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Studi di settore: nullo l’avviso di accertamento se l’impresa è in crisi

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente” (…) “alla luce dei principi enunciati, la sentenza impugnata risulta censurabile sotto il profilo della violazione di legge, poiché il giudice di appello non ha considerato l'entità dello scostamento, che risulta molto modesto nel caso in esame, tanto che non può ritenersi che si sia verificata una divergenza significativa, tale da giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento sulla base degli studi di settore”.

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Estratto: “la ricorrente, pur denunciando apparentemente vizi di violazione di legge, chiede in realtà a questa Corte di rimettere in discussione la valutazione espressa dal giudice di appello in ordine alla ricorrenza di circostanze di fatto (la messa in mobilità di undici dipendenti e il fitto di ramo d'azienda) che giustificavano l'incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, posta alla base dell'atto impositivo; - la ricorrente mira dunque, inammissibilmente, alla rivalutazione dei fatti”.

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Estratto: “la C.T.R. non sembra aver tenuto conto nella sentenza gravata, la cui motivazione, malgrado il principio di prova fornito dal ricorrente, non contiene alcuna considerazione al riguardo. Invero come questa Corte ha più volte ribadito, nel processo tributario il giudice, pur dovendo procedere ad una propria ed autonoma valutazione, secondo le regole proprie della distribuzione dell'onere della prova, ben può tener conto di elementi probatori acquisiti nel processo penale, i quali possono, quantomeno, costituire fonte legittima di prova presuntiva”.

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Estratto: “il fatto storico delle condizioni di salute del socio CA e la loro influenza sulla produttività dell'impresa non è sostanzialmente stato preso in considerazione della CTR, per quanto dalla stessa sentenza emerga che esso era stato dedotto fin dal primo grado. La veridicità storica delle precarie condizioni di salute di CA è confermata anche dal fatto che nelle more del giudizio egli è deceduto, tanto che lo stesso è stato proseguito dai suoi eredi. Si tratta certamente di un fatto potenzialmente decisivo, perché è evidente che le condizioni di salute dell'imprenditore possono incidere sulla redditività dell'azienda, per cui l'omessa analisi di questo fatto - che emerge dalla lettura della sentenza impugnata - integra il vizio dedotto”.

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Estratto: “la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che l'Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una "grave incongruenza", trovando riscontro la persistenza di tale presupposto - nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva”.

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Estratto: “l'indefettibile esigenza di adeguare il semplice scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" alla realtà reddituale del singolo contribuente si attua attraverso l'essenziale ed imprescindibile contraddittorio procedimentale e si traduce nella necessità per l'Ufficio di fornire una motivazione rafforzata: non basta, in altri termini, il mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma occorre, anche sotto il profilo probatorio, che l'Ufficio indichi le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio”.

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Estratto: “L'omessa considerazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio appare inoltre configurabile, così come denunciato dal ricorrente, con riferimento al fatto che il contribuente, nell'anno d'imposta in questione, ha svolto solo a tempo parziale l'attività di ingegnere, contemporaneamente a quella di docente universitario. Si tratta di una circostanza che, come risulta dagli atti processuali e dai documenti richiamati e riprodotti in parte nel ricorso e prodotti dal ricorrente, era stata allegata dal contribuente nel corso dei giudizi di merito, era stata oggetto di specifiche produzioni istruttorie (omissis) ed ha natura potenzialmente decisiva al fine di verificare la ragionevolezza delle giustificazioni dello scostamento dei compensi dichiarati rispetto a quelli medi accertati in base allo studio di settore”.

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Estratto: “le significative divergenze non possono ricavate da precise soglie quantitative fisse di scostamento, ma comportano una valutazione multifattoriale (situazione economica e storia commerciale del contribuente, situazione del mercato e del settore di operatività) non disgiunta da opportuni termini di raffronto”.

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Estratto: “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente, sottolineando, quindi, non tanto la necessità di elementi ulteriori che corroborino lo scostamento dal valore dichiarato, quanto la necessità di valutazione di elementi contrari in contraddittorio con il contribuente”.

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