Stampa questa pagina

Massime tratte da sentenze emesse nel 2018 dalle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia - parte 2

Scritto da
Vota l'articolo!
(1 Voto)

Seconda parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

166. Valore doganale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 604/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Fugacci, Estensore: Crisafulli Dazi doganali – valore doganale - Merci identiche – Prezzo – Riferimento a precedenti transazioni con lo stesso soggetto – Necessità – Sussiste. L’Autorità Doganale che non accetti il valore doganale attribuito ai beni è tenuta ad applicare i metodi sostitutivi previsti dall’art. 30 C.D.C.. Nella fattispecie, non poteva essere applicato il prezzo più alto dichiarato nel mese di riferimento per merci similari (di cui all’art. 30 comma 2 lettera b) C.D.C. e art. 151 D.A.C.) poiché trattavasi di merci identiche oggetto di pregresse o concomitanti operazioni doganali effettuate dalla stessa società importatrice, quali telefoni cellulari di medesima marca e modello: in tale ipotesi, l’art. 150, comma 4, D.A.C., nel disciplinare le modalità applicative del metodo del valore di transazione di merci identiche, afferma che è possibile riferirsi al valore di transazione di merci prodotte da un’altra persona solo quando non si trovi un valore di transazione per merci identiche prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione. (P.D.) Riferimenti normativi: Reg. CEE 2913/1992, artt. 29, 30 e 31; Reg. CEE 2454/1993; D.A.C., artt. 150 e 151; C.D.C., art. 30 167. Valore Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2277/2018 del 22 maggio 2018, Presidente: Cappabianca, Estensore: Moroni Valore in dogana – Valore della transazione – Ricostruzione. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 116 Il valore del bene cui si commisura il dazio doganale è il valore della transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’unione (art.70 Reg. UE n. 952/2013). In caso di controllo e di contestazione rispetto al valore dichiarato in dogana, ogni maggior valore attribuito deve basarsi esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili. L’utilizzo statistico della banca dati può essere utilizzato solo come parametro di controllo e non di accertamento. (F.D.T.) Riferimenti normativi: reg. UE 952/2013; CDC, artt. 32 e 33 168. Accise su alcolici Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 2547/2018 del 6 giugno 2018, Presidente: Nocerino, Estensore: Civardi Accise su vodka – Deposito fiscale – Mancata conclusione dell'esportazione – Regime sospensivo di accise – Ridotto lasso temporale delle false esportazioni – Sanzioni – Cumulo giuridico. Il garante del deposito fiscale risponde direttamente delle irregolarità nel pagamento delle accise. La strana circolazione degli alcolici in regime sospensivo deve indurre a maggior diligenza il depositario. La mancanza di adeguata documentazione relativamente alle operazioni di esportazione e la violazione delle procedure aziendali di alcuni dipendenti portano a un profilo di colpa del depositario e la conseguente responsabilità per il versamento delle accise. (G.P.V.) 169. Dazi doganali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 2582/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Ercolani Royalties – Valore in dogana – Importazione – Marchio – Controllo della qualità – Standard – Licenziatario – Licenziante – Produttore. In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore dei prodotti fabbricati in base a modelli o mediante marchi oggetto di contratti di licenza, il corrispettivo dei relativi diritti deve essere aggiunto al valore di transazione, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei predetti diritti. Nel caso di specie, il licenziatario/importatore aveva stipulato contratti di licenza per l'utilizzo di marchi e di produzione volti a garantire standard qualitativi in conformità alle direttive del Gruppo, sussistendo così le condizioni affinché le royalties debbano essere considerate ai fini della determinazione del valore delle merci in dogana. (G.P.V.) 170. Ammissione temporanea Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 120/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: Soprano, Estensore: Greco Ammissione temporanea – Circolazione in Italia di automezzo immatricolato in territorio non comunitario – Onere della prova. Per i veicoli ad uso privato immatricolati fuori dalla Comunità europea ed a nome di soggetti stabiliti fuori dalla Comunità, è prevista la possibilità di circolare nello stato in regime di ammissione temporanea e senza dover assolvere al pagamento di dazi doganali per un periodo della durata massima di 6 mesi (anche non consecutivi) decorrenti dal momento del primo ingresso. L’esonero è previsto anche se il mezzo è utilizzato da soggetto stabilito nel territorio comunitario ma solo nei seguenti casi (a) uso a titolo Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 117 occasionale o di emergenza (b) mezzo di trasporto in locazione (c) utilizzo sistematico per motivi di lavoro. Se il guidatore fornisce elementi indiziari a supporto della sussistenza della causa di esenzione e gli stessi non sono confutati dall’Agenzia delle dogane è applicabile il regime di ammissione temporanea. (F.D.T.) Riferimenti normativi: reg. CE 2453/1993, artt. 232, 233, 559,560 e 561 171. Franchigie3 Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 41/2018 del 15 maggio 2018, Presidente e Estensore: La Salvia Carburante per autotrazione – Franchigie – Serbatoio normale. La nozione di serbatoio normale da utilizzare al fine dell’attribuzione della franchigia per l’acquisto di gasolio, non va correlata all’installazione da parte del costruttore, ma piuttosto all’utilizzazione diretta del gasolio ivi contenuto ai fini dall’autotrazione e del funzionamento del sistema di refrigerazione. (F.D.T.) 172. Attività di smaltimento rifiuti Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 110/2018 del 3 aprile 2018, Presidente: Santangelo, Estensore: Boschetto Importazione rifiuti – Nascita obbligazione doganale – Sussiste. In caso di rifiuti importati e destinati allo smaltimento sul territorio nazionale al valore degli stessi (determinato sulla base dei listini della Camera di Commercio) vanno applicati dazi ed iva all’importazione indipendentemente dalla distruzione – tramite smaltimento – della merce poiché l’estinzione dell’obbligazione doganale per distruzione o perdita della merce si applica, ex articolo 124 CDU, solo nell’ipotesi di forza maggiore o caso fortuito. (F.D.T.) Riferimenti normativi: CDU, art. 124 3 La normativa doganale prevede franchigie per l’acquisto di gasolio destinato all’autotrazione contenuto nel serbatoio normale: la presenza di serbatoi aggiuntivi sui mezzi di trasporto, aumentando la capacità di rifornimento, aumenta di conseguenza la quantità di gasolio acquistabile in regime di esenzione. Con diverse sentenze i giudici della CTP di Sondrio hanno ricondotto alla nozione di serbatoio normale anche le ipotesi di serbatoi supplementari installati sul veicolo, valutando solo l’utilizzazione diretta del gasolio ivi contenuto ai fini dall’autotrazione e del funzionamento del sistema di refrigerazione. Interpretazione più restrittiva offre invece la decisione della CTR Lombardia 2310/2018 che considera l’agevolazione della franchigia applicabile solo alla quantità di carburante contenuta nel serbatoio considerato ab origine dal costruttore a nulla rilevando la presenza di serbatoi modificati, nemmeno se installati in fase precedente rispetto all’omologazione. Secondo i giudici d’appello, infatti, il riferimento alla capacità indicata dal costruttore per tutti i mezzi dello stesso tipo è l’unico elemento che consente l’equità nel trattamento agevolativo in relazione a tutti gli autotrasportatori che utilizzano il medesimo mezzo, a nulla rilevando eventuali adattamenti – anche se autorizzati ed omologati – di singoli automezzi. Trattandosi di norma di esenzione che concede la mancata assoggettabilità ad imposta in dogana del carburante acquistato oltre confine ed utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’autotrasportatore non può – secondo la CTR – che essere di stretta interpretazione e come tale va letta riferendosi solo al dato dichiarato dal costruttore. (F.D.T.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 118 173.Gasolio per autotrazione Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 227/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Petrucci, Estensore: Greco Accise su gasolio autotrazione – Noleggio autobus con conducente – Agevolazioni. L’articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE attribuisce agli stati membri la facoltà di prevedere agevolazioni fiscali per il gasolio ad uso commerciale, nel rispetto di alcuni livelli minimi comunitari. Appare legittima la scelta del legislatore italiano di non estendere le agevolazioni concesse agli esercenti attività di noleggio con conducente ma di limitare le categorie di soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione secondo un’elencazione da ritenersi tassativa (articolo 24 ter d.l. 504/1995). (F.D.T.) Riferimenti normativi: dir. 2003/96/CE, art. 7; d.l. 504/1995, art. 24ter Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 119 CATASTO 174. Rendita catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 165/2018 del 18 gennaio 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Alberti Accertamento catastale – Variazione docfa – Obbligo di motivazione. Nell’ambito della procedura DOCFA, connotata da struttura fortemente partecipativa, la motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatta attraverso l’espressione di un giudizio sul valore economico dei beni classati in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della sua legittimità, ma dell’attendibilità concreta del giudizio medesimo e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa erariale. Parte contribuente, in presenza degli esiti di una stima diretta difformi rispetto a quelli contenuti nella propria dichiarazione, può legittimamente fare ricorso alla Commissione tributaria contestando il giudizio valutativo espresso dall’Ufficio sul quale incombe pur sempre l’onere di supportare adeguatamente il maggior valore di classamento assegnato. (I.P.) 175. Rendita catastale e classamento di immobile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 378/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Salvo Catasto – Classamento di immobile a destinazione ordinaria – Abitazione di tipo signorile – Zona residenziale di prestigio – Procedura docfa – Assolvimento dell’obbligo di motivazione – Sussiste. Il classamento di un immobile urbano nella categoria A/1 - “abitazione di tipo signorile” - può avvenire, indipendentemente dalla superfice, sulla base della particolarità del contesto urbano di pregio in cui è inserito, le caratteristiche costruttive, architettoniche e tecnologiche all’avanguardia dello stesso immobile. Nell’ambito di una procedura docfa una maggiore rendita può essere attribuita sulla base di una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni soggetti a classamento, senza disattendere i dati oggettivi indicati nella dichiarazione del contribuente. L’avviso di accertamento catastale è correttamente motivato qualora contenga l’indicazione di tali dati oggettivi e della classe dell’immobile, elementi conosciuti o facilmente conoscibili al contribuente. (E.D.V.) Riferimenti normativi: d.l. 16/1993, art. 2; d.m. 701/1994 176. Incidenza terreno su rendita catastale di fabbricato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 381/2018 del 25 maggio 2017, Presidente e Estensore: Silocchi Rendita catastale – Terreno – Percentuale di incidenza. Ai fini del calcolo della rendita catastale di un fabbricato, la percentuale di incidenza del terreno su cui insiste il fabbricato deve essere stimata alla luce della realtà economica circostante. (A.Fa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 36 ss. 177. Attribuzione della rendita catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 665/2018 del 15 febbraio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Rota Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 120 Attribuzione della rendita catastale – Procedimento DOCFA – Contraddittorio preliminare. L’indicazione nella rettifica dei criteri e degli elementi tecnici catastali sono sufficienti a porre il contribuente in condizione di esercitare il suo diritto di difesa, attenendo al contraddittorio processuale la verifica della congruità del valore accertato e della categoria catastale attribuita sulla base dell'assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. equamente ripartito tra l'Ufficio ed il contribuente (Conf. Cass. n. 14103/2010). Il preventivo sopralluogo costituisce una mera facoltà per l'amministrazione finanziaria e non un obbligo di legge, come del resto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12656 del 2012, ha sostenuto che il sopralluogo non si rende necessario anche quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente. (R.S.) Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74 178. Accertamento catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1104/2018 del 14 marzo 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani Rendite catastali – Accertamento – Dati di classamento – Rideterminazione dell’Ufficio – Presupposto revisione classamento – Specifiche caratteristiche dell’immobile – Non richieste. Il presupposto della revisione del classamento consiste nella necessità di procedere al riallineamento catastale degli immobili a seguito dello scostamento di valore rispetto alla microzona comunale; in base a ciò, non viene ritenuto necessario indicare le specifiche caratteristiche dell’immobile (caratteristiche che, invece, sono richieste per altri tipi di classamento, ad esempio quello previsto dall’art. 1 comma 336 l. 311/2004), atteso che la revisione del classamento non è condizionata dalle caratteristiche tecniche dell’immobile, bensì esclusivamente dai parametri relativi alla microzona di riferimento. (G.A.G.) Riferimenti normativi: l. 662/1996, art. 3 comma 58 179. Classamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1161/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Catania, Estensore: Salvo Classamento – Motivazione dell’atto – Indizazione dei dati catastali e della classe attribuita – Difetto di motivazione – Non sussiste. L'obbligo dello motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio e dalla classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente che, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, è in grado di comprendere le ragioni della disapplicazione e/o se la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (Conf: Cass. nn. 2268/2014, 8344/2015, e 12497/2016). (M.F.) 180. Agevolazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1716/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 121 Fabbricato uso abitativo – Registro di ruralità – Caratteristiche di lusso – Accertamento. Ai fini delle agevolazioni fiscali sulla casa, la classificazione catastale prevale sui criteri dettati dal d.m. 02/08/69. Per abitazione di lusso si intende l’immobile censito nella categoria A1, A8, A9, a prescindere dell’estensione della relativa superficie. L’immobile accatastato in A3, classe 2, adoperato dall’imprenditore agricolo quale abitazione principale ed asservito all’attività di impresa, a prescindere dall’estensione della relativa superficie utile, gode dell’agevolazione della ruralità. (D.D’A.) 181. Determinazione rendita catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1983/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Alberti Rendita catastale – Determinazione di classamento di esercizi sportivi senza fine di lucro – Rilevanza dell’assenza del fine di lucro – Sussiste. In tema di determinazione di classamento e rendita catastale di impianti sportivi, assume rilevanza la circostanza di fatto che gli stessi siano gestiti con o senza fine di lucro. La normativa catastale, infatti, prevede espressamente due categorie catastali diverse proprio sulla base della finalità lucrativa o meno degli stessi: categoria C/4 per i fabbricati e locali per gli esercizi sportivi senza fine di lucro e D/6 per i fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro. È onere dell’Ufficio dimostrare le concrete e specifiche ragioni per cui ritiene sussistere o meno il fine di lucro nel caso concreto nonché le ragioni in base alle quali giustificare un diverso classamento. (A.Bo.) 182. Elemento distintivo rendita catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2302/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Rendita catastale – Categoria catastale – Determinazione – Attività svolta nell’immobile – Rilevanza – Sussiste. Nel caso di immobili della medesima tipologia e aventi caratteristiche strutturali identiche, l’elemento distintivo della categoria catastale delle case di cura ed ospedali nella presenza o meno della finalità “di lucro” dell’attività espletata all’interno del fabbricato. (L.Ca.) Riferimenti normativi: d.m. Mef 19 aprile 1994, n. 701 183. Classamento catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2436/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Rota Attività fieristica – Unità destinate all’attività istituzionale – Autonomia funzionale – Assenza – Riclassamento – Illegittimo. È illegittimo il riclassamento operato dall’ufficio dalla categoria catastale E in D di un compendio immobiliare composto principalmente da stand amovibili e attrezzature strumentali all’attività fieristica non destinati ad uso commerciale e senza autonomia funzionale e reddituale. Ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. 