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Ricorso contro intimazione di pagamento. Era maturata la prescrizione di 5 anni da alcuni giorni. Ricorso accolto. Debito annullato Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “A questo orientamento si intende qui dare continuità, ricordando che i tributi locali sono stati ricondotti alla sfera delle "prestazioni periodiche" e, come tali, sono stati assoggettati alla prescrizione quinquennale a norma dell'art. 2948 comma 4 cod. civ. (Cass. 4283/2010). Pertanto, ritenuto il termine di prescrizione quinquennale e non decennale, si rileva che la intimazione di pagamento di cui si tratta è stata notificata, sia pure di pochi giorni, oltre il quinquennio e quindi la prescrizione è già maturata e il debito tributario si è estinto”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 24542 del 02 ottobre 2019

FATTI DI CAUSA

1.- La R. s.r.l. ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento notificata da Equitalia in data 15 febbraio 2013 deducendo la prescrizione quinquennale del credito, relativo alla imposta pubblicità 2004, in quanto portato da una cartella esattoriale notificata in data 8 febbraio 2008.

2.- Il ricorso è stato respinto in primo e secondo grado. La CTR con sentenza depositata in data 2 dicembre 2016 ha argomentato che una volta divenuta definitiva la cartella, perché non impugnata, il termine di prescrizione è quello ordinario e cioè decennale.

3.- Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi ad un motivo. Resiste Equitalia con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di norme di diritto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. La società ricorrente deduce che il termine di prescrizione, trattandosi di credito di imposta, è quello previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. pari a cinque anni e che la circostanza che la cartella non sia stata opposta non vale a mutare il termine di prescrizione, trattandosi di atto amministrativo che non può acquistare efficacia di giudicato.

4.1.- Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato che "la scadenza del termine — pacificamente perentorio — per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. « conversione » del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la I. n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c." (v. Cass. sez. un. n.23397/2016; Cass. sez. V n. 28576/2017).

A questo orientamento si intende qui dare continuità, ricordando che i tributi locali sono stati ricondotti alla sfera delle "prestazioni periodiche" e, come tali, sono stati assoggettati alla prescrizione quinquennale a norma dell'art. 2948 comma 4 cod. civ. (Cass. 4283/2010). Pertanto, ritenuto il termine di prescrizione quinquennale e non decennale, si rileva che la intimazione di pagamento di cui si tratta è stata notificata, sia pure di pochi giorni, oltre il quinquennio e quindi la prescrizione è già maturata e il debito tributario si è estinto. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi sopra espressi, deve essere cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dell'intero giudizio si compensano tra le parti, stante il consolidamento della giurisprudenza in merito successivo alla presentazione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della società contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2019.

 

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