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Costo deducibile anche se non ha generato ricavi. La Commissione Tributaria Regionale conferma l’annullamento dell’avviso.

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Estratto: “quanto il concetto di inerenza (come si desume tra l'altro d alla R.M. 28 ottobre 1998, n. 158/ E) non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa, con la conseguenza che si rendono detraibili tutti i costi relativi all'attività dell'impresa e riferiti ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito d'impresa. Il principio di inerenza implica infatti che i componenti negativi, per poter essere deducibili, devono essere connessi, anche se indirettamente, alla produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare reddito d'impresa. Più precisamente quindi, l'inerenza non è legata ai ricavi dell'impresa ma all'attività da questa esercitata”.

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Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 1

Sentenza del 04/12/2018 n. 761 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data ….. L'Agenzia delle Entrate di ….. interponeva appello avverso la decisione n….. del ……. con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di ………., in accoglimento del ricorso proposto da ………… ……. avverso l'avviso di accertamento IRPEF e altro relativo all'anno 2009, aveva annullato l'anzidetto atto. A sostegno dell'appello l'Ufficio, A sostegno dell'appello l'Ufficio (si approva la correzione), nel riportarsi alle deduzioni ed eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado, e rivendicando la validità del proprio operato, evidenziava che i giudici di prima istanza erano incorsi in violazione ed erronea interpretazione della normativa di riferimento e ha chiesto la riforma della decisione impugnata. In particolare l'Agenzia delle Entrate lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del DPR 917/86 ribadendo la non deducibilità per l'anno d'imposta 2009 di alcune fatture di prestazioni di servizio, effettuate in subappalto, emesse da due imprese in regime di "reverse charge" nei confronti dell'appellato. In merito evidenziava che il contribuente non aveva provato l'esistenza di accordi commerciali e di contratti di subappalto. In proposito evidenziava infatti che i contratti esibiti successivamente l'accertamento non erano probanti in quanto privi di data certa e riteneva impossibile determinare la misura in cui le spese e i costi riportati nelle fatture potessero essere riferibili ad attività o beni da cui derivavano ricavi o altri proventi che concorrevano a formare il reddito del contribuente dell'anno in questione. Insisteva quindi perché venisse riconosciuta l'indeducibilità dei costi stessi poiché privi dei requisiti previsti per legge. Lamentava infine la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.lgs. 546/92 con riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali motivate soltanto sul principio di soccombenza senza che fossero stati indicati i gravi motivi che giustificavano una tale pronuncia. Nel costituirsi in giudizio l'appellato lamentava l'infondatezza dei motivi addotti dall'Ufficio a sostegno dell'appello, evidenziando come l'impugnata decisione fosse immune da vizi logici e giuridici e correttamente e convincentemente motivata in fatto e in diritto. All'odierna pubblica udienza le parti venivano ammesse alla discussione orale e, all'esito, sulle conclusioni rassegnate a verbale, l'appello veniva posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene che l'appello sia privo di fondamento e, come tale vada rigettato. Secondo l'Amministrazione finanziaria infatti, il concetto di inerenza sarebbe intrinsecamente connesso ai ricavi di esercizio, donde la conclusione, per cui una spesa non specificatamente relativa ai ricavi non troverebbe legittima collocazione tra i costi deducibili e allo stesso modo, non lo sarebbero anche i costi diretti in carenza di documenti giustificativi. Tale tesi non appare condivisibile in quanto il concetto di inerenza (come si desume tra l'altro d alla R.M. 28 ottobre 1998, n. 158/ E) non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa, con la conseguenza che si rendono detraibili tutti i costi relativi all'attività dell'impresa e riferiti ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito d'impresa. Il principio di inerenza implica infatti che i componenti negativi, per poter essere deducibili, devono essere connessi, anche se indirettamente, alla produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare reddito d'impresa. Più precisamente quindi, l'inerenza non è legata ai ricavi dell'impresa ma all'attività da questa esercitata. Un costo quindi assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. Corrette appaiono pertanto le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prima istanza laddove hanno ritenuto che i lavori relativi alle fatture contestate dall'Ufficio sono strettamente connessi all'attività imprenditoriale svolta dal …….. Quanto poi alla mancanza di accordi commerciali o di validi contratti di subappalto a fondamento dei lavori commissionati, non può che evidenziarsi come, nel caso dell'appalto (e del subappalto), non sia previsto nessun obbligo di forma per la conclusione del negozio con la conseguenza che lo stesso può essere concluso anche oralmente o con manifestazione tacita di volontà, e può essere provato senza limitazione, con tutti i mezzi di prova previsti dalla legge. In proposito va rammentato che la R.M. Fin. Gen. imposte dirette del 20 gennaio 1981, n. 9/2270, in materia di documentazione di spese per attività aventi carattere di occasionalità, ha sostenuto che possa considerarsi superato l'ostacolo della mancata documentazione a supporto della scrittura contabile ove esista un documento da cui risultino le generalità e l'indirizzo del venditore, la specie, la qualità ed il prezzo di acquisto della merce o della prestazione effettuata. A completamento di quanto rappresentato, non è irrilevante sottolineare che tutte le prestazioni di servizio ricevute e ritenute come non documentate sono state comunque considerate come effettive ed esistenti dall'Ufficio che non ne ha contestato l'effettiva esecuzione. Parimenti infondato appare il secondo motivo di appello riguardante la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali in ordine alla quale occorre preliminarmente chiarire che non ha una natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno ma è un'applicazione del principio di causalità, in altre parole, l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c. e, per quel che riguarda il processo tributario, dall'art. 15 del D.lgs. 546/92. La norma in parola prevede che: il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Contrariamente a quanto opinato dalla parte appellante, la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni non è richiesta per motivare la condanna alle spese della parte soccombente bensì per giustificare e limitare un eventuale loro compensazione così da spingere le parti ad un uso cosciente del proprio diritto di difesa o, meglio, di dissuadere sempre più il ricorso alla giustizia. Per gli anzidetti motivi non soltanto va confermata la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio ma va condannata l'appellante, in quanto parte soccombente, anche al pagamento delle spese di questo grado, che si liquidano come da dispositivo, in quanto non si ravvisano quelle gravi ed eccezionali ragioni che potrebbero giustificarne la compensazione in conformità con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali anche di questo grado del giudizio che liquida in € 1500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

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DLP

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