Scrivici per investire in una consulenza o videocorso compilando il Modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Estratto: “il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito di impresa, ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (…) in tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati — meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale reddittività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “Dalla sentenza impugnata non risulta alcuna disamina dell'atto di impugnazione e delle ragioni del contribuente, né emergono gli elementi che giustificano il convincimento del giudice, per cui è impossibile ogni controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento. Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “la giurisprudenza successiva (Cass. n. 19561/2014) ha confermato tali principi, ed ha, ulteriormente, ribadito che il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, dal più volte citato art. 12, si applica, al di là del mero tenore testuale, (che prevede "l'avviso di accertamento"), anche, come nel caso che occupa, all'avviso di recupero del credito d'imposta”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “non v'è prova della notifica dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, solo risultando la distinta cumulativa di presentazione in posta per la spedizione, con timbro di ricevuta, che ovviamente non prova alcunché. La sentenza impugnata è pertanto nulla, non essendovi prova della rituale instaurazione del giudizio d'appello”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212/2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “questa Corte ha precisato che, ai fini delle imposte sui redditi, a norma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, (convertito con la L. 26 aprile 2012, n. 44), l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato) anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, l'art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis introdotto dalla I. 18 giugno 2009, n. 69) alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “La garanzia di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212/2000 si applica, quindi, a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso, come prescrive il citato art. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Cass. n. 15624 del 9/7/2014; Cass. 2593 del 5/2/2014), sia perché, anche in caso di «accesso breve», si verifica quella peculiarità che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte n. 24823 del 9/12/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al citato art. 12; peculiarità consistente «nell'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca dì elementi valutati a lui sfavorevoli”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “l'art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la 'prova di resistenza' e, volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non; 2) il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, principio generale desumibile dall'ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario; 3) per i "tributi armonizzati", quindi pure per l’IVA, la necessità della 'prova di resistenza', ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia