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Estratto: “La tassa sulla benzina è sotto accusa dalla Commissione Europea che ha trasmesso la comunicazione della presunta illegittimità della tassa in un bollettino delle procedure di infrazioni in corso.

Nella nota contro l'imposta sul carburante è riportata la legge comunitaria di riferimento che dice chiaramente che" Gli Stati membri possono prelevare altre Imposte Indirette sui prodotti sottoposti ad accisa purchè siano rispettate due condizioni:

l) La tassa è utilizzata per fini specifici;

2) La tassa sia conforme "alla normativa dell'Unione Europea in materia di accise o di Imposta sul Valore Aggiunto.

In entrambi i casi la tassa sulla benzina risulta illegittima e la Commissione ritiene che, nel caso dell'IRBA questi due requisiti non sono soddisfatti”.

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Estratto: “si critica non evincersi dalla motivazione della sentenza le ragioni che hanno condotto i giudici dell'appello a riformare la sentenza di primo grado, rigettando le ragioni della contribuente, concretando quindi l'omissione di pronuncia; si prospetta anche violazione di legge per falsa applicazione degli art. 37 e 39, primo comma, lett. d) e 40 del d.P.R. n. n. 600/1973, nonché art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per carenza di motivazione dell'accertamento ed ancora violazione del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. per non aver indicato i giudici d'appello le ragioni del proprio convincimento. Il motivo supera il vaglio dell'ammissibilità, può essere scrutinato ed è fondato”.

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Estratto: “Si tratta, all'evidenza, di una motivazione meramente assiomatica e tautologica, con la quale il giudice di merito dà credito alla stima dell'agenzia del territorio con affermazioni generiche e che potremmo definire 'di stile', in quanto non meglio adattate alla concretezza della fattispecie. E questa opera di valutazione specifica e mirata della consulenza tecnica dell'agenzia del territorio era tanto più necessaria e doverosa a fronte, sia dei plurimi contrapposti elementi di stima - di natura sia peritale sia documentale - che, pure, le parti contribuenti avevano prodotto fin dal primo grado di giudizio, sia dell'opposto tenore della sentenza di primo grado, la quale aveva invece evidenziato l'apoditticità e non significatività della stessa relazione di stima in esame. Compito del giudice di appello era, pertanto, di evidenziare - seppure in maniera essenziale - gli elementi concreti e circostanziati che deponevano per dare probatoriamente maggior credito alla perizia dell'agenzia del territorio, a fronte dei diversi elementi addotti dai ricorrenti”.

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Estratto: “è innegabile (vista la tavola sinottica predisposta dall' appellata per il confronto tra dettato normativo e testo rogitato, che sono identici) che il contenuto dell'art. 6.1 del regolamento del trust B., di cui all'atto modificativo del trust stesso a rogito Notaio D. nn. XXX/XXX del 2018, sia del tutto conforme alla richiamata previsione normativa (…) Ritiene conclusivamente questa CTR che B Trust Onlus abbia diritto all'iscrizione nell'anagrafe ONLUS e, alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello dell'Agenzia deve essere respinto”.

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Massima:La sostituzione e la solidarietà nell'imposta sono istituti distinti. L'art. 64, comma 2, d.p.r. 600/1973 dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta, obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto; le disposizioni sono coerenti sia con l'art. 35 d.p.r. n. 602/1973, che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto, sia con l'art. 22 d.p.r. n. 917/1986, che riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo. Da tutto quanto, è pertanto ricavabile il seguente principio: nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

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Estratto: “costi o le spese rilevano per la qualificazione della base imponibile in virtù di una loro correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. L'inerenza dei costi, dunque, deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa ovvero all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Non si deve compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) della spesa, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico”.

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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha accolto le tesi sviluppate nelle controdeduzioni e confermato l’annullamento integrale dell’atto, già da noi ottenuto in primo grado. Atto con cui illegittimamente si disconosceva un ravvedimento, regolarmente operato, demandando in pagamento oltre 600.000,00 euro di maggiori sanzioni (che, come statuito da entrambe le sentenze, non erano invece in nessun modo dovute).

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto in secondo grado alla conferma dell’annullamento integrale dell’atto dell’Agenzia delle Entrate.

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Nel presente articolo facciamo riferimento ad un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha da ultimo annullato integralmente l’avviso di accertamento notificato al contribuente.

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MassimaLa professione del medico di base è una prestazione di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa ed il suo compenso è determinato dal numero di pazienti assistiti che non può superare un determinato tetto massimo. Da ciò discende che la professione di medico, in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, non realizza la soggettività passiva ai fini Irap ancorché lo stesso impieghi una dipendente part-time con le mansioni di segretaria, il cui impiego non può influire sul reddito del medico di base”.

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Massima: “In tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, sia le disposizioni istitutive contenute nella legge finanziaria n. 296/2006 sia il D.M. attuativo del 19 febbraio 2007, non escludono dalla fruibilità della detrazione le società immobiliari di gestione che, peraltro, possono assumere la veste di utilizzatore di bene immobile acquisito in leasing per successiva locazione (ex art. 2 lett. b) del citato decreto ministeriale). L'agevolazione fiscale è da riconoscere in ragione del favor che il legislatore attribuisce ai costi di riqualificazione energetica degli edifici che consentono risparmi di forniture da fonti a rilevante impatto ambientale; peraltro, sotto il profilo ermeneutico, la continua reiterazione delle proroghe per la detraibilità degli interventi ne ha trasformato la disciplina da transitoria ed eccezionale a vero e proprio strumento di politica economica tesa a favorire la creazione di un'edilizia sostenibile e rispettosa dell'ambiente”.

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