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“CARTA INTESTATA”, “LOGO”,  “INDIRIZZI TELEMATICI E CIVICI” RISULTANTI DA P.V.C. : SECONDO I GIUDICI NON RAPPRESENTANO ELEMENTI SINTOMATICI DELLA FORMAZIONE POSTUMA E ARTEFATTA DEI DOCUMENTI DI SUPPORTO. RIGETTATO IL RICORSO DEL FISCO.

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Estratto: “Nella fattispecie, pur senza assumere una sorta di "inerenza presuntiva" e ribadito il meccanismo dell'onere probatorio, gli accordi infragruppo appaiono sussistenti sulla base della documentazione societaria, tra cui i verbali di organi sociali, rispetto ai quali i fondati dubbi sulla (parziale) documentazione postuma non risultano decisivi. I documenti artefatti o postumi, di rilevanza interna, non valgono ad avvalorare la fittizietà di servizi di supporto la cui esistenza risulti da documenti contabili e/o societari di data certa. D'altra parte, l'effettiva utilità ritratta dalla controllata è desumibile dalla attività di assistenza e coordinamento effettivamente svolta dalla capogruppo”.

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Sentenza del 17/02/2020 n. 189 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana Sezione/Collegio 2

MOTIVAZIONE

Con distinti ricorsi T. s.p.a. impugnava avvisi di accertamento per gli anni 200l, 2002, 2003 emessi a seguito di segnalazione della GdF Nucleo Polizia Tributaria, conseguente a p.v.c. redatto dalla GdF di Reggio Emilia nei confronti di Y. s.p.a. capogruppo della T..Negli avvisi di accertamento era contestata la illegittima registrazione e deduzione di costi per prestazioni di servizio insufficientemente documentati: Y. addebitava costi per attività di assistenza e coordinamento svolta a favore delle consociate con prezzo forfettario stabilito dello 0,5% commisurato al fatturato annuo conseguito dalle singole beneficiarie. La relativa documentazione appariva, sulla base di vari elementi, di formazione postuma.La ricorrente eccepiva la violazione del contraddittorio, per non essere stato il p.v.c. all'origine della segnalazione redatto nei confronti della T. per non essere stata la stessa T. messa in grado di validamente difendersi; richiamava le decisioni della CTP Reggio Emilia n. 487/l/2007 e n. 488/l/2007 favorevoli a società del gruppo Y. in merito alla stessa contestazione; nel merito deduceva la regolarità della documentazione, di cui soltanto una parte, non decisiva al fine di causa, era stata predisposta successivamente in sede di riordino della documentazione interna, nonché la legittimità e congruenza dei costi infragruppo.L'Ufficio controdeduceva a sostegno della correttezza del proprio operato.Con sentenza n. 27/19/2009 la CTP Firenze accoglieva i ricorsi, con spese compensate.Disattendeva l'eccezione preliminare, argomentando che, pur non essendo stato notificato il p.v.c. alla ricorrente, le allegazioni all'avviso di accertamento non avevano violato il diritto di difesa. Nel merito, motivava che "il diritto ad addebitare le prestazioni (poi contestate dall'Ufficio), anche se in misura forfettaria, è fondato e lecito in quanto, nell'attuale ordinamento tributario, non esistono norme specifiche antielusione che impongano particolari criteri per la commisurazione dei servizi prestati nell'ambito di un gruppo di imprese, purché residenti nel territorio dello Stato".Proseguiva argomentando che la holding Y. dal suo sorgere aveva svolto attività di coordinamento e assistenza alle controllate: "In un primo tempo, come risulta dai bilanci antecedenti il 1994, l'addebito veniva effettuato in via analitica, addebitando di volta in volta le singole prestazioni. In seguito, anche previa richiesta di illustri pareri circa la possibilità di optare per una determinazione forfettaria di tale corrispettivo, hanno fatto seguito delibere regolarmente riportate sui libri obbligatori bollati e vidimati intorno all'effettuazione di tali attività ed alla determinazione del corrispettivo medesimo. Tali delibere risultano ripetute ogni anno dagli organi societari ed in sede di bilancio di esercizio annuale risulta evidenziata tale attività, con ampia indicazione nella Nota Integrativa e/o nella Relazione sulla gestione. Sia i bilanci che le relazioni sono certificati da società di revisione indipendente nonché attestati dal Collegio Sindacale. Tutta la documentazione, come il Collegio ha modo di valutare, con data certa. Aggiungasi a queste le prestazioni effettuate a Y. da terzi per l'assistenza al Gruppo come da contratti, regolarmente posti in essere, che risultano per tabulas. Oltre a detti elementi, assolutamente insindacabili, di natura formale, questo Giudice perviene alla constatazione, previa disamina degli