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Estratto: “è pacifico che la ripresa consegue ad alcuni accessi c.d. istantanei, ossia diretti all'acquisizione di documentazione, cui non ha fatto seguito il rilascio del relativo verbale di chiusura delle operazioni, e che non è stato rispettato il termine dilatorio dell'art.12, comma 7, Statuto. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che tale garanzia si applica a tutti i tipi di accesso, inclusi quelli diretti all'acquisizione della documentazione alla base della ripresa, e solo dal rilascio del verbale decorre il termine di sessanta giorni”.

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Estratto: “le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all'acquisizione della documentazione, com'è pacificamente avvenuto nel caso di specie. Principio questo confermato dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 24823 del 2015 (ribadito, da ultima, da Cass. n. 1007 del 17/01/2017)”.

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Estratto: “secondo l'orientamento attuale della giurisprudenza (Cass. Sezioni Unite sent. 29 luglio 2013, n. 18184) l'emissione dell'avviso prima del decorso del termine di sessanta giorni dal termine degli accertamenti ne comporta la invalidità, a meno che la deroga non sia giustificata da "particolare" ragione di urgenza, idonea a giustificare l'anticipazione, dell'emissione del provvedimento. La ragione che legittima la notifica ante tempus deve essere riferita specificamente al contribuente e al rapporto tributario in questione. In ordine ai requisiti richiesti per la configurabilità della deroga, la elaborazione giurisprudenziale successiva ha esattamente chiarito che il requisito dell'urgenza, al fine di preservare l'avviso intempestivo dalla sanzione di nullità, deve rimanere agganciato a specifici elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità nell'accertamento delle pretese fiscali (Cass. 22786/2015). La giurisprudenza della Corte è così ferma nel ritenere «che le specifiche ragioni di urgenza non possano identificarsi con l'imminente spirare del termine di decadenza per l'accertamento”.

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Estratto: “le particolari ragioni di urgenza, che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono consistere nell'imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell'accertamento da parte dell'Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest'ultimo”.

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Estratto: “Ciò che dà sostanza all'accertamento mediante l'applicazione dei parametri è, infatti, il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la "presunzione" indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635)”.

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Estratto: “premesso che, nella specie, tra l'ultimo "processo verbale giornaliero di verifica" presso gli uffici amministrativi della società contribuente (datato 14 novembre 2007) e la notifica dell'atto impositivo (in data 17 dicembre 2007) erano intercorsi meno dei sessanta giorni prescritti dall'art. 12, comma 7, L. 212/00, non rilevando, a tal fine, il successivo "rapporto investigativo", allegato all'avviso di accertamento - sia con riguardo all'Iva che con riguardo all'imposta diretta (Irpeg)- non trattandosi di accertamenti "a tavolino"- è evidente la violazione ex art. 12, comma 7, cit., del contraddittorio endoprocedimentale”.

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Estratto: “l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine (…) per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità”.

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Estratto: “l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenzíale dell'azione accertativa”.

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Massima: “L'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale e immanente nell'ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa. La sua mancata attivazione determina la nullità dell'atto di accertamento per violazione del diritto di partecipazione dell'interessato al procedimento e ciò anche in ragione della recente introduzione dell'art. 10bis della legge 212/2000 con cui il legislatore ha, di fatto, cristallizzato un principio già esistente sancendo l'obbligo della tutela endoprocedimentale a favore dei soggetti incisi da provvedimenti impositivi nella peculiare materia dell'elusione fiscale”.

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Estratto: “la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

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