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Pensionati all’estero: 3 cose da sapere sulla tassazione

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Pensionati all’estero: 3 cose da sapere sulla tassazione

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Vediamo insieme 3 (tra tante altre) cose da conoscere sul regime di tassazione previsto per i pensionati all'estero:

1) Alcuni requisiti per (non) considerarsi residenti in Italia.

Secondo la normativa italiana si considerano residenti in Italia i cittadini che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, o hanno nel territorio dello Stato il domicilio e la residenza ai sensi del codice civile (art. 2, Tuir).

Tieni conto che nell'ordinamento italiano vige il principio del “World-Wide Income Taxation” secondo il quale, per i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (in base all'art. 2, comma 2, TUIR) i redditi, ovunque prodotti, sono soggetti ad imposizione in Italia. Invece, per i soggetti non residenti fiscalmente in Italia, sono soggetti ad imposizione in Italia solamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.

Quindi, la potestà impositiva dello Stato decade per effetto della  perdita della residenza fiscale italiana da parte dei contribuenti.

Ma quali sono i requisiti necessari per perdere la residenza in Italia?

A) L' iscrizione all’ AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Anzitutto sarà necessario che i pensionati all’estero richiedano la cancellazione dal registro della popolazione residente in Italia, per iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Tale elemento, però, non fa scaturire, da solo, una prova indiscutibile di effettivo trasferimento all’estero della residenza fiscale, in quanto i pensionati all’estero devono anche rispettare ulteriori condizioni, in mancanza delle quali continueranno ad essere fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 917/1986.

b) Il Domicilio all’estero.

Altro requisito per individuare il Paese della residenza fiscale delle persone fisiche è costituito dal domicilio, quale luogo dove la persona vuole stabilire la sede principale dei propri affari e interessi (art. 43 del Codice civile).

C) La residenza all’estero.

Infine, la residenza fiscale di una persona fisica: quale luogo dove essa dimora abitualmente (art. 43 del Codice civile).

I requisiti di cui sopra - che i pensionati all’estero devono rispettare contestualmente per non essere considerati fiscalmente residenti in Italia - secondo la legge, devono sussistere per “la maggior parte del periodo d’imposta”, vale a dire per un periodo almeno di 183 giorni all’anno.

Nota bene: ciò non vale nell’ipotesi in cui i pensionati si trasferiscano in un Paese considerato come “Paradiso fiscale” (come gli Emirati Arabi Uniti, l' Ecuador, le Filippine, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Gibilterra, Isole Vergini Britanniche, Libano, Liechtenstein, Panama, Principato di Monaco, Singapore, Svizzera) ai fini della residenza fiscale.

In tal caso, l'onere di fornire al Fisco la prova della perdita della residenza fiscale italiana spetta ai contribuenti.

In caso contrario, l'Amministrazione Finanziaria potrà presumere la residenza fiscale in Italia dei pensionati all’estero.

2) Quante tasse pagano (e dove) i pensionati all'estero?

L'art. 23 del D.P.R. 917/19862, in materia di applicazione dell'imposta ai non residenti, al comma 2 prevede che le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Pertanto, le pensioni erogate dallo Stato Italiano vengono tassate in Italia.

Tuttavia, dobbiamo considerare il fenomeno della doppia imposizione fiscale, che viene scongiurata grazie all'applicazione dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese con i singoli Stati esteri di riferimento sulla base del Modello OCSE.

L’art. 18 del Modello OCSE, infatti, dispone che: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato”.

Per cui le pensioni e  le remunerazioni assimilabili vengono tassate nello Stato in cui è residente il beneficiario.

Attenzione: l'art. 19 del Modello OCSE precisa che non rientrano in tale disciplina le pensioni pubbliche percepite per i servizi resi ad uno Stato o suddivisione o ente locale.

Inoltre, con riferimento alle pensioni pubbliche l’art. 19, paragrafo 2), del citato Modello OCSE stabilisce che: “a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato o ne abbia la nazionalità”.

In sintesi, le pensioni pubbliche italiane percepite dai pensionati all’estero sono di regola tassabili soltanto in Italia, se i contribuenti hanno svolto l’attività lavorativa nel territorio italiano.

E pertanto, i pensionati trasferitisi all’estero continuano ad essere tassati esclusivamente in Italia, pur avendo trasferito la residenza fiscale in altro Paese.

Ciò che bisogna dire è che tali regole possono atteggiarsi diversamente da caso a caso e quindi, anche in considerazione delle particolari disposizioni presenti nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con gli altri Paesi, il quadro potrebbe cambiare sensibilmente al mutare della fattispecie concreta.

3) Quali controlli dell'Agenzia dell'Entrate nei confronti dei pensionati?

Considera che l’Agenzia delle Entrate effettua controlli anche a carico dei pensionati all’estero per accertare l’effettivo trasferimento all’estero della loro residenza fiscale, ovvero al fine di recuperare le imposte dovute al Fisco italiano.

Tale massiccia attività di controllo fiscale a carico dei pensionati all’estero è da riconnettersi alla presenza di strumenti e istituti nuovi che vedono la caduta degli obblighi di riservatezza tra le istituzioni e lo scambio di informazioni tra l’Amministrazione finanziaria e i Paesi a livello sovranazionale.

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In definitiva, la procedura di trasferimento, la corretta individuazione della residenza fiscale e la qualificazione dei redditi percepiti dal contribuente-pensionato necessitano di un'attenta analisi circa i profili fiscali, coinvolgente non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di tassazione per i pensionati all'estero. Tuttavia, le cose da sapere possono essere molte di più e poichè richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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