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La sfera patrimoniale degli architetti, incaricati per lo svolgimento di lavori afferenti l’edilizia pubblica e privata, l’interior design e non solo, è spesso sottoposta a controlli serrati da parte del Fisco.

Ed infatti, questa categoria professionale, che ha risentito maggiormente della crisi che ha investito il settore dell’edilizia, non solo deve lottare per il pagamento dei compensi ma dall’altro lato è costantemente sotto accusa per accettare lavori sottopagati (che potrebbero porsi alla base di accuse di presunta evasione fiscale).

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: "le Sezioni Unite, a partire dalle sentenze n. 1211 e 12108 del 2009 hanno statuito il principio di diritto secondo cui con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione — previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 —, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (criteri confermati dalla recente SU 9451 del 2016 e richiamati, fra le più recenti, da Cass. n. 9786 del 9 maggio 2018)".

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Estratto: “appare, quindi, eccessivamente restrittiva l'interpretazione della C.T.R. della Lombardia, che ritiene rilevante, ai fini della prova contraria, unicamente il rendiconto annuale della banca, da cui è dato evincere se vi sia stata ritenuta alla fonte sui redditi da capitale. Ed invero, il contribuente può fornire idonea documentazione, da cui il giudice può trarre indici sintomatici della riferibilità delle spese contestate a maggiori redditi esenti o tassati alla fonte, di cui lo stesso contribuente abbia avuto disponibilità nel periodo di imposta”.

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