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L’estensione dei termini per la presentazione dell’istanza di rimborso si applica anche se si chiede il rimborso di tributi versati prima dell’estensione. Ricorso accolto.

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Estratto: “La sentenza impugnata fa riferimento al termine di diciotto mesi previsto originariamente dall'art. 38 del D.P.R. 602/73, ignorando la sua estensione fino a quarantotto mesi disposta dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 4587 del 15 febbraio 2019

CONSIDERATO CHE

Emerge dalla sentenza impugnata che, in primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha: rigettato siccome tardiva a norma dell'art. 38 del D.P.R. 602/'73 la domanda di rimborso relativa ai versamenti effettuati per l'anno 1998; rigettato perché relativa a oneri deducibili (e non a versamenti diretti) la domanda relativa al 1999; rigettato la domanda di rimborso relativa all'anno 2000, in quanto "convalidata e l'accredito è stato effettuato in data 26/9/2008"; rigettato la domanda di rimborso relativa all'anno 2001, in quanto anche in questo caso "non si è in presenza di versamenti diretti, ma di oneri deducibili". Emerge dalla stessa sentenza che nel gravame n contribuente aveva ribadito il diritto al rimborso per gli anni 1999 e 2001 (per gli anni 1998 e 2000 si è quindi formato il giudicato), erroneamente non riportati nelle rispettive dichiarazioni e che, con riferimento all'anno 1999, aveva dedotto la decorrenza del dies a quo del termine di cui all'art. 38 D.P.R. 602/'73 dal versamento del saldo, avvenuto il 31 maggio 2000. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale ha sostanzialmente confermato la sentenza impugnata, ma con le differenti motivazioni sopra riportate.

RITENUTO CHE

Il ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 e 2, del D.P.R. 602/'73, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., nonché illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. su punti decisivi della controversia». Per quanto concerne, in particolare, la domanda di rimborso relativa ai versamenti diretti effettuati per l'anno 1999, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «in tema delle imposte sui redditi l'indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l'erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale. Pertanto, il regime speciale di decadenza previsto dalla legge d'imposta si applica anche ai casi di mero errore materiale commesso in sede di dichiarazione, con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art. 38 dpr.602/73, e perciò il termine di decadenza di diciotto mesi decorrente dal pagamento. Ove la non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere dai versamenti delle rate di acconto. (cass., 5978/06, 6895/11)». Il ricorrente ravvisa violazione di legge sostenendo che al momento dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1999, n. 133 - che all'art. 5 aveva modificato l'art. 38 del D.P.R. 602/'73, aumentando, fra l'altro, il termine di decadenza da diciotto a ventiquattro mesi - non erano ancora decorsi i diciotto mesi previsti dal testo originario, sicché del prolungamento del termine il contribuente aveva diritto di fruire. Precisa, in fatto, che i versamenti erano stati effettuati il 31 maggio e il 30 novembre 1999 (acconti), che il saldo era avvenuto il 31 maggio 2000 e che l'istanza di rimborso era stata depositata il 3 febbraio 2004.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata fa riferimento al termine di diciotto mesi previsto originariamente dall'art. 38 del D.P.R. 602/73, ignorando la sua estensione fino a quarantotto mesi disposta dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Che non si tratti di un refuso, collegato alla trasposizione della massima della sentenza 5978/2006, che applicava la disciplina pro tempore vigente, si deduce dal fatto che ignora - pur avendo esattamente riportato il principio di diritto che regola la decorrenza del dies a quo - il pagamento dell'ultima rata IRPEF del 2000 avvenuta il 31 maggio del 2000 e che quindi l'istanza per il rimborso, presentata il 3 febbraio del 2004, sarebbe stata, almeno per l'ultima rata, tempestiva. E fondato anche il secondo motivo, relativo all'insufficiente motivazione del rigetto della domanda di rimborso dei versamenti diretti effettuati nell'anno 2001. Sul punto, la sentenza fa riferimento ad una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, dalla quale deduce l'avvio del procedimento di rimborso e, sulla base di questa comunicazione, rigetta l'appello. Non è chi non veda l'insufficienza di questo dato a sostenere la decisione assunta che, da esso, avrebbe dovuto trarre anzi motivo di fondatezza; e che in rito avrebbe dovuto implicare l'accoglimento dell'impugnazione sul punto o, al più, il rinvio della decisione in attesa della documentata conclusione della procedura di rimborso e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La sentenza va quindi cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, perché verifichi se le istanze di rimborso presentate dal contribuente per il periodo d'imposta dell'anno 1999, sia per gli acconti versati nel 1999, sia per il saldo versato nel 2000, siano tempestive rispetto al termine di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/'73, come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133; e perché verifichi se l'istanza di rimborso relativa al periodo d'imposta 2000 sia stata, nel corso del giudizio, effettivamente soddisfatta o, in caso contrario, perché si pronunci sul merito della relativa impugnazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

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