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Presunto utilizzo di false fatture: raccolta sentenze

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Raccolta di sentenze favorevoli alle ragioni del contribuente in casi in cui veniva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

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 Nullità dell’avviso di accertamento per invalidità della delega

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia

Sent. n. 1806/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis)

Gli avvisi traevano origine dal PVC della Guardia di Finanza che intraprendeva verifica fiscale in capo a XXX nel corso di un’attività ispettiva svolta nei confronti della ditta individuale XXY dalla quale l’odierna appellante risultava essere destinataria di fatture per operazioni inesistenti. Nei confronti del XXX i verificatori accertavano l’esistenza di un sistema fraudolento creato dal socio accomandatario, il sig. XXX che, al fine di abbattere i ricavi conseguiti e, di conseguenza, versare all’erario minori imposte, compilava e utilizzava fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, coinvolgendo ben 53 soggetti economici, tre dei quali compiacenti; complessivamente l’ammontare delle operazioni oggettivamente inesistenti contestate e che determinavano costi in abbattimento del reddito nel corso degli anni sottoposti ad indagini, era pari ad € 1.455.933,94.

Inoltre veniva accertata la presenza di una contabilità extracontabile con i conteggi relativi a cessioni di beni in tutto o in parte non fatturati con conseguente contestazione di ricavi non dichiarati per ciascuna delle annualità in esame.

Parallelamente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2, c. 1 e 2 del D.lgs. 74/2000. Il Tribunale di Milano, prima sezione penale, si pronunciava in data 23.3.2016 con sentenza di assoluzione dell’imputato dai reati a lui ascritti ai capi A) art. 81 c.p. e 2, c. 1 e 2 d.lgs. n. 74/2000, e c) art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000 perché il fatto non sussisteva e dal reato di cui al capo B) art. 3 d.lgs. 74/2000 perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato; inoltre veniva ordinato il dissequestro e la restituzione degli immobili e delle quote di partecipazione societaria di cui al verbale di sequestro preventivo della Guardia di Finanza. Come da allegati in atti, la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale penale di Milano nei confronti del sig. XXX diveniva definitiva per passaggio in giudicato il 5 settembre 2016.

L’Ufficio notificava avvisi di accertamento sia in capo alla società per il recupero dell’Irap e dell’Iva, sia in capo ai tre soci per ogni annualità ai fini Irpef, con conseguente determinazione dei rilievi:

1. omessa e/o irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;

2. presentazione di dichiarazione infedele ai fini Irpef;

3. presentazione di dichiarazione infedele ai fini Irap;

4. presentazione di dichiarazione infedele ai fini Iva.

5. omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili;

6. illegittima detrazione Iva.

Nel dettaglio (omissis)

Con ricorso depositato in data 11.3.2014 XXX impugnava l’avviso di accertamento eccependo:

L’illegittimità dell’atto per mancanza di valida sottoscrizione, amncando l’allegazione della delega del direttore provinciale;

Nullità dell’atto per intervenuta decadenza del potere di accertamento per insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini tenuto conto dell’intervenuta prescrizione del reato ipotizzato; della mancata allegazione della comunicazione della notizia di reato;

Infondatezza dell’accertamento in relazione all’addebito dell’Iva sulle fatture ritenute false, riferendosi l’art. 21 c. 7 dpr 633/72 alle sole fatture attive e non a quelle passive;

Infondatezza dell’accertamento per mancato riconoscimento dei costi in relazione ai presunti redditi non dichiarati.

l.’Agenzia delle Entrate si costituiva, controdeducendo:

a) la piena legittimità dell’avviso recante la sottoscrizione da parte di soggetto delegato per la firma, tale dovendosi intendere quella prevista dall’art. 42 dpr 600/73. In ogni caso è stato allegato l’atto dispositivo interno relativo alle deleghe di firma;

b) la legittima applicazione del raddoppio dei termini entro i quali esercitare il potere accertativo, essendo ancora pendenti i termini per l’annualità 2005 all’atta dell’entrata in vigore del decreto 223/2006;

c) a fronte del compendio probatorio a sostegno dell’avviso di accertamento e riprodotto nell’atto di costituzione, l’Agenzia evidenzia come la ricorrente nulla abbia eccepito, mentre l’addebito Iva deve ritenersi fondato sull’art. 203 direttiva 2006/112/CE secondo il quale l’Iva è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura. Inoltre trattandosi di fatture per operazioni inesistenti l’Iva è indetraibile;

d) la ricorrente nulla ha eccepito in merito alla mancata dichiarazione dei ricavi accertati.

