez. 5, Sentenza n. 13306 del 28/06/2016, Rv. 640146- 01).

6. E' stato altresì soggiunto che l'art. 39, comma 12, d.l. cit. nel consentire la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle definite dalla Corte di cassazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell'art. 391 bis c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto, senza che rilevi il disposto di cui all'art. 324 cod.proc.civ., il cui riferimento alla sentenza soggetta a revocazione ai sensi dell'art. 395, nn. 4 e 5, cod.proc.civ. riguarda esclusivamente quella pronunciata dal giudice di merito. (Sez. 5, Sentenza n. 13306 del 28/06/2016,Rv. 64014 6-01; n. 8388 del 2003 Rv. 563596 - 01, N. 272 del 2014 Rv. 629351-01).

7. Alla luce di tali principi non pare revocabile in dubbio che la possibilità di definizione deve ritenersi esclusa solo nel caso in cui sia intervenuto un giudicato sull'intera controversia ed anche se il tributo non sia stato ancora riscosso, sicchè le doglianze della ricorrente Agenzia delle Entrate, non centrano la questione, confondendo i termini previsti per il perfezionamento del condono con il termine previsto per la qualificazione della lite come condonabile.

8. Contrariamente all'assunto dell'Amministrazione ricorrente, non v'è dubbio che la lite in esame rientri temporalmente tra quelle ammesse al condono, ex art.39 comma 12 d. I. cit., perché alla data del 6 luglio 2011 era ancora pendente, essendo stata definita successivamente a tale data, con ordinanza della Cassazione depositata il 21.7.2011. 8. Trattandosi di lite ammessa al condono, va da sé che le date in cui il contribuente ha effettuato il versamento (17/11/2011) ed in cui ha inviato la domanda di condono (16/03/2011), rispettano i diversi termini assegnati dall'art.39 lett.a) e b) d.l. cit., per l'espletamento di tali incombenti.

9. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato. 10. Nulla si dispone per le spese del presente giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, in data 18 settembre 2019.

 

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