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Fatture soggettivamente inesistenti. Se l’Agenzia offre solo “sospetti” la prova non è raggiunta. Agenzia deve provare tanto la soggettiva inesistenza che la consapevolezza.

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Estratto: “gli elementi addotti a sostegno della tesi dell'Ufficio assurgono, al più, a "sospetti", non consentendo di ritenere assolto, nella specie, l'onere gravante sull'amministrazione e consistente nella dimostrazione non solo (1) dell'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, nel senso che il soggetto formale non è quello reale ma anche (2) della circostanza per cui il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva”.

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Corte Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 20496 del 30 luglio 2019

RILEVATO CHE:

- l'Agenzia delle Entrate notificò a F.C. s.r.l. un avviso di accertamento relativo, tra l'altro e per quanto in questa sede ancora rileva, ad una ripresa I.V.A. per l'importo di € 73.533,32, a fronte della partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti;

- avverso tale provvedimento FC s.r.l. propose ricorso innanzi alla C.T.P. di Venezia che, con sentenza 66/04/2008 lo accolse, annullando l'avviso di accertamento impugnato relativamente alla ripresa I.V.A. di cui si è detto;

- avverso tale capo della decisione di prime cure l'Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 45/7/11, del 10.5.2011, lo respinse ritenendo (a) non solo che l'ufficio non avesse dimostrato la contestata consapevole partecipazione della contribuente alla frode carosello sottesa alla ripresa in questione, ma anche (b) che l'avviso di accertamento non fosse motivato, stante la relatio "ad alcuni atti totalmente sconosciuti dal ricorrente"; - avverso tale decisione l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; FC s.r.I., nelle more fallita, è rimasta intimata;

CONSIDERATO CHE:

- con i primi quattro motivi parte ricorrente si duole (in relazione, rispettivamente, all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 19 e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 2697 cod. civ. nonché dell'omessa o insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di prova circa la consapevolezza, in capo alla contribuente, di partecipare ad una frode carosello; - i motivi, suscettibili di trattazione congiunta, stante l'identità delle questioni agli stessi sottese, sono inammissibili, mirando, nella sostanza, ad una rivalutazione (non consentita in sede di legittimità) delle risultanze istruttorie raccolte nella fase di merito: d'altra parte, se (a) è consolidato il principio in virtù del quale in tema di contenzioso tributario, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 8.1.2015, n. 101, Rv. 634118-01), nondimeno non può non osservarsi come, nella specie, (b) la C.T.R., nell'escludere la consapevolezza (effettiva o, quantomeno, possibile) della FC di partecipare ad un'operazione soggettivamente inesistente, ha - senza con ciò dar luogo ad alcuna inversione dell'onere della prova - ampiamente dato conto delle ragioni (cfr. motivazione, p. 2) per cui gli elementi addotti a sostegno della tesi dell'Ufficio assurgono, al più, a "sospetti", non consentendo di ritenere assolto, nella specie, l'onere gravante sull'amministrazione e consistente nella dimostrazione non solo (1) dell'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, nel senso che il soggetto formale non è quello reale ma anche (2) della circostanza per cui il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 28.2.2019, n. 5873, Rv. 653071-01);

- da quanto precede deriva l'inammissibilità, per difetto di interesse all'impugnazione, anche del quinto motivo di ricorso, che investe la seconda, autonoma ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata, costituita dall'accertata violazione del diritto di difesa della contribuente in conseguenza, nella ricostruzione degli addebiti, del richiamo ad atti ad essa totalmente sconosciuti alla FC (cfr., fra molte, Cass. nn. 22753/011, 18641/017, 11493/018 ); - poiché il Fallimento della FC s.r.l. è rimasto intimato, non v'è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12.6.2019.

 

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