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Estratto: “La ricorrente ha dato conto della motivazione della sentenza -sopra riassunta- riportandola per esteso nel ricorso; tuttavia, per come risulta confezionato il motivo di cui consta il ricorso, non è possibile rinvenire la censura indirizzata alla sentenza: è denunciata la violazione la falsa applicazione di norme di legge, non sono però indicate le affermazioni in diritto presenti nella sentenza della CTR che si assumono in contrasto con predette norme”.

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Estratto: “Premesso che la eccezione della insussistenza del credito con correlata richiesta di produzione della documentazione idonea a provarne la sussistenza è stata avanzata per la prima volta in appello, l'assunto di parte ricorrente è tutto incentrato sul fatto che -in fattispecie quale quella in esame di diniego di rimborso tributo- il contribuente assume il ruolo di attore e su di lui incombe l'onere della prova non assolto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione presentata con riguardo all'IVA: si tratta di deduzioni, che lungi dal paralizzare il carattere di novità che accompagna l'eccezione in parola, incorrendo nel presente difetto di autosufficienza, che impone di dichiarare inammissibile il ricorso”.

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Estratto: “non risulta affatto viziato il ragionamento dei secondi giudici che hanno ritenuto soddisfacenti le circostanze addotte dalla contribuente (concessione in fitto a società terza dell'unica azienda posseduta dalla società contribuente; comparazione tra il canone di affitto percepito e canoni di fitto di aziende similari ricadenti nella stessa zona), per dare prova contraria alla presunzione di reddività minima”.

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Estratto: “I motivi sono fondati in quanto il giudice dell'appello ha considerare l'improcedibilità dell'appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell'appello principale, quando, viceversa, solo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale, e non il suo rigetto nel merito, rende improcedibile l'appello incidentale. L'art. 334 cod. proc. civ. fa dipendere la validità dell'impugnazione tardiva dall'ammissibilità dell'appello principale, mentre, nel caso in esame, non si è in presenza di un appello incidentale tardivo e, comunque, l'appello principale è stato rigettato nel merito e non dichiarato inammissibile, per cui illegittima è la dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale quale conseguenza del rigetto dell'appello principale”.

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Rimborso credito IVA: l’Amministrazione rimborsa i costi della polizza fidejussoria

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Estratto:una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 584 e succ. mod., art. 23 bis, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate: ne deriva che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito" (Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16410)”.

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Estratto: “atteso che il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, sicché è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito al processo”.

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Estratto: “La CTR ha errato nel ritenere correttamente motivato l'avviso di accertamento, nel ritenere fondato il ricorso al metodo induttivo, nel ritenere dotate di valenza probatoria le presunzioni derivanti dall'uso dei parametri”.

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Estratto: “Nella sentenza impugnata la Commissione Centrale (...) afferma in maniera apodittica che, nella fattispecie in esame, «in presenza di precise contestazioni in ordine alla notevole disponibilità (evidenziata nella decisione impugnata), manifestata dal contribuente, lo stesso non ha in alcun modo fornito idonea giustificazione, per contestare l'accertamento sintetico». Ciò assume, tuttavia, senza alcun riferimento al concreto atteggiarsi dei fatti di causa, la cui evoluzione ed i cui riscontri fattuali sono del tutto pretermessi e non certamente autonomamente ricostruibili dal giudice di legittimità, essendo la ricostruzione del fatto devoluta al monopolio del giudice di merito”.

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Estratto: Pertanto deve ritenersi data la prova, da parte della contribuente, non solo della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) ma anche della "entità di tali redditi e la durata del loro possesso" circostanze sintomatiche sufficienti a far ritenere che le somme sono state utilizzate per l'acquisto dei beni suddetti. La norma di cui all'art. 38 del DPR 600/1973, infatti, legittima la presunzione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, in ragione della «spesa per incrementi patrimoniali», la quale si presume sostenuta «salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti» In presenza di tale presupposto, la norma non impone altro onere all'amministrazione, ma piuttosto faculta (e onera) il contribuente a offrire la prova contraria: prova testualmente riferita, nel successivo comma 6, al fatto che «il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte», con la espressa precisazione che «l'entità di tali redditi e la durata de/loro possesso devono risultare da idonea documentazione».

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