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Verifica fiscale nei confronti di chi opera nell'ambito del digital marketing e distributori di prodotti via web. Possibili contestazioni

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Quali sono le contestazioni fiscali che l’Agenzia delle Entrate potrebbe avanzare nei confronti di chi opera all’interno della nuova economia digitale?

 

Operatori specializzati nel digital marketingoperanti mediante web e social network (instagram, facebook, twitter), intermediari nel food delivery, data company, cloud computing, distributori di prodotti via web e app, chi offre servizi via web che aiutano a mettere in confronti i servizi offerti da soggetti terzi (ad esempio nell'ambito della telefonia e delle forniture), sono solo alcuni esempi dei “nuovi” operatori economici, facenti parte della c.d. economia digitale.

Come già avvenuto con l’inizio di verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Amazon, Apple e altri colossi, l’attenzione dei verificatori si sposta sempre di più sul web, facendo finire sotto la lente di ingrandimento chi opera al suo interno. 

Le possibili contestazioni (così come le possibili difese) sono molteplici: esterovestizione, stabile organizzazione occulta, profit shifting”, utilizzo di servizi da parte di società estere, avanzate nei confronti di imprese operanti online / digitalmente. 

Ecco alcuni esempi: 

1) contestazioni in materia di esterovestizione o stabile organizzazione occulta. 

L’“esterovestizione” della residenza fiscale consiste, in estrema sintesi, nella localizzazione fittizia della residenza all’estero al fine di sottrarsi agli adempimenti fiscali dovuti nello Stato di residenza effettiva. 

2) utilizzo di servizi da parte di società estere. 

Il carattere altamente innovativo degli imprenditori che operano nel mondo digitale spesso giustifica la ricerca di controparti commerciali e servizi tramite lo stesso web e spesso possono essere individuati dei fornitori o prestatori di servizio privati situati in territori al di fuori dell’Unione Europea. Si pensi ai tantissimi portali (ad es. upwork.com o altri portali che permettono il contatto tra freelance e operatori commerciali) che offrono la possibilità agli utenti di prestare i propri servizi, di qualsiasi genere, ad operatori commerciali situati al di fuori dei confini nazionali e spesso europei. 

Tuttavia, la normativa fiscale italiana non tiene in considerazione le dinamiche commerciali ed operative dei soggetti economici operanti nell’era digitale, e quindi potrebbero sorgere contestazioni ai sensi dell’art. 110, comma 7, in ordine alla deducibilità dei costi sostenuti ed altri componenti negativi. 

Art. 110, comma 7, T.U. 917/1986: “7.  I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito”.  

3) contestazioni in ordine all’utilizzo di fatture oggettivamente o soggettivamente inesistenti. 

Non sembra improbabile ipotizzare vi possano essere contestazioni di inesistenza dell’operazione nonostante la prova del pagamento e magari il download o altro file acquistato. 

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