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Massima: “La cartella di pagamento deve contenere indicazioni sufficienti a consentire ai contribuente l'agevole identificazione delle somme pretese dall'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 7 dello statuto del contribuente. Nel caso in questione l'atto impugnato ha riprodotto l'imposta tributaria originariamente rettificata, omettendo di considerare le vicende successive all'originario avviso di accertamento, quale quella relativa alle somme versate a titolo di condono dai coeredi”.

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Massima: “Il chiamato all'eredità non risponde dei debiti tributari del de cuius, anche se l'atto impositivo sia notificato dopo l'apertura della successione e sia divenuto definitivo prima della rinuncia alla successione, validamente esercitata dagli eredi”.

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Massima: “La cessione della lista clienti e di dipendenti privi di poteri di rappresentanza, da parte della consociata, non costituisce una cessione di ramo d'azienda, ovvero di un compendio in grado di produrre in via autonoma un reddito d'impresa. Ne consegue che la deduzione del costo d'acquisto è nei limiti di un decimo anziché un diciottesimo”.

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Massima:Ai fini della determinazione del valore dell'avviamento, l'utilizzo del solo costo del personale non è sufficiente a dimostrare la capacità dell'azienda a produrre reddito; né l'utilizzo di un moltiplicatore costituisce un valido correttivo in quanto, trattandosi di un criterio meccanico, non tiene in considerazione le concrete caratteristiche dell'azienda”.

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Massima: “In tema di accertamento analitico del reddito di impresa, per presumere l'esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti. Ne consegue che non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato solo su alcuni articoli e neppure posta in relazione ai quantitativi acquistati, né si rende legittimo il ricorso al sistema dei valori percentuali medi del settore, che non rappresentano un fatto noto storicamente provato, ma sono presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”.

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Massima: La cartella esattoriale che non riporta il calcolo degli interessi sul debito preteso è nulla in quanto in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata per permettere al contribuente di verificare la correttezza del calcolo degli interessi. La cartella di pagamento è un atto impositivo emesso per la riscossione dei tributi non versati. Si tratta, quindi, di un atto tributario e come tale deve essere adeguatamente motivato, secondo le disposizioni dello Statuto dei diritti del Contribuente, in primis per permettere al destinatario la comprensione delle ragioni della notifica dell'atto; in secondo luogo per la verifica della correttezza degli importi intimati, nonché il calcolo degli interessi”.

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Massima: “Ai fini della rettifica del valore venale di un bene, i listini OMI sono uno strumento di ausilio che rappresentano meri elementi presuntivi semplici e, come tali, non idonei a fondare un accertamento di maggior valore, se non corroborati da altri elementi di prova che tengano in considerazione le specificità concrete del bene compravenduto”.

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Massima: "La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo".

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Estratto: "ritiene il Collegio di dare continuità all'insegnamento giurisprudenziale ormai prevalente (v. Cass. Sez. U., n. 24823 del 2015) ed ampiamente illustrato in Cass. n. 22786 del 2015, secondo cui «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa» (conf., tra le più recenti, Cass. n. 5149 del 2016 e 17202 del 2017)"

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Massima: “In tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, proprio in considerazione del fatto che si fa riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, ed è necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Deve perciò ritenersi soltanto apparentemente instaurato il contraddittorio qualora l'Ufficio si limiti a trasmettere un questionario, del tutto ignorando le ragioni addotte dal contribuente”.

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