atti, della certezza, precisione e concordanza delle prestazioni di coordinamento e di assistenza" (...) "Per tabulas risulta, inoltre, che la Direzione Regionale delle Entrate di Bologna effettuò una verifica (per gli anni 1995-1996) alla partecipata S. e, sul caso specifico, non ha rilevato eccezioni, pur citando tale attività, come da PVC notificato 01/10/1997. Da una attenta lettura del PVC della G.d.F., emerge quanto i militari hanno evidenziato (testualmente): che l'attività di assistenza e coordinamento viene regolarmente svolta anche nei confronti della E. e C.; che in ragione di ciò, essendo E. e C. inserite nel contesto di un gruppo di imprese che opera secondo determinate scelte strategiche effettuate dalla holding (capogruppo controllante), sfruttando appieno le sinergie del gruppo medesimo, è di naturale evidenza che le stesse ottengano dei vantaggi senza, tuttavia, subire l'addebito del "quantum" che, a parità di condizioni, subiscono le altre consociate. Affermazione (dei militari) che conferma ulteriormente la effettiva e concreta attività di assistenza e coordinamento della capogruppo Y. alle sue associate con diritto/obbligo all'addebito. Militari che ebbero a prendere atto, siglandola, di documentazione (relativa alle prestazioni contestate) predisposta con certezza nei periodi di competenza".La sentenza rilevava che l'addebito non dava luogo, nel complesso, ad alcuna utilità fiscale, come si ricavava dal fatto che nel 2003-2004 le controllate T. s.p.a e A. s.r.l. avevano chiuso gli esercizi in perdita e tuttavia "dette società hanno subito l'addebito dello 0,5% da parte della capogruppo per le prestazioni rese. Prestazioni sulle quali furono versate, specularmente, le relative imposte".La sentenza negava quindi valenza concludente alla documentazione assunta, in via presuntiva, per disconoscere la legittimità degli addebiti. Rilevava trattarsi per lo più di lettere infragruppo per attività di riunioni: "Che tali riunioni fra addetti venissero effettuate periodicamente è richiamato dal verbale del C.d.A. di Y. del 30/05/1990 riportato sui libri obbligatori ed avente data certa.Documentazione avente natura non commerciale; documentazione, pertanto, alla quale non può essere riconosciuta l'efficacia probatoria delle lettere commerciali perché solo queste ultime, in forza dell'art. 2709 c.c., fanno prova contro l'imprenditore, dando luogo ad una presunzione semplice. Tale documentazione (interna) non soggiace all'obbligo della tenuta e conservazione ex art. 2214 c.c., perché non è scrittura contabile".La sentenza riconosceva dunque le prestazioni eseguite e l'attività svolta da Y., "il cui corrispettivo può essere, del tutto legittimamente, determinato anche in misura forfettaria".Quanto, poi, al mancato addebito a favore di E. s.p.a. e C. s.p.a., si riteneva dimostrato trattarsi di società aventi caratteristiche particolari, partecipate con piena autonomia e senza che Y. effettuasse servizi connessi ad attività di coordinamento.Quanto al transfer pricing, la sentenza lo riteneva inapplicabile nella fattispecie, "in quanto Y. e le controllate sono società di diritto italiano e non usufruenti di alcuna agevolazione fiscale o aliquote impositive ridotte ".In merito alla fatturazione di prestazioni effettuate da professionisti alle singole società, motivava che "dagli atti risulta evidente come esse prestazioni appaiano diverse e distinte da quelle effettuate dalla controllante Y. S.p.A., rientrando a pieno titolo nella sfera dei apporti privati".In conclusione, la CTP riteneva che la complessiva attività dovesse essere valutata nell'ambito del gruppo a cui fa riferimento, con complementarietà delle attività realizzate dalle diverse società e con coordinamento della capogruppo, nel quale i costi di impresa sono armonizzati in funzione di un miglior risultato economico.Avverso la predetta sentenza della CTP proponeva appello l'Ufficio, chiedendone la riforma.L'appellante richiamava in fatto la documentazione rinvenuta in sede di p.v.c. relativa alla attività di coordinamento, rilevando la genericità delle indicazioni sulle fatture registrate in contabilità circa le pretese prestazioni di assistenza, nonché rimarcando elementi (carta intestata, logo e indirizzi telematici e civici) sintomatici della formazione postuma e artefatta dei documenti di supporto, essendone peraltro inverosimile una loro redazione alla stregua di un riordino in epoca successiva del contenuto di "brogliacci" anteriori. In diritto, argomentava circa l'errata applicazione dell'art. 109 TUIR, difettando nella fattispecie i requisiti di certezza, determinabilità, congruità e inerenza, la cui dimostrazione era onere della contribuente.

