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Avviso di accertamento: cosa fare?

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Avviso di accertamento: cosa fare?

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L’avviso di accertamento è un atto con il quale l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente che sulla base delle proprie attività di verifica risulta essere debitore di una somma dovuta e non versata, o non versata integralmente.

Si tratta dunque di un atto con cui viene notificata una pretesa tributaria, conseguente ad un’attività di controllo: un avviso che serve ad accertare – di qui, intuibilmente, l’origine della sua denominazione – l’esistenza di una posizione debitoria che il contribuente è invitato a sistemare nei tempi e nei modi che potrà leggere nel documento. Si pensi, ad esempio, a un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui si contesta l’esistenza di un’evasione fiscale, o del Comune che sta domandando la riscossione della Tari non pagata, o ancora della Regione sta richiedendo il pagamento del bollo auto evaso.

Ma cosa fare se si riceve un avviso di accertamento?

Come riconoscere l’avviso di accertamento

In primo luogo, è bene imparare a “riconoscere” l’avviso di accertamento, al fine di non confonderlo con altri provvedimenti amministrativi.

Per far ciò, è bene rammentare che l’avviso di accertamento, storicamente, era notificato al contribuente dentro una “busta verde”, il cui contenuto esplicita la natura dell’atto (ma da questo momento storico in avanti la modalità più frequente sarà sempre più quella telematica, tramite notifica presso la PEC). Al suo interno troverà spazio un documento in cui si fa riferimento all’attività di verifica svolta dall’amministrazione finanziaria, e il tipo di credito che si trova a dover riscuotere.

Di particolare importanza, all’interno del plico che si riceverà, l’indicazione degli addebiti e dei termini entro i quali è possibile regolarizzare la propria posizione.

Verificare la correttezza degli addebiti

Ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente ha 60 giorni di tempo per poter agire in acquiescenza o con varie strade di ricorso. È in questo frangente che il contribuente dovrebbe verificare la correttezza degli addebiti, valutando se siano effettivamente rispondenti a delle posizioni debitorie validamente contestate, o meno. Ed è proprio in questo frangente che il nostro studio tributario è al fianco di tutti i contribuenti interessati, permettendo loro di comprendere se effettivamente il contenuto dell’avviso di accertamento faccia riferimento a posizioni da regolarizzare, e in che modo, e quali strade vi sono per difendersi da pretese che si reputano non corrette, illegittime o ingiuste.

L’avviso di accertamento è motivato?

Prima di procedere al pagamento o alla richiesta di rateizzazione, è per esempio fondamentale verificare se l’avviso di accertamento sia sufficiente motivato (in caso contrario, è nullo!).

In particolare, l’avviso deve sempre indicare:

- gli imponibili accertati e le aliquote applicate;

- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta;

- l’ufficio e il responsabile del procedimento presso cui il contribuente potrà domandare informazioni;

- le modalità e i termini entro cui pagare;

- l’organo giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso, nelle ipotesi in cui si ritiene sussistano i requisiti.

Cosa fare dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento

Chiarito quanto sopra, e invitando tutti i lettori a rivolgersi al nostro studio per una verifica della propria posizione prima di fare scelte avventate, il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento ha davanti a sé più strade. In particolare, e limitandoci ai percorsi più frequenti, il contribuente:

- può accettare i contenuti dell’atto e pagare le somme dovute. È la c.d. “acquiescenza”, in base alla quale, a fronte della rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento, si fornisce allo stesso la possibilità di poter beneficiare di una riduzione degli importi da versare; oltre a rinunciare all’impugnazione dell’avviso, il contribuente dovrà anche rinunciare a presentare istanza di accertamento con adesione (vedi sotto) e pagare l’intera somma – tenuta conto delle riduzioni – entro il termine di proposizione del ricorso;

- può cercare un accordo con l’amministrazione finanziaria, ricorrendo al c.d. accertamento con adesione, evitando una lite con l’amministrazione stessa e definendo gli importi che siano dovuti a titolo di imposta con specifica intesa;

- può proporre l’annullamento in via di autotutela, da proporsi per i vizi manifesti, e che l’amministrazione possa ritenere sufficienti per poter rendere annullabile o nullo il provvedimento. Si pensi – tra i casi più emblematici – a un avviso di accertamento che viene notificato a un soggetto diverso dal debitore, o a una motivazione incoerente che ha scatenato l’emissione dell’avviso. Nel caso in cui l’annullamento in via di autotutela non sia accolto dall’amministrazione finanziaria, o nel caso in cui non si ritenga preferibile tale strada, esiste tuttavia la possibilità di ricorrere ad altre strade, come quella suggerita nel punto seguente (tuttavia l’istanza di autotutela non è quasi mai la via maggiormente consigliabili, perché non sospende i tempi per presentare ricorso, e dunque in attesa della risposta all’autotutela, magari negativa, il contribuente potrebbe “perdersi” il tempo per presentare ricorso rischiando di non poter più difendere le sue ragioni davanti ad un giudice, e rischiando da lì di essere costretto a pagare tutto senza poter dire più nulla);

·      può avanzare ricorso per tutela giurisdizionale, da presentarsi alla Commissione Tributaria Provinciale, sempre entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso, per poter accertare vizi sostanziali e formali.

Per poterne sapere di più, e definire in maniera personalizzata come reagire all’avviso di accertamento, è consigliabile contattare uno studio di avvocati tributaristi che si occupi esattamente di queste problematiche.

 

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