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L’Agenzia pretendeva il pagamento delle sanzioni per un giorno di ritardo. Il contribuente aveva pagato il lunedì ma il termine, affermava l’Agenzia, era scaduto domenica. I giudici annullano le sanzioni ed accolgono il ricorso del contribuente.

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Estratto: “il principio dello slittamento al primo giorno non festivo successivo ha trovato ulteriore sedimentazione, proprio in ambito tributario, in ragione dell'art. 7, comma 1, lett. h), d.l. n. 70 del 2011 (decreto "sviluppo"), norma che, per quanto soppravvenuta rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, rappresenta l'approdo confermativo della dimensione di sistema della descritta regola della proroga, che permea ciascun adempimento connesso all'obbligazione tributaria. - In definitiva, la posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonché, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria. (v. Cass. nn. 11391 del 1995; Cass. n. 10112 del 2006; Cass. n. 12998 del 2007)”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 8155 del 22 marzo 2019

RILEVATO CHE:

- K. s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania del 18 giugno 2012, di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle dogane contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che, accogliendo il ricorso della società, aveva annullato l'atto di irrogazione delle sanzioni notificatole il 15 luglio 2008 per tardivo pagamento dell'IVA differita su operazioni doganali effettuate fra il 10ved il 24 dicembre 2007.

- La CTR, aderendo alla prospettazione dell'Ufficio, ha ritenuto che il versamento dell'IVA, eseguito da K. in data 31 dicembre, anziché il giorno precedente, coincidente con una domenica, integrasse violazione del termine di cui all'art. 5, comma 3, della I. n. 213 del 2000, che, per le operazioni ricomprese nel periodo predetto, prevede che il pagamento avvenga "non oltre" il 30 dicembre del medesimo anno.

- La contribuente ha affidato il proprio ricorso per cassazione a sette motivi ed ha depositato successiva memoria.

- L'Agenzia delle dogane ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

- Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 12, comma 7, e 7, comma, 1, I. n. 212 del 2000 nonché dell'art. 3 I n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost., per avere i giudici d'appello trascurato di considerare che l'Ufficio, nell'irrogare le sanzioni, aveva omesso di fornire "la benché minima motivazione in ordine alle "osservazioni e richieste" presentate dalla Società".

- Con il secondo motivo viene lamentata la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per "motivazione apparente" della sentenza impugnata.

- Con il terzo motivo viene contestata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, dell'art. 1184 c.c., dell'art. 5, comma 3, I. n. 213 del 2000, degli artt. 1187, comma 1, e 2963, comma 3, c.c., dell'art. 6, comma 8, d.l. n. 330 del 1994, conv. dalla I. n. 473 del 1994, dell'art. 12, comma 2, disp. sulla legge in generale e del combinato disposto degli artt. 1 e 22 I. n. 468 del 1978, avendo i giudici d'appello erroneamente ritenuto non prorogabile al giorno successivo il termine per il pagamento dell'IVA fissato alla data del 30 dicembre 2007, ancorché quest'ultima coincida, come nella specie, con una domenica.

- Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 5, comma 3, I. n. 213 del 2000, degli artt. 79 e 80 del TULD, nonché dell'art. 70, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e, infine, l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia prospettato in appello e non esaminato dai giudici di seconde cure in violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Commissione tributaria regionale omesso di considerare la possibilità della contribuente di adempiere al versamento IVA fino al 31 dicembre 2007, cadendo il giorno precedente di domenica.

 

- Con il quinto motivo viene lamentata "in via subordinata rispetto al precedente mezzo" la violazione dell'art. 5, comma 3, I. n. 213 del 2000, degli artt. 79 e 80 TULD nonché dell'art. 70, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, per avere i giudici d'appello disatteso "la regola della proroga del termine per il pagamento al giorno successivo a quello festivo".

- Con il sesto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, e 10 I. n. 212 del 2000, per avere i giudici d'appello escluso che ricorressero, in ordine all'interpretazione del termine di cui all'art. 5, comma 3, I. n. 213 del 2000, "obiettive condizioni di incertezza".

- Con il settimo motivo viene contestata la violazione dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, e dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 nonché l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia prospettato in appello e non esaminato dai giudici di seconde cure, avendo la Commissione tributaria regionale trascurato di considerare che il giorno di ritardo - pur nella denegata ipotesi di correttezza dell'interpretazione perorata dall'erario - era solo uno, anziché i due ascritti alla contribuente.

- Osserva la Corte che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - che consente al giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, quand'anche se del caso logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., sez. un., n. 9636 del 2014; Cass. n. 12002 del 2014), va data precedenza all'esame del terzo motivo del ricorso, che è fondato e va accolto. - Mette in conto premettere che, nel caso di specie, il 30 dicembre (del 2007) coincideva con una domenica e che K. ha provveduto a versare l’IVA il giorno successivo.

