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Fatture false ed onere della prova: 3 esempi di casi in cui i giudici hanno ritenuto che le prove indicate dall’Agenzia delle Entrate non bastassero.

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Chi emette fatture false è duramente sanzionato dal nostro ordinamento giuridico. Ed infatti, l’art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti, al di là del loro importo. La pena potrebbe addirittura essere aumentata dal Decreto Fiscale sino ad 8 anni di carcere.

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Si tratta di un reato grave che comporta, oltre al carcere, anche l’arrivo di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate con cui vengono recuperate le somme non versate al Fisco.

Ma andiamo con ordine e vediamo quando si configura il reato di false fatturazioni, l’onere della prova nel procedimento penale ed in quello tributario, affrontando infine i casi in cui le prove fornite dall’Agenzia delle Entrate sono state ritenute insufficienti per confermare l’avviso di accertamento.

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Indice

1.    Fatture per operazioni inesistenti: come funziona

2.    Perché si fanno le fatture false?

3.    Cosa deve provare l’Agenzia delle Entrate

4.    Casi in cui L’agenzia delle Entrate non è riuscita a provare la frode

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1. Fatture per operazioni inesistenti: come funziona

Tra i reati tributari la fatturazione per operazioni inesistenti è quello più frequente.

Le fatture false, o tecnicamente fatture per operazioni inesistenti, sono uno strumento illecito utilizzato da imprese o società (ma anche liberi professionisti o lavoratori autonomi) per innalzare i propri costi e dunque abbassare il proprio reddito.

Il tutto spesso parte dalle indagini della Guardia di Finanza che, attraverso verifiche fiscali ed analizzando la documentazione contabile di una società, contesta che alcune delle operazioni commerciali risultanti in contabilità, secondo i verificatori, sarebbero riconducibili ad operazioni mai realizzate.

Alla base vi sarebbe un meccanismo di frode attraverso il ricorso alle c.d. società di comodo dette anche cartiere. Si tratta di società prive di sedi produttive/amministrative e senza personale dipendente che emettono fatture false così documentando operazioni mai avvenute (es. vendite, forniture di beni e servizi, consulenze, ecc…). Il cliente, cioè la vera azienda, paga per questo “servizio” una somma di denaro per ottenere la fattura falsa che poi deduce dal proprio reddito.

2. Perché si fanno le fatture false?

Il motivo principale per cui si emettono le fatture false è quello di evadere le imposte.

Ricorrendo alle false fatture, insomma, l’evasore fiscale paga meno tasse alla fine dell’anno nella propria dichiarazione dei redditi o di quella della società riducendo la c.d. base imponibile per il pagamento delle imposte dirette ed indirette (IVA, IRPEF, IRES o IRAP).

In sostanza, attraverso queste operazioni fittizie l’imprenditore impunta nella contabilità aziendale costi più alti e dichiara utili complessivi più bassi rispetto a quelli effettivamente realizzati commissionando e pagando queste false fatture.

Il tutto, ovviamente senza che di questi passaggi di denaro vi sia traccia.

3. Cosa deve provare l’Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui il contribuente sia imputato per il reato di frode fiscale per emissione di fatture inesistenti l’onere probatorio grava sulla pubblica accusa, e, sotto il profilo tributario, in caso di verifica fiscale, grava sull’Agenzia delle Entrate.

E ciò nel caso in cui, oltre al procedimento penale, il contribuente venga sottoposto all’accertamento fiscale per la ricostruzione dell’effettivo reddito. In tal caso infatti, il Fisco procede al recupero a tassazione dei costi fittizi e indebitamente dedotti.

Sotto il profilo probatorio, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad affermare che le operazioni sono fittizie ma è tenuta a fornire un quadro indiziario preciso e circoscritto, corroborato da elementi gravi, precisi e concordanti in grado di provare il disegno teso all’evasione fiscale.

In poche parole, l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare che le fatture sono state emesse a fronte di operazioni commerciali mai compiute nella realtà economica, ovvero non sono state eseguite tra i soggetti indicati nelle fatture stesse. Inoltre, deve fornire gli elementi da cui è possibile dimostrare la conoscenza, da parte del contribuente, della falsità delle operazioni attraverso cui egli realizzerà l’evasione.

Dall’altro lato al contribuente a cui è stata contestata l’indebita detrazione di fatture (soggettivamente inesistenti) ai fini Iva viene spesso richiesto di dimostrare di aver adottato una condotta improntata alla “massima diligenza”, quella richiesta ad un operatore accorto.

4. Tre esempi di casi in cui l’Agenzia delle Entrate non è riuscita a provare la frode

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 maggio 2018, n. 13924

In questo recente caso la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e così annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in quanto l’Amministrazione Finanziaria non era riuscita a provare che le fatture fossero riferite a operazioni inesistenti emesse da una società di comodo.

In particolare, i giudici di Piazza Cavour hanno precisato che l’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto dimostrare che l’operazione commerciale sui cui si fondava la falsa fattura non è mai stata realmente compiuta, ovvero non era stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura. Inoltre, avrebbe dovuto indicare gli indizi relativi alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte dell’azienda che richiede la detrazione.

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 gennaio 2016, n. 967

Questo secondo caso prende sempre avvio da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una società con il quale venivano recuperati a tassazione utili e costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare, le operazioni sospette riguardavano l’acquisto di auto provenienti dall’Europa da società italiane fraudolente (c.d. cartiere) allo scopo di ottenere i beni ad un prezzo conveniente e così di usufruire della detrazione IVA.

Anche in questo caso gli ermellini hanno dato ragione al contribuente precisando che l’Amministrazione finanziaria non aveva provato i motivi gravi, precisi a concordanti su cui aveva fondato l’atto impositivo. E così, ad esempio, non era stata provata l’assenza di buona fede del contribuente, l’assenza da parte delle presunte cartiere di una minima dotazione personale, l’esistenza di rapporti tra contribuente e società di comodo.

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza 22 marzo 2016 n. 5406

Anche questo caso ha avuto origine da un contenzioso tra una società e l’Agenzia delle Entrate per un caso di indebite detrazioni dovute a fatture per operazioni inesistenti relative sempre all’acquisto ritenuto falso di automobili da presunte società di comodo.

Il contribuente ha avuto ragione perché l’Amministrazione finanziaria non aveva provato che le operazioni commerciali erano soggettivamente fittizie, né aveva fornito indizi sull’accordo tra la società sottoposta all’accertamento e la cartiera. D’altro canto il contribuente accusato della frode fiscale aveva provato che le operazioni erano state realmente effettuate mediante la esibizione dei documenti contabili.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

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