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Estratto: “Applicando detti principi al caso in esame, è evidente che l'apparato motivazionale della sentenza di appello qui impugnata, si veste di mera apparenza, in quanto la CTR non compie alcuna verifica della rilevanza degli elementi adotti dal contribuente per provare l'entità dei costi sopportati per il personale dipendente, nè espone le ragioni per cui ha ritenuto che i libri matricola e i libri paga addotti dal contribuente sarebbero inidonei a documentare i costi, gli oneri assicurativi e previdenziali, del personale dipendente”.

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Estratto: “la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" .

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Estratto:la pronuncia censurata ha motivato unicamente sulla questione prospettata con il motivo principale dell'Agenzia delle entrate, relativo alla non applicabilità della sanzione in misura ridotta, atteso il fatto che la proposto, di conciliazione non era stata accettata dalla società contribuente, senza, tuttavia, pronunciare sugli specifici motivi di appello incidentale; in particolare, la pronuncia impugnata si limita a rigettare l'appello incidentale limitandosi a precisare che lo stesso non sarebbe conforme a legge, per i motivi già esposti”.

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Estratto: “Non è dato comprendere, infatti, in mancanza di qualsiasi esplicitazione sul punto, le ragioni per le quali il Giudice di appello dopo avere censurato la legittimità dell'atto impositivo perché privo dei necessari riscontri e basato su una metodologia inaccettabile, sia giunto alla conclusione di ritenere, comunque, la fondatezza della pretesa impositiva nella ridotta misura del 50%.

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Estratto:in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con una motivazione figurativa e meramente apparente» (Cass. n. 4882 del 11/3/2016) e tale deve ritenersi la motivazione della sentenza oggetto di gravame che non consente di conoscere l'iter logico-argomentativo e giuridico seguito dai giudici di merito e posto a fondamento della decisione. (…) Come chiarito dalle Sezioni Unite, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016)”.

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Estratto: “Tale tecnica motivazionale si espone senz'altro al vizio dedotto di nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'ad 132 c.p.c., come già evidenziato da questa Corte, quanto meno nella sentenza a Sezioni Unite n. 22232 del 2016, in cui è stato affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo" quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”.

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