262/2006, l’elemento discriminante che determina la classificazione nel gruppo catastale E anziché in quello D di un padiglione fieristico è la oggettiva destinazione del compendio immobiliare, in quanto solo le attività non istituzionali, quali negozi, ristoranti etc. non possono essere classificati in categoria E, ma vanno classificate nella categoria D. (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 40 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 122 184. Classamento case di riposo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2589/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi Accertamento catastale – Immobile di proprietà di una Fondazione ONLUS – Unità immobiliare destinata a casa di riposo per anziani – Assenza del fine di lucro – Riclassificazione dell’immobile dalla categoria B alla categoria D – Non sussiste. L’unità immobiliare destinata a casa di riposo di proprietà di una fondazione ONLUS e direttamente utilizzata dallo stesso ente benefico al fine di fornire ricovero ed assistenza agli anziani, deve essere censita nella categoria catastale ordinaria B (senza fine di lucro) in luogo della categoria straordinaria D (con fine di lucro). E’ di fondamentale importanza ai fini del discrimine tra le due categorie catastali la natura giuridica del soggetto, e dunque l’assenza del fine lucrativo della Fondazione ONLUS nell’utilizzare l’immobile. L’incasso di corrispettivi da parte della Fondazione ONLUS a fronte delle prestazioni di ricovero e assistenza agli anziani dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Comuni o dai parenti dei soggetti ricoverati/ospitati non muta le caratteristiche intrinseche oggettive e tipologiche dell’immobile stesso in considerazione della riconducibilità all’attività istituzionale dell’ente. (G.Ge.) 185. Determinazione rendita catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2980/2018 del 26 giugno 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli Rendita catastale – Impianti – Autonomia funzionale. In sede di determinazione della rendita catastale di opifici ed altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale, non si computano quegli elementi - quali ad esempio gli impianti – che sono dotati di autonomia funzionale, essendo separabili e trasferibili in altro immobile, a prescindere dal mezzo di unione al suolo. (M.Le.) 186. Rideterminazione rendita catastale Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 204/2018 del 24 aprile 2018, Presidente e Estensore: De Petris Catasto – Rideterminazione rendita catastale – Immobile – Ente non commerciale – Attività socio sanitaria – Categoria B1. Per gli immobili, di proprietà di enti non commerciali, nei quali l’ente svolge attività socio assistenziale senza conseguimento di profitti, non consentito dallo statuto, essendo attività con finalità solidaristica e non lucrativa, trova applicazione la categoria catastale B1 riferita a ricoveri e ospizi, non potendo applicare la categoria catastale D4 riferita a case di cura e ospedali con fine di lucro. (V.Gu.) 187. Rendita catastale Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 72/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore Catasto – Immobili – Rendita Catastale – Determinazione – Invarianza per degrado. Lo stato di degrado dell’immobile non incide nella determinazione della rendita catastale. La rendita è difatti caratterizzata dall’invarianza nel corso del periodo di vigenza degli estimi ed è determinata già al netto delle spese di manutenzione e riparazione; la Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 123 riduzione è consentita solo in caso di errore iniziale in fase di attribuzione (erronea categoria, classe o consistenza). (G.Fe.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 124 CONTRIBUTO UNIFICATO 188.Onlus Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 213/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Zevola, Estensore: Crisafulli Contributo unificato tributario – Procedimenti giurisdizionali – Soggetto passivo – Onlus. In assenza di un’espressa previsione di esenzione, le Onlus sono tenute al pagamento del contributo unificato per le attività processuali, non essendo ammissibile una lettura combinata degli artt. 27bis della tabella B, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e 10, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da cui risulti che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) non siano tenute al pagamento del contributo unificato per gli atti prodotti in procedimenti giurisdizionali, in quanto la esenzione dall’imposta di bollo, ex art. 27bis cit., si rifletterebbe su quella del Contributo Unificato sugli atti giudiziari, che ne è divenuto sostitutivo. (C.F.) Riferimenti normativi: d.P.R. 642/1972, tab. B, art. 27bis; d.P.R. 115/2002, art. 10 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 125 FINANZA LOCALE IMU - ICI 189. Stima aree fabbricabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 315/2018 del 26 gennaio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Malanetto Imposte locali – Aree fabbricabili – Stima del valore. Quando la stima del valore delle aree fabbricabili emerge da delibera del consiglio comunale, l’onere della prova di un eventuale minor valore viene trasferito in capo alla parte privata. (F.Be.) 190. Atti attributivi/modificativi delle rendite catastali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 341/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Marseglia Imu- Ici – Rendite castali – Atti attributivi/modificativi – Efficacia – Accertamento. Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci nei confronti dei soggetti intestatari solo a decorrere dalla loro notificazione da parte dell’Ufficio territorialmente competente. Detto principio, che si traduce come impossibilità di utilizzo della rendita prima della sua notifica ai fini dell’individuazione della base imponibile, non esclude la possibilità di utilizzo della rendita stessa una volta notificata per le annualità d’imposta ancora passibili di accertamento e/o di liquidazione. (S.Be.) Riferimenti normativi: l.342/2000, art. 74 comma 1 191. Esenzioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 389/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Piombo Ici – Esenzione – Requisiti – Sussistenza. Sussistono i requisiti di natura soggettiva e oggettiva per l’esenzione dal versamento dell’Ici in caso di immobile adibito all’esercizio - convenzionato - dell’attività di assistenza sociale residenziale, nei confronti di anziani autosufficienti e non, svolta da una Fondazione onlus, stante l’assenza di carattere commerciale - quanto meno esclusivo - di tale attività e soprattutto il carattere solidaristico e non lucrativo della stessa. (E.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i) 192. Agevolazioni abitazione principale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 406/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi Ici – Agevolazione – Abitazione principale – Residenze anagrafiche diverse – Dimostrazione – Coabitazione. L’agevolazione prevista ai fini Ici per l'abitazione principale è fruibile ove vi sia la coabitazione del contribuente e dei suoi familiari. In caso di residenze anagrafiche familiari diverse, spetta al contribuente che intende avvalersi dell’agevolazione provare che in realtà la famiglia convive nell’unità abitativa interessata dall’agevolazione. (G.An.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 126 193. Valore venale in comune commercio di aree edificabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 917/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Malacarne IMU/ICI – Valore venale in comune commercio di aree edificabili – Vincolo di inedificabilità assoluta. In tema di aree fabbricabili ai fini ICI, non interessa ai fini fiscali che il suolo sia immediatamente ed incondizionatamente edificabile, perché possa farsi ricorso legittimamente al criterio di valutazione del valore venale in comune commercio, con la possibilità che si verifichino oscillazioni di valore connesse all’andamento del mercato e/o allo stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello ius aedificandi. Un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. In tal caso, l’ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori oneri di urbanizzazione (conf. Cass. 25506/2006). (D.O.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992 194. Agevolazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 941/2018 del 6 marzo 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri ICI – Abitazione principale – Coniugi con distinte residenze in comuni diversi – Agevolazione per ciascuno dei due immobili - Non sussiste. In caso di coniugi residenti in due immobili distinti, pur se in distinti Comuni, l’esenzione ICI spetta per uno solo degli immobili quale abitazione principale (art. 144 c.c.). (G.Gi.) Riferimenti normativi: d.l. 93/2008, art. 1 195. Soggettività passiva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1194/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti Imu – Soggettività passiva – Ipotesi – Risoluzione del contratto di leasing immobiliare – Sussiste – Detenzione del bene da parte della società di leasing – Non sussiste – Soggettività passiva in capo alla società di leasing – Consegue – Ragione – Vincolo contrattuale – Rileva – Detenzione del bene – Non rileva. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto di leasing immobiliare, la soggettività passiva ai fini Imu ricade sulla società di leasing anche se la stessa non ha ancora riacquisito la disponibilità del bene, poiché rileva, ai fini impositivi, l’esistenza del vincolo contrattuale e non la detenzione del bene; prova ne è che la disciplina dell’Imu prevede il trasferimento della soggettività passiva in capo al locatario anche nel caso di beni non costruiti che, come tali, non possono essere detenuti. (C.S.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 9 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 127 196. Coltivatore diretto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1286/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi ICI – Assenza di qualifica IAP – Coltivatore diretto - Esenzione – Sussiste. È illegittimo l’operato del Comune che emette l’avviso di accertamento contestando l’esenzione ICI in assenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), laddove il contribuente abbia la qualità di coltivatore diretto. La normativa di riferimento richiede infatti l’esistenza alternativa delle due qualifiche (IAP e coltivatore diretto), cosicché è sufficiente l’esistenza di una delle due per fruire del beneficio. (D.Cr.) Riferimenti normativi: d.lgs 504/1992, art. 9 comma 2 197. Termine di prescrizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1375/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi I.C.I. – Termine di prescrizione – Prescrizione ordinaria. L’Imposta Comunale sugli Immobili è assoggettata all’ordinario termine di prescrizione decennale. Essa, infatti, è unitaria per ciascun autonomo periodo d’imposta ed è soggetta alla verifica del permanere del presupposto impositivo e alla determinazione tariffaria ad opera dell’ente impositore nell’ambito della propria autonomia regolamentare. Non può dunque essere considerata prestazione periodica soggetta a prescrizione quinquennale, non essendo legata ad alcun beneficio erogato in via continuativa dal Comune. (M.Pi.) 198. Esenzione soggettiva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1474/2018 del 4 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi Finanza locale – Imu – Esenzione soggettiva – Abrogazione – Non sussiste. L’esenzione soggettiva da ogni tributo disposta dall’art. 3, d.lgs. luogotenenziale n. 359/1944, in favore dell’Accademia nazionale dei Lincei, che costituisce legittima espressione della discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare interessi contrapposti di rango costituzionale (nella specie, la promozione della cultura e l’interesse fiscale), è tuttora vigente in materia di Imu, in quanto, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 328, l. 205/2017, l’art. 7 d.lgs. n. 504/1992 non prevede un’abrogazione espressa di tale esenzione, ma solo un elenco di ulteriori fattispecie esenti. (N.S.) Riferimenti normativi: d.lgs. luogotenenziale 359/1944, art. 3; d.lgs. 504/1992, art. 7; l. 205/2017, art. 1 comma 328. 199. Aliquota edilizia residenziale pubblica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1669/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vigorita Imu – Enti pubblici di edilizia residenziale pubblica – Aliquota tributi – Valore. L’art. 13, comma 10, d.l. 201/2011, modificato dall’art. 4, comma 5, d.l. n. 16/2012 prevede che agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli IAPC e altri istituti comunque denominati “non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 128 17”. La prevista esclusione riguarda la non applicazione della riserva in favore dello Stato e la ratio della modifica legislativa va individuata, nel favore alla fissazione da parte dei Comuni di una aliquota meno onerosa (nel caso di specie, attraverso la norma in commento, non è stata ridotta la aliquota dalla 0,76% al 0,38%, ma è stato destinato ai Comuni tutto il gettito del tributo. La nota del MEF 12507/2012, ribadita con nota 26160/2012, ha confermato detta impostazione e sebbene le note del MEF non costituiscano fonti di diritto, ciò non di meno ad esse deve attribuirsi valore di fonte di interpretazione privilegiata). (D.D’A.) Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art. 4 comma 5 200. Variazione rendita catastale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 1831/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Crisafulli Finanza locale – Ici – Variazione della rendita catastale – Retroattività della variazione conseguente a decisione del giudice - Sussiste. Le modificazioni della rendita catastale, derivanti da sentenze emesse in sede tributaria, hanno efficacia retroattiva, analogamente alle variazioni derivanti dall'esercizio della potestà di autotutela i cui effetti retroagiscono al momento della domanda. (G.Bo.) Riferimenti normativi: l. 311/2004, art.1 commi 335 e 336 201. Rettifica dei valori deliberati dall’Ente Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1884/2018 del 19 aprile 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Alberti IMU – Determinazione della base imponibile – Rettifica dei valori deliberati dall’Ente – Onere della prova – Non Assolto – Illegittimità dell’accertamento – Sussiste. È illegittima la rettifica ai fini IMU operata dall’ufficio tributi laddove i funzionari non abbiano motivato le ragioni per discostarsi dai valori medi rilevanti ai fini del tributo oggetto di delibera della Giunta Comunale. L’atto emesso in difformità dalle prescrizioni della delibera della Giunta Comunale risulta pertanto affetto dal vizio di eccesso di potere laddove non esterni compiutamente le ragioni che rendono necessario lo scostamento (Cass. n. 13105/2012). (L.V.) 202. Aliquota agevolata per l’abitazione principale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2184/2018 del 16 maggio 2018, Presidente e Estensore: Giordano ICI – Aliquota agevolata per l’abitazione principale – Contemporaneo utilizzo di più unità catastali - Circostanza non ostativa – Condizioni. In tema di imposta comunale sugli immobili, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato. Resta ferma la spettanza della detrazione prevista dall’art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1991 una sola volta per tutte le unità. (A.Ro.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1991, art. 8 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 129 203. Pertinenze Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2321/2018 del 22 maggio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi I - Finanza locale - ICI - Pertinenze - Box a servizio di abitazione principale - Prossimità - Irrilevanza II - Processo tributario - Sentenza - Giudicato esterno - Imposte periodiche - Accertamento definitivo dei presupposti dell’imposizione - Rilevanza I - Sussiste il rapporto pertinenziale fra un immobile adibito a box-autorimessa, destinato al servizio dell'appartamento posseduto a titolo di abitazione principale, indipendentemente dalla contiguità/prossimità, cioè pur essendo il box situato in diverso compendio immobiliare e sulla base della manifestata volontà del contribuente. II - L'essere intervenuta nella fattispecie concreta una sentenza della stessa Commissione tributaria, passata in giudicato, costituisce una circostanza preclusiva dell'esame nel merito della vertenza. Rappresenta, infatti, vincolo oggettivo, derivante da giudicato esterno, pur nelle imposte periodiche, l'accertamento definitivo dei presupposti che sorreggono I'imposizione. L'essere stato stabilito definitivamente il vincolo pertinenziale fra un appartamento e un box, sia pure con riferimento all’ICI di altra annualità, non consente di emettere una decisione che si ponga in oggettivo contrasto con. quanto già deciso su tale circostanza (cfr. Cass., Sez. 5, ord. 19 aprile 2018, n. 9710). (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 1; c.c., art. 2909 204. Fabbricati rurali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2356/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli ICI - Fabbricati rurali - Esenzione - Classificazione catastale - Categoria di ruralità – Necessità. Per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo ICI, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale, con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali), sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557/1993, non è soggetto all'ICI, ai sensi dell’art. 23, comma 1bis, del d.l. n. 207/2008, e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992. Per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'ICI, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato. Allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'ICI (cfr. Cass., SS.UU., sent. 21 agosto 2009, n. 18565; Cass., ord. 22 agosto 2017, n. 20260). (F.P.) Riferimenti normativi: d.l. 207/2008, art. 23 comma 1bis; d.lgs. 504/1992, art. 2; d.l. 557/1993, art. 9 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 130 205. Area occupata da fabbricato collabente Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2400/2018 del 24 maggio 2018, Presidente e Estensore: Tizzi ICI - Area occupata da fabbricato collabente - Edificabilità – Esclusione. Un'area occupata da un fabbricato collabente non è tassabile ai fini ICI, in quanto il suo utilizzo a fini edificabili è inibito dalla presenza del fabbricato stesso. Pertanto, fino al persistere di tale situazione, l'area non può essere utilizzata, né può essere individuato un valore di riferimento, senza tenere conto degli oneri da sostenere per lo smaltimento dei materiali di risulta della demolizione. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 1 206. Aree fabbricabili – Base imponibile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2672/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Arcieri ICI - Area fabbricabile – Base imponibile - Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione – Concreto stato fisico dell’area – Rileva. Per le aree fabbricabili il valore assunto ai fini dell’ICI corrisponde al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. Nella determinazione di tale valore occorre considerare alcuni rilevanti elementi quali: la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso, gli oneri da sostenere per adattare il terreno all’attività di edificazione ed i prezzi medi di mercato relativi ad aree aventi analoghe caratteristiche. E’ dunque meritevole di censura sia l’attività di accertamento di maggior valore da parte dell’amministrazione comunale sia la sentenza emessa dai giudici di prime cure di rigetto del ricorso proposto dal contribuente in conseguenza della mancata applicazione degli anzidetti principi operativi che impongono di tener in debito conto il concreto stato fisico dell’area oggetto di valutazione. (G.Ge.) 207. Area di pertinenza considerata area fabbricabile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2732/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Grigillo Area pertinenziale a un fabbricato ritenuta area fabbricabile – Esclusione pertinenzialità in ragione della natura edificatoria dell’area – Non sussiste – Natura pertinenziale dell’area – Presupposti – Insuscettibilità di una diversa destinazione dell’area senza radicale trasformazione – Sussiste. L’edificabilità di un’area non ne impedisce la pertinenzialità ad un fabbricato. Quando è rilevabile coesistenza di accessorietà ed edificabilità nella stessa porzione immobiliare, il trattamento fiscale, ai fini dell’ICI, delle porzioni immobiliari asservite ad immobile principale rende irrilevante il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico può loro attribuire e preclude l’ingresso al relativo criterio di tassazione. Tuttavia, l’esistenza di pertinenzialità di un terreno deve essere verificata in base a concreti elementi fattuali dimostrativi del necessario ed insostituibile «vincolo funzionale dell’area rispetto al manufatto principale». Deve cioè essere dimostrato che l’area costituisce parte integrante del fabbricato in relazione al quale era stata corrisposta per intero l’imposta, detto altrimenti, perché possa escludersi l’autonoma tassazione dell’area, evitando che il contribuente possa godere di una sostanziale esenzione, deve essere dimostrato che la destinazione pertinenziale non è eliminabile solo per volontà del contribuente. Occorre considerare l’insuscettibilità di una destinazione diversa del bene ritenuto pertinenziale senza radicale trasformazione. La richiamata destinazione deve risultare soggettivamente Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 131 ed oggettivamente durevole, ovverossia presentare concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare di imporre a quelle cose una destinazione che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi”. (R.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 1 208. Base imponibile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2887/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Buono, Estensore: Missaglia Ici – Base imponibile – Attribuzione rendita catastale – Irretroattività. Quando ad un immobile di categoria D è attribuita, con provvedimento d’ufficio dell’Agenzia del Territorio (e dunque in assenza di una richiesta da parte del proprietario), la rendita catastale, è da escludere che tale iniziativa dell’Agenzia possa retroattivamente inficiare il precedente sistema di computo dell’imposta, in assenza di una dichiarazione del contribuente di voler aderire al sistema generale della rendita catastale. In tal caso, infatti, la rendita catastale potrà assumere efficacia ai fini dell’imposta solo a far data dalla notifica del provvedimento di accatastamento. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5 comma 3; d.l. 333/1992, art. 7 comma 3 209. Esenzione enti non commerciali Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 203/2018 del 24 aprile 2018, Presidente e Estensore: De Petris IMU – Immobile – Ente non commerciale – Attività socio sanitaria – Esenzione. Il d.l. n. 1/2012 art. 91 convertito dalla l. n. 27/2012 artt. 3 e 4 d.m. 200/2012 esonera dall’applicazione dell’IMU gli immobili, di proprietà di enti non commerciali, nei quali l’ente svolge attività socio sanitaria senza scopo di lucro, il cui perseguimento non è consentito dallo statuto. Il fatto che la gestione dell’attività avvenga esclusivamente in regime di convenzione con enti pubblici fa ritenere non commerciale l’attività socio sanitaria. (V.G.) Riferimenti normativi: d.l. 1/2012, art. 91bis 210. Leasing Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 247/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Pianta, Estensore: Portieri Debenza IMU società di leasing – Risoluzione contratto senza riconsegna immobile – Non sussiste. In caso di cessazione del contratto di leasing immobiliare senza riconsegna dell’immobile, l’utilizzatore, pur privo di titolo, continuando di fatto a godere del bene continua ad essere soggetto passivo dell’IMU. (A.So.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 9 211. Accertamento IMU Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 342/2018 dell'8 giugno 2018, Presidente: Maddalo, Estensore: Alessi IMU – Risoluzione contratto leasing. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 132 Ai fini IMU, in presenza di contratto di leasing, il soggetto passivo è l’utilizzatore limitatamente alla durata del contratto, fin dalla stipula e non dalla effettiva consegna dell’immobile. Alla stregua di questo, in presenza di risoluzione anticipata del contratto il soggetto passivo torna ad essere il proprietario dell’immobile a prescindere dal momento di effettiva riconsegna dell’immobile. (G.Pr.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2001, art. 9 comma 1 212. Funzionario responsabile Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 65/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: Spera, Estensore: Avagliano IMU – Accertamento - – Funzionario responsabile – Espressa indicazione – Necessità. Gli atti di accertamento dei tributi comunali devono espressamente indicare il nome e cognome del Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni e poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa dell’imposta, tra i quali le sottoscrizioni degli avvisi, pena illegittimità assoluta degli stessi. (G.Fe.) 213. Area fabbricabile Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali IMU – Area fabbricabile - Strumento urbanistico generale – Sufficienza. Un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. (G.Fe.) 214. Soggettività Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 79/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali IMU – Immobili – Locazione finanziaria – Soggettività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il locatore è soggetto passivo IMU a partire dalla data di estinzione o risoluzione anticipata del contratto anche nel caso in cui il locatario finanziario non abbia riconsegnato il bene immobile e continui ad utilizzarlo sine titulo. (G.Fe.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, artt. 8 e segg. 215. Esenzione Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 67/2018 del 23 marzo 2018, Presidente e Estensore: Massa ICI – Fabbricato – Unità collabente – Imponibilità – Non sussiste. Il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2) non può essere assoggettato a tassazione come fabbricato e neppure come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito. (A.Pi.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 133 216. Edificabilità e potenzialità edificatoria Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 39/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Piglionica, Estensore: Caldarera ICI – Astratta edificabilità dell’area – Sussistenza del presupposto d’imposta – Limiti potenzialità edificatoria. In tema di imposta comunale sugli immobili, l’art. 2, primo comma, lett. b) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, delinea una nozione di area edificabile ampia e ispirata alla mera potenzialità edificatoria. In sede di valutazione, la maggiore o minore attualità e potenzialità all’edificabilità, così come l’esistenza di vincoli che condizionano l’edificabilità, dovranno essere considerati ai fini di una corretta valutazione del valore venale dell’area. Ne discende che vincoli quali l’assenza di opere di urbanizzazione primaria e l’assenza di una strada che permetta l’accesso all’area, sono elementi che ne riducono il valore e conseguentemente ne riducono, ai fini ICI, la base imponibile. (E.Fa.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2 comma 1 217. Esenzione enti non commerciali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 152/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Duchi ICI - Esenzione enti non commerciali – Requisiti soggettivi ed oggettivi – Comodato e locazione – Corrispettivi non simbolici – Non sussiste. Per avere diritto all’esenzione ICI per gli enti non commerciali è necessario il contemporaneo verificarsi di due requisiti: (i) uno soggettivo: l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale (con possibilità dei comuni di limitare l’esenzione a quelli “posseduti” e non semplicemente “utilizzati”) e (ii) uno oggettivo: gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività espressamente indicate dalla norma. Coerentemente, non possono godere dell’esenzione gli immobili dati in comodato o locazione; nemmeno opera l’esenzione qualora il corrispettivo pagato per il servizio svolto negli immobili esentati non sia di valore simbolico, configurandosi in tale circostanza una attività commerciale. (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1, lett. i) 218. Scuola paritaria Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 426/2018 del 31 gennaio 2018, Presidente: Gaballo, Estensore: Arista I.C.I. – Ente religioso – scuola paritaria – Esenzione – Non spetta. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 504/1992 non spetta l’esenzione dall’I.C.I. per un immobile adibito a scuola per l’infanzia, primaria parificata e pensionato per universitari, ancorché condotto da un ente religioso senza fini di lucro. (P.D.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 219. Terreni edificabili Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 566/2018 del 9 febbraio 2018, Presidente: Citro, Estensore: Pilello I.M.U. – Terreni edificabili – Valore – Delibere comunali – Cogenza - Non sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 134 Ai fini I.M.U., i valori di riferimento dei terreni edificabili determinati nelle delibere comunali costituiscono un mero orientamento di massima, utile ai contribuenti che non desiderano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale, restando facoltà della parte la dimostrazione di un differente valore di mercato dell’area fabbricabile. (P.D.) Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 13; d.lgs. 504/1992, art.5 comma 5 220. Prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza 1709/2018 del 18 aprile 2018, Presidente e Estensore: Cappabianca Tributi locali – Intimazione successiva alla notifica della cartella propedeutica – Prescrizione quinquennale – Sussiste. Il credito relativo ai tributi locali si prescrive nel termine breve di cinque anni e deve quindi essere annullato l’atto di intimazione notificato ad oltre un quinquennio dalla data della notifica delle cartelle di pagamento, qualora non vengano notificati medio tempore atti interruttivi della prescrizione. (F.M.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2948 221. Abitazione principale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza 1800/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: De Sapia, Estensore: Guidi IMU - Destinazione urbanistica dell’immobile incompatibile con la destinazione abitativa - Agevolazioni fiscali abitazione principale – Inapplicabilità. La destinazione catastale A10 (unità immobiliari destinate all’attività professionale) è incompatibile con la destinazione abitativa e preclude la possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali per l’abitazione principale, il cui trattamento di favore può essere riconosciuto solo previa variazione catastale. (F.M.) Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 13 222. Soggettività passiva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 1866/2018 del 2 maggio 2018, Presidente e Estensore: Nocerino IMU – Soggettività passiva – Mancata disponibilità del bene – Non sussiste. La soggettività passiva dell’IMU va riferita all’effettivo possesso del bene ovvero alla concreta disponibilità dello stesso (c.d. detenzione qualificata); tale condizione non sussiste in capo al concedente in leasing laddove alla scadenza del contratto di locazione finanziaria la locataria non abbia esercitato l’opzione di riscatto senza restituire il bene, obbligando la proprietaria-concedente ad esercitare l’azione di rivendica del bene. La soggettività passiva in tal caso permane in capo all’utilizzatore fino all’effettiva riconsegna del bene. (L.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 9 223. Esenzione per abitazione principale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1909/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 135 IMU – Pertinenza - Esenzione per abitazione principale – Regolamento comunale che esclude dall’esenzione quella ubicata in altro immobile – Legittimità. Non è riconosciuta l’esenzione IMU per abitazione principale alle pertinenze ubicate all’esterno dell’immobile principale qualora il regolamento comunale stabilisca che tale esenzione si applica solamente a quelle ubicate nello stesso immobile. (L.M.) Riferimenti normativi: c.c., art.817, d.lgs.446/1997, art.59 comma 1, lett. d) 224. Esenzione per abitazione principale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 1930/2/18 dell’8 maggio 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Di Gennaro ICI – Esenzione per abitazione principale – Assenza di spostamento residenza anagrafica – Disconoscimento Non è riconosciuta l’esenzione IMU per abitazione principale in assenza dello spostamento della residenza anagrafica. (L.M.) Riferimenti normativi: d.lgs.504/1992, art.8 comma 2 225. Leasing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2491/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Schiavini Soggettività passiva – Locazione finanziaria – Riconsegna del bene – Risoluzione anticipata del contratto. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo IMU è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. La soggettività passiva è sganciata dalla consegna del bene sia quando il locatario aspetta il bene, come nel caso di bene da costruire, così come nel caso di cessazione del contratto è quest'ultima che trasferisce la soggettività passiva in capo al proprietario e non la riconsegna. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, il soggetto passivo IMU è il proprietario del bene dalla cessazione del contratto in poi, anche se la riconsegna del bene è avvenuta successivamente. (G.P.V.) 226. Coppie di fatto conviventi Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2492/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: D'Orsi, Estensore: Clerici Coppie more uxorio – Equiparazione alle coppie legalmente coniugate – Separazione – Assegnazione della casa familiare – Genitore assegnatario dell’alloggio. La costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare comporta che, anche per la famiglia di fatto, il soggetto passivo IMU diventi il genitore assegnatario dell'alloggio, anche se quest'ultimo non fosse comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario, ma non assegnatario dell'immobile. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art. 4, comma 12quinquies 227. Attività scolastica Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 2543/2018 del 4 giugno 2018, Presidente e Estensore: Zamagni Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 136 Attività educativa – Scuole paritarie – Istituto religioso – Ente non commerciale – Rette applicate – Esenzione – Aiuto di Stato – Esclusione delle sanzioni. L'esenzione ICI per gli immobili posseduti da enti non commerciali ma adibiti ad attività commerciale è stata qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Nel caso di specie, le rette applicate da un istituto religioso per l'attività educativa delle scuole paritarie sono il corrispettivo dell'attività didattica svolta e denotano l'esercizio dell'attività con modalità commerciali, pertanto l'esenzione non si può applicare. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 lett. i) 228. Causa di forza maggiore Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 2988/2018 del 28 giugno 2018, Presidente: Celletti, Estensore: Napoleone IMU – Mancato pagamento – Causa di forza maggiore. Non costituisce una causa di forza maggiore, quale esimente idonea ad escludere una società al pagamento dell’IMU, la condizione del contribuente che si trovi in una grave situazione finanziaria creata dalla crisi economica, in quanto la forza maggiore è caratterizzata dall’inevitabilità e dall’eccezionalità dell’evento. (F.To.) 229. Esenzione Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 70/2018 dell’8 giugno 2018, Presidente: La Salvia, Estensore: Lamberti Esenzione Imu. In relazione ad un immobile adibito a casa per ferie da una fondazione, il diritto dell’esenzione dall’imposizione Imu sussiste solo al ricorrere dei presupposti soggettivo (ente non commerciale che opera direttamente nell’immobile) ed oggettivo (assenza dello scopo di lucro dell’attività). (R.Ro.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i); d.lgs. 23/2011, art. 9 comma 8 230. Enti ecclesiastici Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 115/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Fazio, Estensore: Cagnoli Imu – Ente ecclesiastico – Prova svolgimento attività non commerciale – Sussiste. L’Ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto non è esonerato dal pagamento della imposta municipale unica ove ne sussistano i requisiti se l'Ente non ha offerto alcun elemento atto a dimostrare che l' attività svolta non è di tipo commerciale a tutti gli effetti e, pertanto, non ricadente nelle ipotesi di esenzione previste dall’art. 7 del d.lgs. n. 504 /1992. (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 231. Soggettività passiva Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 180/2018 del 18 maggio 2018, Presidente: Santangelo, Estensore: Zambelli Imu – Società di leasing – Soggettività passiva – Sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 137 Con la risoluzione del contratto di leasing, si determina la soggettività passiva, ai fini Imu, in capo alla società di leasing, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene, per la mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. È di tutta evidenza che, in tema di Imu, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittimi la detenzione qualificata dell'utilizzatore. In concreto, è il titolo (contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non certo la disponibilità del bene. La cessazione dello status di soggetto passivo da parte del locatario finanziario cessa, nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, dal momento in ci il contratto è stato risolto (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.l. 23/2011, art. 9 IRAP 232. Rimborso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 116/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente e Estensore: D’Addea Studio associato – Autonoma organizzazione – Servizi dello studio associato affidati ad una società esterna – Legittimazione passiva Irap - Sussiste. Lo studio associato è assoggettato all'applicazione dell'IRAP, poiché lo stesso è dotato dell'autonoma organizzazione richiesta dalla legge. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 del 26/05/2001 ha affermato in particolare che l’Irap è un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate e ha individuato la diretta connessione causale di tale valore aggiunto con l'elemento organizzativo, che costituisce pertanto unico indice di capacità contributiva, sia per le attività di carattere imprenditoriale che professionale, e il cui accertamento è pertanto essenziale per ritenere sussistenti i presupposti dell'imposizione (nel caso di specie, non rileva la circostanza che l'organizzazione dei servizi sia stata affidata a una società esterna che è già assoggettata a IRAP in relazione ai servizi che offre, atteso che, come la Corte di Cassazione ha più volte affermato (vedi Cass. n. 22674/2014) "l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga compensi a terzi ..... restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti o a una società di servizi o un'associazione professionale"). (F.Ins.) 233. Rimborso Irap Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 131/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Calà Irap - Presupposto oggettivo del’autonoma organizzazione – Esercizio della professione in Casa di Cura - Sussiste. L'esercizio dell'attività di medico anestesista può essere svolta più proficuamente in una struttura ospedaliera che porta una serie di vantaggi altrimenti irrealizzabili anche se non sfruttati, quali: a) strutture di locali muniti di impianti elettrici e macchinari particolarmente tarati per tale attività e molto costosi; b) la collaborazione indispensabile di altro personale medico e paramedico; Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 138 c) la possibilità di utilizzare la massa dei dati in materia raccolti dalla struttura ospedaliera in diversi decenni, indispensabile per calcolare statisticamente correlazioni, trend, pattern ed ulteriori indici presenti empiricamente nei dati. Ciò permette di indirizzare le proprie prestazioni ad indirizzi proficui, altrimenti impossibili da attuare. Pertanto, solo chi può disporre di una struttura ospedaliera del genere ha un vantaggio competitivo che adduce ad un maggior reddito. (F.Ins.) 234.Holding di partecipazioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 250/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Malanetto IRAP – Holding di partecipazioni – Aliquote – Attività prevalente. Per qualificare una società come holding industriale e applicare la relativa aliquota IRAP occorre verificare che l’attività prevalente esercitata sia l’assunzione e gestione di partecipazioni nei confronti del pubblico. Per soddisfare il requisito della prevalenza devono ricorrere entrambi i seguenti presupposti: (i) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria derivante dall’attività di assunzione e gestione di partecipazione deve essere superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale e (ii) l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui al punto che precede, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento deve essere superiore al 50% dei proventi complessivi. (G.Bi.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 6 comma 9; d.lgs. 141/2010, art. 10 commi 7 e 9; d.l. 133/2013, art. 1 comma 3bis 235. Prezzi di trasferimento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 348/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella Irap – Irrilevanza – Rettifiche retroattive – Prezzi di trasferimento – Norma interpretativa. L’art. 1, comma 281 della Legge n. 147/2013, che ha esteso retroattivamente ai fini Irap le regole di determinazione della base imponibile derivanti dall’applicazione della disciplina in materia di prezzi di trasferimento, è una norma di interpretazione e non può che ritenersi applicabile per i periodi d’imposta successivi al 2013, con la conseguente irrilevanza ai fini Irap delle rettifiche in materia di prezzi di trasferimento per i periodi d’imposta precedenti. (G.An.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7 236. Raddoppio termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 737/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Gatti. Reati tributari –Raddoppio termini – Applicabilità all'Irap – Non sussiste. All’IRAP non si applica il raddoppio dei termini ai fini dell’esercizio dell’attività impositiva, dal momento che l’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 richiama espressamente solo i reati disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000 e, quindi, ai reati in materia di imposte sui redditi ed Iva. (A.K.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57; d.lgs. 74/2000 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 139 237. Presupposto impositivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 773/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Scarzella Irap – Presupposto impositivo – Autonoma organizzazione – Sussistenza. In tema di presupposto impositivo ai fini Irap, la circostanza che il professionista operi presso più strutture non è sufficiente a configurare un’autonoma organizzazione, né integrano condizioni dirimenti, a tal fine, l’elevato ammontare di compensi percepito dal contribuente, l’entità dei beni strumentali impiegati nell’esercizio dell’attività e il versamento di compensi a terzi che non siano inseriti in maniera continuativa nella struttura organizzativa del professionista. (G.S.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 238. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 961/2018 del 6 marzo 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Salemme Attività professionale artistica – Requisito della autonoma organizzazione – Prevalenza delle capacità professionali per le attività di spettacolo – Presunzione ed onere della prova – Non imponibilità. In tema di IRAP, l'attività artistica o sportiva costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo, non potendosi desumere l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione dal solo fatto che l'esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell'attività professionale. Grava sull’Agenzia delle Entrate l’onere della prova circa la ricorrenza, in capo al contribuente, del requisito dell’autonoma organizzazione, che non può essere dedotto dalle appostazioni delle dichiarazioni dei redditi, e men che meno dai rispettivi ammontari, ma necessita di essere supportato da concreti elementi di prova, volti a rappresentare la sussistenza di un’organizzazione materiale e/o personale sottoposta alla responsabilità del soggetto inciso dall’imposta. In particolare, non implicano la sussistenza del presupposto dell’IRAP i contratti deducenti la gestione dei rapporti con i media, in quanto trattasi di un oggetto solo genericamente accrescitivo delle potenzialità lavorative del contribuente. Neppure l’impiego di un lavoratore non inserito nella struttura produttiva del contribuente è fatto-indice espressione di capacità produttiva aggiuntiva, rispetto a quella propria del professionista, dotato di minor rilievo rispetto all’impiego di un lavoratore dipendente, che implica una gestione amministrativa del rapporto e l’inclusione organizzativa a pieno titolo dello stesso; dall’altro lato, finanche nel caso dell’impiego di un lavoratore dipendente, è irrilevante l’apporto dallo stesso fornito nell’espletamento di mansioni meramente esecutive. (S.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 600/1973, art. 36bis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 140 239. Attività professionale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1166/2018 del 20 marzo 2018, Presidente e Estensore: Chindemi Irap – Attività professionale – Prsupposti d’imposta – Autonoma organizzazione. L'avvocato che lavora in una condizione di sostanziale dipendenza quale collaboratore presso uno studio legale, e che, pur utilizzando la struttura dello studio, si limlta a prestare al suo interno la propria opera di collaboratore (disponendo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attlvltà e sostenendo spese che non sono indice di una capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista intellettuale), non è tenuto al versamento dell'lrap (Conf. Cass. n. 19325/2016). (M.F.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 240. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1309/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Catania, Estensore: Crespi Irap - Termini di accertamento – Raddoppio dei termini – Non sussiste. Il raddoppio dei termini di accertamento non si applica per l’imposta Irap, non essendo prevista alcuna sanzione penale a questo titolo (nel caso di specie, gli avvisi di accertamento contestati sono stati notificati al contribuente nel 2014, e si riferiscono alle annualità 2007 e 2008). (E.H.) 241. Pediatra convenzionato con il Ssn Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1321/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi Irap – Pediatra convenzionato con il Ssn – Autonoma organizzazione – Non sussiste. L’esercizio della professione medica in convenzione Ssn, e quindi con una serie di vincoli, esclude l’applicabilità dell’Irap, anche in presenza di lavoratori dipendenti o assimilati, Ciò in quanto il medico convenzionato ha una capacità di reddito predeterminata dalla convenzione con il Ssn. Infatti, qualsiasi forma di organizzazione strutturata non può generare reddito aggiuntivo rispetto al numero massimo di clienti prefissato. (G.Si.) 242. Deducibilità costi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1620/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Chindemi; Estensore: Fucci Canoni leasing – Beni strumentali – Esclusione deducibilità – Ai fini IRES – Espressa previsione – Diversità IRAP – Esclusione – Legittimità deduzione – Sussiste – Diritto al rimborso – Sussiste Non è condivisibile la tesi secondo la quale, ai sensi dell’art. 36, commi 7 e 7bis, d.l. 223/2006, non è deducibile ai fini IRAP la quota parte capitale dei costi dei beni strumentali in leasing relativi ai terreni su cui i negozi della società sono stati edificati (e delle aree pertinenziali). La disciplina dettata a partire dal comma 5 in poi (sino ai commi 7 e 7bis) dell’art. 36 d.l.. 223/2006 appare diretta solo a regolamentare la questione dell’ammortamento (e della deducibilità dei costi) ai fini delle imposte dirette e non dell’IRAP; inoltre nel momento in cui il Legislatore ha scelto di regolamentare in modo diverso dal passato la base imponibile ai fini IRAP (legge 244/2007) non ha richiamato i Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 141 commi 7 e 7bis dell’art. 36 d.l. 223/2006; l’IRAP è incontestabilmente un imposta diversa e autonoma dall’IRES sia per la diversità strutturale sia perché il diverso trattamento dei costi di cui si discute deriva dalla nuova disciplina della base imponibile dell’IRAP dettata dalla finanziaria 2008 che esprime l’inequivocabile intenzione del Legislatore di regolare l’IRAP senza alcun riferimento a quanto disposto per l’IRES. (M.D.) Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 36 243. Requisito autonoma organizzazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1663/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini Irap – Requisito autonoma organizzazione – Accertamento di fatto – Importi corrisposti a terzi – Irrilevanza. Il requisito dell’autonoma organizzazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice sulla base, in particolare, delle pertinenti sezioni della dichiarazione dei redditi. L’indicazione di importi corrisposti a terzi nel quadro RE12 non costituisce prova che attengano a spese sostenute per il personale, trattandosi di spese di natura varia. (D.D’A.) 244. Autonoma organizzazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1966/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Relatore: Arcieri Irap – Autonomia organizzativa – Attività professionale – Non sussiste. Non sussiste autonomia organizzativa ai fini IRAP, se il contribuente dimostra che l’attività professionale svolta ruota attorno al suo personale apporto, dimostrando la variabilità dei compensi erogati a terzi, tale da indicare la non continuativa presenza di tali soggetti nella propria attività professionale. L’autonomia organizzativa non sussiste, inoltre, se il contribuente ha ricavato lo studio professionale in una stanza della propria abitazione, nonché se le quote di ammortamento dei beni strumentali siano esigue e, quindi, dimostrino che tali beni non eccedono quelli indispensabili per l’esercizio della specifica attività professionale. (G.M.) 245. Presupposto impositivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2005/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi Irap - Autonoma organizzazione - Presupposto impositivo ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 446/1997. È consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce dei principi enunciati dalle SS. UU. civ. della Suprema Corte, con sentenza n. 9451/2006, quello secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’IRAP, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 446/1997, ricorre quando ilcontribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti - secondo l'id quod plerumque accidit - il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni di segretaria o meramente esecutive. (V.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 142 246. Collaborazione del figlio Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2359/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli IRAP - Autonoma organizzazione - Prestazioni di terzi - Sussistenza - Collaborazione di figlio – Irrilevanza. Poiché è necessario verificare in concreto, volta per volta, l'esistenza del presupposto impositivo dell'IRAP (così come definito dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997), il contribuente deve fornire prova dell'inesistenza di una struttura organizzativa autonomamente produttiva di reddito e, quindi, dell'esistenza di un reddito di natura personale, come tale non tassabile ai fini IRAP. Il contribuente che si avvalga di prestazioni di terzi, in media nella misura del 15 per cento del lavoro svolto, svolge la propria attività con il supporto di terzi e appoggiandosi a detti collaboratori, vale a dire in forma organizzativa. Il fatto che uno dei collaboratori sia il figlio è irrilevante, ove lo stesso sia, come tutti gli altri, destinatario di compensi professionali. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3 247. Presupposto d’imposta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2431/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vigorita Presupposto soggettivo – Attività autonomamente organizzata – Professionista – Entità di compensi e spese – Rilevanza. In ordine alla sussistenza della soggettività passiva IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo costituisce presupposto d’imposta solo ove si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito. Orbene, tale requisito non può desumersi esclusivamente dall’entità dei compensi ricevuti dal contribuente o delle spese sostenute da quest’ultimo: da un lato, infatti, l’entità dei compensi non è indice ex se di attività professionale svolta con autonoma organizzazione, potendosi piuttosto ricondurre ad un’adeguata remunerazione delle capacità professionali del contribuente; dall’altro, qualora le spese sostenute siano modeste rispetto ai compensi ricevuti, esse non possono ritenersi remunerative di fattori produttivi idonei ad apportare un valore aggiunto al personale impiego intellettuale del professionista (e pluribus Cass. SS. UU. sent. n. 9451/2016, Cass. sent. n. 4235/2017). (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 248. Prezzi di trasferimento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2473/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani I - Transfer pricing – Determinazione del valore della produzione netta – Art. 1, comma 281, legge di stabilità 2014 – Norma interpretativa – Effetto retroattivo – Sussiste. II - Determinazione del valore della produzione netta delle banche – Deduzione interessi passivi – Limitazioni fondo di dotazione – Stabile organizzazione di banca comunitaria – Sussistono. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 143 I - L’art. 1, comma 281, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) (secondo cui “La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, comma 7, del testo unico delle sui redditi … deve intendersi applicabile alla determinazione della valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007”) ha natura di norma interpretativa e ha, dunque, efficacia retroattiva. La disposizione ha, infatti, la funzione di chiarire che per la quantificazione del valore della produzione netta ai fini IRAP deve tenersi in considerazione anche la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. II - Il valore della produzione netta delle stabili organizzazioni in Italia di banche con sede nell’Unione Europea non deve essere determinato secondo i criteri di calcolo previsti per le banche dall’art. 6 del d.lgs. n. 446/1997. In particolare, gli interessi passivi deducibili nella determinazione della base imponibile IRAP devono essere calcolati in relazione al fondo di dotazione della stabile organizzazione. Solo una volta accertato ed individuato tale fondo, sarà infatti possibile verificare se gli interessi passivi dedotti siano stati correttamente determinati: in particolare dovranno essere considerati deducibili solo quelli derivanti da finanziamenti che sarebbero stati accesi se la stabile organizzazione avesse potuto disporre di un fondo di dotazione adeguato. (L.Sa.) Riferimenti normativi: l. 147/2013, art. 1 comma 281; d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7; d.lgs. 446/1997, art. 6 249. Contratti di riassicurazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2665/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani Contratti di riassicurazione – Ramo vita – Polizze “united linked” – Interessi corrisposti in relazione ai contratti di deposito correlati alla riassicurazione – Natura assicurativa e non finanziaria – Assoggettamento ad Irap ed a ritenute a titolo d’imposta – Non sussiste. Gli interessi sui depositi costituiti in ragione di trattati di riassicurazione di polizze vita del tipo “united linked” non hanno natura finanziaria bensì assicurativa. La stipulazione di un trattato di riassicurazione non modifica la causa assicurativa del contratto originario, pertanto gli interessi sui depositi costituiti in ragione – proprio – di detto trattato mantengono inalterata la propria natura assicurativa. Tale assunto vale anche in presenza di polizze assicurative vita (ramo III) del tipo “united linked” la cui natura assicurativa è garantita dal fatto che la prestazione dell’assicuratore è comunque ancorata ad un evento attinente la vita umana. La matrice assicurativa degli interessi in parola scongiura la possibilità che detti interessi possano essere trattati fiscalmente alla stregua di redditi di natura finanziaria generati da operazioni di finanziamento. In conclusione, dunque, è da censurare in radice la possibilità che detti interessi in capo alla compagnia erogante siano da considerare indeducibili ai fini dell’Irap così come la possibilità che gli stessi debbano essere sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta (art. 26 d.P.R. 600/1973) ove corrisposti a soggetti non residenti. (S.L.) 250. Prezzi di trasferimento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2729/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Grigillo Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 144 Applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento all’Irap – Espressa previsione da parte dell’art. art. 1, commi 281-284 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Applicazione retroattiva della disposizione normativa ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 – Sussistenza. La Legge del 27.12.2013, n. 147, c.d. Legge di stabilità 2014, ha espressamente disposto che la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, comma 7, del Tuir deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap, anche per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Il legislatore ha così voluto fugare i dubbi interpretativi sulla retroattività della norma in merito alla rilevanza ai fini Irap dei componenti positivi di reddito rilevanti ai fini delle imposte dirette. (R.Z.) Riferimenti normativi: l. 147/2013, art. 1 commi 281, 282, 283 e 284; d.lgs. 446/1997, art. 5; d.P.R. 917/1986, art. 110 251. Raddoppio dei termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2903/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia Irap - Accertamento – Raddoppio dei termini – Non applicabile. Il d.lgs, 10 marzo 2000, n. 74, ricomprende esclusivamente reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto senza fare alcun riferimento a violazioni relative all’IRAP. In relazione a tale imposta non può trovare applicazione la disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento. (M.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000; d.P.R. 600/1973, art. 43 252. Associazione tra professionisti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 3014/2018 del 28 giugno 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino Irap – Associazione tra professionisti – Mancata fruizione dei benefici strutturali dell'associazione – Onere della prova – In capo al contribuente – Carenza probatoria – Diniego del rimborso – Legittimo. L’associazione tra professionisti soddisfa ex lege il presupposto dell'IRAP ed è onere del contribuente provare la mancata fruizione dei benefici strutturali dell'associazione che altrimenti valgono senz'altro ad accrescere quella che sarebbe la capacità produttiva del reddito strettamente personale. In mancanza di prove in tal senso, il diniego opposto dall'ufficio all'istanza di rimborso del contribuente è legittimo. (M.Gl.) 253. Istanza di rimborso Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 330/2018 del 18 giugno 2018, Presidente: Oldi, Estensore: Di Vita Minima organizzazione – Carenza del presupposto all’imposta – Professionista socio della società cliente – Sussiste. L’esercizio di attività di libero professionista nei confronti di una società di cui si è soci nulla comporta sulla dimensione dell’organizzazione minima dell’attività, ben spettando il rimborso IRAP in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. (S.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 145 254. Applicazione maggior termine Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 346/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: De Petris Raddoppio dei termini a seguito denuncia autorità – Applicabilità a IRAP – Non sussiste. Il raddoppio dei termini per l’accertamento a seguito di denuncia penale non si applica all’Imposta sulle Attività Produttive, in quanto il d.lgs. 74/2000 prevede espressamente i reati in materia di imposte dirette e IVA. (S.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000 255. Accertamento termini Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 33/2018 del 17 gennaio 2018, Presidente: Vacchiano, Estensore: Fornoni Accertamento – Termini di accertamento – Raddoppio dei termini –Non sussiste. È tardivo l’avviso di accertamento in materia di IRAP notificato oltre il termine quinquennale poiché non è prevista per tale tributo alcuna sanzione penale per violazioni tributarie; per tali fattispecie pertanto non è applicabile il raddoppio dei termini di accertamento. (G.Fl.) Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000 256. Autonoma organizzazione Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 61/2018 del 7 marzo 2018, Presidente e Estensore: Catalano Irap – Medico – Pluralità di studi medici – Organizzazione superiore allo standard – Non sussiste. La disponibilità di più studi ove esercitare attività convenzionata non comporta la sussistenza di un'attività autonomamente organizzata qualora gli studi dipendano dall'attività professionale esclusiva del titolare. (M.Mar.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 257. Deducibilità rimborsi chilometrici Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 13/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente: Mattacchioni, Estensore: Schiavini Irap - Studio Associato – Indeducibilità rimborsi chilometrici – Non sussiste. In uno studio associato non intestatario come tale di autovetture, ai fini della deducibilità dei costi relativi ai rimborsi chilometrici delle auto intestate ai singoli soci sono sufficienti le note spese presentate dagli associati stessi. (C.D'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 164 258. Diniego rimborso Irap Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 23/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Matacchioni, Estensore: Schiavini Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 146 Irap – Accertamento con adesione – Imposta definita – Rimborso – Legittimità – Non sussiste. L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso attraverso il quale il Fisco ed il contribuente rinunciano a reciproche pretese per evitare la prosecuzione, con esito incerto, della controversia in sede giudiziale. Per tale ragione il versamento dell’Irap definita in sede di accertamento con adesione, preclude al contribuente la possibilità di richiederne successivamente la ripetizione per carenza del presupposto impositivo. (A.C.) Riferimenti normativi: d. lgs. 218/1997, artt. 1, 2 e 3 259. Termini rimborsi d’imposta Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 55/2018 del 25 maggio 2018, Presidente: Mottola, Estensore: Celenza IRAP – Diniego di rimborso – Termine di decadenza – Biennale – Non applicabile. Il termine per richiedere il rimborso dell’IRAP ritenuta illegittimamente versata non è quello biennale decorrente dalla data di pagamento, bensì quello previsto in materia di imposte sui redditi dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973, in quanto l’art. 25 del d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che, fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, per le attività di controllo, rettifica, accertamento nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. (E.Co.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38 260. Autonoma organizzazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2120/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Raineri, Estensore: Barbata Professionista – Utilizzo altrui struttura organizzativa – Autonoma organizzazione – Non sussiste. Non sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione per il professionista che svolga la propria attività presso altri studi, e quindi, seppur utilizzi una struttura organizzativa quest’ultima non fa capo al professionista. (S.Cu.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 261. Presupposto impositivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, Sentenza n. 2141/2018 del 16 maggio 2018, Presidente e Estensore: Raineri Irap – Professionista socio – Autonoma organizzazione – Non sussiste. L’esercizio di una attività professionale all’interno di una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo Irap della autonoma organizzazione. (C.D'A) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 262. Azienda trasporto pubblico locale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2493/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: D'Orsi, Estensore: Caterbi Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 147 Azienda trasporto pubblico locale – Concessionaria dell'ente locale – Remunerazione tariffaria – Contratto di servizio pubblico – Deduzione cuneo fiscale – Compete. All'azienda di trasporto pubblico locale che non opera in regime di concessione, bensì tramite un contratto di servizio e che percepisce contributi fissi dall'ente locale, il quale trattiene per sé i corrispettivi tariffari relativi alla vendita dei titoli di viaggio, spetta ugualmente la deduzione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) nn. 2 e 4 del d.lgs. 446/1997. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 11 263. Autonoma organizzazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2644/2018 del 11 giugno 2018, Presidente e Estensore: D'Orsi Autonoma organizzazione – Agente di commercio – Segretaria e collaboratrice alle vendite – Autonoma organizzazione – Sussiste - Tassazione Irap – Consegue. Il lavoro dell'agente di commercio non è così specializzato da poter ritenere che un collaboratore alle vendite, seppure alle prime armi, non possa visitare clienti e raccogliere ordini, seppure sotto la responsabilità dell'agente titolare. Collaborazione che viene sicuramente anche dall’addetto al lavoro interno, perché è ben noto che l'agente non svolge solo il lavoro di acquisizione di nuovi clienti ma anche quello di gestione dei clienti abituali. Un gran numero di ordini e un gran numero di clienti implica conseguentemente una notevole necessità di collaborazione e organizzazione. (G.P.V.) 264. Autonoma organizzazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 2951/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Ortolani, Estensore: Salvo Irap – Liberi professionisti – Autonoma organizzazione – Valore assoluto compensi e costi – Irrilevanza. Il valore assoluto dei compensi e dei costi, e il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista. (M.S.F.) PUBBLICITÀ 265. Cabine fototessera Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 223/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Marseglia Finanza locale – Pubblicità – Distributore automatico per fototessera – Esenzione – Non spettante. L’esenzione dall’imposta di pubblicità prevista per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, non può trovare applicazione nel caso dei pannelli esposti sui distributori automatici per foto-tessera, atteso che la cabina non può essere considerata sede principale né secondaria di svolgimento dell’attività. (C.F.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1bis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 148 266. Cabine fotografiche Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1698/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Vicuna Pubblicità – Cabine fotografiche – Insegna – Scopo pubblicitario – Esenzione imposta. Ai sensi del d.lgs n. 507/1993, quando il mezzo usato per individuare il luogo di svolgimento della attività (insegna) sia caratterizzato da un concorrente scopo pubblicitario, ciò non esclude ancora la sussistenza del diritto all’esenzione dall’imposta: esenzione che invece è da riconoscere nella misura in cui non sia superato il limite dimensionale di 5 mq. Ai fini della determinazione della superficie imponibile non può essere considerata l’intera struttura della cabina: il pannello su cui i messaggi sono applicati non ha in sé alcun fine pubblicitario, ma costituisce il mero supporto strumentale del mezzo pubblicitario. (D.D’A.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993 267. Cabine fototessere Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1752/2018 del 17 aprile 2018, Presidente e Estensore: Labruna Pubblicità – Distributori automatici – Messaggi relativi all’attività svolta – Concorrente fine pubblicitario – Superficie inferiore a 5 mq – Imposta pubblicità – Esenzione. Con riguardo alle scritte e messaggi, relativi alla attività svolta, presenti sulle cabine automatiche per fototessere, va rilevato che, ai fini della imposta sulla pubblicità, nell’ipotesi in cui il servizio al pubblico è prestato tramite distributori automatici, la cabina può ritenersi una sede d’attività di impresa e quand’anche il mezzo (insegna) usato per indicare il luogo di esercizio dell’attività sia caratterizzato da un concorrente fine pubblicitario, ciò non esclude il diritto all’esenzione dall’imposta sulla pubblicità se non è superato il limite dimensionale di 5 mq (cartelli recanti mere istruzioni d’uso esclusi). (B.I.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 268.Marchio di fabbrica sui silos Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 1821/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Crisafulli Pubblicità – Esposizione del marchio di fabbrica sui silos – Esenzione prevista per marchio apposto sulle macchine da cantiere – Non sussiste. Il d.m. MEF 26 luglio 2012 non esclude a priori l'imposizione da parte dei Comuni per le macchine da cantiere, bensì regolamenta il solo marchio di fabbrica. Pertanto, qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione la norma sulla pubblicità di cui al d.lgs. 507/1993. Qualora venga effettuata la pubblicità mediante installazione di silos, il Comune ha anche il potere impositivo di verificare se l'effettiva raffigurazione costituisca pubblicità ove alla scritta sia legato anche un messaggio pubblicitario distintivo del bene oppure escluderlo in quanto esclusivamente marchio di fabbrica. (G.Bo.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993; d.m. MEF 26 luglio 2012 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 149 269. Legittimazione a riscuotere Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2073/2018 del 9 maggio 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini Imposta sulla pubblicità – Soggetto legittimato a riscuotere l’imposta – Pubblicità apposta su silos di cantiere edile – Esonero dall’imposta. L’imposta relativa alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni spetta al comune nel cui territorio sono effettuate per effetto dell’art. 1 del d.lgs. 507/1993, considerato che tale decreto legislativo è fonte primaria rispetto al d.m. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 secondo cui detta imposta sarebbe dovuta al comune dove ha sede l’impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza. Patti in deroga stipulati tra privati ed enti locali sono inefficaci nei confronti degli altri comuni. I marchi di fabbrica apposti sul silos utilizzati nel settore edilizio sono esonerati dall’imposta sulla pubblicità, poiché sono macchine di cantiere. (P.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 1; d.m. 26 luglio 2012, art. 2; d.l. 16/2012, art. 3; dir. 2006/42/CE, art. 2. 270. Superficie pubblicitaria accertata Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2599/2018 del 6 giugno 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Bolognesi Insegna d’esercizio commerciale – Misurazione dell’organo ispettivo - Controversia afferente la superficie dell’insegna – Verifica del limite di esenzione – Perizia asseverata – Necessita. La misurazione effettuata da parte degli organi ispettivi incaricati di effettuare le verifiche e gli accertamenti relativi al corretto assolvimento dell’imposta sulla pubblicità prevale sulle mere dichiarazioni di parte. Al fine di provare in giudizio la reale superficie dell’insegna pubblicitaria per valutare se risulti integrato il presupposto dell’esenzione stabilito dalla legge, il contribuente è tenuto a produrre adeguata perizia asseverata al fine di attestare tale parametro fisico, in difetto prevale la misurazione accertata. (G.Ge.) 271. Cabine per fototessera Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 237/2018 del 14 maggio 2018, Presidente e Estensore: Fischetti Imposta di pubblicità – Pannelli pubblicitari apposti su cabine per fototessera – Esenzione – Applicabile. Il collocamento di pannelli pubblicitari sulle cabine automatiche per fototessera è esente dall’imposta di pubblicità. Il riferimento normativo prevede che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono. Il legislatore ha volutamente utilizzato il vocabolo “sede” in senso generico quale sinonimo di “luogo”. L’espressione “sede ove si svolge l’attività” va pertanto interpretata nel senso di luogo in cui un’impresa esercita la propria attività caratteristica. Appare pertanto indubbio che chi si occupi di fornire dei servizi di fototessera eserciti essenzialmente la propria attività istituzionale proprio presso le cabine medesime. (L.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1bis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 150 272. Cabine per fototessere Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 94/2018 del 21 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Caristi Imposta comunale sulla pubblicità – Cabine per fototessere – Imponibilità – Non sussiste. Le scritte e le immagini sulle pareti esterne delle strutture volte al rilascio di biglietti da visita o fototessere non sono soggette ad imposta poiché, più che pubblicità, devono essere ritenute “notiziandi” del servizio svolto nelle strutture medesime. Le cabine per fototessere, anche se non reputate sedi d’azienda, devono essere considerate strutture, magari periferiche, dove viene effettivamente “espletata una certa attività”. (A.Sc.) Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 10; l. 75/2002, art. 2bis comma 1 273. Unitarietà presupposto impositivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1620/2018 del 12 aprile 2018, Presidente e Estensore: Tucci Imposta pubblicità – Superfice imponibile –Messaggi con contenuto identico del medesimo soggetto in connessione tra loro – Unitarietà – Sussiste. Sussiste una unitarietà del presupposto impositivo quando più messaggi pubblicitari hanno identico contenuto, sono riferibili al medesimo soggetto passivo e sono collocati in connessione tra loro. In tal caso la pluralità di messaggi va considerata, agli effetti del calcolo della superfice imponibile, come un unico messaggio pubblicitario. (S.L.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 5, 6 e 7 274. Esenzione dall’imposta Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1925/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Locatelli, Estensore: Cozzi Pubblicità – Pubblico indiscriminato – Esenzione – Non sussiste. Ai sensi dell’art. 17, primo comma, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993 è esente da imposta la pubblicità realizzata all’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia indirizzata ai clienti di tali esercizi commerciali e non sia rivolta ad un pubblico generico (nel caso di specie, è stata ritenuta applicabile l’imposta comunale ai messaggi pubblicitari apposti sui carrelli di un supermercato che, circolando anche al di fuori dei locali commerciali in cui erano venduti i prodotti reclamizzati, permettevano la percezione del di tale messaggio promozionale ad una platea indiscriminata di soggetti). (L.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1, lett. a) 275. Applicabilità Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 7/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Tateo pubblicità – Avviso di accertamento – Presenza di pluralità di segnali su unico supporto – applicazione dell’imposta sulla superficie imponibile dell’intero impianto – Sussiste. Qualora venga installata una pluralità di segnali su un unico supporto, l’imposta di registro va applicata sulla superficie imponibile relativa all’intero impianto. Non è Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 151 possibile distinguere l’impianto pubblicitario con cornice da quello senza cornice: in entrambi i casi, ed a parità di superficie, l’imposta deve essere identica, a prescindere dal numero delle inserzioni. (L.To.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993 276. Superficie imponibile Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 104/2018 del 17 aprile 2018, Presidente e Estensore: Calia Pubblicità – Insegne di esercizio che contraddistinguono la sede – Esenzione – Sussiste – Criteri di determinazione della superficie non imponibile. A norma dell’art. 17 comma 1bis del d.lgs. 507/1993, le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività commerciale e di produzione di beni o servizi sono esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità se di superficie complessivamente non superiore a 5 mq. Ai fini della determinazione della superficie esente dall’imposta, il criterio di calcolo desumibile dai commi 1 e 5 dell’art. 7 del d.lgs. 507/1993 prevede che l’esposizione di mezzi pubblicitari aventi medesimo contenuto, riferibili al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro costituisce un unico mezzo pubblicitario rilevante. (S.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 7 commi 1 e 5 e art. 17 comma 1bis 277. Cabine foto automatiche Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 208/2018 del 12 giugno 2018, Presidente e Estensore: Tateo Pubblicità – Insegna d’esercizio – Sede dell’attività – Cabina foto automatiche – Esenzione – Applicabilità. L’espressione “sede ove si svolge l’attività” utilizzata dall’art. 17, comma 1bis, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’imposta comunale di pubblicità sull’insegna d’esercizio, va intesa genericamente come luogo di esercizio dell’attività, e non già in senso tecnico come sede dell’impresa, legale o effettiva. Pertanto, l’insegna d’esercizio apposta sulle pareti esterne della cabina per foto automatiche e che esplicita l’attività ivi svolta- con superficie inferiore a 5 metri quadrati - deve ritenersi esente dall’imposta sulla pubblicità. (L.F.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, articolo 17 comma 1bis 278. Affissione di più messaggi pubblicitari Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez.1, sentenza n. 138/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Mazzeo Rinaldi, Estensore: Renzi Imposta di pubblicità – Affissione di più messaggi pubblicitari – Unico mezzo pubblicitario– Sussiste. In tema di imposta di pubblicità, la normativa va interpretata nel senso che, ove l'affissione di più mezzi o messaggi pubblicitari, identici o comunque riferiti allo stesso prodotto o allo stesso produttore, avvenga in un contesto spazialmente unitario e delimitato, non si dà luogo ad autonoma imposizione per ciascuno dei singoli messaggi pubblicitari, ma si deve considerare l'insieme dei mezzi o messaggi pubblicitari fra loro identici come costituente, ai fini dell'applicazione dell'imposta, un unico mezzo pubblicitario. La tariffa va applicata con riferimento alla superficie complessiva cui dà Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 152 luogo la somma delle superfici dei mezzi pubblicitari identici o comunque recanti lo stesso messaggio o riferiti allo stesso oggetto. (Conf. Cass. n. 23250/2004). (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 7 commi 2 e 5 e art. 17 comma 1bis TARSU – TIA – TARI – TARES 279. Esenzione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1305/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Vicuna TIA – Applicazione – Mancata utilizzazione – Esenzione – Non spetta. Condizione imprescindibile per un corretto inquadramento della natura impositiva della TIA è l’inquadramento della soggettiva potenzialità dell’immobile nel produrre rifiuti, non avendo invece rilevanza l’utilizzo soggettivo dello stesso. La mancata utilizzazione volontaria dell’immobile, quindi, non è di per sé motivo di applicazione dell’esenzione del tributo richiamata dall’art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993, che prevede l’esclusione solo in condizioni di oggettiva (e non soggettiva) impossibilità di utilizzo. (E.H.) Riferimenti normativi: d.lgs. 22/1997, art 49; d.lgs. 507/1993, art 62 comma 2 280. Superficie tassabile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 1349/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli TARI - Superfici non tassabili - Produzione rifiuti speciali - Potere di assimilazione del Comune - Non sussiste. Ai sensi della l. n. 147/2013, art. 1, comma 649 ai fini del computo della superficie assoggettabile a TARI non rilevano le superfici ovo sono prodotti rifiuti speciali regolarmente smaltiti. In presenza di dichiarazioni del contribuente in cui risultino distinte le superfici soggette a tassazione e quelle che producono rifiuti speciali, il Comune, che non intende attenervisi, per emettere avviso di accertamento deve preliminarmente contestare e verificare le superfici tassabili. (A.M.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 63 e 71; l. 147/2013, art. 1, commi da 641 a 668 281. Prescrizione termini Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1662/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vigorita Tributi locali – Prescrizione termini – Rilevabilità d’ufficio. Per i tributi locali (nel caso di specie, Tarsu/Tia) il termine di prescrizione è di 5 anni ex art. 2948 n. 4 del codice civile. La cartella di pagamento costituisce atto interruttivo del diritto di credito e l’eccezione di interruzione della prescrizione integra una eccezione in senso lato e può essere rilevata d’ufficio. (D.D’A.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2948 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 153 282. Soggetti passivi e soggetti responsabili Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2339/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Trinca Colonel TARSU - Dichiarazione - Omissione - Soggetti passivi e soggetti responsabili - Amministratore di condominio – Esclusione. L'intestazione della tassa rifiuti avviene in capo al singolo occupante e/o detentore, con conseguente delegittimazione dei condomini. L’art. 63 del d.lgs. n. 507/1993 stabilisce nell'occupante il soggetto obbligato al pagamento della tassa, così che su tale soggetto ricade l'obbligo di presentare la dichiarazione prevista dall’art. 70 del d.lgs n. 507/1993. Il rapporto tra il singolo proprietario e l'amministratore di condominio è di natura privatistica e, quindi, l'amministratore dello stabile non è un soggetto coobbligato e tantomeno rappresentante legale del singolo condomino. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 63 e 70 283. Rifiuti speciali Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 30/2018 dell’11 gennaio 2018, Presidente: Galizzi, Estensore: Maurini Tari – Rifiuti speciali – Assimilazione ai rifiuti urbani – Imballaggi terziari – Non sussiste. Gli imballaggi “terziari” o “per il trasporto” non sono suscettibili di assimilazione ai rifiuti urbani e non possono quindi essere conferiti al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani in base al contenuto del d.lgs. 22/1997, emanato in attuazione delle Direttive comunitarie, che prevale su eventuali disposizioni contrarie del regolamento comunale in quanto norma di rango superiore. Di conseguenza, le superfici in cui vengono a formarsi detti rifiuti non sono assoggettabili ad imposizione né sotto il profilo della tassa rifiuti né sotto quello della tariffa di igiene ambientale. (L.L.) Riferimenti normativi: d.lgs. 22/1997; dir. 91/156/CEE; dir. 91/689/CEE; dir. 94/62/CE 284. Contraddittorio preventivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1610/2018 dell'11 aprile 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Innocenti TARES – Omessa denuncia occupazione – Accertamento – Mancato contraddittorio preventivo – Legittimità. L'operatività del principio del contraddittorio preventivo si ravvisa nell'ambito dei soli tributi "armonizzati", al cui novero non è certamente riconducibile la Tares. In ogni caso, la parte ricorrente è tenuta a fornire allegazioni circa gli effetti del mancato esperimento del contraddittorio, ed in particolare se esso avrebbe inciso in concreto sull'accertamento delle imposte dovute, comportando per l'effetto un risultato diverso dell'attività dell'ente impositore. (S.L.C.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7 285. Prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza 1709/2018 del 18 aprile 2018, Presidente e Estensore: Cappabianca Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 154 Tributi locali – Intimazione successiva alla notifica della cartella propedeutica – Prescrizione quinquennale – Sussiste. Il credito relativo ai tributi locali si prescrive nel termine breve di cinque anni e deve quindi essere annullato l’atto di intimazione notificato ad oltre un quinquennio dalla data della notifica delle cartelle di pagamento, qualora non vengano notificati medio tempore atti interruttivi della prescrizione. (F.M.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2948 286.Motivazione avviso di accertamento Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1944/2018 dell’8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi TARES – Motivazione avviso di accertamento – Mancata indicazione delle difformità – Nullità – Sussiste. L’avviso di accertamento Tares motivato solo con il richiamo “ad un controllo eseguito”, senza riportare analiticamente le eventuali difformità rispetto alla dichiarazione originaria di occupazione delle aree, non permette né al ricorrente di difendersi in maniera opportuna, né al giudice di verificare la fondatezza dell’avviso impugnato. (L.M.) Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7 287. Rifiuti speciali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2967/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Cazzaniga TARI – Rifiuti speciali – Scarti di produzione – Esclusione da imposizione – Smaltimento in proprio – Insufficienza. In assenza di dimostrazione che gli scarti di produzione rientrino nella tipologia dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, lo smaltimento in proprio degli scarti di lavorazione non è da ritenersi sufficiente ai fini dell’esclusione da imposizione ai fini TARI. (M.S.F.) 288. Tarsu/Tares Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 59/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: La Salvia, Estensore: Lamberti Tarsu/Tares. Ai fini Tarsu e Tares presupposto d’imposta è l’occupazione e la detenzione di immobili ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite, pertanto anche il box è assoggettato ad imposizione e deve essere dichiarato nella denuncia, unica per tutti i locali, rimanendo a carico del soggetto passivo la dimostrazione dell’esistenza di eventuali cause di esclusione o esenzione dalla tassazione. Nel caso di immobile mai dichiarato ai fini di imposta non può essere eccepita la decadenza dell’amministrazione dall’accertamento. (R.Ro.) Riferimenti normativi: l.549/1995, art. 1 comma 87; d.lgs. 507/1993, art. 62 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 155 TOSAP 289. Presupposto oggettivo dell’imposta Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2027/2018 del 9 maggio 2018, Presidente: Raimondi, Estensore: Innocenti TOSAP – Presupposto oggettivo dell’imposta – Occupazione di area comunale per fini propri con sottrazione della stessa alla cittadinanza. Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta consiste nell’occupazione di uno spazio appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o di un altro Ente è nell’utilizzazione dello stesso per fini propri, con conseguente sottrazione dell’area pubblica alla fruizione da parte della generalità dei cittadini (nel caso di specie, la Società gestiva un parcheggio situato in aree che erano rimaste nella piena disponibilità dell’Ente impositore che ne stabiliva le tariffe e ne limitava l’utilizzo, non verificandosi, dunque, la sottrazione di area pubblica alla cittadinanza). (L.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 39 TASSE AUTOMOBILISTICHE 290. Leasing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 204/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Rollero, Estensore: Monterisi Finanza locale – Tasse automobilistiche – Leasing – Soggetto passivo – Utilizzatore. In materia di tassa automobilistica, con particolare riferimento alle autovetture concesse in leasing, poiché l’abrogazione di una disposizione di interpretazione autentica è irrilevante per il passato, avendo ormai già esplicato i propri effetti, per gli anni d’imposta dal 2010 al 2015, è tenuto al pagamento in via esclusiva l’utilizzatore – salvo il caso in cui il concedente abbia provveduto al pagamento cumulativo – in base alla disposizione di interpretazione autentica ex art. 9, comma 9bis, d.l. 19 giugno 2015 n. 78, abrogata dall’art. 10, comma 6, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2016, n. 160. (C.F.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2015, art. 9 comma 9bis; d.l. 113/2016, art. 10 comma 6 291. Responsabilità solidale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 357/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini Tasse automobilistiche – Locazione finanziaria – Soggetto passivo obbligato – Esclusione responsabilità solidale. La solidarietà, laddove prevista, è espressamente sancita dal legislatore, che si cura anche di stabilire il regime di eventuale regresso tra gli obbligati. La Legge n.° 99/2009 all’art. 7, nell'elencare i diversi obbligati, non prevede alcuna solidarietà. La disciplina dell'art. 1298 cod.civ. non sembra infatti utilizzabile nel caso delle obbligazioni tributarie, per le quali l'individuazione del presupposto d'imposta è riservato al legislatore. In caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. (G.Ca.) Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7; d.l. 78/2015, art. 9 comma 9bis; d.l. 113/2016, art. 10; l. 212/2000, art. 3 comma 1, d.P.R. 917/1986, art. 26 comma 2; c.c., art. 1298 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 156 292. Soggettività passiva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 358/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini Contratto di leasing – Soggetto passivo – Utilizzatore – Legge di interpretazione autentica – Efficacia retroattiva – Esclusione. Il regolamento normativo contenuto nell’ art. 10 del d.l. 24 giugno 2016 n. 113, commi 6 e 7, non modifica con efficacia retroattiva la disciplina del lato passivo dell’ obbligazione tributaria relativa alla tassa di possesso dei veicoli registrati. (A.Ca.) Riferimenti normativi: L. 99/2009, art. 7; D.L. 78/2015, art. 9; D.L. 113/2016, art. 10, comma 6 e 7; L. 212/2000, art. 3, comma 1 293. Soggettività passiva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 239/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Rollero, Estensore: Monterisi Tassa automobilistica – Contratto leasing – Soggettività passiva. La soggettività passiva della tassa automobilistica (riferita agli anni d’imposta dal 2010 al 2015), alla luce della Legge di interpretazione autentica n. 125/2015 dell’art. 7, comma 32, della l. n. 99/2009, in caso di contratto di leasing, ricade unicamente sull’utilizzatore, non sussistendo alcun vicolo di solidarietà per la società di leasing, salvo che quest’ultima abbia provveduto al pagamento cumulativo. (A.K.) Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7; l. 125/2015 294. Esenzione per veicoli ultratrentennali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1723/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio Tasse automobilistiche – Veicoli ultratrentennali. L’esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli ultratrentennali, non destinati ad uso professionale, non è riservata alle persone fisiche, essendo possibile che ne possa usufruire una associazione a cui appartenga il veicolo. Invero, l’art. 63 l. 342/2000 esclude dalle esenzioni i veicoli concretamente adibiti ad uso professionale di proprietà di associazioni ma non osta all’applicazione del regime di esenzione l’appartenenza del veicolo ad un’associazione e non a persona fisica. (D.D’A.) Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 63 295. Natura dell’addizionale erariale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1733/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Bussani Natura dell’addizionale erariale – Termini prescrizione. L’addizionale erariale alla tassa automobilistica è un prelievo che riguarda i possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ad una determinata soglia ed ha natura di vera e propria imposta. Mentre la normativa sulle tasse automobilistiche ha previsto in modo esplicito un termine di decadenza per il recupero del tributo in caso di omesso versamento, le disposizioni inerenti l’addizionale erariale nulla hanno previsto in merito. Detto termine, in assenza di Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 157 una specifica disposizione, non può, in via analogica, essere parificato a quello previsto per le tasse automobilistiche, stante la palese diversità tra i due tributi, ma va individuato nel termine decadenziale breve quinquennale previsto dall’art. 2948 nr. 4 c.c.. (D.D’A.) Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 16; c.c., art. 2948 296. Soggetti passivi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1735/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Bussani Tassa automobilistica – Leasing – Soggettività passiva. L’art. 7 Legge 99/2009 prevedeva che soggetti passivi della tassa automobilistica fossero i “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio nonché utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”. Ne conseguiva che, in caso di leasing, l’utilizzatore del veicolo in leasing e la società concedente e proprietaria erano tenuti in solido al pagamento della tassa e che, pertanto, l’Ente poteva rivolgersi, indifferentemente, a ciascuna delle parti per ottenere il pagamento della tassa. Detta interpretazione è confermata dalla Legge n. 116/2016 che ha previsto che, solamente, dal 1 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti, in via esclusiva, al pagamento della tassa automobilistica. (D.D’A.) Riferimenti normativi: l. 116/2016 297. Pubblico registro automobilistico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2183/2018 del 16 maggio 2018, Presidente e Estensore: Giordano Pubblico Registro Automobilistico – Iscrizione – Presunzione legale relativa di proprietà – Sussiste. L’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) dà luogo a una presunzione relativa di proprietà, nei confronti dell’intestatario, contro la quale è ammesso ogni mezzo di prova anche testimoniale; pertanto colui che, apparendo dalle annotazioni del P.R.A. intestatario di un autoveicolo, intenda contestare tale risultanza, ha l’onere di provare il suo assunto, posto che, diversamente, l’iscrizione costituisce valida fonte di convincimento per il giudice che il veicolo appartenga effettivamente alla persona che dal P.R.A. ne risulti intestatario. (A.Ro.) Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5 comma 32 298. Veicoli ultratrentennali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2888/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Noschese Tasse Automobilistiche – Veicoli ultratrentennali – Iscrizione registri – Non necessaria – Esenzione –Sussiste. L’iscrizione nei registri prevista per i veicoli d’epoca non è condizione necessaria per il riconoscimento della specifica esenzione ai fini del bollo auto. (N.Bo.) Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 63 comma 1 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 158 299. Notifica Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 431/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente e Estensore: D’Andrea Finanza locale – tasse automobilistiche - Notifica – Termine di prescrizione. Ai sensi dell’art. 60, comma 6 del d.P.R. 600/1973, come novellato dall’art. 37, comma 27 lettera d) del d.l. 223/2006, la notifica si perfeziona, per il notificante, nella data in cui l’atto è consegnato all’ufficiale notificatore. Il principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notifica - valido per gli atti processuali, ma non per gli atti negoziali unilaterali, ex art. 1334 c.c. - deve tuttavia essere ritenuto applicabile anche agli atti di accertamento, in quanto strumento di esercizio della pretesa tributaria, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 53 Cost.. Pertanto, anche agli avvisi di accertamento deve essere applicato il principio che ricollega al momento di spedizione tutti gli effetti giuridici, anche di natura sostanziale, che conseguono alla notifica, compreso quello di interruzione della prescrizione. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.60 comma 6; Cost., art. 53; c.c., art. 1334 300. Decorrenza prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 529/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente: Nobile De Santis, Estensore: D’Arcangelo Finanza locale – Tasse automobilistiche – Prescrizione – Decorrenza. La prescrizione triennale del credito erariale per il pagamento della tassa di circolazione di veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall’inizio dell’anno successivo, in forza dell’art. 3 d.l. n. 2/1986, convertito con modificazioni nella l. 60/1986. (P.D.) Riferimenti normativi: l. 60/1986, art. 3 301. Esenzione immatricolazione ultratrentennale Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1640/2018 del 13 aprile 2018, Presidente e Estensore: Biancospino Tassa automobilistica – Esenzione – Requisiti - Immatricolazione ultratrentennale – Spetta il regime di favore – Legge regionale non può derogare legge statale. Rientra nell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall’art. 63 della legge 342/2000 il veicolo che ha immatricolazione ultratrentennale, senza che la legge richieda il requisito dell’iscrizione nei registri storici menzionati dalla stessa norma, salvo solo l’esclusione dell’uso professionale. Nel caso di specie, all’Associazione sportiva dilettantistica che non svolge attività a scopo di lucro e non utilizza l’autovettura in attività di impresa o di lavoro autonomo, spetta l’agevolazione. Siccome la legge nazionale esenta le autovetture dalla tassa senza alcuna considerazione della soggettività giuridica del titolare di diritti sulla stessa, in assenza di utilizzo del bene in attività professionale, la l.r. Lombardia n. 10/2003 non può derogare i principi della legge statale limitando l’agevolazione alle vetture iscritte nei registri, né escluderne le associazioni e i comitati solo perché non rientranti né nella categoria delle persone fisiche né in quella delle persone giuridiche. (S.L.C.) Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 63; l.r. Lombardia 10/2003, art. 48 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 159 302. Leasing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1764/2018 del 20 aprile 2018, Presidente e Estensore: Fugacci Contratto di leasing autoveicoli – Soggettività passiva tassa automobilistica – Interpretazione art. 7 legge 99/2009 – Norma di interpretazione autentica art. 9 comma 9bis d.l. 125/2015 – Abrogazione norma interpretativa – Irretroattività – Consegue – Applicazione norma interpretativa fino alla sua abrogazione – Consegue - Soggettività passiva in capo al locatario fino a tutto il 2015. La norma di interpretazione autentica articolo 9 comma 9bis del d.l. 125/2015 ha chiarito che l’art. 7 della legge 99/2009 va interpretato nel senso che nel caso di veicoli concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo della tassa automobilistica è unicamente l’utilizzatore. L’abrogazione della norma interpretativa da parte di una legge ordinaria è irretroattiva: pertanto, sino alla data della sua abrogazione, la norma interpretativa conserva la sua efficacia obbligando a mantenere ferma l’interpretazione secondo cui, in caso di locazione finanziaria del veicoli, l’utilizzatore è il soggetto obbligato in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica. (F.M.) Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7; d.l. 125/2015, art. 9 303. Bollo auto in leasing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2199/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Fugacci, Estensore: Chiametti Tassa automobilistica – Leasing – Soggetto passivo – Norma di interpretazione autentica – Efficacia retroattiva. L’art. 10 d.l. 122/2016, convertito nella l. 160/2016, che dispone l’abrogazione della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 9bis l. 125/2015, è una norma ordinaria per la quale, in mancanza di un’espressa previsione di efficacia retroattiva, vale la regola generale secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire. Pertanto sino alla data immediatamente antecedente alla sua abrogazione la norma di interpretazione autentica conserva la propria efficacia, obbligando a mantenere ferma l’interpretazione, autoritativamente fissata dal legislatore, dell’art. 5 del d.l. 953/1982, convertito nella l. 53/1983 secondo cui, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l’utilizzatore è il soggetto obbligato in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica. (A.Mas.) Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5; l. 125/2015, art. 9bis; d.l. 122/2016, art. 10 304. Leasing Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2552/2018 del 7 giugno 2018, Presidente e Estensore: Locatelli Soggettività passiva – Locazione finanziaria – Utilizzatore – Società di leasing. A decorrere dal 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale. Precedentemente a tale data, era configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. (G.P.V.) Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7 comma 2bis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 160 IRES - IRPEG 305. Immobili di interesse storico o artistico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 203/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Servetti, Estensore: Colavolpe IRES – Locazione – Immobili di interesse storico o artistico – Reddito d’impresa – Agevolazione – Non spettante. Il reddito delle società soggette ad IRES, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa, mentre l’agevolazione di cui all’art. 11, comma 2, l. 30 dicembre 1991, n. 413 si applica alla determinazione del reddito fondiario e non del reddito d’impresa; pertanto, i canoni di locazione percepiti da tali società costituiscono ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa, dovendosi escludere che quelli derivanti dalla locazione di immobili di interesse storico o artistico siano classificabili come reddito fondiario e che possano godere dell’agevolazione in questione. (C.F.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 1, lett. a) e art. 81; l. 413/1991, art. 11 comma 2 306. Consolidato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 218/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Cusumano Ires – Consolidato – Modello CNM omesso o ultra-tardivo – Perdite – Deduzione – Ammissibilità. Nell’ambito del consolidato nazionale, deve essere ammesso l’utilizzo delle perdite generate da una società consolidata nell’arco di un determinato esercizio, anche laddove la presentazione del modello CNM per quell’esercizio sia omessa o ultra-tardiva, poiché esso non costituisce una dichiarazione dei redditi, bensì un prospetto liquidatorio rilevante unicamente ai fini della determinazione dell’imposta complessivamente dovuta nell’ambito del consolidato. (C.F.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis 307. Ritenuta su interessi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 305/2018 del 25 gennaio 2018. Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano Ires - Residenza fiscale – Ritenuta su interessi. La produzione del certificato di residenza fiscale soddisfa i requisiti richiesti per l’esenzione dall’effettuazione della ritenuta sugli interessi passivi di cui al comma 5 dell’art. 26 del d.P.R. n. 600/1973. (I.L.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26 308. Incasso giuridico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 354/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Izzi Rinuncia del socio ai crediti verso la società – Incasso giuridico – Non è arricchimento – Non imponibile – Capacità contributiva. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 161 La rinuncia da parte del socio di crediti vantati verso la società non comporta alcuna monetizzazione del credito in capo al socio ma soltanto il trasferimento del valore di tale credito su quello della partecipazione detenuta nella società partecipata e non giustifica pertanto la tassazione al momento dell’incasso giuridico in capo al socio rinunciante, ma ne comporta il differimento all’atto del definitivo realizzo. (G.An.) 309. Costi black list Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 396/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Gentili Ires – Costi black list – Omessa separata indicazione in dichiarazione – Assenza di fiscalità privilegiata– Sanzione proporzionale – Non irrogabile. La sanzione proporzionale di cui all’articolo 8, comma 3bis del d.lgs. 471/1997 riguarda specificatamente la mancata indicazione separata in dichiarazione dei soli costi “black list”, come individuati dall’articolo 110, comma 10 del Tuir (vigente ratione temporis), e comprovati nella loro effettività, ai sensi del successivo comma 11. Ne consegue che la predetta sanzione risulterà non irrogabile nei casi di omessa indicazione di costi sostenuti nei confronti di operatori economici non beneficiari di trattamenti fiscali privilegiati (nel caso di specie, fornitori residenti in Svizzera non riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 3, punto 13 del d.m. 23 gennaio 2002), estranei quindi alle esimenti di indeducibilità di cui all’articolo 110, comma 11, non sussistendo in tal caso, in capo al contribuente, alcun obbligo di indicazione separata di detti costi in dichiarazione. (G.Man.) Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 8 comma 3bis; d.P.R. 917/1986, art. 110 commi 10 e 11 310. Transfer pricing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 414/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci Ires-Irpeg – Operazione infragruppo – Finanziamento controllata estera – Omessa contabilizzazione interessi attivi in capo alla capogruppo – Recupero d’imposta – Legittimità. Nel caso di dazioni di denaro effettuate a titolo di “versamenti infruttiferi in conto futuri aumenti di capitale” tra società appartenenti allo stesso gruppo operanti i paesi diversi, deve trovare applicazione la regola del transfer pricing internazionale, stabilita dal previgente art. 76, comma 5, del d.P.R. 917/1986 secondo la quale la quantificazione dei componenti reddituali non deve avvenire in base al parametro del corrispettivo pattuito, bensì secondo il criterio derogatorio del “valore normale” dei beni ceduti o dei servizi prestati e cioè in base al prezzo e corrispettivo mediamente praticato per i medesimi beni o servizi ceduti o scambiati nello stesso tempo e luogo. Nel caso di specie il “valore normale” è costituito “dagli interessi mediamente praticati all’epoca dell’effettuazione dalla dazione delle somme di denaro. (E.Re.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 76 e 110 311. Transfer pricing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 415/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Scarzella Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 162 Ires – Redditi d’impresa – Elusione fiscale – Transfer pricing – Valore normale del prezzo – Limiti. Conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, il criterio prioritario per stabilire il "valore normale" dei corrispettivi, nelle vendite tra imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale, è quello enunciato dalla seconda parte del comma 3 dell'art. 9 d.P.R. 917/1986, che lo individua nel riferimento, in via principale ed in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, ed in via subordinata - in caso di mancanza o inattendibilità di tali elementi - alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso; solo in via sussidiaria potrà farsi riferimento al criterio enunciato dalla prima parte del comma 3 dell'art. 9 d.P.R. 917/1986, che va inteso nel senso che il mercato al quale occorre fare riferimento, ai fini della determinazione del "valore normale" dei prezzi e dei corrispettivi nelle vendite infragruppo, è quello nazionale del venditore, ossia il mercato italiano (Conf. Cass. n. 24005/2013). (E.Re.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 9 312. Transfer pricing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 752/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci Ires – Transfer pricing – Prezzi di trasferimento – Valore normale. In tema di transfer pricing, per determinare il “valore normale”, occorre tenere conto non solo dei listini di prezzo, ma anche delle altre condizioni commerciali praticate, che evidentemente sono diversificate perché devono tenere conto (oltre che degli eventuali differenti costi di trasporto della merce, delle diverse provvigioni, nonché dei relativi sbocchi di mercato), anche della quantità venduta, che è un elemento che logicamente finisce con l’incidere sul prezzo finale perché, come accade nel mondo del commercio, vengono praticati sconti crescenti in rapporto all’aumentare delle quantità vendute con conseguenti prezzi finali diversi soprattutto in favore dei clienti cosiddetti "rilevanti". (N.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7 313. Spese di pubblicità e di rappresentanza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 932/2018 del 5 marzo 2018, Presidente e Estensore: Evangelista Ires – Spese di pubblicità – Spese di rappresentanza – Differenza. In tema d'imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, comma 2) del TUIR, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. Da ciò ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale. (F.Co.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 108 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 163 314. Cessione di avviamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1083/2018 del 14 marzo 2018, Presidente: Giordano, Relatore: Bianchi Ires – Cessione di bene immateriale – Accertamento – Avviamento – Riqualificazione – Attività di distribuzione – Lista clienti – Perdite. La “lista clienti” costituisce un rilevante asset patrimoniale suscettibile di valutazione economica e trasferimento negoziale (Conf. Cass. n. 29422/2017). Pertanto, il trasferimento di tale lista dalla società controllata a quella controllante costituisce un trasferimento di avviamento da intendersi avvenuto a titolo oneroso e valorizzabile tramite il riscontro dei ricavi delle controllate, nel periodo interessato, correlati all’indice di redditività medio (ROS, cioè Return On Sales) di aziende del medesimo settore merceologico, secondo un criterio di calcolo coerente e suffragato dalla dottrina aziendalistica. (A.Ma.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; c.c., art. 2497 315. Enti non commerciali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1540/2018 del 6 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Scarzella Ires – Enti non commerciali – Associazioni sportive – Agevolazioni. In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni. (G.Pin.