- L'art. 5, comma 3, della I. n. 213 del 2000 (contenente "Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci"), prevede che" Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1 0al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno".

- La perentorietà è immanente a detto termine - nonostante difetti la fissazione esplicita di una decadenza - in ragione del suo correlarsi a ragioni pubblicistiche di buon andamento dell'azione amministrativa: lo scopo perseguito dalla disposizione è, invero, quello di assicurare il versamento del tributo in un termine utile ad imputarlo all'esercizio finanziario in corso. - Nondimeno, giova osservare che la proroga della scadenza di un termine, che venga a coincidere con un giorno festivo, al giorno successivo non festivo rappresenta un principio immanente nel nostro ordinamento. - Sul piano normativo, convergono in tal senso diversi addentellati di supporto, dovendo rilevarsi che: a) l'art. 1 I. n. 13 del 1962 dispone che "sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini anche se di prescrizione o di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento, od operazione, da effettuarsi presso ... le Aziende ed istituti di credito di cui al R.D. 21 marzo 1936, n. 375 ... quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, ... sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari"; b) l'art. 1187 c.c. - richiamando la previsione dell'art. 2963 c.c. (che, al comma 3, dispone: "se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo") - configura la proroga in parola quale norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale (cfr. Cass. n. 11391 del 1995; Cass. n. 10012 del 2006), anche alle obbligazioni tributarie; c) la disciplina di cui all'art. 2963 c.c. è, peraltro, specificamente richiamata in materia tributaria dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973; d) l'art. 155, commi 3 e 4, c.p.c., prevede che "i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"; e) l'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997, stabilisce che i versamenti di ritenute, imposte, contributi, ecc., contemplati dall'art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997, devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese di scadenza, precisando comunque che "se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"; f) il principio dello slittamento al primo giorno non festivo successivo ha trovato ulteriore sedimentazione, proprio in ambito tributario, in ragione dell'art. 7, comma 1, lett. h), d.l. n. 70 del 2011 (decreto "sviluppo"), norma che, per quanto soppravvenuta rispetto alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, rappresenta l'approdo confermativo della dimensione di sistema della descritta regola della proroga, che permea ciascun adempimento connesso all'obbligazione tributaria. - In definitiva, la posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonché, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria. (v. Cass. nn. 11391 del 1995; Cass. n. 10112 del 2006; Cass. n. 12998 del 2007). - Ciò premesso, deve escludersi che la locuzione "non oltre" contenuta nel 3 0 comma dell'art. 5 della I. n. 213/200 possa essere interpretata, così come sostenuto dall'Agenzia, quale deroga a detto principio. Deve infatti considerarsi, per un verso, che la deroga, anche in materia tributaria, deve essere espressa e non ricavabile in via interpretativa e, per l'altro, che l'art. l'art. 79, comma 1, TULD (cosi come riformato dall'art. 5 cit.) consente usualmente al contribuente di ottenere la concessione del pagamento differito dei tributi doganali fino ad un massimo di 90 giorni: in questa cornice, la previsione che per le sole operazioni effettuate fra il 10 ed il 24 dicembre il pagamento debba avvenire "non oltre" il 30 dicembre, risponde alla ratio di creare una restrizione del termine dilatorio di cui all'art. 79 anzidetto, al fine di evitare che il pagamento sia imputato finanziariamente all'anno successivo, e non certo all'intento di introdurre una deroga al principio del differimento al giorno successivo del termine scadente nel giorno festivo. - Ad abundantiam, giova soggiungere che, nella specie, il pagamento è stato eseguito da K. il lunedì 31 dicembre 2007, sicché la sua imputazione all'esercizio finanziario di tale anno è puntualmente avvenuta. - Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, s'impone la cassazione della sentenza impugnata, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In tema di IVA afferente le operazioni doganali compiute tra il 10 e il 24 dicembre, l'art. 5, comma 3, I. n. 213 del 2000, nel disporre che il pagamento debba avvenire "non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno", contiene un termine perentorio, che è prorogato "ipso iure" al giorno successivo, qualora la predetta data ricada in un giorno festivo". - Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l'accoglimento dell'impugnazione originariamente proposta e l'annullamento dell'atto di irrogazione delle sanzioni summenzionato. - Le spese vanno compensate con riferimento ai gradi di merito; quelle relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura espressa in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria impugnazione della contribuente e annulla l'atto di irrogazione delle sanzioni prot. 23865, notificato il 15 luglio 2008. Compensa fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l'Agenzia delle dogane a rifondere a K. s.p.a. quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7500,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Supren-ta Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2019.

 

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