In data 4.9.2015 i ricorrenti depositavano memoria illustrativa corredata da produzioni documentali nella quale ribadiva i motivi già esposti a fondamento del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 8148/15 depositata in data 16.10. 2015, respingeva i ricorsi riuniti e condannava i ricorrenti al pagamento pro quota delle spese di lite complessivamente liquidate in € 2.500,00. In particolare il collegio osservava come, in merito al primo motivo dedotto: “La delega di firma dell’avviso di accertamento è sottoscritta dal capo dell’Ufficio controlli XXX delegato dal direttore provinciale XXX. Con la costituzione in giudizio l’Agenzia delle Entrate ha prodotto il prospetto relativo alle deleghe di firma, compresa quella ad XXX. Evidente, dunque, l’infondatezza del motivo essendo stato rispettato il dettato dell’art. 42 del D.P.R. m600/73. Quanto all’eccepita nullità dell’avviso per mancanza della qualifica dirigenziale i capo a XXX deve osservarsi che i ricorrenti non contestano la qualifica in capo al delegante XXX ma esclusivamente in capo al delegato, circostanza questa che esclude la contestata nullità. Se infatti la carenza del potere in capo al delegante potrebbe determinare la carenza ab origine del potere di sottoscrivere, la presenza in capo al delegante del relativo potere la esclude. Ciò che viene in considerazione nel caso in esame non è dunque l’assenza di poteri in capo al delegante, ma la mancanza di qualifica dirigenziale validamente conseguita a seguito di concorso da parte del delegato”. Il collegio concludeva richiamando la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che sul punto ricordava le regole organizzative interne dell’Agenzia delle Entrate che danno la possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale e che la provenienza dell’atto dall’ufficio e la sua idoneità devono essere presunte, finché non è provata la non appartenenza del sottoscritto all’ufficio o, comunque, l’usurpazione dei relativi poteri, pertanto: “Nel caso in esame non può certo parlarsi di usurpazione e la delega attesta l’esercizio di un potere proprio del delegante, potere non posto in discussione neppure dal ricorrente”.

Infine, la CTP, dichiarata l’inammissibilità dei motivi ritenuti nuovi e contenuti nella memoria illustrative del 04.9.2015, respingeva tutte le contestazioni richiamando la ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate in assenza di valide contestazioni.

Con unico atto di appello in data 18.4.2016 i contribuenti XXX, XXX e XXX chiedono in riforma della sentenza n. 8148/15 l’annullamento degli avvisi di accertamento previa sospensiva dell’azione di riscossione.

A sostegno del gravame deducono:

Illegittimità dell’atto per mancanza di valida sottoscrizione;

Nullità dell’atto per intervenuta decadenza del potere di accertamento in assenza dei presupposti per il “raddoppio dei termini”;

Illegittimità del raddoppio dei termini quando l’ipotesi di reato rappresentata dall’Agenzia delle Entrate viene a cadere per assoluzione dell’imputato.

Nel merito:

Illegittimità della pretesa di doppia applicazione dell’Iva delle fatture per operazioni pretese inesistenti;

Violazione del principio di neutralità dell’Iva;

Violazione del divieto di indebito arricchimento erariale e di doppia imposizione;

Ne bis in idem;

Infondatezza dell’accertamento per mancato riconoscimento dei costi sui pretesi maggiori ricavi;

Maggiori ricavi imputati sulla base di una presunta contabilità extracontabile e il mancato riconoscimento dei relativi costi;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 472/97.

Successivamente, in data 6.9.2016, gli appellanti presentavano memoria illustrativa insistendo sull’invalidità della delega di funzioni in quanto l’Ufficio, in violazione del D.lgs. 165/01, non avrebbe indicato le “specifiche e motivate esigenze di servizio” per l’attribuzione delle funzioni all’impiegato XXX e soprattutto non avrebbe individuato il periodo di efficacia della stessa, requisito quest’ultimo indispensabile non potendosi prevedere deleghe a tempo indeterminato.

Infine, con ulteriore memoria illustrativa in data 16.9.2016 gli appellanti presentavano osservazioni in ordine al rapporto tra il giudizio penale a carico del sig. XXX (concluso con sentenza ampiamente assolutoria passata in giudicato in data 5.9.2016) e il giudizio tributario in essere; i contribuenti, pur riconoscendo la completa autonomia dei due procedimenti alla luce degli artt. 20 e 25 D.lgs. 74/2000 che esclude qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, richiamano un consolidato orientamento della Suprema Corte che, pur non riconoscendo autorità di cosa giudicata alla sentenza penale nel processo tributario, tuttavia afferma che il giudice tributario, nell’esercizio dei propri poteri autonomi di valutazione ex art. 116 c.p.c., è comunque legittimato a valutare il materiale probatorio proveniente dal procedimento penale ed acquisto agli atti, al fine di verificare la rilevanza ai fini fiscali (Cass. 10269/2005). Controdeduce e resiste l’Agenzia delle Entrate, contestando in toto le prospettazioni di controparte in quanto inammissibili per violazione dell’art. 53 c.1 del D.lgs. 546/1992, stante la mancanza di motivi specifici dell’impugnazione e, nel merito, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e la legittimità dell’avviso di accertamento.

La Commissione Tributaria Regionale

OSSERVA

L’appello è fondato.

L’odierna Commissione, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, delimita l’analisi della controversia ai fini della decisione al primo motivo di appello sollevato da parte contribuente in merito all’illegittimità dell’atto per mancanza di valida sottoscrizione in violazione dell’art. 42 DPR 600/73.

In sede di appello, parte contribuente ha tempestivamente eccepito come gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti fossero viziati in quanto sottoscritti da un soggetto non legittimato, poiché decaduto dai suoi poteri di sottoscrivere avvisi di accertamento in base all'intervenuta sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, e poiché destinatario di un'ampia delega di funzioni, in luogo della c.d. delega ad acta.

Preliminarmente, è necessario fare chiarezza in relazione al tipo di delega prevista dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

La norma di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, al primo comma, prevede espressamente la possibilità, per il capo dell'Ufficio di delegare la sottoscrizione degli avvisi di accertamento: “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

La stessa norma, però, al terzo comma prevede che l'avviso sottoscritto in violazione di quanto previsto al primo comma sia punito con la nullità dell'avviso di accertamento stesso: “L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione”.