Sosteneva altresì la incongruenza delle motivazioni della sentenza di primo grado, laddove non aveva adeguatamente rilevato, nei costi riaddebitati, la difformità di trattamento rispetto ad altre società del gruppo, nonché laddove non aveva colto i vantaggi economici e fiscali derivanti dal meccanismo di imputazione dei costi qui in discussione.L'appellata T. s.p.a. controdeduceva a sostegno della sentenza di primo grado, di cui chiedeva la conferma, e rilevava che la CTR Bologna Sez. Dist. Parma, con le sentenze n. 128/23/09 e n. 72/23/08 (all. in atti), decidendo su controversie riguardanti società del medesimo gruppo Y., aveva confermato le sentenze di primo grado favorevoli alle contribuenti; rilevava altresì che l'Ufficio di Bologna, in altra controversia relativa ad altra società del gruppo, aveva annullato gli avviso di accertamento in via di autotutela (all. in atti); sosteneva infine che il riordino postumo dei documenti era soltanto marginale e che la maggior parte della documentazione probatoria era rappresentata da documenti di data certa, quali i verbali di organi sociali.Veniva successivamente prodotta sentenza CTR Bologna n. 1681/1/2016 che, a seguito di annullamento con rinvio, confermava la sentenza di primo grado favorevole a S., società del gruppo; venivano altresì evocate le sentenze n. 1682 e n.1683/1/2016, affermando che nessuna di esse era stata impugnata in Cassazione.All'udienza del 11.6.2018, dato atto dell'intervenuto fallimento della T., veniva dichiarata l'interruzione del processo.L'Ufficio proponeva istanza di prosecuzione, a cui conseguiva provvedimento ex art. 43 D.lgs. n. 546/1992.

Si chiariva che la fallita T. s.p.a. aveva mutato denominazione e divenuta M. T. s.r.l.; il Curatore della stessa aveva comunicato che quel fallimento era stato chiuso con cancellazione della società; l'Ufficio aveva quindi proseguito il processo nei confronti di M. s.p.a. in fallimento, in quanto socia al l00% della M. T. s.r.l..

Il Curatore del fallimento M. s.p.a. non si è costituito.All'esito di pubblica udienza, la Commissione osserva che in materia di costi c.d. infragruppo, ove la società capofila fornisca servizi o curi direttamente attività di interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi tra le stesse, al fine di coordinare le scelte operative delle imprese formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile, è necessario che la controllata tragga dal servizio remunerato una reale utilità e che questa sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente motivata, sicché la deducibilità dei costi è subordinata alla effettività e inerenza della spesa rispetto all'attività di impresa della controllata e al vantaggio a questa derivato.Nella fattispecie, pur senza assumere una sorta di "inerenza presuntiva" e ribadito il meccanismo dell'onere probatorio, gli accordi infragruppo appaiono sussistenti sulla base della documentazione societaria, tra cui i verbali di organi sociali, rispetto ai quali i fondati dubbi sulla (parziale) documentazione postuma non risultano decisivi. I documenti artefatti o postumi, di rilevanza interna, non valgono ad avvalorare la fittizietà di servizi di supporto la cui esistenza risulti da documenti contabili e/o societari di data certa. D'altra parte, l'effettiva utilità ritratta dalla controllata è desumibile dalla attività di assistenza e coordinamento effettivamente svolta dalla capogruppo.In tal senso, non appaiono secondari gli esiti documentati delle vicende giudiziarie di altre società del gruppo, favorevoli alle contribuenti, in quanto consentono di valutare su più larga scala (sebbene in termini di libero apprezzamento non vincolante) la effettività di quel meccanismo di fornitura di servizi e ripartizione dei costi nell'ambito delle società controllate.La mancanza di riaddebito ad alcune società del gruppo (E. s.p.a. e C. s.p.a.) è stata adeguatamente spiegata con la loro particolarità di attività e di compagine sociale. Inoltre, il meccanismo dello 0,5% appare ragionevolmente dipendere dalla organizzazione di Y. e non finalizzato a realizzare una forma di c.d. tax planning, trattandosi cioè di un sistema per riaddebitare costi alle consociate, come dimostra anche il riaddebito alle società in perdita.Le motivazioni della sentenza di primo grado appaiono dunque condivisibili e pertanto l'appello dell'Ufficio deve essere respinto, con spese del grado compensate.

                                                               P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio.Spese del grado compensate.Firenze, 23.9.2019

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