Stampa questa pagina

VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI ALL'EREDE. NULLI GLI ATTI E LA NOTIFICA. RIFORMATA LA SENTENZA IMPUGNATA.

Scritto da
Vota l'articolo!
(1 Voto)

Estratto: “La notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento del decesso del contribuente sia, comunque, noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art.156, comma 3, c. p. c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti di tutti gli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d. P.R. n. 600 del 1973, presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o denunciare - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Sentenza del 20/01/2020 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia Sezione/Collegio 5

Avverso la sentenza n. 1467.10.2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che accoglieva parzialmente, limitatamente alle sanzioni irrogate, il ricorso presentato dalla Sig.ra L. M., nella qualità di erede del Sig. A. A. M., contro l'Agenzia delle Entrate di Catania per l'annullamento di avviso di accertamento IIDD. anno 2003, proponeva, in data 13.4.2015, appello la parte contribuente lamentando carenza di motivazione della sentenza e ribadendo quanto già espresso in merito all'applicazione dell'art. 65 del d.p.r. n. 600/73 e insistendo, quindi, sull'illegittimità dell'atto impugnato.

Chiede, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità dell'opposto accertamento.

L'Uffìcio, in data 5.11.2015, deposita controdeduzioni confutando i motivi di appello per cui chiede il rigetto dell'impugnazione proposta e la conferma della sentenza impugnata.

IL COLLEGIO OSSERVA

che l'impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

All'uopo, si rileva che, dall'esame degli atti, si evincono le ragioni della parte contribuente che insiste, ai fini della illegittimità dell'atto impositivo impugnato, sulle irregolare notifica dello stesso poiché l'Amministrazione avrebbe, comunque, dovuto notificare il provvedimento agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuiusm, mentre è stato indirizzato al defunto.

Invero, in tema di notifica degli atti tributari agli eredi, il procedimento notificatorio da adottarsi in assenza della prescritta comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale non costituisce un mero dato formale, ma è causa di nullità assoluta e insanabile laddove non rispettato, in quanto incide su un rapporto tributario relativo a un soggetto non più esistente.

La notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento del decesso del contribuente sia, comunque, noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art.156, comma 3, c. p. c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti di tutti gli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d. P.R. n. 600 del 1973, presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente;

tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso, presuppone, quindi, che 1'Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente.

Nel caso specifico, tale notizia è stata dall'Amministrazione comunque acquisita con la dichiarazione di successione presentata dagli eredi e, atteso che l'avviso impugnato, intestato al de cuius, fu notificato dopo la morte dello stesso al coniuge superstite, e non agli eredi impersonalmente e collettivamente, non si può che rilevare la nullità della notifica.

Sussistono giusti motivi, per la particolarità del caso trattato, per la compensazione delle spese di giudizio.

                                                         P.Q.M.

LaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in accoglimentodell'appello della contribuente e in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso originario. Spese compensate.

Così deciso in Catania, addì 12 dicembre 2019.

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 863 volte
DLP

Related items