La dottrina è divisa sull'inquadramento dogmatico della delega: secondo una parte si tratterebbe di delega c.d. Di firma che, rispondendo ad una materiale esigenza di concentrazione del lavoro amministrativo, non trasferisce l'esercizio del potere attribuito all'organo delegante, conferendo soltanto l'incarico di firmare atti di esercizio di tale potere secondo le direttive impartite in delega, con la conseguenza che l'atto, firmato dal delegato, resta comunque imputato all'organo/soggetto delegante. Secondo un diverso orientamento, il conferimento di delega di firma, non potendo non coinvolgere anche una delega di attribuzioni, dovrebbe conformarsi ai requisiti di cui all'art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, il quale prevede che “I dirigenti per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni... a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati...”. Si tratta di un provvedimento amministrativo con cui un'autorità/soggetto amministrativo, nei casi in cui la legge gli attribuisce espressamente tale facoltà nell'esercizio delle proprie funzioni, sostituisce a sé un'altra autorità/soggetto, con conseguente trasferimento di competenza/funzione e relativa responsabilità dell'atto dell'atto emesso in capo all'autorità/soggetto delegato.

Poiché “non appare indifferente che un atto complesso some l'accertamento tributario sia emesso da un funzionario privo della necessaria qualifica, e quindi – deve presumersi – della necessaria capacità tecnica” (Cass. n. 25017/2015), affinché la delega di firma/funzione (alla sottoscrizione/emissione di atti impositivi o processuali) sia efficace, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere necessari:

forma scritta (sottoscritta auto graficamente, protocollata e depositata agli atti dell'Ufficio);

motivazione (indicazione delle ineludibili esigenze di servizio);

qualifica, funzione e generalità del dirigente/ funzionario delegato;

durata e limitazioni (periodo e valore/materia/atti/servizi/ecc.).

Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla sentenza n. 22803/2015 della Corte di Cassazione che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42) deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficioo da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto “agenzie fiscali” per il quadriennio 2002-2005, applicabile “ratione temporis”, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente: ove, peraltro, il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, in ragione dell'immediato e facile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l'esistenza della delega”.

Il principio espresso è stato ripreso anche dalla recente ordinanza della Cassazione n. 26295/2016, nella quale i giudici hanno ribadito che la delega alla sottoscrizione, ove contestata, deve essere prodotta in giudizio al fine di consentire un vaglio giudiziale sulla stessa; dunque, l'onere della produzione grava sull'Ufficio, al quale spetta dimostrare se effettivamente vi sia stato il legittimo esercizio di una delega preventivamente concessa.

Nel caso di specie, l'Ufficio in data 10.04.2014 ha prodotto in giudizio l'atto dispositivo interno con il quale il Direttore Provinciale, nel corso dell'anno 2013, confermava le deleghe di firma precedentemente attribuite con decorrenza immediata solo relativamente all'accertamento emesso nei confronti della società, deducendo che la sottoscrizione del provvedimento amministrativo di accertamento da parte del funzionario, di cui all'art. 42 del D.P.R. 600/73, doveva considerarsi quale delega di firma.

In relazione agli accertamenti notificati ai soci, nessuna delega veniva prodotta.

Dall'analisi dell'unica delega in atti, questo Collegio rileva come i termini del conferimento al XXX non rispettino i requisiti sopracitata. In particolare, la motivazione descritta “al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa di tutte le strutture della Direzione Provinciale e da essa dipendenti” appare del tutto generica e di stile.

Gli articoli 17 co. 1Bis e 16, co. 1 lett. d) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevedono che i dirigenti per comprovate esigenze di servizio, possono delegare, con atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, alcune delle competenze comprese nelle funzioni. Nella delega in atti non risultano specificate le ineludibili esigenze di servizio. Ma non solo. Dall'esame del documento prodotto nella sezione “Criteri e limiti” non risulta prescritto alcun limite di tempo per l'esercizio dei poteri e delle facoltà attribuito al delegato.

Poiché come rilevato, “non appare indifferente che un atto complesso come l'accertamento tributario sia emesso da un funzionario privo della necessaria qualifica, e quindi – deve presumersi – della necessaria capacità tecnica” (Cass. n. 25017/2015), affinché la delega di firma/funzione (alla sottoscrizione/emissione di atti impositivi o processuali) sia efficace, devono sussistere tutti i requisiti sopra indicati.

Nel caso in esame l'assenza di motivazione e l'assenza di limitazione temporale della delega conferita al XXX determinano l'illegittimità della delega e la conseguente nullità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, in forza del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 42 D.P.R. 600/73.

Relativamente agli accertamenti notificati ai soci XXX  e XXX la mancata produzione in giudizio della delega, onere che competeva all'Amministrazione, e non assolto a fronte della contestazione, determina la nullità degli avvisi si accertamento (Cass. 22803/15 Cass. 26295/2016).

La Commissione, ritenute assorbiti tutti gli ulteriori motivi di gravame annulla gli avvisi si accertamento impugnati.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti trattandosi di questione interpretativa nuova.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello  ed in riforma della sentenza impugnata annulla gli avvisi di accertamento.

Spese compensate.

***

Nullità dell’avviso di accertamento perché la denuncia penale era stata fatta in ritardo.

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia Sezione/Collegio 13

Sentenza del 09/06/2017, n. 2581

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la società S. S.p.A. in liquidazione (di seguito anche solamente "Società" o "S. S.p.A.") impugnava gli avvisi di accertamento nn. T9XXXXXXX/2012, T9XXXXXXX/2012 e T9XXXXXXX/2014 con cui l'Agenzia delle Entrate contestava l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con conseguenti maggiori imposte Ires, Irap e Iva rispettivamente per gli anni fiscali 2004, 2005 e 2006. Tali atti traevano origine dalla verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza a carico della R. S.r.l., a sua volta coinvolgente attività di falsa fatturazione della società O. M. S.r.l., la quale aveva intessuto rapporti commerciali (con conseguente relativa falsa fatturazione) con la stessa S. S.p.A. La Società, con i summenzionati ricorsi, invocava l'annullamento degli atti impugnati per l'infondatezza e la carenza di motivazione degli stessi, nonché sosteneva il venir meno della potestà accertativa dell'Ufficio, considerato il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 - nella versione applicabile al caso di specie - stante la carenza dei presupposti per il raddoppio dei termini dell'accertamento stesso. Infine, la S. S.p.A. lamentava la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di autorizzazione della Procura della Repubblica. L'Agenzia delle Entrate - D.P. II di Milano si costituiva formulando le proprie controdeduzioni a sostegno non solo dell'adeguatezza della motivazione e della fondatezza nel merito degli atti, ma della piena tempestività della notifica, considerata l'avvenuta denuncia a carico del sig. S. - legale rappresentante della persona giuridica in questione - in data 15 giugno 2012 e, dunque, la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva i ricorsi ravvisando, da un lato, la piena correttezza nel merito dell'azione amministrativa (e, di fatto, la sufficienza della motivazione degli atti stessi), nonché la tempestività degli avvisi, stante la dimostrata avvenuta denuncia e, dunque, la piena legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento. La S. S.p.A. in liquidazione ha proposto appello, sostenendo l'inadeguatezza della motivazione della decisione di primo grado, nonché ribadendo i motivi di merito e di rito sostenuti innanzi alla C.T.P. L'Agenzia delle Entrate - D.P. II di Miano si è costituita formulando controdeduzione a sostegno dell'esattezza della decisione dei Giudici di prime cure. Alla pubblica udienza tenutasi in data 15 febbraio 2017 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti e rappresentate in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione accoglie l'appello proposto dalla Società. Il presente Collegio, infatti, ritiene di non condividere l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale in materia di raddoppio dei termini per l'accertamento. A riguardo, punto di partenza è dato necessariamente dalla normativa di riferimento, oltre che dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 247/2011. Quanto alle disposizioni normative applicabili ratione temporis, basti richiamare il contenuto dell'art. 43, D.P.R. n. 600/1973 (come originariamente modificato dal D.L. n. 223/2006), ai sensi del quale: "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione...In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione..." La laconicità della formulazione originaria lasciava aperti numerosi dubbi circa le modalità di applicazione dell'istituto del raddoppio, per quanto la sua ratio trovi fondamento nell'esigenza di garantire agli Uffici finanziari la possibilità di utilizzare per un periodo di tempo più ampio di quello ordinario gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall'autorità giudiziaria. Come anticipato (e come noto), la norma in questione è stata oggetto di vaglio di legittimità costituzionale (sentenza n. 247/2011), all'esito del quale i Giudici delle leggi, respingendo la questione, hanno affermato che "il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento previsto dal D.L. n. 223/2006 è cagionato da un fattore obiettivo, rinvenibile nell'obbligo di presentazione della denuncia penale, per cui il legislatore ha introdotto non un raddoppio di termini già esistenti ma un nuovo termine di decadenza, applicabile solo in presenza della circostanza citata. Per questo motivo, non ha rilievo il fatto che la denuncia penale sia stata posta in essere in un momento in cui gli ordinari termini di decadenza erano oramai spirati". Oggettivizzata l'operatività dell'istituto, la Corte, però, ha rimesso al giudice tributario la valutazione circa "la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertamento" e controllando "quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità o abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento". La Corte, dunque, si è mostrata consapevole del rischio di un uso distorto del "raddoppio'', indirizzato, più che a consentire una fruttuosa comunicazione tra i processi penali e tributari, a permettere un illegittimo incremento del termine di accertamento, in danno alle esigenze di certezza dei contribuenti. Proprio facendo leva sul rischio di un utilizzo distorto delle disposizioni di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1972, la giurisprudenza di merito si è più volte discostata dalla linea tracciata dalla Corte costituzionale, in modo costante (e ragionevole), al punto da condizionale il più recente operato del legislatore. Numerose pronunce, infatti, hanno ritenuto legittimo il raddoppio solo se la notizia di reato sia stata inoltrata dall'Amministrazione alla Procura della Repubblica competente e, in aggiunta, se tale inoltro sia avvenuto nei termini ordinari di accertamento (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - in tal senso, ex pluribus, C.T.R. Lombardia, n. 382/2014; C.T.R. Emilia Romagna, nn. 639-641/02/2014). Ed è proprio in questo senso, per limitare la tendenza dell'amministrazione finanziaria a ricondurre le violazioni tributarie ai reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 così da godere, ex post, del raddoppio dei termini, che il legislatore, tramite D.Lgs. n. 128/2015, ha voluto fare chiarezza su una previsione rimasta dubbia nonostante l'intervento del Giudice delle leggi, escludendo esplicitamente detto raddoppio qualora la denuncia fosse presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento. Questa previsione veniva però accompagnata - all'art. 2, comma 3 del suddetto Decreto - dalla c.d. "clausola di salvaguardia", volta a far salvi gli effetti degli avvisi notificati prima dell'entrata in vigore dell'atto normativo in questione, consentendo in relazione ad essi l'operatività del raddoppio, anche se "tardivo". Le stesse previsioni di cui al D.Lgs. n. 128/2015 sono state ulteriormente irrigidite, sempre a discapito del raddoppio dei termini, con la l'art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208/2015 (c.d. "legge di stabilità 2016"): consapevole degli effetti negativi in termini di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento del contribuente, il Legislatore ha espunto la figura del raddoppio dei termini pro futuro (dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016), ritenendo più corretto determinare ab origine un più ampio termine per le verifiche fiscali, in ogni caso certo, fisso e non suscettibile di un ampliamento surrettiziamente volto alla sola remissione in termini dell'amministrazione finanziaria, proprio a discapito di quei principi di buona fede e correttezza chiamati a regolare i rapporti con il contribuente (art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212). Il raddoppio dei termini è stato dunque confinato alla sola disciplina transitoria, ammettendone sì l'operatività in relazione agli anni fiscali precedenti, ma sempre e solo se la denuncia ha preceduto la decorrenza del termine ordinario per l'accertamento. In altre parole, non veniva riproposta la c.d. "clausola di salvaguardia" contenuta nell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015, escludendo così l'ammissibilità del raddoppio "tardivo". Pertanto, nonostante la Corte costituzionale si fosse espressa a favore del raddoppio dei termini anche in caso di denuncia presentata a termine di accertamento spirato, non possono trascurarsi due ulteriori aspetti: la pronuncia del Giudice delle leggi, autorevole al di là di qualsiasi dubbio, non è ad ogni modo vincolante, in quanto di rigetto, e in secondo luogo risulta essere formulata anteriormente alle ultime evoluzioni normative che, volendo portare chiarezza sul dibattuto tema delle condizioni di operatività del raddoppio, hanno esplicitato come una di esse sia necessariamente la tempestiva presentazione della notitia criminis. A lume di tutte le considerazioni sin qui svolte, questa Sezione intende aderire alle argomentazioni già svolte in un altro precedente (CTR Lombardia 21 dicembre 2016), pur rimanendo consapevole del contrario orientamento di Cassazione: consentire al termine di decorrere ex novo, dopo l'intervenuta decadenza, equivale a sottoporre il contribuente a un procedimento sanzionatorio attivabile sine die, violando il principio della certezza dei rapporti giuridici e l'art. 24 Cost. Un'interpretazione diversa, peraltro, creerebbe la coesistenza di situazioni soggettive trattate in modo diverso senza alcun elemento razionale giustificante: "la clausola di salvaguardia prevista dalla nuova normativa è inapplicabile poiché presenta, oltre all'evidente ed unico fine di tutela delle casse erariali, gravi profili di incostituzionalità in quanto configura un'ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti assoggettati a diversi termini di accertamento ed a diverse modalità di raddoppio degli stessi solo in conseguenza del momento in cui viene formulata la notizia di reato e/o del momento in cui hanno subito la notifica dell'avviso di accertamento" (Cfr. CTR Torino, n. 2019/15/15.). Deve quindi ritenersi che l'art. 1, commi 130, 131 e 132, I. n. 208/2015 abbia implicitamente abrogato il regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015, in modo che, ad oggi, ai fini di un legittimo raddoppio dei termini di accertamento, condizione necessaria sia sempre la presentazione della denuncia entro i termini decadenziali ''brevi". Come già sottolineato, nel riproporre dopo pochi mesi la medesima disposizione di cui al succitato art. 2, il Legislatore non ha nuovamente ripresentato la "clausola di salvaguardia". Si ritiene, pertanto, non condivisibile la lettura data alla questione in oggetto dalla Corte di cassazione, con la sentenza del 9 agosto 2016, n. 16728, secondo cui la nuova normativa di cui alla L n. 208/2015 non sostituirebbe la precedente, bensì, per quanto non espressamente previsto, le due normative coesisterebbero e disciplinerebbero due ipotesi diverse (agli atti che, "alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'art. 1 l. n. 208/2015; qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodo d'imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano già stati notificati, si applica la disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. n. 128/2015."(Cfr. Cassazione civile, n. 16728/2016). Dalle parole dei giudici sembra emergere una certezza circa lo stato di fatto della normativa tutt'altro che corrispondente a realtà: il testo del comma 132 della legge di stabilità non opera alcun riferimento a una presunta applicabilità soltanto agli atti che "non siano stati ancora notificati", come vorrebbe la sentenza; esso, infatti, si limita ad affermare la necessità che la denuncia sia presentata entro il termine ordinario per gli avvisi relativi a periodi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016. Ciò posto, la nuova legge di stabilità deve ritenersi totalmente sostitutiva rispetto alla precedente normativa, a fronte di una reciproca e radicale incompatibilità tale da escludere la configurabilità di un'ipotesi di specialità. Infatti, secondo il ragionamento (implicito) dei supremi Giudici, la nuova legge di stabilità sarebbe configurabile come lex generalis posteriore, la quale non potrebbe derogare alla legge speciale anteriore. A ben vedere, però, sono le parole della medesima legge a stabilire una disciplina transitoria completamente nuova e quindi completamente sostitutiva di quella contenuta nel D.Lgs. n. 128/2015: del resto, la circostanza che il Legislatore, pochi mesi dopo aver fissato una certa disciplina dei termini raddoppiati, abbia emesso un nuovo testo normativo che ripete la disciplina di poco antecedente tranne che nella "clausola di salvaguardia" appare palesemente indicativa della sua volontà di sostituire integralmente la disciplina precedente e, cosi, di abrogarla. Né vale affermare, come sembra fare la Cassazione, che la materia dei termini raddoppiati, avendo carattere procedimentale, sarebbe naturalmente retta dal principio tempus regit actum. Tale principio, infatti, costituisce un corollario del generale principio di irretroattività della legge e, come esso, può essere derogato dal Legislatore. Nel caso di specie, chiara sembra essere la volontà derogatoria contenuta nella L. n. 208/2015, volta ad espungere qualsivoglia residuo di raddoppio "tardivo" dal nostro ordinamento. In conclusione, finché l'istituto del raddoppio sarà applicabile nel nostro ordinamento grazie alla disciplina transitoria prevista dalla legge di stabilità 2016, condizione necessaria per la sua operatività sarà la presentazione della denuncia entro i termini ordinari di accertamento. A fronte di quanto sopra e di una notitia criminis del 15 giugno 2012, non possono che ritenersi invalidi in quanto tardivi gli avvisi di accertamento emessi negli anni 2012 e 2014, relativi agli anni fiscali 2004, 2005 e 2006 essendo già spirato, al momento di presentazione della denuncia, il termine del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, fissato dalla versione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 applicabile in base al criterio temporale (seppur - lo si ripete - correttamente reinterpretato quanto al suo comma relativo al raddoppio dei termini, alla luce della ratio esplicitata tramite gli ultimi interventi normativi). Considerati gli orientamenti contrastati relativi alla questione giuridica posta alla base della presente decisione, la Commissione dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla gli atti impugnati e compensa le spese di lite tra le parti per il doppio grado. Manda alla segreteria per quanto di competenza.

