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VERIFICA FISCALE ALLE ONLUS ED ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: 3 ESEMPI DI SENTENZE DI MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALL’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

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Dirigi una ONLUS e sei stato sottoposto a verifica fiscale? Hai ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate o semplicemente temi che ti possa essere contestato qualcosa?

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Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

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In questo articolo vedremo insieme a quali controlli puoi essere sottoposto e analizzeremo 3 sentenze che si sono concluse in maniera favorevole per le ONLUS e/o le associazioni sportive che avevano presentato ricorso.

Tieni presente che proprio per il fatto che gli enti non profit godono di agevolazioni fiscali rilevanti sono più soggetti ad essere sottoposti a verifiche e accertamenti fiscali.

I regimi fiscali agevolati cui sono sottoposte le Onlus riguardano:

- le imposte sui redditi;

- l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

- altre imposte indirette.

Sapevi che secondo l'art. 148 comma 3 del TUIR:  per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive  dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni...?

Andiamo con ordine.

A quali controlli sono soggette le ONLUS?

I controlli che potresti aspettarti da parte dell'Amministrazione Finanziaria sono di due tipi:

FORMALI:

- controllo sullo statuto;

- iscrizione ad eventuali registri e/o albi;

- modalità di tenuta ed aggiornamento dei libri associativi (verbali assemblee, verbali del Consiglio Direttivo);

- numerazione progressiva delle fatture emesse e delle fatture ricevute (relativamente alla L. 398/1991);

- redazione ed approvazione del bilancio e modalità di tenuta dei libri e registri contabili;

SOSTANZIALI:

- riguardo l'attività svolta;

- la modalità di adesione dei soci e/o tesserati;

- la presenza di attività commerciali;

- la modalità degli incassi (in particolare l'eventuale superamento dei ricavi previsti dalla L. 398/1991) e pagamenti;

- il rispetto del divieto di distribuzione degli utili.

Ovviamente molti scelgono di rivolgersi ad un professionista per essere guidati verso le scelte migliori per l'ente/associazione.

Intanto, menzioniamo 3 (tra tante altre) sentenze in cui le ONLUS e/o associazioni sportive hanno vinto dopo la presentazione di ricorso e relativi motivi:

1) Funzionari del Fisco illegittimi.  I giudici tributari annullano gli atti di accertamento sottoscritti da funzionari non dirigenti per concorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con le sentenze 1789 e 1790 del 2015 ha totalmente annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2010 e 2011 notificati ad una Onlus.

I giudici tributari hanno annullato gli accertamenti perché firmati da un funzionario non dirigente per concorso.

La Corte Costituzionale, pronunciatasi sul punto con sentenza n. 37/2015, ha infatti stabilito che soltanto un dirigente per concorso può firmare legittimamente gli avvisi di accertamento oppure conferire le deleghe per le firme.

2) Accertamenti fiscali ed associazioni sportive dilettantistiche.

Con la sentenza 3.04.2013, la Commissione Tributaria del Lazio si è pronunciata sul ricorso, avverso la sentenza che dava ragione alla contribuente, presentato dall'Amministrazione Finanziaria, la quale denunciava l'omessa tenuta del libro dei soci e la scarsa partecipazione alle assemblee sociali da parte della associazione sportiva dilettantistica.

I giudici, conformandosi alla pronuncia di primo grado hanno chiarito come la tenuta del libro dei soci può essere validamente sostituita, da faldoni contenenti la domanda di ammissione all'associazione e, con riguardo alla partecipazione dei soci alla vita sociale hanno precisato che la mancata partecipazione degli associati alle assemblee costituisce un esercizio dei diritti e non invece un obbligo fonte di responsabilità.

3) Seguendo lo stesso orientamento, la Commissione Tributaria di Lecco con sentenza n. 41/2013 ha sottolineato come per il godimento delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/1991 non influisce la materiale iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, in quanto è da ritenersi sufficiente il possesso, certificato dall'affiliazione, dei requisiti potenziali per l'iscrizione nel registro.

Il campo di applicazione della Legge 398, seppur originariamente applicabile solo alle associazioni sportive è stato poi notevolmente ampliato. Il dato normativo si comprende meglio se si legge in combinato con l'art. 9Bis del D.L. 417/91 secondo cui: alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in qanto compatibili le disposzioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Pertanto, tale sistema di agevolazioni non riguarda soltanto le società o associazioni sportive dilettantistiche ma qualunque associazione in presenza di determinate caratteristiche, come ad esempio la mancanza statutaria dello scopo di lucro. 

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Queste sono solo alcuni esempi di sentenze che si sono concluse a favore delle Onlus e/o associazioni sportive. Tuttavia, le variabili possono essere molte di più e non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti unidea da solo.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un dottore che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

 

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