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Se l’Agenzia delle Entrate è stata così negligente da aspettare fino all’ultimo momento prima di notificare l’avviso di accertamento, di prossima scadenza, non può invocare l’esistenza di particolari ragioni di urgenza. Accolto il ricorso

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Estratto: “le particolari ragioni di urgenza, che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono consistere nell'imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell'accertamento da parte dell'Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest'ultimo”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 6654 del 7 marzo 2019

RITENUTO IN FATTO

A seguito di processo verbale di constatazione rilasciato al contribuente in data 14.12.2009, l'Agenzia delle Entrate notificava in pari data a B. un avviso di rettifica del reddito dichiarato per l'anno di imposta 2004, accertando maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Lodi che lo rigettava con sentenza n.10 del 2011. Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n.68 del 19.6.2012. Contro la sentenza di appello B. propone tre motivi di ricorso per cassazione. L'Agenzia delle Entrate deposita atto con cui dichiara di costituirsi in giudizio ai fini dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Primo motivo: "art.360 n.3 cod.proc.civ. -Violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 97 Cost., 12 comma 7 legge n.212/2000, 3- 21 septies I.241/90, DPR 603/73 e 56 DPR n.633/72", con particolare riferimento alla interpretazione dell'art.12 comma 7 stabilita nella sentenza impugnata. Il motivo è fondato nei seguenti termini. Con plurime decisioni, questa Corte ha stabilito che le particolari ragioni di urgenza, che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono consistere nell'imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell'accertamento da parte dell'Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest'ultimo e non anche ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l'accertamento ovvero abbiano reso - come nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato di insolvenza - difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine. (Sez. 5, Sentenza n. 9424 del 30/04/2014; conforme Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8749 del 10/04/2018). A tale principio la C.T.R. non si è attenuta, avendo ritenuto valida giustificazione per il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art.12 comma 7 legge 27 luglio 2000 n.212, la mera circostanza che, se l'Ufficio vi avesse prestato osservanza, sarebbe incorso nella decadenza dalla facoltà di notificare l'atto di accertamento in rettifica relativo alla dichiarazione dei redditi anno 2004. Così facendo la C.T.R. si è arrestata alla considerazione del semplice dato oggettivo relativo alla prossima scadenza del termine decadenziale per la notificazione dell'avviso di accertamento, senza esaminare il profilo soggettivo della condotta dell'Ufficio, valutando se il ritardo con cui l'ente impositore ha proceduto alla notificazione dell'atto impositivo a ridosso della scadenza del termine per l'accertamento, era dipeso da colpevole negligenza dell'I'Ufficio, ovvero era giustificato da specifiche circostanze di fatto inerenti le particolari modalità con cui si era sviluppata l'attività accertativa nel caso esaminato.

2.1 motivi secondo e terzo sono assorbiti. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia perché proceda alla verifica della sussistenza o meno di "un caso particolare di motivata urgenza" per l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art.12 comma 7 legge 27 luglio 2000 n.212, attenendosi al principio di diritto sopra indicato. Alla stessa Commissione è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. Così deciso il 13.2.2019.

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