Milano, 15 febbraio 2017

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Nullità perché l’Agenzia delle Entrate non ha offerto prove sufficienti

Corte di Cassazione

Ordinanza del 25/05/2017 n. 13239

Testo:

avverso la sentenza n. –/--/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI LECCE, depositata il –/--/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del –/--/2017 dal Consigliere Dott. ---- ----.

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data – -------- 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. –/-/10 della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva accolto il ricorso della ----- srl unipersonale contro l'avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2003.

La Commissione Tributaria Regionale, nella parte che rileva, osservava in particolare che doveva essere confermata la statuizione della CTP circa l'esistenza delle operazioni di cui alle fatture passive oggetto della ripresa fiscale (specificamente quelle emesse dalla ---- e dalla ---- srl), avendo la società contribuente adeguatamente contro provato gli indizi addotti dall'Ente impositore a sostegno della propria tesi dell'inesistenza quantomeno soggettiva di tali operazioni.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che:

Con l'unico mezzo dedotto - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. Civ. - l'Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 19, 54, D.P.R. 633/1972, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha erroneamente affermato l'incombenza dell'onere probatorio del diritto alla detrazione dell'IVA all'Ente impositore, piuttosto che al contribuente.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233 – 01).

Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, puntualmente, ancorché sinteticamente, riscontrando sia le prove indiziarie allegate dall'Agenzia fiscale sia, più specificamente, quelle a riprova date dalla società contribuente rispetto ai rapporti contrattuali oggetto della ripresa fiscale ed in particolare quelli con la ---- e con la --- srl, non limitando affatto, come sostiene la ricorrente, la propria valutazione alla mera regolarità formale della contabilità della verificata (fatturazione/registrazione), ma ampliandola anche con un preciso riferimento ai mezzi di pagamento ed alla certificazione pubblica inerente le opere edili de quibus, nonché alle prestazioni fatturate dal legale e dal consulente del lavoro.

A ben vedere dunque lo sviluppo della censura in realtà non configura il vizio di legittimità dedotto, bensì critiche, anche a-specifiche, alle valutazioni di merito della sentenza impugnata, così ponendosi tuttavia in chiaro contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).

Per altro verso va ancora osservato il difetto di autosufficienza del mezzo dedotto dall'agenzia fiscale, poiché al di la delle ragioni di diritto addotte in astratto, non vi è la puntuale allegazione delle ragioni di fatto per le quali le fatture in contestazione debbano considerarsi “soggettivamente inesistenti”.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, RV. 638714 – 01).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo e spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, 20 aprile 2017

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Nullità perché l’inesistenza era solamente “soggettiva”

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24117

Tributi – Accertamento – Fatture passive per operazioni inesistenti intercorse con una società cartiera – Deducibilità dei relativi costi – Sussiste – Ius superveniens ex art. 8 del D.L. n. 16/12

Fatti di causa

La società ricorrente ha impugnato l’avviso col quale l’Agenzia delle entrate ha accertato maggiore imponibile ai fini delle imposte dirette, dell’irap e dell ‘iva, scaturente dall’indebito utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti intercorse con una società cartiera, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Di contro, quella regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio, facendo leva sulla natura di cartiera dell’apparente alienante.

Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, che illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Con separati avvisi l’Agenzia ha accertato il reddito di partecipazione ai fini irpef di M.V. e di L.M., rispettivamente soci di s.a.s. C.M. nella misura del 95% e del 5%, per effetto dell’accertamento avvenuto nei confronti della società.

Entrambi i soci hanno impugnato l’avviso loro rispettivamente notificato, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Di contro quella regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio, facendo leva sulla sorte del giudizio nei confronti della società.

Anche in questi casi i contribuenti propongono distinti ricorsi per ottenere la cassazione delle sentenze, che affidano ciascuno a due motivi, che illustrano con memoria, cui l’Agenzia reagisce con controricorso nel giudizio iscritto al n. 30339/11.

La trattazione dei giudizi proviene da rinvio a nuovo ruolo, disposto al fine di propiziarne la trattazione congiunta, in vista della quale M.L. ha depositato ulteriore memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. – Va disposta la riunione dei tre ricorsi, perché oggettivamente e soggettivamente connessi.

2. – La riunione dei giudizi esclude la fondatezza deI primo motivo dei ricorsi, col quale società e soci denunciano la mancata integrazione del contraddittorio pur vertendosi in tema di litisconsorzio necessario.

E ciò in applicazione dell’indirizzo di questa Corte (tra varie, Cass. 16 gennaio 2015, n. 673), di cui ricorrono i presupposti, secondo il quale nell’ipotesi in cui siano stati incardinati simultaneamente diversi giudizi di merito, relativi, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, qualora tali giudizi si fondino su identiche difese e vengono trattati contemporaneamente, nonostante la configurabilità del litisconsorzio necessario originario tra società e soci, non dovrà dichiararsi la nullità del giudizio reso a contraddittorio non integro, potendosi disporre la riunione dei giudizi per connessione oggettiva, sanando in tal modo il difetto di litisconsorzio necessario originario.

3. – Il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 30330/11 col quale la società si duole dell’omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo della natura di cartiera della dante causa della contribuente è inammissibile, perché non congruente rispetto al contenuto della decisione.

Diversamente da quanto dedotto in ricorso, difatti, la motivazione della sentenza impugnata non consta esclusivamente della considerazione secondo cui <<…appare strano che la società contribuente non conoscesse la natura “cartiera” della T.A. s.r.L, per cui la pretesa dell’Ufficio appare più che legittima e fondata>>.

3.1. – La frase in questione è soltanto la conclusione del ragionamento svolto, che dà conto degli elementi dedotti a suo sostegno, ossia del fatto che la sede della società corrispondeva all’abitazione di tal C. G., che non conosceva la società, che l’ufficio/deposito dichiarato era privo di misure idonee alla conservazione, al deposito ed al trasporto di merci alimentari, nonché privo di personale dipendente, che la sede in Sant’Anastasia era usata come mero recapito postale e che, soprattutto, <<…le fatture ai fornitori tedeschi venivano pagate con assegni bancari della società contribuente>>, ossia di s.a.s. C.M..

Con la censura in questione, dunque, la società mira ad ottenere una rilettura delle risultanze processuali, inibita a questa Corte.

4. – Infondato è anche il secondo motivo degli ulteriori due ricorsi, col quale i contribuenti si dolgono della nullità delle sentenze impugnate, per violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 124 disp.att. c.p.c., rimarcando che la sentenza concernente la società allorquando sono state pronunciate quelle riguardanti i soci non era divenuta definitiva.

Il giudice d’appello non ha fatto applicazione di un giudicato inesistente, ma ha condiviso le ragioni poste a sostegno della sentenza riguardante la società.

5. – Va tuttavia fatta applicazione, come sollecitato nelle memorie, in relazione alle imposte dirette ed all’irap, dello ius superveniens introdotto dall’art. 8 del d.l. n. 16/12, come convertito, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale (tra varie, vedi Cass., ord. 7 dicembre 2016, n. 25249) giusta l’art. 14, 4° comma-bis, I. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l’art. 8, 1° comma, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 44 del 2012, l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

Norma, questa, applicabile anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’irap, come da essa espressamente stabilito.

6. – La sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio delle tre sentenze impugnate e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, affinché verifichi l’esistenza di tali parametri e regoli le spese.

P.Q.M.

Dispone la riunione dei ricorsi, ne rigetta i motivi, ma pronunciando su di essi, cassa le sentenze impugnate nei limiti di cui in motivazione e rinvia per tale profilo e per la regolazione delle spese alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

***

Nullità perché l’Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova, e non è sufficiente la confessione di un terzo.

Corte di Cassazione

Ordinanza del 28/06/2016 n. 13366

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis cpc, osserva quanto segue:

L'Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. ----/--/14, depositata il --.--.2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. stacc. Di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente … srl e dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, aveva determinato un maggior reddito ai fini Ires, Irap e Iva della contribuente per l'anno 2004.

la CTR, in particolare, premesso che l'avviso di accertamento era in gran parte fondato sulle dichiarazioni rese da un terzo, il quale aveva dichiarato di avere emesso fatture per operazioni inesistenti anche nei confronti della contribuente, e che le dichiarazioni suddette hanno valenza meramente indiziaria e sono utilizzabili solo se supportate da adeguati elementi di riscontro, ha rilevato che nel caso di specie mancavano tali elementi di supporto ed anzi le dichiarazioni suddette erano smentite dalle risultanze contabili e bancarie, ferma l'inattendibilità intrinseca del terzo, il quale era un evasore totale ed aveva interesse a limitare l'entità dei redditi non denunziati.

