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Guida informativa sulla tassazione della Repubblica di San Marino

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Guida informativa sulla tassazione della Repubblica di San Marino

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Hai pensato di aprire un’attività presso la Repubblica di San Marino? Naturalmente, la prima domanda che uno si pone è quale sia il regime fiscale previsto, se ci sono anche delle agevolazioni e, per tale motivo, in questa guida cercheremo di fornire informazioni in merito a questi aspetti, al fine di poter valutare se la scelta che si vuole intraprendere, ovvero di trasferirsi a San Marino per lavoro, ne valga o meno la pena. Analizziamo, dunque, il sistema fiscale a San Marino.

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La Repubblica di San Marino è uno degli stati indipendenti più piccolo d’Europa e nel 1991 ha siglato un accordo sulla cooperazione economica e sull’unione doganale mediante il quale il territorio della repubblica di San Marino rientra nella zona doganale dell’Unione Europea. Il suddetto accordo prevede che l’attività commerciale tra San Marino e l’Unione è esente da dazi e tasse sulle importazioni/esportazioni.

Tassazione sulle persone fisiche: La disciplina inerente l’imposta generale sui redditi (IGR) è stata riformata nel 2013 con la legge n.166 la quale ha disposto l’abolizione del sistema di tassazione proporzionale pari al 17%.

L’imposta generale sui redditi trova applicazione sia nei confronti delle persone fisiche residenti che non (anche se per questi si fa riferimento solamente ai redditi che sono stati prodotti nel territorio dello stato), ma riguarda anche società ed enti assimilati.

Per quanto concerne il concetto di residenza, è prevista una procedura semplificata ai sensi della legge 71/2013 purché vengano soddisfatti alcuni requisiti: acquisto di un immobile a San Marino per un importo pari o superiore a euro 300.000, assunzione con contratto a tempo indeterminato almeno cinque persone che sono iscritte nelle liste di avviamento al lavoro, stipula di una polizza sanitaria per ogni richiedente la residenza del valore di 30.000 € per i primi 24 mesi.

Ai sensi dell’articolo 16 della legge citata possono fare richiesta per: ”….accedere al regime semplificato per l’ottenimento della residenza nel territorio della Repubblica nei casi previsti all’articolo 16, comma 3, della Legge 28 giugno 2010 n. 118: a) per l’imprenditore o gli imprenditori; b) per un determinato numero di figure dirigenziali e/o ad alto grado di competenza tecnica e professionale; c) per un determinato numero di ricercatori necessari all’avvio di specifici progetti dell’azienda in materia di ricerca e sviluppo; d) per i famigliari conviventi dei soggetti risultanti dallo stato di famiglia, di cui alle precedenti lettere a), b) e c)”.

Inoltre, successivamente sono stati individuate altre due tipologie di residenza, quella elettiva e quella economica. La prima, ai sensi della legge 94/2017, è concessa se sono sussistenti determinati requisiti “…a) acquisto a titolo oneroso per il prezzo non inferiore ad euro 500.000,00 di fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare e che anteriormente alla data del 31 maggio 2017 risulti già ultimato, da ristrutturare o allo stato grezzo. L’abitazione può essere anche il risultato dell’accorpamento di più unità immobiliari. Ai fini del calcolo del predetto importo, oltre al prezzo di acquisto, possono essere computate, per un importo non superiore ad euro 150.000,00:o deposito infruttifero e vincolato per la durata di 10 anni non inferiore ad euro 600.000,00 in titoli emessi dallo Stato sammarinese o in un fondo appositamente istituito dall’Ecc.ma Camera”. È possibile concedere 50 residenze elettive durante l’anno.

Invece, relativamente alla residenza economica, la legge 115/2017 prevede: “hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostative indicate all’articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni. 2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51% del capitale sociale. …. 3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l’impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali: a) nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro; b) nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno n. 3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro”. Pure in tal caso il numero di concessione della residenza economica è pari a 50 e la suddetta residenza si estende anche al coniuge/convivente e ai figli minori di anni 25 a carico o disabili.

Le aliquote d’imposta predisposte per la tassazione delle persone fisiche va da un 9 % per i redditi fino a 10.000,oo euro fino ad un 35 % per quelli superiori a 80.000,oo euro, e precisamente:

- fino a 10.000,00 euro aliquota d’imposta del 9%;

- da 10.000,01 euro a 18.000,00 euro aliquota d’imposta del 13%;

- da 18.000,01 euro a 28.000,00 euro aliquota d’imposta del 17%;

- da 28.000,01 euro a 38.000,00 euro aliquota d’imposta del 21%;

- da 38.000,01 euro a 50.000,00 euro aliquota d’imposta del 25%;

- da 50.000,01 euro a 65.000,00 euro aliquota d’imposta del 28%;

- da 65.000,01 euro a 80.000,00 euro aliquota d’imposta del 31%;

- oltre a 80.000,00 euro aliquota d’imposta del 35%.

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Per quanto riguarda la tassazione delle imprese, in seguito sempre all'intervento legislativo del 2013, è stata disposta la detassazione degli utili investiti alle imprese, sempre che nel momento dell’investimento nel progetto: abbiano almeno 5 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato di cui un minimo di tre residenti o cittadini di San Marino; investono sull’avanzamento tecnologico, sull’ampliamento immobiliare e mirano ad aumentare l’occupazione. A tal proposito l'articolo 75 della legge detta così recita: “I benefici di cui al Capo I e II del presente Titolo sono fra loro cumulabili, tuttavia, per ogni esercizio fiscale, l’ammontare degli abbattimenti non può eccedere la misura del 80% del reddito imponibile”.

L'imposta generale sui redditi per le persone giuridiche è determinata applicando l’aliquota proporzionale nella misura del 17% al reddito imponibile.

L'articolo 73 prevede degli incentivi così sostenendo: “Alle nuove attività d’impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato attività economica nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e che versano in stato di non occupazione, sono riconosciuti i seguenti benefici: a) esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza; b) per i primi tre anni di esercizio dell’attività esenzione del pagamento della tassa annuale di licenza; c) per i primi sei anni di esercizio dell’attività esenzione fiscale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo pari al 50%; d) credito d’imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato“. Inoltre, sono previsti anche incentivi per imprese start up ad alta tecnologia.

Inoltre, il sistema fiscale di San Marino non prevede l'Iva, bensì un'imposta monofase sulle importazioni, avente lo stesso effetto. La differenza sta che quest'ultima grava solamente al momento dell’introduzione dei beni/servizi connessi nel territorio sammarinese da parte dell’operatore economico ed è del 17%. Nel 2013 è stata prevista la sostituzione dell'imposta monofase con un'imposta generale sui consumi (IGC), ai sensi della legge 174/2013.

Questi sono alcuni aspetti del regime fiscale della Repubblica di San Marino, ma sono tante le altre cose da analizzare ed in un solo articolo risulta piuttosto difficile poter studiare una tematica così ampia. Pertanto, se ancora qualche dubbio permane ti consiglio di contattare un professionista. Infatti, il consulente, osservando il tuo caso specifico potrà consigliarti sul percorso da seguire e verificherà anche la possibilità di poter ottenere qualche vantaggio fiscale nel momento in cui dovessi decidere di aprire un’attività a San Marino. Pertanto, solo una visione chiara e completa della tua situazione ti consentirà di poter procedere in modo corretto, di prendere la decisione giusta e fare le opportune valutazioni.

 

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