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Agenzia aveva applicato la sanzione ad una fattispecie non prevista dalla legge. Accolto il ricorso dello spedizioniere contro gli atti di irrogazione sanzioni, che vanno annullati. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, n. 43, applicabile ratione temporis, contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante (…) nella specie, la CTR ha erroneamente applicato la sanzione in oggetto a fattispecie dalla stessa non contemplata, in quanto riguardante un omesso versamento d'IVA (da parte della c.d. «cartiera»).”

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 29964 del 19 novembre 2019

FATTI DI CAUSA

1. S. s.r.l. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli («A.D.») avverso la sentenza n. 37/34/2010 emessa della CTP di Napoli. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione proposta dal contribuente avverso sei provvedimenti di contestazione di sanzioni.

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, a seguito di verifiche fiscali, oltre che di attività d'indagine culminate anche in procedimento penale, fu redatto PVC (del 18 giugno 2007) per ritenuta violazione della disciplina inerente i depositi IVA, con riferimento a beni d'importazione, a seguito della natura di mera cartiera della s.r.l. O., con particolare riguardo alle operazioni inerenti l'introduzione delle merci nel deposito IVA gestito dal contribuente S. s.r.l. (esercente professionalmente l'attività di spedizioniere internazionale). In forza anche del detto PVC, l'A.D., all'esito di «controllo a posteriori», emise distinti processi verbali di revisione (in relazione alle diverse bollette presentate) ed i conseguenti avvisi di rettifica degli inerenti accertamenti definitivi (ex artt. 78 del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE 12 ottobre 1992 n. 2913/1992 del Consiglio, di seguito anche: «C.D.C.») ed 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374. Seguì, sulla base anche del detto PVC, l'emissione di sei atti di contestazione di sanzioni amministrative correlati ai predetti avvisi di rettifica (prot. nn. 39125, 39091, 39120, 39104, 39141 e 39134 del 5 settembre 2007). Avverso gli avvisi di rettifica S. s.r.l. propose tre distinti ricorsi innanzi al Giudice tributario, definiti con accoglimento degli stessi dalla CTP di Napoli con sentenze nn. 154, 155 e 156, depositate il 12 marzo 2009, confermate dalla CTR di Napoli con sentenze nn. 196, 197 e 198 depositate il 13 giugno 2011 (per quanto emerge anche dal controricorso, sul punto non confutato dal ricorrente).

3. Avverso i sei atti di contestazione di sanzioni amministrative il contribuente propose ricorso innanzi al Giudice tributario, accolto dalla CTP di Napoli con sentenza riformata dalla CTR.

4. La Commissione regionale, in particolare, accolse l'appello dell'A.D., ritenendo che le tre sentenze di annullamento degli avvisi di rettifica (prodromici agli atti di contestazione di sanzioni), in quanto non passate in giudicato, non avessero esplicato efficacia esterna nel diverso processo (avente ad oggetto gli atti di contestazione). Il Giudice di secondo grado ritenne altresì legittimi gli atti di contestazione di sanzioni statuendo, letteralmente, nei seguenti termini: «... l'operato dell'Amministrazione delle Dogane è anche legittimo in quanto la società appellata, con i suoi scritti difensivi, sia davanti al Giudici di prime cure nonché in questo grado di giudizio, non è riuscita sufficientemente provare che la società O. s.r.l. non era una "società cartiera" ma realmente costituita operante».

5. Contro la sentenza d'appello il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e sostenuto da memorie, e l'A.D. si difende con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo n. 4 del ricorso merita accoglimento, con assorbimento degli altri. 2. Con il primo motivo di ricorso, si deducono «rilevanza ai fini della decisione delle sentenze emesse dalla I sezione della CTP di Napoli che hanno accolto i ricorsi prodotti avverso gli avvisi di rettifica relativi alle operazioni doganali che hanno originato gli atti di contestazione. Sufficiente motivazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale impugnata dall'Agenzia delle Dogane. Omissione dell'esame circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Insufficienza, contraddittorietà della motivazione». Con il secondo motivo di ricorso si deducono «violazione del'art. 5, comma 2, del d.lgs. 18/12/1997, n. 472 - insussistenza dell'elemento di colpevolezza. Omissione dell'esame circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Insufficienza, contraddittorietà della motivazione». Con il terzo motivo di ricorso si deducono: «violazione dell'art. 16 della I. n. 472/97, dell'art. 3 della I. 241/90 e dell'art. 7, comma 1, della I. 27.7.2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente) - difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Omissione dell'esame circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Insufficienza, contraddittorietà della motivazione». Con il quarto motivo di ricorso si deducono: «inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 303 del T.U.L.D. Omissione dell'esame circa un punto controverso e decisivo per il giudizio; mancanza assoluta di motivazione sul punto».

Per il ricorrente la sanzione di cui all'art. 303, comma 3, del citato TU, nella sua formulazione ratione temporis applicabile, circostanza aggravante della fattispecie di cui al primo comma dello stesso articolo, non sarebbe applicabile nella specie.

3. Priorità logico-giuridica riveste la trattazione del motivo n. 4 del ricorso. Esso è fondato, in applicazione di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi. In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, n. 43, applicabile ratione temporis, contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell'entità della stessa sanzione, comminata per «le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci» non corrispondenti all'accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che ricadono nel suo ambito applicativo - poiché nel concetto di «qualità» di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili - anche le dichiarazioni sull'origine (o la provenienza) della merce stessa, in quanto sintomatiche della specificità del prodotto (ex plurimis: Cass. sez. 5, 14/02/2014, n. 3467, Rv. 630066-01, e, tra le più recenti, Cass. sez. 5, 25/01/2019, n. 2169, Rv. 652271-01). Sicché, nella specie, la CTR ha erroneamente applicato la sanzione in oggetto a fattispecie dalla stessa non contemplata, in quanto riguardante un omesso versamento d'IVA (da parte della c.d. «cartiera»).

4. In conclusione, accolto il motivo n. 4 (con assorbimento degli altri motivi), la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto. Ne consegue che, decidendo nel merito (non essendo necessari altri accertamenti in fatto), deve essere accolto il ricorso originario del contribuente, con compensazione delle spese inerenti i gradi di merito (in ragione della descritta peculiarità della fattispecie) e condanna del controricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, nei confronti del ricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in euro 4.500,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge. L'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione, trattandosi di Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esente dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex plurimis: Cass. sez. Cass. sez. 6-4, 29/01/2016, n. 1778, Rv. 638714-01; Cass. sez. 6-4, 05/11/2014, n. 23514, Rv. 633209-01; Cass. sez. 3, 14/03/2014, n. 5955, Rv. 630550-01).

P.Q.M.

accoglie il motivo n. 4 de ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente, compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e C.N.P.A., come per legge. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

 

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