La contribuente non resiste.

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia, denunziando – ex art. 360 nn. 3 e 5 cpc- l'omessa considerazione dei fatti decisivi oggetto del dibattito tra le parti, si duole che la CTR, nel ritenere non attendibili le dichiarazioni del terzo, abbia omesso di rilevare che, in conseguenza di dette dichiarazioni, il terzo si era riconosciuto colpevole dei reati di cui alla L. 74/00 onde tali dichiarazioni, rese dal terzo con riferimento a diverse altre imprese, sì da delineare una propria generale attività illecita, avevano carattere confessorio; inoltre non poteva trascurarsi il fatto che esse erano state rese nell'ambito di un procedimento penale.

La censura è inammissibile laddove, nei termini in cui è formulata, non censura in effetti l'omesso esame di un fatto decisivo, come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 360 n.5) cpc, quanto piuttosto evidenzia un'insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie in esame in ordine alla complessiva posizione del terzo ed alla conseguente attendibilità delle sue dichiarazioni.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 39 DPR 600/73 e degli artt. 2697 e 2727 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 n.3) cpc, censurando la statuizione della sentenza impugnata secondo cui le dichiarazioni del terzo erano smentite dalle risultanze contabili e bancarie, a fronte del consolidato indirizzo giurisprudenziale che afferma l'assenza di ogni valore probatorio della regolare fatturazione ed ordinata contabilità dell'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti.

Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 654 cpp e 21 DPR 633/72 in relazione all'art. 360 n.3) codice di rito, avuto riguardo alla statuizione con la quale la CTR ha affermato che il terzo fosse un evasore totale interessato a contenere l'entità dei redditi non denunziati, omettendo di rilevare, da un lato che l'efficacia del giudicato penale nel processo civile è condizionata a numerosi fattori, ed inoltre che ai fini Iva l'inesistenza delle operazioni è irrilevante ai fini della debenza dell'imposta.

I motivi che in quanto strettamente connessi vanno unitariamente esaminati, devono ritenersi inammissibili, in quanto non colgono la ratio della pronuncia impugnata.

La CTR ha infatti ritenuto che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, le dichiarazioni del terzo fossero di per se, in assenza di ulteriori riscontri, inidonee a fondare la prova dell'utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti anche in considerazione delle risultanze contabili e bancarie e degli assegni emessi in favore del terzo (presunto emittente delle fatture fittizie) che risultano personalmente riscossi dal beneficiario.

Tale valutazione di fatto, fondato sull'esame delle risultanze istruttorie, è riservata al giudice di merito e non appare sindacabile nel presente giudizio.

Poiché la contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 25 maggio 2016

 ***

Nullità perché il pagamento era stato fatto in contanti.

Corte di Cassazione

Sentenza del 26 maggio 2017, n. 13330

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380-bis.1 del 11 maggio 2017, udita la relazione del consigliere Stefano Aprile, rilevato che: l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, annullando l'atto impositivo costituito da avviso di accertamento n. XXX per Irpef 2003, n. XXX per Irpef 2004, n. XXX per Iva e Irap 2003 e n. XXX per Iva e Irap 2004; Resistono XXX SNC DI XXX, XXX, XXX, XXX e XXX (soci della detta società) con controricorso; considerato che: il ricorso censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge (articoli 1189, 2697, 2729 cod. civ., 19, 21, 51 e 54, d.P.R. n. 633 del 1972, 2 e 8, decreto legislativo n. 74 del 2000, 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 75 d.p.r. n. 917 del 1986, 28-quater, lettera a), direttiva comunitaria n. 77/388), oltre che sotto il profilo dell'insufficienza motivazionale su un fatto controverso decisivo - per avere ritenuto provata, in presenza di una contabilità formalmente regolare ma in presenza di movimenti bancari per importo inferiore alle fatture ricevute, l'effettiva erogazione delle prestazioni sulla base della allegazione di documentazione relativa ai contratti per le opere e all'effettiva apertura dei cantieri edili e della affermazione che le prestazioni medesime sarebbero state in larga parte saldate in contanti, contraddittoriamente affermando la mancanza di prova circa la consapevole partecipazione dell'impresa al disegno asseritamente evasivo dell'impresa individuale emittente delle fatture per operazioni inesistenti ovvero per importi inferiori a quelli reali; il ricorso è infondato poiché la sentenza gravata - che effettivamente presenta un passaggio motivazionale apparentemente estraneo alla fattispecie oggetto del giudizio, la quale che non richiede la partecipazione al disegno evasivo dell'emittente, ma piuttosto l'utilizzo di fatture false - nel complesso si presenta del tutto aderente al quadro normativo di riferimento poiché, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, è stata esclusa la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, tanto che sono state ritenute sufficienti le allegazioni difensive in ordine alla effettività delle prestazioni, esaminandosi puntualmente la questione posta dall'appellante; le spese del grado vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello sforzo defensionale svolto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 11 maggio 2017.

 

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