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Respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Confermato l’annullamento dell’intimazione di pagamento che l’Agenzia non aveva motivato a sufficienza, annullata a seguito di ricorso del contribuente. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “l'intimazione di pagamento, con la quale l'ente esattore prosegue alla riscossione coattiva dei crediti a seguito dell'intervenuta decadenza dalla rateazione per l'omesso pagamento di alcune rate del piano concesso alla contribuente, per essere valida deve essere idoneamente motivata. In particolare l'atto di intimazione deve indicare in modo specifico i motivi della decadenza dal piano di rateazione con conseguente sollecito di pagamento dell'intero importo residuale, per cui una carenza di motivazione in tal senso comporta la nullità dell'atto di intimazione di pagamento in quanto la motivazione dell'intimazione, consistente nel venir meno del beneficio del pagamento a rate, è essenziale per garantire il rispetto d ei principi di trasparenza, collaborazione e correttezza degli atti tra le parti”.

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Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 1 

Sentenza del 18/11/2019 n. 632 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato in via telematica in data ……, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di ….. impugnava la decisione n. …. del ….. con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di ……., in accoglimento del ricorso proposto dalla ……..., aveva annullato l'intimazione di pagamento dell'importo di € 460.824, emessa dalla anzidetta Agenzia con riferimento ad una serie di cartelle esattoriali analiticamente menzionate nella detta intimazione. A sostegno dell'appello l'Ufficio rivendicava la legittimità del proprio operato lamentando che i giudici di prima istanza avevano annullato l'intimazione notificata alla società sull'erroneo presupposto che la stessa difettava di motivazione. A tale proposito veniva evidenziato che l'atto impugnato era a natura vincolata e redatto in maniera conforme all'apposito modello emanato dal Ministero delle Finanze, che la società appellata era stata formalmente notiziata dell'intervenuta decadenza dalle istanze di rateazione delle cartelle indicate nell'atto di intimazione e che, in ogni caso, tenuto conto della natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Si costituiva in giudizio il contribuente che deduceva l'assoluta infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'appello e chiedeva la conferma dell'impugnata decisione in quanto convincentemente ed esaurientemente motivata.

All'odierna pubblica udienza, sulle conclusioni rassegnate a verbale, l'appello veniva posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che l'appello sia destituito di fondamento e, come tale, vada rigettato. In proposito deve infatti ritenersi, in condivisione di quanto affermato nell'impugnata decisione, che l'intimazione di pagamento, con la quale l'ente esattore prosegue alla riscossione coattiva dei crediti a seguito dell'intervenuta decadenza dalla rateazione per l'omesso pagamento di alcune rate del piano concesso alla contribuente, per essere valida deve essere idoneamente motivata. In particolare l'atto di intimazione deve indicare in modo specifico i motivi della decadenza dal piano di rateazione con conseguente sollecito di pagamento dell'intero importo residuale, per cui una carenza di motivazione in tal senso comporta la nullità dell'atto di intimazione di pagamento in quanto la motivazione dell'intimazione, consistente nel venir meno del beneficio del pagamento a rate, è essenziale per garantire il rispetto d ei principi di trasparenza, collaborazione e correttezza degli atti tra le parti. È pur vero che la decadenza dalla rateizzazione avviene d'ufficio dopo il mancato pagamento di rate anche non consecutive, ma se l'agente della riscossione intende avvalersi di tale decadenza, deve specificare i motivi per i quali essa si è avverata. Peraltro la circostanza che l'intimazione sia stata redatta sull'apposito modello predisposto dall'Amministrazione finanziaria non esclude la possibilità che l'obbligo di motivazione possa essere validamente assolto con l'allegazione del decreto di decadenza della dilazione in precedenza concessa. Peraltro la circostanza che alla società, a seguito di sue ripetute richieste, sia stata laconicamente comunicata, con pec e soltanto pochi giorni prima dell'emissione dell'intimazione, la decadenza dal beneficio della rateazione, senza indicazione degli estremi del decreto e senza esplicitarne le motivazioni, non può ritenersi esaustiva in quanto la società non è stata posta in condizione di far validamente far valere nella fase endoprocedimentale le sue ragioni. La peculiarità delle questioni trattate e l'obiettiva controvertibilità delle motivazioni sottese alla decisione sono da ritenersi gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in conformità con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma, quanto al merito, l'impugnata decisione. Spese di entrambe le fasi di giudizio interamente compensate.

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