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148 316. Fusione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1590/2018 del 10 aprile 2018, Presidente e Estensore: Barbaini Riporto perdite – Limite del patrimonio netto – Conferimenti e versamenti ultimi 24 mesi – Esclusione – Congiunzione/disgiunzione “o” – Ultimo bilancio o situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod. civ. – Interpretazione letterale – Sussiste. L’art. 172, comma 7, d.P.R. 917/1986, ove prevede che le perdite della società incorporata e della stessa incorporante possono esser portate in riduzione del reddito della società risultante dalla fusione per la parte del loro importo che non ecceda “l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501quater cod. civ.” senza tener conto dei “conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa”, introduce una presunzione in modo unitario per la quale tali conferimenti e versamenti devono essere esclusi nella determinazione del patrimonio netto di riferimento non soltanto nell’ipotesi di “situazione patrimoniale ex art. 2501quater cod. civ.”, come vorrebbe la contribuente mortificando la portata della norma: l’espressione “ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione”, infatti, si riferisce in modo riassuntivo e con formula ampia alla “situazione patrimoniale” rappresentata dall’ultimo bilancio di esercizio o alla situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod. civ.. Con questa lettura la disciplina ha una coerenza unitaria e non può essere Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 164 invocata dalla difesa alcuna disomogeneità temporale perché soltanto in tal modo la riportabilità delle perdite acquisisce significato e congruenza logica: pertanto se il progetto di fusione è depositato entro 6 mesi dal bilancio dell’ultimo esercizio, il patrimonio netto risultante dal bilancio è decurtato dei conferimenti e versamenti degli ultimi due anni; viceversa, se il progetto di fusione è depositato oltre i 6 mesi dal bilancio di esercizio, è il patrimonio netto risultante dalla situazione ex art. 2501quater cod. civ. che deve essere decurtato dei conferimenti e versamenti degli ultimi due anni. Solo attraverso questa interpretazione, proprio in funzione dell’utilizzo del congiuntivo disgiuntivo “o”, la disciplina appare coerente. (M.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 172 317. Risoluzione per inadempimento contratto di leasing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1722/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia Leasing – Risoluzione per inadempimento – Clausola penale elemento positivo di reddito. Qualora il contratto di leasing preveda la clausola risolutiva espressa per inadempimento e la relativa clausola penale, quest’ultima costituisce credito liquido ed esigibile che dev’essere contabilizzato quale elemento positivo di reddito. (D.D’A.) 318. Associazione sportiva dilettantistica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1888/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Calà Enti non commerciali – Associazione sportiva dilettantistica – Mancata dimostrazione attività non commerciale – Regime agevolato – Non sussiste. Il regime tributario agevolato previsto per gli enti non commerciali di tipo associativo non è applicabile qualora - nonostante l’apparente regolarità formale dell’attività associativa e la conformità dello statuto sociale alle norme di legge - l’esame dell’attività concretamente svolta dall’ente evidenzi circostanze anomale che depongono per la commercialità dello stesso (come, ad esempio, la scarsa partecipazione degli associati alla vita sociale, nonché, il mancato utilizzo nelle comunicazioni ufficiali dell’acronimo “ASD”). In altri termini, il riconoscimento dello status di associazione non commerciale risulta confermato allorché oltre all’adempimento delle prescrizioni formali previste dalle disposizioni di legge l’associazione sia in grado di provare l’effettivo svolgimento dell’attività non commerciale prevista dall’oggetto sociale. (D.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148 319. Transfer pricing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1892/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Gravina, Estensore: Di Mario Ires – Transfer pricing – Analisi funzionale – Attività della stabile organizzazione – Determinazione prezzo normale – Autonomia decisionale – Prova documentale – Necessaria. Per attribuire profitti (e perdite) ad una stabile organizzazione e verificare se la remunerazione ricevuta sia congrua per le attività svolte ai fini della normativa del transfer pricing, è necessario effettuare un’analisi funzionale finalizzata ad individuare quali di queste siano economicamente significative, nonché, le responsabilità assunte Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 165 dalla sede fissa d’affari. Ne consegue che nel caso di una branch italiana che all’interno di un gruppo bancario internazionale svolge unicamente l’attività di segnalazione dei clienti a beneficio della casa madre estera, anche a voler ampliare il perimetro del descritto ruolo commerciale svolto dalla prima, l’esecuzione di tale mansione non è sufficiente a spostare il rischio di gestione dell’attività finanziaria dalla casa madre straniera alla succursale italiana se manca la prova dell’autonomia della decisione finale di quest’ultima in merito alla sottoscrizione del contratto. (B.N.) 320. Perdite su crediti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1968/2018 del 27 aprile 2018, Presidente: Alparone, Estensore: Cordola Perdite su crediti – Integrale deducibilità – Manifestazione elementi certi e precisi di insolvibilità – Sussiste. In tema di perdite su crediti, queste devono essere integralmente dedotte nel rispetto del principio di competenza, il quale informa il principio di derivazione della base imponibile dai dati del bilancio civilistico e, pertanto, nel momento in cui si manifestano gli elementi certi e precisi di insolvibilità (conf. Cass. 16330/2005 e 9218/2011). (L.Ma.) 321. Costi per canoni di locazione finanziaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2044/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Ires – Fabbricato strumentale per natura – Costi per canoni di locazione finanziaria – Deducibili e inerenti. La deducibilità dei costi per canoni di locazione finanziaria si ricollega alla qualifica di immobile strumentale per natura ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. 917/1986 (nel caso in esame l’inerenza di detti costi era stata provata dal fatto che l’immobile era integralmente a disposizione della società appellata e non era concesso a terzi a titolo di liberalità, risultando utilizzato nell’ambito dell’attività aziendale quale deposito-magazzino della medesima società appellata). (P.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 43 322. Associazione sportiva dilettantistica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2160/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Salvo Associazione sportiva dilettantistica – Mancata registrazione dell’atto costitutivo – Agevolazioni – Non sussistono. La registrazione dell’atto costitutivo di un’associazione sportiva dilettantistica non ha natura meramente formale, ma rappresenta una condizione necessaria che deve essere soddisfatta perché l’associazione possa accedere ai benefici agevolativi previsti dalla l. 398/1991. (F.Ma.) Riferimenti normativi: l. 398/1991, art. 1 323. Detrazione riqualificazione energetica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2285/2018 del 18 maggio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Aondio Ires – Beni merce – Riqualificazione energetica – Detrazione – Spetta. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 166 L’art. 1, comma 344 della l. 296/2006 trova applicazione in via generale, senza limitazioni in ordine alla tipologia di immobile o alla relativa destinazione d’uso. Se così non fosse ci si porrebbe in contrasto con la finalità agevolativa della norma e delle disposizioni attuative, e si realizzerebbe una compressione della tutela ambientale contrastante con gli obiettivi fissati dagli accordi internazionali. (L.Ca.) Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 344 324. Factoring maturity Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2309/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Russo Ires - Base imponibile - Factoring maturity - Indeducibilità di costi - Trasferimento al pooler della liquidità - Antieconomicità Il factoring è un’operazione finanziaria di derivazione statunitense, dove non esiste l'operazione di sconto di carta commerciale, sicché svolge le stesse funzioni di tale operazione. Come lo sconto, è un’operazione autoliquidante o a ciclo chiuso, ovvero la somma ricevuta in prestito dal factor con la monetizzazione del credito ceduto viene rimborsata con l'incasso dello stesso da parte dell'intermediario finanziario. Perchè l'operazione abbia un senso economico, il cedente deve utilizzare esclusivamente il netto ricavo dell'operazione per aumentare il tasso di rotazione del capitale di esercizio e quindi a maggior volume d’affari realizzato consegue maggiore redditività, altrimenti, senza l'impiego di tale liquidità nel capitale di esercizio, l'operazione di factoring non ha ragione di essere, perché vi sono costi dell'operazione effettivi molto superiori a quelli praticati da altri operatori del mercato del credito e assicurativo. In questo tipo di contratto di factoring, conosciuto nel settore come maturity o pro soluto, viene garantita dal factor l'assicurazione del credito ed eventuale monetizzazione del credito con un costo elevato. L'incidenza della commissione di factoring, essendo proporzionale e calcolata sul nominale dei crediti, si rivela un aggravio del costo di finanziamento molto incisivo. In sostanza, il factoring come fonte di liquidità per trasmetterla alla capogruppo è un’operazione contro la natura stessa dell'operazione, che depaupera immotivatamente il patrimonio aziendale e, quindi, il risultato di esercizio. L'Agenzia può valutare non solo le varie operazioni economiche senza intaccare l'autonomia imprenditoriale di cui all'art. 2082 c.c., ma anche le alternative alle stesse. Infatti, se non era indispensabile l'incasso dei crediti fattorizzati per la gestione finanziaria del cedente avrebbe potuto cedere tali crediti alla società anziché al factor, addossando alla consociata francese i relativi costi finanziari. Questa operazione non può partecipare alla determinazione del reddito imponibile delle imposte dirette. (F.P.) 325. Base imponibile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2312/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti I - Ires - Base imponibile - Minusvalenze patrimoniali - Contestazione - Antieconomicità - Onere della prova. II - Ires - Base imponibile - Spese relative a più esercizi - Trasferte di amministratore di società sia italiana che estera - Inerenza - Mancata dimostrazione - Spese di rappresentanza - Non configurabilità – Indeducibilità. I - Sull’Ufficio che riprenda a tassazione minusvalenze patrimoniali incombe l'onere della prova, attraverso quantomeno presunzioni gravi, precise e concordanti, del comportamento antieconomico della società (cfr. Cass. n. 2240 del 30 gennaio 2018). Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 167 L'Amministrazione, infatti, non può rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore, escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo. L'inerenza dei costi sostenuti dall'imprenditore viene avvalorata quando ne sia dimostrata la potenziale utilità per l’attività commerciale svolta e per i futuri vantaggi conseguibili. Ove la società dimostri che i ricavi negli ultimi anni sono cresciuti, evidenziando che, in un sufficiente arco di tempo di riferimento, l'azienda ha potuto non solo sopravvivere, ma prosperare nel mercato grazie alle sue scelte, queste non possono essere indicate e valutate quali antieconomiche, ma, al contrario, vanno valutate per scelte corrette dal punto di vista gestionale (cfr. Cass., ord. 31 gennaio 2013, n. 2331). II - In caso di soggetto che sia amministratore sia di una società italiana, sia di una società estera, non è sostenibile, ove non dimostrato dalle fatture prodotte, che le spese da questi sostenute per trasferte all’estero siano dovute al solo incarico presso la società italiana e che, quindi, le stesse siano riferibili in toto a quest’ultima. Ne consegue che tali spese non possono essere ritenute di rappresentanza, deducibili dalla società italiana, poiché non rispondenti al requisito di inerenza, come disposto dall'art. 108, comma 2, del TUIR. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 101 e 108; d.P.R. 600/1973, artt. 37bis e 42 326. Investimenti in aree svantaggiate Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2324/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Palestra I - Ires - Agevolazioni - Investimenti in aree svantaggiate - Consulenza in tutte le aree di intervento - Quantificazione di costi riferiti ad area svantaggiata - Impossibilità - Onere della prova. II - Ires - Base imponibile - Qualificazione di spese - Marchi e brevetti - Consulenza – Esclusione. I - Nel caso in cui un contratto di consulenza preveda l'obbligo del consulente di supportare tutte le aree in cui la società fa affari, non è possibile non solo collocare la consulenza stessa nell'area svantaggiata, capace di fare scattare il riconoscimento del beneficio fiscale, ma neppure quantificare - in percentuale esatta - la· quota di costo riconducibile alla produzione in area svantaggiata rispetto all'altra relativa a ogni altro possibile interesse aziendale. In materia di credito d'imposta, il fatto che il contribuente intenda fare valere una sua specifica pretesa creditoria nei confronti dell’Amministrazione implica il rovesciamento del "normale" onere probatorio, tutto caricato sul contribuente. II - L’inserimento di spese nell'area "marchi e brevetti" (che comprende anche il know how del processo industriale) non consente la qualificazione del rapporto con la società cui sono stati corrisposti i compensi in termini di "consulenza" (come tale, con costo spesabile nell'anno di pagamento), piuttosto che in termini di "acquisto brevetto". (F.P.) Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 8; d.P.R. 917/1986, art. 109 327. Base imponibile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2338/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Trinca Colonel Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 168 Ires - Base imponibile - Plusvalenze - Cessione di partecipazioni di controllo o collegamento - Imposta sostitutiva - Aliquota - Ammortamento - Avviamento – Deducibilità. A una s.p.a. di diritto francese esercente in forma industriale un’attività commerciale con oggetto la produzione di beni e servizi, è legittimamente applicabile l'imposta sostitutiva del 19 per cento sulla plusvalenza realizzata per la cessione a titolo oneroso della partecipazione di controllo, anche per mancanza dei requisiti di territorialità dettati dall’art. 23 del TUIR, per non essere residente in Italia. L'assoggettamento della plusvalenza realizzata a imposta sostitutiva con aliquota del 19 per cento è autonomamente produttivo di effetti fiscali che, una volta decorsi i termini di accertamento, sono destinati ad assumere carattere di definitività. Pertanto, è legittima la deduzione delle quote di ammortamento iscritte a bilancio. L'A.F. non può revocare ex post gli effetti· che, dal punto di vista fiscale conseguono a comportamenti divenuti intangibili. La ripresa dopo più di dieci anni dall'iniziale deduzione della quota di ammortamento ingenera un legittimo affidamento nell'ammortizzabilità del valore di avviamento iscritto a bilancio mediante il disavanzo derivante da fusione per incorporazione. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 23, 54, 58 e art. 103 comma 3; d.lgs. 358/1997, artt. 1, 2, 3 e art. 6 comma 2; d.lgs. 461/1997, art. 5 comma 1 328. Costi per carburanti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2352/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Arcieri IRES - Base imponibile - Costi per carburanti - Inerenza - Prova – Deducibilità. Per la categoria degli autotrasportatori di merci per conto terzi, l’art. 6 del D.P.R. n. 444/1997 esclude esplicitamente la possibilità di ricorrere alla scheda carburante. La prova fornita, attraverso test effettuati in officina, della corretta correlazione quantitativa tra chilometri percorsi e litri riforniti e consumati dimostra l’effettiva inerenza dei costi per carburanti e lubrificanti ai fini della relativa deduzione. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.P.R. 633/1972, art. 19; d.P.R. 444/1997, art. 6 329. Conto debiti verso soci Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2364/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci IRES - Base imponibile - Conto debiti verso soci - Saldo negativo - Riporto di debito non contestato - Sopravvenienze attive – Esclusione. Se il conto "debiti verso soci" porta al 31 dicembre un saldo negativo non contestato con riferimento allo stesso anno fiscale, la posta riportata per la medesima somma in bilancio al 1° gennaio dell’anno successivo non può essere ritenuta inesistente, perché non oggetto di alcun rilievo per quanto riguarda l'anno precedente, nel quale il bilancio la riportava con lo stesso importo. La sussistenza di questa posta debitoria doveva essere messa in discussione con un accertamento quantomeno riferito all'anno di emersione, nel rispetto del principio di competenza, che impone di effettuare gli accertamenti con riferimento all'anno in cui la posta contabile emerge e non solo quando viene semplicemente riportata negli anni successivi, a maggior ragione in mancanza di qualsiasi elemento idoneo a provare che i soci abbiano rinunziato al credito. I pagamenti effettuati in favore della società a valere sul predetto conto, a prescindere dalla loro contestata natura, non possono Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 169 rilevare per giustificare un accertamento di un’inesistente sopravvenienza attiva, che non può essere integrata dalla diminuzione di un indebitamento in seguito a un pagamento. La predetta posta debitoria del conto "debiti verso soci" indicata in bilancio al 1° gennaio costituisce solo un riporto di un debito già esistente al 31 dicembre, non oggetto di tempestiva contestazione per l'anno fiscale precedente ovvero di una qualsiasi rinunzia al credito da parte dei soci nel corso dell’anno successivo. (F.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 88 e 101

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 2506 volte
DLP

Related items