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Estratto: “le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte Costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della «tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità”.

Estratto: “deve qui affermarsi che: • la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla I. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; • per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; • nel trust di cui alla I. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Afa 10luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee”.

Estratto: “la CTR ha confermato il valore di avviamento rettificato dall'ufficio senza analizzare il terzo dei parametri previsti dal metodo analitico patrimoniale complesso, ossia il valore economico delle frequenze cedute per ogni singolo abitante, pur avendo la contribuente svolto analitiche contestazioni sul punto”.

Estratto: “l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Agenzia, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza".

Estratto: “è evincibile l'obiettiva carenza di esposizione dell'iter logico-argomentativo che ha portato i giudici di appello a regolare la vicenda in esame in base alla regola concretamente applicata, essendosi la CTR limitata ad enunciare soltanto il momento statico finale della valutazione alla stessa demandata, così incorrendo nel denunciato vizio. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, «ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa”.

Estratto: “In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del Dlgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo”.

Estratto: “ritiene il Collegio di dover condividere un orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 781/2011 - Cass. n. 16434/2015), secondo il quale, in materia di contributi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, occorre distinguere, ai fini della disciplina fiscale applicabile, tra i presupposti d'imposta venuti in essere a norma dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., nel testo vigente al 31/12/1997 e le modificazioni intervenute su tale disposizione a partire dal 1/01/1998 (norma vigente in riferimento alla fattispecie concreta che qui interessa); 6. infatti nel testo dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., vigente a partire dal 1/1/1998, si è specificato che i proventi in denaro conseguiti a titolo di contributi rappresentano sopravvenienze attive, "esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili" (vale a dire i contributi in conto impianti) indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato”.

Estratto: “non può Equitalia giovarsi del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado. 6.2. Se è vero, infatti, che, essendo state entrambe parti del giudizio di primo grado, a ciascuna doveva riconoscersi il diritto all'impugnazione della sentenza resa dalla CTP (cfr. Cass. 7 maggio 2014, n. 9762), nondimeno l'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è rimasto circoscritto alla sola contestazione del proprio difetto di legittimazione passiva, a ciò conseguendo, in difetto d'impugnazione sul punto da parte di Equitalia che ne aveva interesse, la formazione del giudicato interno sul rilevato difetto di notifica della cartella al contribuente”.

Estratto: “le risposte rese dalle autorità doganale all'esito della procedura di cooperazione amministrativa, pur potendo essere poste alla base della rettifica della dichiarazione doganale nel senso di non riconoscere l'esenzione daziaria o il trattamento daziario preferenziale e pur assumendo valore nel conseguente giudizio tributario, possono essere contestate dal contribuente”.

Estratto: “in sede di legittimità è anche stato tracciato il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi. Esso deve essere fondato su deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, ma sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo il diritto del contribuente a fornire la prova contraria”.