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Per dimostrare l’infondatezza dell’avviso di accertamento, che aveva rideterminato il reddito con metodologia sintetica, ben rileva il bonifico bancario effettuato da un parente. Accolto il ricorso del contribuente.

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Estratto: “Censura la sentenza impugnata per avere la CTR negato rilievo al contributo di € 35.000,00 versato dal suocero mediante bonifico bancario sulla base dell'erroneo presupposto che la contribuente fosse tenuta a dimostrare l'effettivo impiego della somma per il sostenimento delle spese nell'anno di imposta in considerazione. Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione al ricorso per cassazione — fissato per l'odierna camera di consiglio — relativo ad altra pronuncia emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria in relazione ad avviso di accertamento per l'anno di imposta 2007, in considerazione dei profili di ordine processuale che investono esclusivamente il ricorso relativo al suddetto anno di imposta. Il ricorso è fondato.”

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Corte di Cassazione, Sez. 6

Ordinanza n. 397 del 9 gennaio 2019

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016, osserva quanto segue: Con sentenza in data 14 aprile 2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l'appello proposto da F. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla F. contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, ufficio locale, ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, aveva rideterminato in via sintetica il reddito della contribuente relativo all'anno d'imposta 2008. Osservava la CTR — per quel che rileva in questa sede — che il contributo di f, 35.000,00, versato dal suocero della contribuente mediante bonifico bancario, non assumeva rilievo ai fini del superamento della presunzione riveniente dall'accertamento redditometrico poiché non era stato documentato l'impiego di tale somma per il sostenimento delle spese per l'anno 2008. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 14/20 novembre 2017, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate non ha svolto difese. Con l'unico motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 38 d.P.R. n. 600/73. Censura la sentenza impugnata per avere la CTR negato rilievo al contributo di € 35.000,00 versato dal suocero mediante bonifico bancario sulla base dell'erroneo presupposto che la contribuente fosse tenuta a dimostrare l'effettivo impiego della somma per il sostenimento delle spese nell'anno di imposta in considerazione. Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione al ricorso per cassazione — fissato per l'odierna camera di consiglio — relativo ad altra pronuncia emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria in relazione ad avviso di accertamento per l'anno di imposta 2007, in considerazione dei profili di ordine processuale che investono esclusivamente il ricorso relativo al suddetto anno di imposta. Il ricorso è fondato. La ratio decidendi della sentenza impugnata, invero, si fonda su di una circostanza (la mancata documentazione dell'impiego delle somme rivenienti dal bonifico bancario effettuato dal suocero in favore della contribuente per il sostenimento delle spese inerenti l'anno di imposta in considerazione) che risulta eccentrica rispetto al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, 6' comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, nella versione vigente ratione temporis, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (Cass. n. 25104/2014; in senso conforme, Cass. n. 14885/2015, Cass. n. 22944/2015, Cass. n. 22306/2018). In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2018.

 

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