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Confermato il diritto della società al rimborso delle accise. Rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Dogane. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “la ricorrente intende sottoporre a revisione critica la valutazione puramente in fatto operata dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che l'istante avesse pienamente dimostrato il diritto ad ottenere il rimborso delle accise versate. E siffatta prova, secondo la commissione tributaria - con un apprezzamento in fatto, che non può essere sindacato in questa sede -, si poteva ricavare una volta che fossero state positivamente valutate le giustificazioni fornite dalla contribuente in ordine alle divergenze”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 26000 del 15 ottobre 2019

FATTI DI CAUSA

A. s.r.l. impugnò il provvedimento di diniego espresso dall'Agenzia delle Dogane, sull'istanza di rimborso dell'accisa versata nel periodo compreso tra il secondo semestre del 2001 al primo semestre del 2006. Il ricorso venne respinto in primo grado; A. s.r.l. propose quindi appello che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 9 aprile 2013, accolse integralmente. Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - già Agenzia delle Dogane - ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso A. s.r. l. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo deduce la ricorrente violazione dell'art. 2696 (rectius 2697) c.c., poiché la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che non incombesse sulla contribuente dimostrare il diritto al rimborso delle accise versate.

1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto censurando la violazione del principio dell'onere della prova - che pacificamente nelle istanze di rimborso incombe esclusivamente sul contribuente (tra le tante, Cass. 08/10/2014, n. 21197) -, in realtà la ricorrente intende sottoporre a revisione critica la valutazione puramente in fatto operata dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che l'istante avesse pienamente dimostrato il diritto ad ottenere il rimborso delle accise versate. E siffatta prova, secondo la commissione tributaria - con un apprezzamento in fatto, che non può essere sindacato in questa sede -, si poteva ricavare una volta che fossero state positivamente valutate le giustificazioni fornite dalla contribuente in ordine alle divergenze riscontrate tra le cifre esposte nell'istanza di rimborso presentata dalla medesima nel 2006, rispetto a quelle contenute nella successiva istanza del 2008, restando conseguentemente esclusa qualsivoglia incertezza su quali fossero gli esatti importi del tributo meritevoli di rimborso.

2. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 16 maggio 2019.

 

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