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L’avviamento negativo deve essere considerato nel determinare il valore dell'azienda. I giudici confermano la nullità dell’avviso di accertamento.

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Massima: “L'effettiva ratio dell'art. 51 del d.P.R. 131/1986 e quella di garantire che l'imposta di registro sia applicata su una base imponibile il più possibile conforme al valore effettivo dell'azienda in condizioni di libero mercato. Ciò comporta l'esigenza di dare rilevanza al valore dell'avviamento anche se di segno negativo senza che possa considerarsi dirimente la circostanza che la norma preveda la decurtazione delle sole passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa (Conf. Cass. 978/2018).

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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, Sezione/Collegio 13

Sentenza del 03/09/2018 n. 3651 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la società M. E. S. S.r.l. in liquidazione impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione n. 201XXXXXXXX000 tramite il quale l'amministrazione finanziaria aveva proceduto alla rettifica, in applicazione dell'art. 51 d.P.R. n. 131/1986, del valore dell'azienda oggetto di cessione tra la M. S.p.A. (cedente, la quale appunto trasferiva l'intero complesso dei beni organizzati al fine dell'esercizio dell'attività corrente in via S. - XXX XXX) e la M. E. S.r.l. (cessionario), comportando così una maggiore imposta di registro per € 99.169,00. La contestazione dell'Ufficio, infatti, muoveva dalla necessità di procedere alla corretta ricostruzione del valore dell'azienda ceduta, quantificato dalle parti in complessivi € 235.176,00, il quale a sua volta era stato determinato utilizzando il metodo di valutazione misto con stima autonoma dell'avviamento. Questo aveva comportato la sottrazione al valore del patrimonio netto rettificato alla data 31 luglio 2014, pari a € 3.161.107,00, dell'avviamento negativo, pari a € 2.295.953,00 (conseguente alla necessità di effettuare investimenti futuri indispensabili per il rilancio dell'attività), così come risultante da apposita perizia estimativa disposta dai soggetti privati. A fronte di tale determinazione del valore dell'azienda oggetto di cessione, l'Ufficio contestava la presa in considerazione dell'avviamento negativo, cosi come affermava la necessità di procedere a rettificare il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Nello specifico, quanto all'avviamento negativo (che costituisce la voce principale di riduzione del valore dell'azienda), l'Ufficio escludeva la sua rilevanza, non essendo espressamente indicato dall'art. 51 d.P.R. n. 131/1986, di modo da doversi limitare a considerare l'avviamento pari a zero. Per tale ragione, il valore dell'azienda sarebbe dovuto passare da € 235.176,00 (determinato dalle parti) ad € 3.540.810,00 (pari agli € 3.161.107,00 di patrimonio netto riconosciuto anche dai privati, più € 379.711,00 frutto delle ulteriori rettifiche apportate dall'Ufficio). Con il summenzionato ricorso, dunque, la società contribuente ribadiva la correttezza del valore negativo dell'avviamento, stante la necessità di rilanciare l'attività produttiva, nonché la correttezza nel suo complesso del valore di cessione, per di più confermato dall'esito di un arbitrato promosso dal socio di minoranza dissenziente. L'Agenzia delle Entrate - D.P. I di Milano si costituiva in giudizio formulando le proprie controdeduzioni a sostegno del provvedimento impugnato. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo di dover necessariamente dare rilevanza all'avviamento negativo ai fini della determinazione del valore dell'azienda, nonché considerando sotto ogni profilo corretti il metodo seguito e il risultato raggiunto dalle partì private nell'ambito della quantificazione di suddetto valore. L'Agenzia delle Entrate -D.P. I di Milano ha proposto appello, ribadendo come il testo di legge (art. 51 succitato) consenta la considerazione ai fini della determinazione del valore fiscale dell'azienda delle sole "passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile", tra le quali non può dunque rientrare l'avviamento negativo, conseguenza della necessità di effettuare successivi investimento per riportare l'azienda a produrre utili, che risulta dunque privo della necessaria "certezza contabile", essendo piuttosto uno strumento eventuale volto a ripristinare l'economicità del complesso di beni. Nel merito, poi, l'Ufficio ha anche contestato l'effettiva necessità dì effettuare gli investimenti. L'amministrazione ha poi riproposto gli ulteriori motivi di contestazione (in primis, sul mancato riconoscimento dell'onere fiscale), ritenendo in ogni caso irrilevante che la quantificazione del valore dell'azienda avesse ricevuto conferma in una decisione arbitrale. La società contribuente si è costituita in giudizio formulando le proprie controdeduzioni a sostegno della decisione di primo grado, ribadendo la piena rilevanza da attribuire ai dati risultanti dalla decisione arbitrarle nonché evidenziando l'effettiva situazione di crisi in cui versa l'attività di impresa relativa all'azienda oggetto di cessione, di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un avviamento negativo. Alla pubblica udienza tenutasi in data 11 luglio 2018 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti e rappresentate in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione respinge l'appello, confermando in toto la sentenza di prime cure a cui si fa integrale rinvio, rendendosi così necessarie in questa sede solo stringate conferme. La principale voce da cui consegue il recupero impositivo è data, come sopra ricostruito, dalla negazione della rilevanza, ai fini della determinazione del valore fiscale dell'azienda, dell'avviamento negativo, il quale dunque non potrebbe essere sottratto al patrimonio netto. Questo orientamento è stato recentemente smentito dalla Corte di cassazione, tramite l'affermazione di un principio di diritto a cui si ritiene opportuno prestare piena adesione, in totale condivisione delle giustificazioni logiche e giuridiche formulate dai supremi Giudici. Dunque, come affermato nella sentenza Cass., sez. trib., 17 gennaio 2018, n. 978, "nella determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento - in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4 - rileva non solo se positivo, ma anche se negativo ed abbia, in quanto tale, determinato la pattuizione tra le partì di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell'azienda stessa". A questo esito si deve necessariamente giungere in considerazione dell'effettiva ratio dell'art. 51 d.P.R. n. 131/1986, finalizzato a garantire che l'imposta di registro venga applicata su una base imponibile il più possibile conforme al valore dell'azienda in condizioni di libero mercato; il che comporta l'esigenza di dare piena rilevanza all'avviamento, anche di segno negativo, senza che possa considerarsi dirimente, in senso contrario, la circostanza che la norma preveda la decurtazione delle sole passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa. Da ciò, dunque, la legittimità della decurtazione di € 2.295.953,00 a titolo di avviamento negativo, la cui effettiva esistenza è dimostrata – come razionalmente argomentato dalla società contribuente – dalla stessa condizione economica (su tutti, lo stato di liquidazione) che caratterizza la M. E. S. S.r.l. (acquirente dell'originaria M. S.p.A.). Quanto agli ulteriori recuperi operati dall'Ufficio, oltre a fare rinvio alla decisione di primo grado che adeguatamente motiva al riguardo, sia sufficiente il riferimento alla decisione arbitrale avente ad oggetto proprio la determinazione del valore dell'azienda. Per quanto non vincolante ai fini del presente giudizio, la ricostruzione ivi effettuata è sufficiente per convincere il presente Collegio della correttezza della quantificazione del valore dell'azienda a cui sono giunte le parti private, smentendo anche sotto gli ulteriori profili le contestazioni dell'Ufficio. Le spese, in considerazioni delle più recenti disposizioni normative, seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Ufficio alla refusione delle spese di lite che si liquidano in ? 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Milano, 11 luglio 2018.

 

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