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Cassazione: la sentenza passata in giudicato che ha escluso l’applicabilità dello studio di settore per causa persistente vale anche per l’accertamento relativo ad altro anno. Accolto il ricorso del contribuente.

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Estratto: “va preso atto che con detta decisione irrevocabile si è sancito che i lavori de quibus (…) erano ancora causa fattuale idonea ad integrare l'esclusione dell'applicabilità dello studio di settore (…). In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno formulata con la memoria della ricorrente, decidendo sul ricorso ed essendone comunque preclusi ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata ed accolto il ricorso originario della società contribuente

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 1364 del 18 gennaio 2019

Rilevato che:

Con sentenza n. 37/42/11, depositata il 02/03/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l'appello principale proposto da XXX srl e dichiarava inammissibile quello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 324/12/09 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento per IVA, IRPEG, IRAP 2003. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che non aveva fondamento l'eccezione difensiva - proposta in via principale dalla contribuente appellante - di non applicabilità, secondo la previsione normativa di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 146 del 1998, della metodologia accertativa basata sullo scostamento del "dichiarato" dalle risultanze dello studio di settore in considerazione del fatto che nell'annualità fiscale de qua non si era trovata "in un periodo di normale svolgimento dell'attività" e ciò a causa di lavori di ristrutturazione riguardanti l'intero ed unico immobile di proprietà, quale destinato, secondo l'oggetto societario, alla locazione a terzi. Il giudice tributario di appello suffragava tale statuizione affermando che le prove documentali offerte dalla contribuente a sostegno di detta eccezione meritale non inducevano ad escludere che i suddetti lavori non avessero riguardato l'intero immobile e che quindi parte di esso non fosse stato effettivamente destinato alla locazione ed avesse quindi prodotto i conseguenti ricavi, essendo stati comunque dichiarati da XXX per l'anno fiscale de quo componenti positivi ammontanti ad euro 532.484. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo 2 motivi. Resiste con controricorso l'agenzia fiscale.

Successivamente la ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione/falsa applicazione dell'art. 10, comma 4, legge n. 146/1998, poiché la CTR ha escluso che nell'annualità oggetto dell'atto impositivo impugnato ricorresse la causa di non applicazione dello studio di settore prevista da detta disposizione legislativa in caso di "periodo di non normale svolgimento dell'attività". Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'omessa/insufficiente motivazione in relazione alle sue allegazioni fattuali e probatorie (documentali) di detta circostanza impeditiva della metodologia accertativa utilizzata dall'agenzia fiscale. Rispetto all'esame di tali censure è pregiudiziale l'esame dell'eccezione di giudicato esterno formulata nella memoria della ricorrente depositata ex art. 378, cod. proc. civ. Con essa la contribuente intende far valere, appunto in senso preclusivo, l'accertamento fattuale contenuto nella sentenza della medesima Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 44/43/12, depositata il 14 marzo 2012, in relazione all’atto impositivo, del tutto analogo a quello oggetto di questo processo, avente ad oggetto la successiva annualità fiscale 2005. In via preliminare va rilevata la piena ritualità di tale eccezione (cfr. ex plurimis Cass. n. 24531 del 18/10/2017) sia quoad tempus, essendo la sentenza in questione passata in giudicato dopo quella impugnata in questo giudizio e non avendo potuto dunque essa formare oggetto di discussione, quale giudicato esterno preclusivo, in quel grado di appello, sia quoad modus, risultando tale giudicato, pacificamente formatosi successivamente alla proposizione del ricorso in esame, attestato nelle forme di legge sulla copia della sentenza stessa depositata in allegato alla memoria ex art. 378, cod. proc. civ. dalla ricorrente. Ciò posto, l'eccezione è fondata.

Con la sentenza n. 44/43/12, la CTR lombarda in relazione all'anno 2005 ha infatti, irrevocabilmente, accertato che XXX srl si trovava in un periodo di "non normale svolgimento" della propria attività, proprio a causa degli stessi lavori di ristrutturazione dell'immobile, unico, in sua proprietà, come autorizzati con provvedimento in data 12 giugno 2002, con termine finale per l'inizio dei lavori fissato al 12 giugno 2003 e con rilascio del certificato di agibilità in data 12 gennaio 2006. In tale decisione quindi si è puntualmente valutata l'efficacia probatoria dei documenti versati in atti, che sono esattamente gli stessi depositati ab origine in questa stessa causa. Tale "complesso circostanziale" deve peraltro considerarsi come un "evento unitario" irretrattabilmente valutato ed accertato in senso favorevole al contribuente con l'eccepito giudicato, così appunto assumendo il correlativo effetto "espansivo" preclusivo di un accertamento fattuale ulteriore in questo giudizio (cfr. Cass. Sez. U, n. 13916 del 16/06/2006 e successive conformi). In altri termini, va preso atto che con detta decisione irrevocabile si è sancito che i lavori de quibus, iniziati dopo il 2002, nel 2005 erano ancora causa fattuale idonea ad integrare l'esclusione dell'applicabilità dello studio di settore ex art. 10, comma 4, legge 146/1998, in quanto riguardanti l'intero unico immobile di proprietà della contribuente verificata, sicchè a fortiori lo devono considerarsi anche in relazione all'annualità fiscale, precedente, oggetto dell'atto impositivo impugnato in questo processo. Né può limitarsi tale effetto di ultrattività dell'eccepito giudicato esterno rispetto all'IVA pure oggetto di ripresa (v. Cass. n. 9710 del 19/04/2018), posto che non vi è alcun profilo di contrasto ipotizzabile rispetto alla normativa/giurisprudenza unionale, trattandosi di una modifica del volume di affari ai fini di questa imposta non direttamente conseguente al suo modulo attuativo normativo, bensì indirettamente derivante dalla metodologia accertativa analitico-induttiva di tipo parametrico ex artt. 39, primo comma, lett. D), dPR 600/1973, 62 bis, d.l. 331/1993 specificamente riguardante le imposte dirette e la relativa base imponibile. In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno formulata con la memoria della ricorrente, decidendo sul ricorso ed essendone comunque preclusi ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata ed accolto il ricorso originario della società contribuente. Tenuto conto dell'alterno esito delle fasi processuali e che la ragione giuridica di definizione della causa è sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità, le spese della lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso e sul merito della causa, accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Roma, 18 dicembre 2018

 

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