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Negoziare con l'Agenzia delle Entrate: come si svolge il procedimento di accertamento con adesione

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Negoziare con l'Agenzia delle Entrate: come si svolge il procedimento di accertamento con adesione

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L’accertamento con adesione è una procedura che permette al contribuente di poter definire le imposte dovute nei confronti del Fisco, evitando l’insorgere di una complessa lite tributaria. Ma quali sono le caratteristiche del procedimento di accertamento con adesione? Come si negozia in maniera corretta e conveniente con l’Agenzia delle Entrate?

Cerchiamo di scoprirlo insieme, invitandovi fin da questa sede introduttiva a contattare il nostro studio per poter definire in maniera personalizzata e dedicata i necessari passi da effettuare per la tutela dei propri interessi.

Quando si può proporre

La procedura di accertamento con adesione può essere proposta quasi sempre (ma vi sono delle eccezioni), visto e considerato che si può attivare (sia da parte del contribuente, che da parte del Fisco) prima o dopo l’emissione di un avviso di accertamento, e anche dopo un eventuale controllo eseguito dagli uomini dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

Tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) possono domandare l’accesso a tale procedimento, in grado di riguardare le principali imposte dirette e indirette.

Ma per quali motivi potrebbe essere conveniente dar seguito a un accertamento con adesione?

I vantaggi dell’accertamento con adesione

Il principale beneficio derivante dall’accertamento con adesione è un concreto risparmio sulle sanzioni amministrative. Al fine di incentivare le parti a trovare un accordo con questa procedura, infatti, il legislatore ha previsto che in caso di adesione positiva le sanzioni amministrative saranno dovute nella misura di 1/3 rispetto a quanto previsto.

In aggiunta a quanto sopra, c’è anche un altro beneficio che potrebbe essere di particolare sollievo per i contribuenti che possono essere perseguiti anche penalmente: il perfezionamento dell’adesione, se accompagnato al regolare pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, consente infatti di poter beneficiare dell’abbattimento fino a un terzo elle sanzioni penali previste, e dell’esenzione delle sanzioni accessorie.

Ribadiamo inoltre che dal momento della presentazione della richiesta di accertamento con adesione, i termini rimangono sospesi per 90 giorni, all’interno dei quali potrà decidere con maggiore calma se presentare un eventuale ricorso o pagare le imposte accertate.

Come si avvia il procedimento di accertamento con adesione

Come abbiamo già rammentato qualche riga fa, il procedimento di accertamento con adesione può essere avviato sia su iniziativa d’ufficio, sia su iniziativa del contribuente.

Nel primo caso, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire per cercare una definizione della relazione tributaria prima di procedere alla notifica dell’avviso di accertamento. Tale comunicazione ha una natura meramente informativa, e contiene l’indicazione dei periodi di imposta che sono suscettibili di accertamento, nonché – ovviamente – altri elementi utili, e il giorno e il luogo dell’appuntamento.

Nel caso in cui il contribuente non aderisca all’invito dell’ufficio a comparire, non potrà più usufruire di questo istituto in futuro, in relazione agli stessi elementi oggetto di verifica, e per gli stessi periodi.

Nel secondo caso, invece, è il contribuente che può farsi parte attiva per poter avviare la procedura di accertamento con adesione, presentando una semplice domanda in carta libera, nella quale richiede alle Entrate di formulare una proposta di accertamento, cui farà seguito una potenziale definizione.

Come abbiamo già evidenziato, la domanda può essere presentata sia prima che dopo aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire, e sia prima che dopo aver ricevuto la notifica di un avviso impositivo non preceduto da invito a comparire, a patto che non siano ancora scaduti i termini per poter proporre il ricorso. Ancora, è possibile presentare la domanda anche quando l’amministrazione finanziaria o la Guardia di Finanza ha già effettuato accessi, ispezioni e verifiche, conclusi con un processo verbale di constatazione.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate formula al contribuente l’invito a comparire.

Come si perfeziona l’adesione

Il giorno dell’appuntamento si terrà un contraddittorio finalizzato a cercare di capire se vi sia la possibilità di poter raggiungere un accordo. A seconda dell’oggetto del contendere, potrebbero essere necessari più incontri. In ciascuno di essi, il contribuente può scegliere di presenziare da solo, o farsi assistere da un professionista: è naturalmente questa seconda opportunità quella preferibile per il contribuente, considerato che difficilmente costui disporrà delle conoscenze e delle competenze utili per poter provvedere a difendere adeguatamente i propri diritti, e perseguire i propri interessi in modo consapevole.

Chiarito ciò, nel caso in cui le parti raggiungano un’intesa, i contenuti dell’accordo verranno riportati su un atto di adesione, sottoscritto da entrambe le parti. Tuttavia, non è questo il momento in cui la procedura si perfeziona: il perfezionamento coincide infatti nel momento in cui il contribuente paga le somme che risultano dalla stessa intesa.

Il versamento delle somme potrà essere effettuato con il modello di versamento F24 o F23, in un’unica soluzione entro i 20 giorni dalla redazione dell’atto o in un massimo di 8 rate di uguale importo, la prima delle quali sempre entro il termine dei 20 giorni dalla redazione dell’atto.

E se non si raggiunge un accordo?

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo, il contribuente ha comunque altre strade davanti a sé, che potrà valutare con uno studio tributario. La prima e più percorribile sarà, probabilmente, quella di presentare un ricorso al giudice tributario

 

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