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Estratto: “deve ritenersi che, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'art. 137 e ss. c.p.c., nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito presso la porta dell'abitazione e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall'art. 143 c.p.c., poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, citato art. 60, lett. e)”.

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Estratto: “il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. 5.3. Il giudice del merito non si è attenuto ai principi esposti, in quanto, una volta verificato che l'intimazione ad adempiere è stata notificata trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, cui il contribuente ha prestato acquiescienza, lasciando scadere il termine concesso per l'opposizione, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più breve (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento”.

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Estratto: “Il motivo, prima ancora che infondato (In tema di accertamento delle/ imposte sui redditi, la notificazione dell'avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, situato sempre nel medesimo comune di domicilio fiscale, non è valida, atteso che tale indicazione equivale ad elezione di domicilio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973: cfr. Cass. nn. 23024 e 15258 del 2015), è inammissibile”.

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Estratto: “viene in rilievo la normativa applicabile in tema di notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni nei confronti di C., quale autore materiale - nella qualità di spedizioniere doganale della importatrice R. s.a.s - delle violazioni ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 11, comma 2, del D.Igs. n. 472 del 1997 e non già in tema di notifica di atti, provvedimenti o decisioni dell'amministrazione nei confronti del rappresentato (importatore); - ne consegue la palese erroneità dell'assunto della CTR, che ha ritenuto validamente effettuata la notifica al C., ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TULD, presso la "Z.. s.n.c.", ancorché si trattasse di atti presupposti di irrogazione delle sanzioni diretti personalmente allo spedizioniere”.

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Estratto: “la citata risoluzione, sul piano giuridico, è solo un parere formulato dall'Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente, che non vincola né il destinatario né a maggior ragione il giudice, conformemente a quanto stabilito dalle sezioni unite (Cass. sez. un. 2/11/2007, n. 23031) che, con riferimento all'analoga questione della qualificazione giuridica delle circolari dell'Amministrazione finanziaria, hanno precisato che: «La circolare con la quale l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente”.

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Estratto: “annullato un avviso di accertamento per vizi di forma - l'amministrazione finanziaria è tenuta ad emetterne un nuovo accertamento se è ancora in tempo, non essendo in suo potere rinunziare con l'inerzia all'azione di recupero del credito fiscale. L'onere dell'amministrazione era quindi di annullare l'atto impugnato - una volta rilevata la sussistenza del vizio che poi la CTP ha accertato - prima della scadenza del termine decadenziale senza attendere la pronuncia del giudice provinciale, pena il maturarsi della decadenza”.

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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha annullato integralmente la cartella di pagamento notificata agli eredi del contribuente, con cui si ingiungeva a questi ultimi il pagamento delle somme dovute dal de cuius.

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate di cui si riporta un breve estratto. Si riporta solo un estratto dell’atto e va tenuto conto che i motivi sono stati da noi ulteriormente sviluppati.

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Estratto: “la novità delle difese dell'amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impositivo impugnato deve essere necessariamente verificata in base non solo (e/o non tanto) alle controdeduzioni di primo grado della stessa ma, soprattutto, in stretto riferimento alla "pretesa effettivamente avanzata con detto atto", ovverosia "alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati”.

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Estratto: “non può Equitalia giovarsi del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado. 6.2. Se è vero, infatti, che, essendo state entrambe parti del giudizio di primo grado, a ciascuna doveva riconoscersi il diritto all'impugnazione della sentenza resa dalla CTP (cfr. Cass. 7 maggio 2014, n. 9762), nondimeno l'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è rimasto circoscritto alla sola contestazione del proprio difetto di legittimazione passiva, a ciò conseguendo, in difetto d'impugnazione sul punto da parte di Equitalia che ne aveva interesse, la formazione del giudicato interno sul rilevato difetto di notifica della cartella al contribuente”.

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Estratto: “L'Agenzia non coglie la ratio decídendi del secondo giudice, il quale non è entrato nel merito della maturata decadenza perché in via preliminare ed assorbente ha ritenuto nulla (illegittima) la cartella per difetto di un elemento essenziale e cioè la corretta indicazione della data di notifica dell'atto presupposto. Questa affermazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nella cartella devono essere riportati gli elementi essenziali minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito”.

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