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E-commerce: disciplina IVA

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E-commerce: disciplina IVA

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Uno degli aspetti più problematici per quanto riguarda l'e-commerce riguarda l'applicazione dell'Iva, principale tassazione sui consumi. Difatti, un aspetto derivante dall'ampliarsi delle attività di vendita on line, è collegato al luogo in cui i contribuenti devono adempiere agli obblighi Iva per non incorrere in eventuali sanzioni. Del resto, capita spesso che quando si vende un bene on line il Paese di residenza del venditore è differente da quello dell'acquirente. L'attività di e-commerce rappresenta certamente un'attività che, svolgendosi mediante il canale telematico, riveste un ruolo di fondamentale supporto all'attività commerciale. In questo articolo affronteremo la parte fiscale dell'e-commerce e cercheremo di sciogliere il nodo problematico circa il criterio di territorialità Iva. Innanzittutto, è fondamentale iniziare con alcune precisazioni che risultano fondamentali per l'inquadramento dell'Iva in tale ambito. Esistono differenti tipologie di e-commerce, e precisamente: commercio elettronico diretto (la consegna del prodotto, software, musica, libri, ecc., avviene attraverso il sito); commercio elettronico indiretto (la consegna del prodotto (viaggi, soggiorni, biglietti ecc.) avviene fuori del sito; business to consumer (in sigla, BtoC) (la transazione avviene tra un operatore ed un consumatore finale, la vendita di un pacchetto turistico da parte del tour operator al cliente); business to business (in sigla, BtoB) (la vendita avviene tra due operatori (per esempio, un albergatore vende le sue camere a un agente di viaggio che le include in un pacchetto turistico).

Nel commercio elettronico indiretto, l'uso di internet consente di facilitare la vendita di beni materiali e il relativo pagamento, mentre la consegna si effettua con i tradizionali e ordinari metodi. Le operazioni di commercio elettronico indiretto possono essere ricondotte alla fattispecie delle vendite per corrispondenza. Difatti, in questo caso, in merito al regime iva, si segue il regime di tassazione previsto nel Paese del committente. Inoltre, se si tratta di operazioni extracomunitarie, si applica la tassazione nel Paese di destinazione della merce; in ambito intracomunitario bisogna distinguere tra operazioni B2B e B2C. Nel primo caso, la cessione sarà rilevante, nel paese di destinazione del bene e l’imposta sarà assolta attraverso il reverse charge; nel secondo caso con cessioni di beni effettuate da soggetti stabiliti in Italia nei confronti di privati residenti in altri Paesi membri, si applica l'iva italiana, a meno che l’ammontare delle vendite a distanza effettuate nell'altro Stato membro sia inferiore a una specifica soglia stabilita dallo Stato di destinazione dei beni.

Per quanto riguarda il commercio elettronico diretto, tutte le fase di vendita vengono svolte mediante il canale web. In questo caso, in merito alla modalità del regime Iva bisogna distinguere tra operazioni B2B e operazioni B2C, in quanto le operazioni sono assoggettate ad Iva nel Paese del committente a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito. Difatti, l’articolo 7–sexies, comma 1, lettere f) e g) del D.P.R. 633/1972, dispone che sono territorialmente rilevanti in Italia:"le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;][g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea". Per quanto concerne l'aspetto procedurale, l'applicazione dell’Iva è differenziata a seconda dello status del committente. Nel caso di operazioni B2B, si applica la tassazione nello Stato del committente che provvederà ad assolvere l’imposta tramite il meccanismo del reverse charge; mentre, per quelle “B2C”, potranno verificarsi queste situazioni: il prestatore deve identificarsi nello Stato estero; si applicha lo speciale regime “,che consente a chi vende un servizio a clienti residenti in altri Stati di registrarsi presso un’unica autorità e, così non occorre identificarsi presso tutti gli Stati membri verso i quali vengono effettuate le vendite. Relativamente al momento impositivo, nelle operazioni di e-commerce diretto, si fa riferimento all’atto del pagamento.

La direttiva n. 2017/2455/UE, ha previsto delle modifiche che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021, relative alla condizione del trasporto dei beni nel Paese di destinazione e il sistema applicativo dell’imposta basato sulla soglia vigente nel singolo Paese di consumo. In riferimento alle cessioni B2C in ambito comunitario le novità saranno: si applicherà il criterio generale per le operazioni di e-commercio indirette che saranno territorialmente rilevanti nel Paese di destinazione dei beni; sarà introdotta una soglia unica di € 10.000,00,  al di sotto della quale le operazioni saranno rilevanti ai fini Iva nel Paese del cedente; se la citata soglia viene superata allora troverà applicazione il detto criterio generale; i cedenti potranno optare per la citata procedura semplificata MOSS (Mini One Stop Shop).

Infine il decreto crescita all'articolo 13 dispone che:" «il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati: a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica; b) il numero totale delle unità vendute in Italia; c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita». Il comma 3 della norma in commento stabilisce che «Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore».

Per chiarire alcuni aspetti dell'ambito di applicazione del sopra detto articolo è intervenuta  l'Agenzia delle Entrate, mendiante la circolare numero 13 del 1° giugno 2020, la quale ha precisato:"... In particolare, per “vendite a distanza” s’intendono le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni) e le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi)... I soggetti passivi stabiliti tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’articolo 13 del Decreto Crescita sono da individuarsi nei soggetti passivi IVA, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori d’imposta... Invece, la locuzione “soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato” ricomprende sia i gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che i gestori (non stabiliti) che realizzano le predette operazioni. Per questi ultimi (soggetti non stabiliti che svolgono operazioni territorialmente rilevanti), ove privi di stabile organizzazione, al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13 comma 1, del Decreto Crescita è necessaria l’identificazione diretta, ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972... Per quanto concerne l’ambito oggettivo, l’obbligo di comunicazione riguarda due tipologie di dati: 1) i dati che afferiscono alle cessioni aventi ad oggetto qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza, di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto Crescita; 2) i dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop indicati dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12. i soggetti passivi trasmettano all’Agenzia delle entrate, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell’art. 13 del Decreto Crescita, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento: a) la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente9 , l’indirizzo di posta elettronica; b) il numero totale delle unità vendute in Italia; c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro".

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Ho provato ha fornirti qualche informazione circa la disciplina Iva, ma sono tanti gli aspetti da considerare anche alla luce delle recenti modifiche. Quindi, se sei entrato da poco nel mondo dell'e-commerce o se è tua intenzione iniziare a percorrere tale strada, ti consiglio di non fare tutto da solo, vista la complessità della materia e di consultare un esperto del settore.

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