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Il rapporto Fisco-fideiussore non coincide con il rapporto Fisco-contribuente. La Cassazione rigetta il ricorso del Fisco.

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Estratto: “Il rapporto di diritto tributario esistente tra l'amministrazione finanziaria, la quale chieda la restituzione del rimborso d'imposta, ed il contribuente ha natura distinta dal rapporto di diritto privato esistente tra la stessa amministrazione e la società assicuratrice che abbia garantito con polizza fideiussoria la restituzione del rimborso. Ne consegue che l'accertamento fiscale compiuto dall'erario nei confronti del contribuente, e la cartella esattoriale conseguentemente emessa, non costituiscono titolo esecutivo nei confronti della compagnia garante”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 5815 del 3 marzo 2020

Considerato che:

1. la CTR della Sicilia ha rigettato il gravame interposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Agrigento di accoglimento del ricorso di G.A. s.p.a. contro la cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo della somma di euro 35.179,88 a titolo di sanzioni pecuniarie e interessi dovuti da E. s.r.I., da riscuotere a seguito di polizza fideiussoria sottoscritta da E. medesima ex art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per un credito IVA dell'anno 2001 indebitamente ammesso a rimborso accelerato;

2. la CTR ha ritenuto in sintesi - sulla scorta di Sez. U, 15 ottobre 1998, n. 10188 - che la sentenza gravata doveva essere confermata in quanto «il rapporto intercorrente tra fisco e fideiussore e quello tra fisco e contribuente non coincidono: la solidarietà dell'obbligazione del fideiussore non potrebbe alterare l'autonomia dei due rapporti considerato altresì che il fideiussore è sostanzialmente estraneo al rapporto principale e che la sua prestazione non coincide con quella del debitore principale qualora, come nel caso in esame, sia pattuita per una parte soltanto del debito secondo le previsioni della polizza fideiussoria» (pp. 2-3 della motivazione);

3. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi, cui ha replicato G.A. con controricorso illustrato da memoria; l'agente della riscossione E.C. s.p.a. non ha svolto difese.

Ritenuto che:

4. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia vizio di ultrapetizione e omessa pronuncia, nonché violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione: posto che l'oggetto del contendere verte sul se il fideiussore del contribuente possa essere destinatario d'iscrizione a ruolo e di conseguente cartella per il mancato pagamento da parte di quest'ultimo, pendente separato giudizio sull'atto di irrogazione delle sanzioni al garantito, la CTR, da un lato, non si sarebbe pronunciata sulla legittimità della cartella notificata al fideiussore in pendenza del menzionato giudizio e, dall'altro, avrebbe statuito su una domanda mai formulata e comunque su un fatto non contestato (mai la società garante avrebbe infatti asserito che la fideiussione escludesse dalla garanzia delle sanzioni tributarie); 5. con il secondo motivo si denuncia ancora nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sulla ricostruzione fattuale posta a fondamento della cennata interpretazione dell'art. 1944 c.c. seguita dalla CTR in tema di solidarietà nell'ambito del rapporto tributario;

6. con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione degli artt. 1944 e 1321 c.c., in relazione agli artt. 1362 ss. c.c.: la CTR non avrebbe considerato il tenore letterale della fideiussione, depositata dalla contribuente nel giudizio di primo grado,la quale testualmente prevedeva l'inclusione nella garanzia anche di ogni sanzione tributaria irrogata alla contribuente garantita, sicché il precedente di legittimità richiamato dalla CTR nemmeno sarebbe pertinente;

7. i motivi, da esaminarsi congiuntamente poiché all'evidenza connessi, non sono fondati;

7.1. anche volendo prescindere dai profili d'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, diffusamente evidenziati in controricorso da G. A. con corretto riferimento alla complessiva vicenda (snodatasi sia in sede amministrativa che in quella giurisdizionale) sottesa alla pretesa fiscale azionata dall'amministrazione, resta fermo che qui si controverte sull'iscrizione a ruolo, e sulla conseguente cartella di pagamento, nei confronti di G. A. quale garante della contribuente E. per

sanzioni pecuniarie e interessi, mercé escussione della polizza fideiussoria a suo tempo sottoscritta da E. ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini del rimborso accelerato di un credito IVA dapprima accordato dal concessionario per la riscossione e successivamente ritenuto dall'amministrazione non concedibile con la detta procedura accelerata;

7.2. è pacifico (si v. i punti 1 e 2 della narrativa del ricorso, che rinvia senz'altro sia alla sentenza impugnata, sia a quella appellata) che la garantita E. insorse vittoriosamente in giudizio contro l'avviso di irrogazione delle sanzioni in discorso, né risulta un giudicato sul punto di segno contrario debitamente provato dall'amministrazione;

7.3. ora, in carenza di un titolo esecutivo valido nei confronti del garante, l'assunto dell'Agenzia delle Entrate - meccanicamente basato sul mero dato letterale della polizza fideiussoria - si infrange contro i chiari principi espressi da questa Corte e ai quali si intende dare continuità: «In tema di riscossione mediante ruolo, poiché le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, il fisco non può escutere mediante cartella la fideiussione bancaria a prima richiesta emessa dalla compagnia garante ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per consentire al contribuente il rimborso accelerato di eccedenze IVA» (Sez. 5, 3 marzo 2017, n. 5439); «Il rapporto di diritto tributario esistente tra l'amministrazione finanziaria, la quale chieda la restituzione del rimborso d'imposta, ed il contribuente ha natura distinta dal rapporto di diritto privato esistente tra la stessa amministrazione e la società assicuratrice che abbia garantito con polizza fideiussoria la restituzione del rimborso. Ne consegue che l'accertamento fiscale compiuto dall'erario nei confronti del contribuente, e la cartella esattoriale conseguentemente emessa, non costituiscono titolo esecutivo nei confronti della compagnia garante» (Sez. 5, 30 maggio 2012, n. 8622 del 30/05/2012).

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; la natura della questione giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione; nulla per le spese quanto al concessionario non costituito.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, non applicabile nei confronti delle amministrazioni dello Stato poiché esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Sez. 6-L, 29 gennaio 2016, n. 1778; Sez. 3, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 19 settembre 2019.

 

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DLP