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Gli studi di settore, da soli, non sono sufficienti per giustificare l’avviso. Respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

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Estratto: “gli studi di settore, da soli, costituiscono una semplice presunzione che, priva di altri specifici e concreti elementi e riscontri, del carattere di gravità, precisione e concordanza, da soli non sono sufficienti per fornire legittimazione all'operato dell'ufficio”.

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Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 2

Sentenza del 10/01/2019 n. 70 –

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con atto depositato in data ……… l'Agenzia delle Entrate Ufficio di ……… propone appello avverso la sentenza n. …… emessa dalla CTP di ……. Trattasi di avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entate aveva accertato, a carico del sig. …… ……… esercente l'attività di "trasporto merci su strada", attraverso l'applicazione degli studi di settore maggiori ricavi per l'annualità 2008 per ? 23.847,00. Proponeva ricorso il contribuente eccependo l'illegittimità dell'atto ai sensi degli artt. 62 bis e 62 sexies del DL n. 321/93, convertito in legge n. 427/2003 in riferimento all'art. 23 della Costituzione e illegittimità del metodo accertativo per carenza dei presupposti, perché basati su una serie di elementi cui è connessa una valenza approssimativa, ma non alla effettiva capacità contributiva. In prima istanza il ricorso veniva accolto poiché i giudici di prime cure ritenevano che anche se l'Ufficio, in base alle risultanze degli studi di settore, è stato indotto ad effettuare l'accertamento, lo stesso non ha fornito elementi certi ed incontrovertibili in grado di rilevare eventuale occultamento di ricavi. Nel proporre appello l'Ufficio eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione art. 36 d.lgs 546/92 e normativa di riferimento, difatti lo stesso sostiene che i primi giudici hanno aderito acriticamente alle eccezioni sollevate dal ricorrente che non ha fornito però alcuna prova concreta di quanto affermato. L'appellante ufficio ribadisce che tra le presunzioni che hanno rafforzato l'attendibilità dello studio di settore sono da annoverare le incongruenze nel tempo dei ricavi dichiarati, difatti nei vari anni considerati il contribuente ha dichiarato costantemente perdite d'esercizio e redditi irrisori; pertanto è legittimo ritenere che avendo il contribuente operato costantemente in condizioni di antieconomicità, lo stesso ha dovuto attingere a risorse finanziarie non dichiarate. Inoltre l'A.F. sostiene che le giustificazioni addotte dal contribuente non possono essere prese in considerazione, poiché non è pensabile che un imprenditore che svolge un'attività multipla e che impieghi beni strumentali per un valore di € 403.237,00 possa svolgere la propria attività solo nel comune di ……; cosi come non è pensabile che per svolgere il lavoro in un piccolo paese dell'entroterra sostenga costi per l'acquisto di materie prime, per la produzione di servizi e altri costi per servizi e per lavoro dipendente il cui ammontare complessivo è pari ad € 212.661,00. L'Ufficio quindi ribadisce che l'onere della prova in ordine al perché di scelte che non sono in linea con i criteri di gestione economica dell'attività è a carico del contribuente, mentre quest'ultimo si è limitato a criticare l'applicabilità degli studi di settore senza fornire elementi di prova. Per questi motivi l'Ufficio chiede l'accoglimento dell'atto di appello. Di contro la parte nel presentare controdeduzioni ribadisce che relativamente agli elementi di spesa i beni posseduti fossero in comproprietà della moglie e che questi erano costituiti da una stalla dove la stessa esercita l'attività agricola, da un locale in costruzione i cui lavori sono fermi dal 2001, da un locale in ristrutturazioni anche qui con lavori fermi dal 2007 e da un'autovettura utilizzata dalla figlia regolarmente assunta nell'impresa con un proprio reddito. La parte sostiene che lo studio di settore è l'espressione di un calcolo statistico non neutrale e non può essere utilizzato come strumento unico per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica, pertanto l'ufficio è tenuto a corroborare le risultanze fornendo elementi certi ed incontrovertibili in grado di rilevare eventualmente occultamenti gravi. Per questi motivi chiede la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione. Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento. Questa Commissione, fa notare che come stabilito più volte da questo Collegio, gli studi di settore ''da soli, costituiscono una semplice presunzione che, priva di altri specifici e concreti elementi e riscontri, del carattere di gravità, precisione e concordanza, da soli non sono sufficienti per fornire legittimazione all'operato dell'ufficio. La Corte di Cassazione ha confermato per l'Amministrazione Finanziaria la possibilità di utilizzare ai fini della rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti le procedure di accertamento standardizzato, mediante applicazione di studi di settore, asserendo che la procedura accertativa basata sull'applicazione di tale metodo costituisce un sistema di presunzioni semplici. Tali presunzioni affinché possano assurgere a presunzioni qualificate necessitano di essere integrate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, che peraltro non si realizzano automaticamente con il mero scostamento tra l'ammontare dei ricavi dichiarati rispetto agli standard considerati. Né gli studi di settore da soli possono rispecchiare la gestione di qualsiasi piccolo imprenditore in qualsiasi situazione ambientale ed economica operi. A parere di questo Collegio l'Ufficio non ha tenuto nella giusta considerazione la zona dove è dislocata l'attività né il fatto che si tratti di un'attività che può essere soggetta a periodi di sospensione più o meno brevi trovandosi in un piccolo centro. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese liquidate in € 700,00 oltre accessori se dovuti.

 

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