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Estratto: “applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non è dubbio che il contribuente abbia omesso la dichiarazione relativa agli anni d'imposta 2006 e 2007; tuttavia i presupposti per la riconoscibilità del credito IVA di cui si discute non risultano affatto contestati dall'Amministrazione finanziaria, sicché erroneamente la CTR li ha ritenuti non provati”.

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Estratto: “in presenza di operazioni non fittizie ma reali, la CTR ha utilizzato argomentazioni in parte generiche e in parte apodittiche per ritenere sussistenti i caratteri dell'operazione abusiva, senza approfondirne le caratteristiche alla luce dei principi in materia enunciati dal giudice Europeo prima, e dal giudice della Legittimità poi e quindi omettendo l'esame di fatti controversi la cui corretta disamina avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni”.

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Estratto: “il motivo è infondato in quanto la richiesta degli atti ai contribuenti da parte dell'amministrazione finanziari risulta generica e non tale da consentire di individuare la documentazione necessaria a soddisfare l'esigenza di accertamento da parte dell'ufficio e, d'altra parte, la sentenza impugnata fa espresso riferimento alla documentazione relativa alla compravendita di capannone e cioè ad atto pubblico come tale in possesso dell'amministrazione stessa e di cui non è quindi necessaria la richiesta, per cui la deduzione ricorrente relativa alla mancata esibizione di documenti risulta generica e infondata”.

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