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Difetto di interesse. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate. Confermata la vittoria del contribuente.

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Estratto: “In tema di ricorso per cassazione, è infatti necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata (v., per tutte, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 Rv. 645361 - 01), mentre è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima, poiché un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 Rv. 648883 — 01); il che è quanto avvenuto nel caso in esame in cui la sentenza impugnata ha richiamato la eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal contribuente nel giudizio di appello con riguardo alla mera riproposizione di argomentazioni già vagliate in primo grado ed ha sviluppato la intera motivazione sulla mancanza di specificità dei motivi di appello, prevista dall'ordinamento tributario, in armonia con le previsioni del codice di procedura civile, come causa che impediva di prendere in esame quelle argomentazioni del tutto generiche e prive di alcun riscontro probatorio, e solo incidentalmente ha poi aggiunto "I primi giudici hanno deciso prendendo in esame la documentazione esibita dal ricorrente e che fino a prova contraria dimostra la situazione dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta", il che non appariva idoneo ad integrare una seconda ragione giustificatrice della decisione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza numero 31488  del 3 dicembre 2019

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 11.1.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno accoglieva il ricorso proposto da MC contro l'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Salerno relativo al recupero di IVA con la aliquota ordinaria, per l'anno 2005, relativa a fatture per contratti di appalto riguardanti fabbricati ritenuti dall'Ufficio non agevolabili ai sensi degli artt. 21 bis e 39 Tabella A parte 2^ allegata al DPR n. 633 del 1972, come integrato dal D.L. n. 41 del 1995, per i quali era stata, invece, applicata dal M. la aliquota nella misura del 4% con riguardo ai committenti EH, Costruzioni T. geom. G. e T.  D.

La Commissione Tributaria Provinciale riteneva corretta la applicazione della aliquota agevolata al 4% poiché le fatture contestate rientravano nella classificazione di cui al DPR n. 633/72 tabella A parte 2^ e si riferivano, una, ad attività agricola della impresa MR e, le altre, a fabbricati per civile abitazione ed erano suffragate da dichiarazione di responsabilità delle parti interessate, che non consentivano al Collegio di individuare prova contraria. Investita dall'appello dell'Ufficio — che aveva lamentato come la sentenza di primo grado mancasse della indicazione dei presupposti che avrebbero giustificato la agevolazione e dell'iter logico e degli elementi di valutazione sulla cui base era stata riconosciuta la agevolazione ed aveva quindi riproposto le difese di primo grado su cui non si era pronunciato il primo giudice — la Sezione Distaccata di Salerno della Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 18/5/2012 in data 9.1.2012, ha rigettato l'appello ritenendolo generico con riguardo alla condivisa valutazione espressa dai giudici di primo grado in merito ai documenti esibiti dal contribuente che, fino a prova contraria, dimostravano la spettanza della agevolazione. Contro la sentenza della CTR, depositata in data 17.1.2012, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con atto notificato 1'11 - 21 febbraio 2013 affidato ad un unico motivo. L'intimato non si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con un unico motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 21 bis e 39 Tabella A parte 2 allegata al DPR n. 633 del 1972, così come integrato dal D.L. n. 41 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 1995 e della Direttiva IVA n. 77/388 CEE All. H, per avere il giudice di appello, mutuando l'errore commesso dal primo giudice, violato il principio dell'onere della prova, poiché aveva sostenuto che la applicazione della aliquota agevolata fosse suffragata da dichiarazioni di responsabilità delle parti interessate che "fino a prova contraria dimostrano la situazione dell'aliquota IVA ridotta", benché non fosse stata neppure presa in esame la fattispecie normativa che avrebbe consentito la agevolazione. Infatti, in base agli artt. 21 bis e 39 della tabella A parte 2^ del DPR n. 633 del 1972 e successive integrazioni, anche secondo la interpretazione che ne aveva dato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22126 del 2007, in relazione alla VI Direttiva CEE del Consiglio n. 388 del 17 maggio 1977 che conteneva la disciplina base dell'IVA vincolante per gli stati membri, la agevolazione fiscale in esame era prevista solo per le costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno e di altri addetti alla coltivazione dello stesso o all'allevamento del bestiame ed attività connesse, mentre non poteva estendersi ad usi diversi da quelli abitativi di un soggetto coinvolto nell'attività agricola ed in particolare, come era avvenuto nel caso in esame, per i manufatti destinati al ricovero di animali ovvero ad abitazione civile di soggetti diversi dal proprietario del terreno e di altri addetti alla coltivazione dello stesso. Inoltre le dichiarazioni di responsabilità delle parti, poste dalla Commissione Tributaria Provinciale - con assunto recepito per relationem dal giudice di appello — come prova determinante per la sussumibilità di un immobile fra quelli agevolabili, erano finalizzate esclusivamente alla certezza della rivalsa, per cui non si poteva attribuire fidefacenza a quella dichiarazione che trasmodi in un invincibile presunzione iuris et de iure.

2. Il motivo è inammissibile poiché non prende in esame la ragione giustificatrice dell'annullamento dell'atto di accertamento impugnato dal contribuente, fondata dal giudice di appello sulla mancanza di specificità dei motivi di appello che non avevano consentito di individuare quali fossero stati i pretesi errori commessi dal giudice di primo grado nell'accertamento dei fatti e nella soluzione delle questioni di diritto, limitandosi ad argomentazioni generiche e senza riscontro probatorio, mentre i primi giudici avevano preso in esame la documentazione prodotta dal ricorrente che, in mancanza di prova contraria, dimostrava i presupposti per la applicazione dell'IVA in misura ridotta.

2.1. Su tale ragione giustificatrice della decisione la ricorrente si limita a sostenere solo incidentalmente (pag. 8 del ricorso), senza impugnare peraltro né direttamente ma neppure indirettamente la ratio decidendi della sentenza di appello, che, alla luce dell'errore probatorio commesso dal primo giudice, "non poteva non riprodurre in gravame le stesse doglianze di prima cura, giacché l'errore interpretativo era identico e riproposto nella motivazione dei pronunciatr; il che non appare sufficiente per potere ritenere che sia stata proposta una doglianza sulla mancanza di specificità dell'appello, posta dal giudice di appello a base della sentenza impugnata.

2.2. In tema di ricorso per cassazione, è infatti necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata (v., per tutte, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 Rv. 645361 - 01), mentre è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima, poiché un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia

spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 Rv. 648883 — 01); il che è quanto avvenuto nel caso in esame in cui la sentenza impugnata ha richiamato la eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal contribuente nel giudizio di appello con riguardo alla mera riproposizione di argomentazioni già vagliate in primo grado ed ha sviluppato la intera motivazione sulla mancanza di specificità dei motivi di appello, prevista dall'ordinamento tributario, in armonia con le previsioni del codice di procedura civile, come causa che impediva di prendere in esame quelle argomentazioni del tutto generiche e prive di alcun riscontro probatorio, e solo incidentalmente ha poi aggiunto "I primi giudici hanno deciso prendendo in esame la documentazione esibita dal ricorrente e che fino a prova contraria dimostra la situazione dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta", il che non appariva idoneo ad integrare una seconda ragione giustificatrice della decisione.

2.3. D'altronde la Agenzia delle Entrate ricorrente non ha neppure dedotto la censura di omessa pronuncia sui motivi di appello, ex art. ago, comma 1, n. 4, cpc, il che conferma che non ha inteso proporre ricorso per cassazione sulla decisione di inammissibilità dell'appello, che è poi l'unica pronuncia adottata dal giudice di appello.

2.4. Ma anche laddove si volesse individuare una seconda ragione giustificatrice della decisione impugnata nella mancanza di prova, da parte della Agenzia delle Entrate, della situazione da cui sarebbe derivata la applicazione o meno dell'aliquota IVA in misura ridotta, il ricorso sarebbe ugualmente inammissibile. In primo luogo perchè, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017 Rv. 643802 — 01; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 Rv. 621882 — 01) Ed, in secondo luogo, perché, comunque, il vizio della sentenza previsto dall'ad. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla code regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (v. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 Rv. 642805 — 02).

In particolare, onde rispettare il requisito dell'autosufficienza, nel caso in esame, poiché è censurata la affermazione della sentenza impugnata per cui la Agenzia non aveva fornito alcuna dimostrazione delle asserzioni poste a base delle sue difese, avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui è avvenuta la produzione delle prove addotte, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione", così da permettere alla Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 1142 del 2014; Cass. Sezioni Unite: N. 5698 del 2012 Rv. 621813 — 01; da ultimo Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018 Rv. 651398 - 01); il che nella specie non è avvenuto poiché nell'assai sintetico unico motivo la ricorrente si limita ad indicare princìpi di diritto.

2.5. Orbene, mancando nel ricorso la indicazione degli atti e dei documenti in cui si riscontra quanto sostenuto dalla ricorrente, il motivo dovrebbe essere perciò, in ogni caso, ritenuto privo di autosufficienza e come tale inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 cpc. 3.

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché l'intimato non si è costituito, mentre non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1.17 L. 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato modificato l'art. 13 DPr 30 maggio 2002, n. 115, mediante l'inserimento del comma 1-quater, poiché tale disposizione non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v., per tutte, Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016 (Rv. 638714 - 01)

P.Q.M.

LA CORTE,

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

 

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